Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 27090 del 09-11-2007.htm
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 09-11-2007
Messaggio n. 27090
OGGETTO:
Gestione
separata ex art. 2, c. 26, della Legge n. 335/95. Aumento di 0,22 punti
percentuali dell’aliquota di contribuzione per i soggetti privi di altra
copertura previdenziale (art. 7, D.M. 12 luglio 2007, G.U. 23/10/2007, n.
247).
A decorrere dal 7 novembre 2007 l’aliquota di finanziamento del
fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22
punti percentuali in attuazione del
decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
Il citato comma, al fine di disciplinare l’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
in favore delle
lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l’emanazione di un
apposito decreto per determinare l’aliquota contributiva necessaria.
Il decreto, datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007.
In particolare, l’articolo 7 del decreto dispone che le
prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate
attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da
sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall’articolo
59, comma 16, della legge 449/1997 e
dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela
previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.
Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti
alla Gestione già destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento, l’aliquota
complessiva passa dal 23,50 per cento al
23,72
per cento.
Decorrenza dell’aumento
L’aliquota del 23,72 per cento esplica la sua efficacia a
partire dai compensi corrisposti dal giorno 7 del corrente mese di novembre.
Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di
amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con DM 7/10/1993, la
sistemazione delle partite connesse con la variazione dell’aliquota di cui
trattasi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all’emanazione del presente messaggio.
Pertanto il versamento del contributo relativo allo 0,22 per
cento sui compensi corrisposti dal 7
novembre, a dicembre 2007,
nonché a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio
2008, senza aggravio di somme
aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Versamento dei contributi
In occasione del versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio
2008, le aziende committenti che non avessero già versato i contributi
calcolati con l’aliquota aggiornata al 23,72 per cento, dovranno compilare
tre righi dell’apposita sezione del modello F24, indicando:
- nel primo rigo:
come periodo di riferimento 11/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento
sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal giorno 7;
- nel secondo rigo:
come periodo di riferimento 12/2007 ed il contributo pari allo 0,22 per cento
sui compensi corrisposti a dicembre;
- nel terzo rigo:
come periodo di riferimento 01/2008 ed il contributo pari al 23,72 per cento
sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali
aumenti con decorrenza gennaio 2008 .
Denunce mensili
Nella denuncia
e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza.
Pertanto qualora il
compenso sia stato corrisposto entro il 6 novembre 2007 l’aliquota da
dichiarare per i soggetti di cui trattasi è il 23,50 per cento (2350);
qualora invece il compenso sia corrisposto tra il 7 ed il 30 novembre 2007
ovvero nel mese di dicembre, l’aliquota da dichiarare è il 23,72 per cento
(2372).
Tale indicazione si
rende necessaria indipendentemente dall’aliquota utilizzata per il versamento
del contributo (23,50 o 23,72).
Si fa presente che
ove nello stesso mese di novembre siano stati corrisposti compensi prima del
giorno 7 e dopo tale data, dovranno essere compilate due distinte denunce,
rispettivamente con <Aliquota> 2350 e <Aliquota> 2372.
Luigi Ziccheddu
Direttore Centrale