Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 131 del 28/12/2009
Direzione
Centrale Pensioni
Coordinamento
Generale Medico Legale
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione
Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale
Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione
Centrale Risorse Strumentali
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
28/12/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
131
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento
e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 20 del
D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009
– Nuovo processo dell’ Invalidità Civile – Aspetti organizzativi e prime
istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102
(allegato 1), il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel
processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di
realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie
finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del
processo di erogazione delle prestazioni.
Con la presente circolare, viene illustrato
il
flusso organizzativo
e procedurale
di
attuazione
dei principi
contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20, oggetto della
determinazione commissariale n. 189 del 20/10/2009 su "Il nuovo processo
dell’ Invalidità Civile alla luce dell’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella
Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del
nuovo sistema".
PREMESSA
.
3
1.
Effetti della nuova disciplina e nuovi compiti dell’istituto
.
3
2.
Il Nuovo processo dell’ Invalidità Civile.
5
3.
Descrizione dell’iter procedurale.
6
3.1
Compilazione telematica del certificato medico.
6
3.2
Compilazione della domanda, inoltro all’Inps e ricevuta.
7
3.3
La convocazione a visita
.
9
4.
Le Commissioni Mediche Integrate
.
11
5.
Gestione calendario visite
.
11
6.
La visita medica da parte della Commissione Medica Integrata
.
12
7.
L’esito della visita medica
.
13
A.
Giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei
componenti della Commissione
.
13
B.
Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei
componenti della Commissione
.
14
8.
Commissione Medica Superiore
.
14
9.
Trasmissione del verbale
.
15
10.
Verifica straordinaria della permanenza dello stato invalidante di cui
all’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009
.
16
11.
Sinergie INPS-REGIONI
16
12.
Convenzionamento medici esterni
17
13.
Monitoraggio
.
18
14.
Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 alle ASL e delle
visite mediche di revisione.
18
14.1
Gestione delle domande cartacee presentate entro il
31.12.2009
18
14.2
Visite mediche di revisione.
19
15.
Contenzioso Giudiziario
.
20
16.
Istruzioni contabili
21
PREMESSA
Con l’articolo 20 del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3
agosto 2009, n. 102 (allegato 1), il legislatore ha introdotto importanti
innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con
l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e
sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento
del processo di erogazione delle prestazioni.
In attuazione
dei principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20
del DL n. 78/2009, il Commissario Straordinario dell’Istituto ha assunto lo
scorso 20 ottobre la
determinazione n. 189
su
"Il nuovo processo
dell’ Invalidità Civile alla luce dell’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito
nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del
nuovo sistema".
Il nuovo flusso
organizzativo e procedurale, illustrato nella presente circolare, è ispirato ai
seguenti principi:
-
trasparenza del procedimento;
-
realizzazione di un sistema di presentazione,
gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
-
rilascio sul sito internet dell’Istituto
dell’applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli
appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni
Mediche delle ASL;
-
archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli
esiti delle fasi procedurali registrati informaticamente;
-
tempestiva disponibilità degli atti, grazie all’utilizzo
della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle
funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell’erogazione delle
prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.
L’applicativo
gestionale conterrà i modelli in formato elettronico che saranno utilizzati per
la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione
dei verbali sanitari.
1. Effetti della nuova disciplina e
nuovi compiti dell’istituto
Per le
domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell’invalidità
civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
1.
La “certificazione
medica” è compilata
on line
dal medico certificatore, di fatto attivando
l’
input
per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2.
La
“domanda” è compilata
on line
e
deve essere abbinata al certificato
medico precedentemente acquisito.
3.
Completato
l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente
l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema
fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione,
successivamente gli
estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della
convocazione a visita (luogo, data e orario).
4.
In fase
di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico
dell’INPS.
5.
I
verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli
uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La
trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita
dall’applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l’intero
processo.
6.
Gli
accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica,
previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente
competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica,
danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di
contenere al massimo i tempi di concessione.
7.
Gli
accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione
Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione
sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali
circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre
le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la
documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso
procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo
soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8.
Per
ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario
elettronico
9.
La
Commissione Medica
Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha,
comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti
(sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente
all’invio del verbale al cittadino.
10.
L’Istituto
diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario. Al
riguardo si richiamano tutte le disposizioni già impartite con la circolare n.
93 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto “
Controversie
in materia di invalidità civile – articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009,
numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009”.
2. Il Nuovo processo dell’
Invalidità Civile.
A decorrere dal 1° gennaio 2010
le domande
volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura
delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente
per via telematica.
A tal fine è stata
realizzata un’applicazione (“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell’Istituto (
www.inps.it
). L’accesso all’applicazione è
consentito solo agli utenti muniti di
PIN
(Personal Identification
Number), le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito
dell’Inps e, di seguito, riepilogate:
Modalità di
assegnazione del codice di identificazione personale (PIN)
Per il medico certificatore
:
-
scaricare e stampare il modulo di richiesta del PIN
disponibile sul sito INPS e presso le sedi dell’Istituto;
-
recarsi personalmente presso una qualunque Agenzia
dell’Inps, munito di un documento d’identità;
-
consegnare il modulo di richiesta del PIN,
debitamente compilato e sottoscritto, che verrà conservato agli atti della
sede;
L’operatore INPS
provvederà alla registrazione dei dati anagrafici ed all’attribuzione di un
codice PIN iniziale di accesso, che consegnerà in busta chiusa numerata al
medico.
Al primo accesso, il
medico dovrà modificare il PIN iniziale seguendo la procedura guidata.
Per
le successive eventuali comunicazioni con l’Istituto, il medico fornirà
l’indirizzo della sua casella PEC (Posta Elettronica Certificata), prevista
dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’elenco
dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN sarà pubblicato sul
sito internet dell’Istituto. Sull’argomento si vedano anche i messaggi n. 29389
del 16/12/09 e n. 029596 del 18/12/2009.
Per il cittadino
-
inoltrare la richiesta direttamente dal sito
dell’Inps, sezione dei Servizi
on line
(inserendo i dati richiesti
saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del
codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria);
-
in alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
I
cittadini ancora non censiti in ARCA, ai quali non può essere rilasciato il PIN
attraverso le modalità sopradescritte, devono richiederlo direttamente agli
uffici INPS, esibendo un documento d’identità valido e il codice
fiscale/tessera sanitaria.
Per
i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire
il codice fiscale o la tessera sanitaria.
I soggetti interessati all’utilizzo della
procedura InvCiv2010, con diversi livelli di autorizzazione all’accesso, sono i
seguenti:
i cittadini
richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati;
i medici
certificatori;
gli Enti di
patronato;
le Associazioni di
categoria dei disabili ;
i Presidenti delle
commissioni mediche ASL ed il personale amministrativo delle ASL
specificatamente individuato dai Responsabili delle ASL;
i medici dei CML
dell’INPS;
i dirigenti delle
sedi INPS:
i dipendenti delle
unità organizzative INPS interessate dalle attività di connesse
all’invalidità civile.
3. Descrizione dell’iter procedurale
.
3.1 Compilazione
telematica del certificato medico.
Il cittadino che intende presentare domanda
per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità,
disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla
compilazione telematica del
certificato medico introduttivo
che attesti
le infermità invalidanti.
Nel caso di sola
domanda di collocamento mirato ex lege 68/99, non è richiesto il certificato
medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda può essere presentata
esclusivamente da cittadini ai quali la condizione di invalidità è già stata
riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata
riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi.
Il verbale dell’avvenuto riconoscimento dovrà
essere esibito dal cittadino all’atto della visita da parte della Commissione
medica integrata.
La trasmissione
on line
dei certificati
medici è consentita solo ai medici abilitati, al termine di un procedimento di
autenticazione basato sul codice fiscale e sul codice di identificazione
personale (PIN) attribuito dall’Inps (v. sopra, punto 2).
I dati necessari per
la completezza del certificato medico sono i seguenti:
-
dati anagrafici del cittadino, completi di codice
fiscale e di numero della tessera sanitaria;
-
dati clinici (anamnesi, obiettività)
-
diagnosi, con codifica ICD-9;
-
indicazione dell’impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli
atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di
indennità di accompagnamento);
-
indicazione di eventuali patologie oncologiche in
atto (al fine di fruire delle previsioni della legge n. 80/2006);
-
indicazione di eventuali patologie gravi previste
nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine di contenere i tempi di convocazione
entro 15 giorni);
-
indicazione della finalità del certificato (per
invalidità civile / cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità –
Legge 68/99).
Completata
l’acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una
ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.
La ricevuta reca
anche il
numero di certificato
che il cittadino dovrà riportare nella
domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Si ricorda che, ai
fini dell’abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni
dalla data di rilascio.
Il medico provvede,
altresì, alla stampa e al rilascio del
certificato introduttivo firmato in
originale
, che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita.
Si precisa che il
certificato medico in formato digitale può essere riferito a differenti
richieste di benefici e/o prestazioni.
Successive ristampe
dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal
medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi.
3.2 Compilazione
della domanda, inoltro all’Inps e ricevuta.
La domanda può essere
presentata:
-
dai cittadini in possesso del PIN rilasciato
dall’Istituto e/o da soggetti da questi autorizzati;
-
dagli Enti di patronato
-
dalle Associazioni di categoria dei disabili
(ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)
Il
cittadino può acquisire direttamente la propria domanda
on line
,
accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Istituto.
Per gli
Enti di patronato, già muniti di PIN, sono previste le seguenti modalità di
acquisizione della domanda:
▫
attraverso uno specifico applicativo di
acquisizione
off line,
in grado di gestire trasmissioni multiple in
modalità differita;
▫
in modalità di cooperazione applicativa.
In ogni caso, i
soggetti che hanno titolo all’acquisizione devono compilare i campi previsti
dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato
entro il tempo
massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato stesso
; superato tale
termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più
utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.
E’ consentito
l’abbinamento di più certificati medici ad una stessa domanda, purché facciano
riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di più certificati per
lo stesso tipo di prestazione/beneficio, l’interessato avrà cura di abbinare
alla domanda solo quello che ritiene più completo.
La domanda per il
collocamento mirato ex legge 68/99 può essere presentata unitamente a quella
per lo stato d’invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le
relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già stato
riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda
deve essere compilata sull’apposito modello per il quale non è previsto
l’abbinamento con il certificato medico telematico, come in precedenza
precisato. Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all’atto della
visita.
Nella domanda il
cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di
ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda sanitaria diversa da
quella corrispondente alla residenza.
Il cittadino dovrà
inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate
alla residenza effettiva oppure presso altro indirizzo, e potrà segnalare un
numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della
casella di PEC rilasciata dall’Istituto) che consenta l’inoltro in tempo reale
di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In ogni caso, anche
le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno recapitate in forma
cartacea.
La procedura consente
l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A seguito
dell’invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della
ricevuta
della domanda stessa.
La ricevuta, oltre ai
dati relativi all’interessato, contiene i seguenti elementi:
-
protocollo della domanda (PIU)
-
data di presentazione della domanda.
La gestione
telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse
durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato
della propria pratica tramite collegamento al sito dell’Istituto con le proprie
credenziali di accesso (PIN).
Per ogni domanda
inoltrata in via telematica, l’applicazione esegue controlli di completezza e
congruità dei dati immessi, quindi verifica l’assenza di condizioni di
irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti
domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari
pendenti.
Se la domanda è
completa in tutte le sue parti, la procedura guida l’utente alla chiusura
dell’acquisizione; quindi, a seguito dell’invio telematico, consente la stampa
della relativa ricevuta.
3.3 La convocazione a visita
Contestualmente alla
conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli
appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o
del domicilio alternativo eventualmente indicato).
Il cittadino, anche
per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita
diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal
sistema, e comunque:
-
entro i 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda, per l’effettuazione delle visite ordinarie,
-
entro i 15 giorni dalla data di presentazione della
domanda, in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n.
80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.
Qualora non sia
possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa
dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può attribuire date
successive al predetto limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di
definire in seguito la prenotazione della visita. In quest’ultimo caso,
l’invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall’avviso di
prenotazione.
Una volta definita la
data di convocazione, l’invito a visita sarà reso visibile nella procedura e
sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella
domanda e alla
mail
eventualmente comunicata.
Al fine di consentire
la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della
domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l’INPS metterà a
disposizione delle ASL un sistema di invito a visita contenente una funzione
per la calendarizzazione delle visite.
Tale funzione
permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei riferimenti
della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze
riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di
identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico
certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in
caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono
derivare dalla eventuale assenza alla visita .
Nello schema di
lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti
informazioni:
-
il cittadino può farsi assistere, durante la
visita, dal suo medico di fiducia;
-
in caso di impedimento, può chiedere una nuova data
di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio
on line
con il proprio codice di identificazione personale;
-
se assente alla visita, verrà comunque nuovamente
convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà
considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di
efficacia della stessa;
qualora
sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico
abilitato a rilasciare il certificato introduttivo
deve
compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito
dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5
giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. La ricevuta
relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l’avviso che il
Presidente della Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni
successivi alla ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione
medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita
domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e
dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una
nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno
notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet,
eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
La funzione di
prenotazione visita:
-
determina la ASL di competenza in base al
CAP/Comune di residenza del richiedente, ovvero di domicilio indicato in caso
di ricovero
-
valuta se deve essere applicata la trattazione
d’urgenza con l’assegnazione di un codice rosso (visita entro 15 giorni) ovvero
la trattazione ordinaria con l’assegnazione di un codice verde (visita entro 30
giorni)
L’interessato potrà visionare la convocazione a visita nel sistema di
tracciabilità della pratica (avviso tramite posta elettronica qualora
indicata).
In ogni caso, la
stessa convocazione verrà inoltrata con raccomandata A/R alla residenza o ad
altro indirizzo segnalato nella domanda.
Si fa presente che,
in base all’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui
il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo
stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si
presenti nemmeno a quest’ultima la domanda perderà efficacia e l’interessato
dovrà presentare una nuova istanza.
4. Le Commissioni Mediche
Integrate
Le Commissioni mediche
ASL sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo. Il medico INPS
che partecipa alle Commissioni è designato di volta in volta, a rotazione, fra
quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.
La programmazione dell’attività è affidata al Responsabile del CML, che avrà
cura di limitare le partecipazioni di ciascun sanitario entro il numero massimo
di dieci sedute consecutive nella stessa Commissione Medica Integrata.
La composizione delle
Commissioni Mediche Integrate, ovviamente, varia in funzione della domanda
presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al riconoscimento
dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, disabilità o handicap.
Nel quadro
dell’integrazione e della collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ove
richiesto, l’Istituto potrà mettere a disposizione delle ASL interessate i
propri Centri medici legali per l’effettuazione delle visite.
5. Gestione calendario visite
Per ogni Commissione
Medica Integrata è previsto un calendario di visite con l’indicazione del luogo
di effettuazione delle stesse e della tipologia della commissione medica.
Relativamente alle
visite ordinarie la ASL, d’intesa con l’INPS, comunica periodicamente il
calendario delle disponibilità della Commissione per i 90 giorni successivi, al
fine di consentire la creazione dell’agenda delle visite.
Il Presidente della
Commissione Medica indicherà nella procedura informatica le date utili che
saranno rese disponibili per l’effettuazione delle visite.
La procedura consente
di impostare vari criteri per il calendario visite di ogni Commissione medica:
-
i giorni e gli orari di visita
-
la durata di ogni visita
-
gli eventuali giorni festivi (per esigenze locali -
santo patrono, ecc.).
E’ possibile anche
indicare le sedute per ogni specifica tipologia di domanda (cecità civile,
sordità, handicap e disabilità, visite domiciliari)
Devono
essere,
inoltre, inserite ed aggiornate costantemente in procedura tutte le
informazioni relative a:
-
ambulatori di visita (competenza territoriale e
indirizzo)
-
anagrafica dei medici dell’ASL
-
anagrafica dei medici del CML interni ed esterni
-
composizione delle Commissioni di visita
E’ assolutamente
necessario, per l’assegnazione automatica del luogo e della data della visita,
che tali dati siano gestiti correttamente in procedura in stretto raccordo tra
il Presidente della Commissione medica ASL ed il Responsabile del CML
dell’INPS.
L’Inps nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, della legge n. 102/2009,
provvederà a trasmettere alle ASL le domande ricevute, attraverso:
-
l’accesso diretto, tramite internet,
all’applicazione di presentazione delle domande;
-
la trasmissione dei dati in cooperazione
applicativa secondo gli standard definiti con i protocolli operativi;
-
lo scambio dati secondo modalità definite con le
singole convenzioni.
6. La
visita medica da parte della Commissione Medic
a Integrata
La Commissione
medica all’atto della visita accede,
attraverso la rete internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo
elettronico dell’interessato contenente la domanda telematica completa del
certificato medico.
A tal fine le ASL
dovranno segnalare all’INPS i nominativi dei medici e dei funzionari da
abilitare all’accesso e alla compilazione dei verbali, nonché tutte le
variazioni che interverranno al riguardo.
La Commissione
, dopo aver effettuato la visita,
redige il verbale medico in formato elettronico, nel quale troverà precompilati
i campi relativi alla sezione anagrafica.
Nel verbale saranno
registrati tutti i dati della visita:
-
dati identificativi della Commissione;
-
dati anagrafici;
-
estremi del documento di riconoscimento;
-
antecedenti lavorativi;
-
tipologia della domanda (invalidità civile, cecità,
sordità);
-
tipologia dell'accertamento (ambulatoriale, domiciliare,
primo accertamento, aggravamento, revisione);
-
documentazione sanitaria esibita;
-
anamnesi;
-
obiettività;
-
richiesta di ulteriore documentazione / ulteriori
accertamenti;
-
diagnosi con indicazione della codifica DM 5.2.1992
e ICD-9 e adozione della procedura next-mate in caso di valutazioni
percentualistiche;
-
valutazione, con riferimento alla tipologia della
domanda ed all'età dell'istante;
-
eventuale indicazione di una revisione programmata;
-
eventuale indicazione della ricorrenze degli
estremi del DM 2.8.2007 e della relativa voce dell'allegato;
-
gruppo firma informatizzato, con registrazione per
ognuno dei componenti del giudizio "favorevole" o
"contrario" al fine di selezionare automaticamente i verbali definiti
all'unanimità o a maggioranza.
La documentazione
sanitaria presentata all’atto della visita da parte del cittadino viene
acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del
Centro Medico Legale dell’INPS in caso di necessità.
Per le domande di
disabilità la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è
formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente per
il collocamento mirato. La relazione, dopo il giudizio definitivo da parte
dell’INPS, deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche
del Lavoro.
Tutti i verbali definiti devono essere
stampati in duplice copia e firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall’INPS.
A conclusione della seduta, inoltre, ciascuna
Commissione dovrà stampare un verbale riepilogativo delle visite effettuate con
i relativi esiti, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del
giudizio fiinale.
Tale verbale di seduta dovrà essere
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e conservato agli atti
della ASL e dell’INPS.
7. L’esito
della visita medica
L’accertamento
sanitario potrà concludersi con:
A.
giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei componenti della
Commissione integrata dal medico INPS;
B.
giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della
Commissione.
Poiché il nuovo
processo dell’invalidità civile prevede che l’accertamento definitivo sia di
competenza dell’INPS, queste due fattispecie seguiranno un’operatività differente
di seguito descritta.
A.
Giudizio
medico-legale espresso all’unanimità dei componenti della Commissione
Fermo restando che,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 102/09, l’accertamento
definitivo è in ogni caso effettuato dall’INPS, il verbale deve essere
sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del
Centro Medico Legale territorialmente competente o di altro medico
dell’istituto da lui all’uopo delegato.
Qualora il
Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire
l’immediata validazione del verbale, l’iter successivo sarà identico a quello
previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a
maggioranza.
Nell’ambito della
validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche successivamente
all’invio del verbale, segnala posizioni da sottoporre ad ulteriori
accertamenti alla Commissione Medica Superiore che effettua il monitoraggio
complessivo sui verbali.
A seguito della
validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell’INPS, al domicilio del
cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio
economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per
l’erogazione dello stesso.
L’invio del verbale
al domicilio del cittadino è effettuato dall’Istituto.
B.
Giudizio
medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
In questi casi l’INPS
sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la
documentazione sanitaria.
Il Responsabile del
Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni
dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita
diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni.
La visita sarà
effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS, indicato
dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica
integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo,
da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC,
ANFASS) e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
La Commissione
medica potrà avvalersi della
consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le
consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici
già convenzionati con l’Istituto.
8. Commissione Medica Superiore
Resta salva la
possibilità, previa indicazione della Commissione Medica Superiore che effettua
il monitoraggio complessivo dei verbali, di estrarre posizioni da sottoporre ad
ulteriori accertamenti, anche successivamente all’invio del verbale al
cittadino.
L’accertamento potrà
consistere nell’esame della documentazione agli atti o in una visita diretta.
La Commissione Medica
Superiore può ricevere da
parte del Responsabile del Centro Medico Legale segnalazioni di posizioni da
sottoporre ad ulteriori accertamenti, anche successivamente all’invio del
verbale al cittadino.
Inoltre, al fine di
realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la Commissione Medica Superiore cura l’effettuazione dell’attività di verifica campionaria, da
realizzare in una percentuale variabile tra il 2 ed il 5% dei verbali,
indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo sulla base degli atti
da parte di Centri Medico Legali dislocati in Regioni diverse da quelle in cui
è avvenuto l’accertamento.
La Commissione
Medica
Superiore è nominata dal Coordinatore Generale Medico Legale, su delega del
Direttore Generale, tenendo conto prioritariamente della rappresentanza territoriale.
9. Trasmissione
del verbale
A conclusione
dell’iter sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale
all’interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale
INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione
integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il
giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
L’invio del verbale
di invalidità civile, cecità o sordità, attiva il processo amministrativo nel
caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.
L’iter procedurale
differisce tra le regioni dove l’INPS ha la titolarità della concessione e
quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi.
Nel primo caso la
comunicazione a cui è allegato il verbale sanitario contiene anche la richiesta
dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio economici, nonché delle
certificazioni da esibire alla sede INPS territorialmente competente.
E’ possibile, accedendo
alla procedura, completare
on line
i dati relativi all’accertamento dei
requisiti socio-economici e quelli relativi al pagamento delle prestazioni. Sul
sito è disponibile in stampa la modulistica necessaria.
In ogni caso, il
cittadino potrà provvedere all’inserimento dei dati in questione in anticipo
rispetto alla ricezione del verbale, seguendo le indicazioni presenti nel
sistema di tracciabilità della pratica.
L’unità organizzativa
della struttura territoriale INPS competente effettua tutti i controlli
amministrativi e reddituali e avvia i successivi adempimenti per la concessione
e la liquidazione della prestazione. In procedura potranno essere consultati
solo i dati non sensibili.
Al termine delle
operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato il
provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero il
provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell’unità organizzativa
della struttura territoriale INPS.
Nel caso in cui la
concessione sia di competenza di Enti diversi dall’INPS, l’Istituto, in attesa
dell’implementazione della procedura informatica relativa alla consultazione,
invia all’ente concessore, attraverso posta massiva, la comunicazione e il
verbale con il solo giudizio finale. Anche all’interessato vengono inviati per
posta il verbale e la comunicazione che contiene l’elenco dei dati necessari
all’accertamento dei requisiti socio economici, nonché le certificazioni da
consegnare all’ente concessore.
Ciascuna Direzione
Regionale avrà cura di tenere aggiornati gli indirizzi degli Enti concessori
(Comuni, Asl, Regioni) cui dovrà essere inviata la suddetta documentazione, con
le stesse modalità già attivate per le precedenti comunicazioni effettuate alla
DCSIT.
10. Verifica
straordinaria della permanenza dello stato invalidante
di cui
all’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009
Le verifiche della
permanenza dello stato invalidante (cosiddette verifiche straordinarie),
saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nel Piano delle attività
annualmente riportato nella Nota Preliminare al bilancio preventivo, secondo
criteri che di volta in volta saranno definiti dal CGML sulla base delle
indicazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a eventuali
disposizioni normative in materia.
11. Sinergie INPS-REGIONI
L’organizzazione del
nuovo processo dell’invalidità civile si basa essenzialmente sulla
collaborazione tra l’Istituto e gli Enti fino ad oggi interessati al processo
stesso.
In relazione a quanto
sopra l’INPS opererà a stretto contatto con le Regioni (in particolare le
Aziende Sanitarie Locali, ed i Comuni già titolari del potere concessorio) e
con le rispettive articolazioni territoriali e si attiverà per rendere
compatibili i flussi informatici delle domande d’invalidità civile con i
sistemi attualmente in uso presso le ASL stesse, anche ai fini della
concessione da parte degli enti competenti di altri benefici socio-sanitari
connessi allo stato di invalidità civile.
I flussi comunicativi
tra Istituto e Regioni saranno strettamente coordinati e monitorati a livello
centrale.
Al fine di garantire
la massima facilità di accesso per i cittadini alle procedure informatiche di
presentazione e trasmissione all’INPS delle domande stesse, in sede di prima
attuazione delle procedure di trasmissione telematica delle domande di
invalidità civile ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della legge n.102/2009, a
partire dall’1.1.2010 con riferimento agli accordi che saranno raggiunti tra
le Direzioni regionali INPS e le Regioni, le ASL, o altro ente locale già
responsabile dell’accettazione delle domande di invalidità civile, potranno
accettare le domande procedendo tempestivamente all’acquisizione delle stese
nella procedura di presentazione.
Atteso quanto
definito al punto 3.2 della circolare in ordine alla compilazione della domanda
ed al rilascio della ricevuta, la decorrenza delle domande sarà quella indicata
nella ricevuta rilasciata dal sistema informativo dell’Istituto.
Le modalità per
l’attribuzione delle credenziali di accesso alla procedura informatica
dell’Istituto, per la trasmissione delle domande, verranno definite negli
accordi stessi, secondo le specifiche tecniche indicate dall’INPS.
I Direttori
regionali, d’intesa con le strutture centrali competenti, in attesa della
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni per la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile di cui al citato articolo 20 della legge 102/09, e della stipula delle specifiche
convenzioni necessarie per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi
informativi per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti
collegati alla stessa invalidità civile, si dovranno attivare con immediatezza
per costituire tavoli tecnici - tra INPS e Regioni - per la realizzazione di un
costante e continuo confronto diretto ad individuare le soluzioni più idonee
per l’applicazione dell’articolo 20 della legge 102/09, al fine di garantire la
qualità del servizio erogato ai cittadini.
12. Convenzionamento medici esterni
Il Coordinatore Generale medico legale, su
delega del Direttore Generale, nomina i medici esterni, indicando i criteri
seguiti per la loro individuazione.
Nel contratto, oltre
agli aspetti economici, saranno disciplinati i casi di incompatibilità con
l’attività da svolgere, al verificarsi dei quali si procederà alla risoluzione
immediata del contratto stesso fatta salva l’attivazione delle ulteriori azioni
necessarie a tutela dell’Istituto.
L’attività oggetto del contratto è attività
professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di
lavoro svolto alle dipendenze dell’Inps.
La sottoscrizione dei contratti sarà a cura
dei Direttori regionali su delega del Direttore generale.
Una copia dell’atto sottoscritto dovrà essere
restituita al Coordinamento Generale medico legale e alla Direzione Centrale
Risorse strumentali.
Il Direttore Regionale dovrà segnalare al
Coordinamento Generale l’eventuale mancata accettazione dell’incarico da parte
dei medici nominati nonché tutti i casi di risoluzione anticipata del
contratto.
Il pagamento dei compensi ai medici esterni
avverrà a cura della Direzione regionale.
13. Monitoraggio
L’insieme di tutte le
attività connesse all’invalidità civile sarà sottoposto a costante monitoraggio
sia sotto l’aspetto della funzionalità del sistema sia sotto l’aspetto del
controllo dei tempi di lavorazione. La procedura informatica, attraverso
un’apposita funzione, monitora tutte le fasi del processo, compresa
l’attività delle Commissioni Mediche Integrate, al fine di rispettare
l’obiettivo di 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda
entro cui devono essere liquidate le prestazioni.
14. Gestione delle domande cartacee
presentate entro il 31.12.2009 alle ASL e delle visite mediche di revisione.
14.1 Gestione delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009
Con riferimento alle domande presentate fino
al 31/12/2009 presso le ASL, si evidenziano due percorsi differenti a seconda
che la visita sia stata effettuata entro il 31/12/2009 oppure sia stata
calendarizzata a far data dal 01/01/2010:
a.
le domande con visite effettuate dalle Commissioni
ASL entro il 31 dicembre 2009, non entrano nella nuova procedura e continuano
ad essere gestite secondo l’iter attualmente in essere con la procedura
INVCIVNEW.
Poiché
dall’1/1/2010, per quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del D.L. 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102,
l’accertamento definitivo spetta all’INPS, i verbali relativi all’accertamento
effettuato dalle Commissioni Mediche delle ASL, dovranno essere sottoposti all’esame
di una Commissione medica costituita da:
-
un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML
con funzioni di presidente, al quale compete il giudizio definitivo, .da un
medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)
e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
L’accertamento
potrà consistere nell’esame della documentazione agli atti o nella
programmazione di una nuova visita.
b.
i verbali relativi alle domande presentate entro il
31/12/2009, con visite effettuate dalle Commissioni Mediche Integrate dal
01/01/2010, devono essere gestite con le modalità in essere (procedura
INVCIVNEW).
Sui
verbali dovrà essere evidenziato se il giudizio medico legale sia stato
espresso al’unanimità o a maggioranza della Commissione medica integrata.
Poiché
ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 102/09, l’accertamento
definitivo è effettuato dall’INPS, il processo di validazione dovrà essere
quello descritto al punto
7.
della presente circolare.
Gli operatori INPS, laddove
non siano in essere le cooperazioni applicative ASL-INPS, dovranno continuare
ad acquisire le domande in procedura INVCIVNEW per consentire al CML la
lavorazione informatica del verbale, ai fini di validare o meno il giudizio
medico legale già espresso, ottemperando così a quanto previsto dall’art. 20,
comma 1, L. 102/2009.
Il verbale cartaceo
trasmesso dall’ASL dovrà essere acquisito entro 48 ore dalla sua ricezione e
per tale attività saranno predisposti appositi indicatori di misura e di
risultato.
14.2 Visite mediche di revisione.
Le visite mediche di revisione programmate
dalle ASL prima del 31.12.2009, seguiranno lo stesso iter previsto al punto
precedente per le domande cartacee non ancora definite.
Si precisa che le
prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date
di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e
potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La
programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata
dall’ASL.
Atteso che dalle
procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/8/2007, il medico
INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti
contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori
delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore
accertamento.
15. Contenzioso Giudiziario
Con riferimento alla
gestione del contenzioso giudiziario, le nuove previsioni normative hanno reso
necessari alcuni interventi organizzativi di notevole spessore richiamati con
la circolare n. 93 del 20/07/2009.
Viene in rilievo in
primo luogo l’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 disponendo che a decorrere dal 1
luglio 2009 “
Nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta,
formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel
secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di
sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS,
all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS”.
Per effetto della suddetta norma, il
Consulente Tecnico d’Ufficio, eventualmente nominato dal Giudice, è tenuto a
notificare, a pena di nullità delle operazioni peritali, l’inizio delle stesse
al Direttore di Struttura INPS territorialmente competente .
Conseguentemente, il giorno
d’inizio delle operazioni peritali, il Consulente Tecnico di Parte, medico
INPS, parteciperà alle stesse avendo a disposizione il fascicolo sanitario del
periziando, contribuendo fattivamente alla esaustiva valutazione medico legale
del caso e integrando le funzioni già previste con la circolare n. 92 del
17/07/2009.
Per ciò che concerne gli aspetti
strettamente procedurali, è stato previsto l’inserimento dei suddetti dati
nella procedura “CoGiSan” collegata attraverso link diretto al Fascicolo
Sanitario Elettronico Personale Previdenziale-Assistenziale “FaSEPrAss”.
Pertanto, al fine di garantire
l’integrale applicazione di quanto disposto dalla normativa con riferimento al
contenzioso in materia di invalidità civile, si rinvia a quanto disposto con le
circolari n. 93 del 20 luglio 2009, e la circolare n. 106 del 9 settembre 2009.
16. Istruzioni contabili
Ai fini dell’imputazione
dei compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche (medici,
rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori sociali nei casi
previsti dalla legge) per gli accertamenti sanitari in materia di invalidità
civile ai sensi dell’art. 20 della legge n. 102/2009 è stata istituita,
nell’ambito del capitolo 5U1104064, a decorrere dall’esercizio 2010, la
seguente voce di spesa:
03 – Compensi ai
componenti esterni delle Commissioni per accertamenti
sanitari ex
art. 20 legge n. 102/2009
A tale voce di spesa
vanno imputati anche i compensi a favore dei componenti esterni per gli
accertamenti derivanti dalle domande cartacee presentate entro il 31 dicembre
2009 e per quelli conseguenti alle visite mediche di revisione programmate dalle
ASL prima del 31 dicembre 2009 di cui, rispettivamente, ai precedenti punti
14.1 e 14.2.
Alle due voci di
spesa esistenti 01 e 02 continuano ad essere imputati i compensi ai componenti
esterni, rispettivamente, delle CMVP e delle sottocommissioni della CMS per
verifiche straordinarie ex art. 80 legge n. 133/2008 afferenti esclusivamente
ad accertamenti effettuati entro il 31 dicembre 2009.
In relazione a quanto
sopra il capitolo di spesa 5U1104064 assume la seguente denominazione:
“Compensi ai componenti esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento
dell’invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità”.
Conseguentemente
anche ai conti GPA 31/140 e GPA 28/140 è stata adeguata la denominazione come
da allegato n. 1.
Il
Direttore generale f.f.
Nori
Allegato
n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA 31/140
Denominazione completa
Spese generali di amministrazione – Compensi ai componenti esterni
delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, delle
situazioni di handicap e di disabilità
Denominazione abbreviata
SP.AMM/NE-COMPENSI COMP.ESTERNI COMMISS.INV.CIV.
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA 28/140
Denominazione completa
Residui insussistenti per spese correnti – Compensi ai componenti
esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile,
delle situazioni di handicap e di disabilità
Denominazione abbreviata
RES.INS.SP.CORR.COMPENSI COMP.EST.COMMISS.INV.CIV.