Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 74 del 15/06/2010
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
15/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
74
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
.
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 2,
comma 131, legge 2
3 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il
2010). Contributi parasubordinati utili per il diritto all’indennità di disoccupazione.
SOMMARIO:
In via sperimentale per l’anno 2010, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, si computano anche i
periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura
massima di tredici settimane.
1. Verifica del
requisito contributivo.
L’articolo 2, comma 131, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 ha inserito un comma 2-ter all’
articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede:
«2-ter. In via sperimentale per l’anno 2010, per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.»
L’assicurato che
presenta domanda di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali,
per accedere alla prestazione, deve far valere
almeno
un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali che si collocano, anche
non continuativamente, nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza
di lavoro.
I
contributi settimanali validi per il raggiungimento del requisito contributivo
sono:
-
i contributi
da lavoro dipendente accreditati/dovuti nel biennio antecedente alla
cessazione/sospensione del rapporto di lavoro che determina la domanda di prestazione;
-
per le
indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2010
, in
via sperimentale, anche i contributi accreditati
nel medesimo biennio
per la iscrizione, in via esclusiva,
alla Gestione separata di cui a
ll’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95
relativi a periodi svolti sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella
misura massima di tredici settimane.
La norma limita espressamente
la sperimentazione annuale al perfezionamento del solo requisito contributivo. Per
la verifica del requisito assicurativo, continuano ad applicarsi le
disposizioni in vigore. Pertanto, per tutti i richiedenti – anche quelli che,
beneficiando della sperimentazione in esame, facciano valere ai fini del
requisito contributivo periodi da parasubordinati – è necessario verificare la
sussistenza di un contributo contro la disoccupazione involontaria almeno due
anni prima dell’inizio del periodo di mancanza di lavoro.
Quanto alla misura
della prestazione, la base di calcolo è costituita dalla
retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro
dipendente, s
econdo le istruzioni già impartite, da ultimo con circolare
n. 115 del 31 dicembre 2008.
2. Calcolo delle
settimane computabili.
Il secondo periodo del comma 2-ter cit. prevede:
«Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».
Pertanto, ai fini del
calcolo delle settimane, svolte da parasubordinato, computabili per il
raggiungimento del requisito contributivo, si procede come segue:
si calcolano i
minimali retributivi giornalieri relativi agli anni di competenza, dividendo
il minimale annuo per 365;
si divide il totale
dell’imponibile contributivo – relativo ai periodi di lavoro coperti da
contribuzione alla Gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione,
anche non continuativi – per il minimale retributivo giornaliero in vigore
nel relativo anno;
il numero così
ottenuto è diviso per 7 ed arrotondato per difetto.
i periodi
riferibili ad anni diversi vanno computati separatamente, ognuno con
riferimento al massimale dell’anno; i risultati sono successivamente
sommati.
Il numero
di contributi settimanali in tal modo ottenuti è computato, nel limite massimo
di 13 settimane, per la verifica del requisito contributivo.
Il Direttore Generale
Nori