Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 113 del 19-10-2005.htm
Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 19 Ottobre 2005
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
113
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice”.
Con la legge 3 agosto
2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187
dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di
benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul
territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.
Con la presente circolare,
i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre 2005, si
forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in
oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti
applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti
Ministeri.
I benefici previsti dalla
legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi
sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi
accaduti al di fuori del territorio nazionale.
Destinatari (art. 1, comma
1)
Sono destinatari dei
benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità
dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza
italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime assicurativo
cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi
sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al paragrafo
precedente.
Sono altresì destinatari
della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di
entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad
una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni.
In particolare, i benefici
sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente
per effetto dei suddetti eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono
attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei
superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti.
Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.
Benefici
ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)
L’articolo 2 della legge
n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito
un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti
di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno
diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento
della liquidazione della pensione stessa.
Tale beneficio spetta
anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).
Per questi ultimi dovranno
essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i
trattamenti pensionistici già liquidati, con l’attribuzione del beneficio ex
art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione
spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2 della legge
n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio
ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o
retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti
a categorie assimilate.
Occorre tenere presente
che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era preordinata per i
dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora,
calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in servizio, alla
quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione
incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal servizio.
Per l’applicazione della
medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si rende necessario
armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336
del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Di seguito si forniscono
le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei
lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti
con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.
Per il calcolo della quota
retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per i soggetti aventi
più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:
1.
considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del
pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento
distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici
di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile
all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare
l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente
superiore;
2.
determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo
la normale disciplina in vigore;
3.
determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo
la normale disciplina in vigore;
4.
confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo
risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la
differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media
settimanale;
5.
confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo
risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la
differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media
settimanale;
I valori risultanti dalle
operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della
pensione.
Per la determinazione
della quota contributiva della pensione, bisognerà:
1.
determinare la quota di
stipendio mensile o settimanale dell’assicurato, all’atto del pensionamento,
costituita dall’importo tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione
(E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal
contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta
dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della
classe di retribuzione immediatamente superiore;
2.
applicare al valore di cui
al punto 1 l’aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo,
per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della
pensione;
3.
calcolare, secondo le
regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni
effettivamente percepite dall’interessato nel corso della sua vita
lavorativa;
4.
confrontare il valore sub
2) con il valore sub 3), prendere il maggiore e moltiplicarlo con il
coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionando,
ottenendo così l’importo di pensione.
Ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di
lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.
A
umento
figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente
inferiore all’80% (art. 3)
L’art. 3, comma 1, della
legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità
permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni
di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della
pensione.
Il riconoscimento della
maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche
sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell’inizio
dell’assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha
effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai
soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico
e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo
nel quale è liquidata la prestazione.
Nei confronti dei soggetti
ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto
della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle
operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone
conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui
l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto
ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1,
comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della
maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei
requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto
illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre
fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.
L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità
contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle
pensioni calcolate in forma retributiva o mista va
ad incrementare l'anzianità contributiva relativa
all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva
nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico
esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere
effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative,
applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da
attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione
media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della
pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare
precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non
risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve
essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della
pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i
contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata
per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da
riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore
contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva
in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato
del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza
del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di
maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai
periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo
da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età
dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato
il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione
e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le
regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni
generali obbligatorie gestite dall'Istituto.
Il comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce
altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente
dall’imposta a sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo,
l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha
chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto
la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi
riconosciuti sul totale degli anni utili
ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.
E
quiparazione
ai grandi invalidi di guerra per invalidità
permanente pari o superiore all’80% (art. 4)
L’art. 4 della legge in
argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi
terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore
all’80 per cento.
Il comma 2 prevede il
riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base
all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del
medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere
collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di
pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva
e assicurativa effettivamente maturate.
La pensione dovrà essere
calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma
considerando
integralmente
l’ultima retribuzione percepita dal
pensionando, applicata all’anzianità contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto
illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del beneficio ex art. 2
della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti
nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato
applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di
anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui
opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando
l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente
superiore.
Il successivo comma 3
dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra
illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle
pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di
reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della
vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla
base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e
rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera
anzianità contributiva accreditata a favore del
de cuius
.
Inoltre, il medesimo comma
stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto
di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l’articolo 1,
comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative
all’applicazione del contributo di solidarietà.
In proposito, l’Agenzia
delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato
che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l’intera
somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica
anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti
in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
Adeguamento delle pensioni
alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)
L’art. 7 della legge n.
206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni
corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai
loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai
lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche
corrispondenti e con pari anzianità
.
Pertanto, l’adeguamento
delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà
essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei
contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino
nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto
della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del
livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione,
per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della
legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli
scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come
anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra
organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio.
Con la
medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di
riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione
pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra
descritto.
Riconoscimento dei
benefici sulle pensioni (art. 14)
Ai sensi dell’articolo 14
il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento
terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve
presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo
dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di
invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata,
la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità..
Al momento del
pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei benefici la
predetta certificazione alla domanda di pensione.
Le prestazioni da
liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul
territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione
contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore
al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore del più volte citato provvedimento).
Qualora i benefici debbano
essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno
provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in
possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del
terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero presentata
direttamente dall’interessato.
In caso di ricostituzione,
la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria
con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
I provvedimenti di
liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati
stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il
riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai
sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica
connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro
il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente
diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla
residenza anagrafica del richiedente".
Doppia annualità (art. 5,
comma 4)
A norma
dell’art. 5, comma 4
,
della più
volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che
subiscono o abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un
quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime,
compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della
elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale
assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite
due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento
pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del
decesso del
dante causa
, spetta al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai
fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
In merito
all'Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due
annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a
quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2).
IL Direttore Generale
Crecco
Allegato n. 1
Legge 3 agosto
2004, n. 206
"Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"
pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale
n. 187 del 11 agosto 2004
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque
subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado
in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché
alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio
1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della
pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla
presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti
da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o
liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità
permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per
una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della
pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento
equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno
2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto
di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960
euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore
all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla
pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita
integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di
cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di
156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della
misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti
in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.
407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta
nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di
invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già
erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge,
considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale
fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai
superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre
all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non
reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di
8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di
8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi
diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità,
comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento
pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli
maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a
carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e
di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma
2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella
misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di
34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e
indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo
conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno
biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai
loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale
fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento
costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei
lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari
anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere
dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione
dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o
indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori,
sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione
sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e
contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito
della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i
soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti
responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata
prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria,
amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la
dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende
sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad
istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in
composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza
soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in
base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al
massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a
quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle
parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è
assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla
Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta
illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima
dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta
di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che,
in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad
ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di
quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo
dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché
ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di
quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla
residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli
eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.
A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i
benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in
12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno
2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3,
valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in
814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1
dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a
506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000
euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per
l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a
9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per
l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a
3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato n. 2
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita’ organizzata.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’
organizzata»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini
vittime del dovere o di azioni terroristiche» e successive modificazioni ed
integrazioni»;
Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio
1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni
dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di
dover disciplinare le modalita’ di attuazione della legge 23 novembre 1998,
n. 407, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle
politiche agricole;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali.
Il presente
regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita’ di
attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302,
recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio
1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche’ le modalita’ di
attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni
competenti.
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e
dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20
ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di
dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti
pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate dalle citate leggi
nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello
Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati
ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici
popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle
Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza e’, altresi’, competente in ordine all'attribuzione dei benefici
previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente
richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita’, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei
cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali
e’ determinata l'amministrazione competente, nonche’ degli stranieri e degli
apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno -
Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico,
per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i
dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni
competenti.
“omissis”