940311 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 80. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto 9 dicembre 1993: sostituzione delle tabelle C e D di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro. Contribuzione per gli organismi cooperativi ex D.P.R. 30.4.1970, n. 602. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 8 marzo 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 80. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, Al COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decreto 9 dicembre 1993: sostituzione delle tabelle C e D di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro. Contribuzione per gli organismi cooperativi ex D.P.R. 30.4.1970, n. 602. Si fa seguito a quanto gia' reso noto al punto 1 della circolare n. 40 del 7.2.1994, per trasmettere copia del D.M. 9 dicembre 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994) con il quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto alla sostituzione delle tabelle C e D, previste dall'art. 1 della legge 26.9.1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro. Le suddette tabelle, che hanno elevato a 70 il numero delle classi di contribuzione, entrano in vigore dal 1 febbraio 1994, primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del decreto, come previsto dall'art. 2 del decreto stesso. L'introduzione delle nuove tabelle esplica effetti sul sistema della contribuzione vigente nel settore degli organismi cooperativi disciplinato dal DPR n. 602/19709. Infatti, a decorrere dall'1.2.94 il meccanismo di scorrimento delle classi di contribuzione non e' piu' bloccato alla 52 classe ma puo' svilupparsi dalla 53 in poi e collocare alcune posizioni, rimaste ferme sulla 52 classe fino a gennaio 1994, in classi superiori a questa. Cio' puo' avvenire specialmente nel caso di decreti emessi da tempo ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/70, in quanto la rivalutazione della prima classe, determinata dal DM stesso, effettuata in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 537/81 e dell'art. 22 della legge n. 160/1975, puo' aver portato ad una lievitazione delle retribuzioni della prima classe stessa e/o delle successive per le quali si e' prodotta fino a gennaio 1994 una com- pressione nella 52 classe di contribuzione, vanificando il meccanismo stesso di rideterminazione delle classi di partenza e di quelle successive secondo i criteri di cui al terzo comma dell'art. 6 del DPR n. 602/70 (cfr. circ. n. 435 del 29 giugno 1977 e n. 549 del 22 gennaio 1981). In sintesi a decorrere dal mese di febbraio 1994 agli effetti della determinazione della retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 6 (commi da 1 a 4) del DPR n. 602/1970 dovra' operarsi secondo i seguenti criteri: - assumere la retribuzione della classe iniziale stabilita con il DM provinciale incrementata degli aumenti intervenuti nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento annuale (art. 1 legge 537/1981 e art. 22 legge 160/1975) (1); - individuare la corrispondente classe di contribuzione nella tabella C del DM 9.12.1993; - determinare per i soci con anzianita' da 8 anni in poi le 4 classi successive secondo il procedimento stabilito dal terzo comma dell'art. 6 del DPR 602/1970 (2). Si precisa, infine, che a decorrere dal mese di feb- braio 1994 la retribuzione convenzionale massima imponibile e' quella corrispondente alla 70 classe ed e' fissata in .. 2.622.375 mensili (3) arrotondata a .. 2.622.000: IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO (1) Si ramenta che detta retribuzione non puo' essere inferiore a quella stabilita ex art. 4 del DPR 602/1970. (2) Ad esempio, se per una categoria la classe iniziale di contribuzione annualmente adeguata risulta pari a .. 1.880.000 mensili nel gennaio 1994 la contribuzione e' stata versata sulla classe massima della precedente tabella ( .. 1.503.000 mensili, cfr. circolare 26.5.1988 punto 1.4). A decorrere del mese di febbraio 1994 la contribuzione IVS sara' versata per i soci inseriti nella classe iniziale su .. 1.880.000 mensili (classe 60 ), per i soci con anzianita' tra 8 e 16 anni sulla classe 61 (.. 1.949.000), per i soci con anzianita' superiore sulle tre successive rispettive classi. (3) Il dato e' il risultato della seguente operazione: .. 2.600.700 + 21.675 (che rappresenta il 25% di .. 86.700). L'importo 86.700 e' costituito dalla differenza tra il valore massimo della 70 classe ricavato sulla base della tecnica di costruzione della tabella ed il valore minimo.