940207 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 40. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Organismi cooperativi. DM 6 dicembre 1993: revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile. Decreto 9 dicembre 1993: nuove tabelle delle classi di contribuzione. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 7 febbraio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 40. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Organismi cooperativi. DM 6 dicembre 1993: revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile. Decreto 9 dicembre 1993: nuove tabelle delle classi di contribuzione. Si trasmette copia del DM 6 dicembre 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1993), concernente la revisione triennale degli imponibili giorna- lieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (1). In merito alle disposizioni contenute nel provvedimen- to, si forniscono le seguenti precisazioni. 1) IMPONIBILI CONTRIBUTIVI E PERIODI DI OCCUPAZIONE MEDIA MENSILE Il decreto fissa, con decorrenza 1 gennaio 1994, in L. 32.700 il salario convenzionale giornaliero per tutte le categorie di lavoratori, soci di societa' e di enti coope- rativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori e' rimasto fissato in 26 giornate lavorative, cosi' come restano immutate le 16 giornate lavorative per i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. n. 218/78 e le 14 giornate per le Regioni Basilicata e Campania. Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza degli organismi interessati i nuovi imponibili giornalieri che dovranno essere tenuti presenti agli effetti degli adempi- menti contributivi riferentisi a periodi di lavoro decor- renti dal 1 gennaio 1994. Si coglie l'occasione per rammentare la rilevanza dei nuovi imponibili giornalieri non soltanto agli effetti dell'art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, ma anche agli effetti del 2 comma dell'art. 6 dello stesso DPR n. 602/1970. Infatti, qualora l'importo della retribuzione fissata dagli appositi decreti ai sensi del primo comma del citato art. 6, per i soci con anzianita' inferiore ad otto anni, risulti minore di quella stabilita dal DM 6 dicembre 1993 (imponibile giornaliero di categoria moltiplicato per il periodo di occupazione mensile), esso dovra' essere automa- ticamente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, a tale ultimo livello. S'intende che, ove la retribuzione cosi' calcolata venga a collocarsi in una classe di contribuzione superiore a quella determinata dai decreti sopra menzionati, la circostanza comportera' lo slittamento anche delle classi previste per i soci con anzianita' superiore, secondo la progressione di cui al terzo comma dello stesso art. 6 (circ. n. 121 del 5 giugno 1989, in "Atti Ufficiali", pag. 1401). Si comunica, inoltre, che, con il Decreto 9 dicembre 1993, pubblicato nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1994, e' stato provveduto alla sostituzione delle tabelle C e D previste dall'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai contributi dovuti dagli assicurati per le assicurazioni sociali obbligatorie, rispettivamente per ogni mese e settimana di lavoro. Le suddette tabelle, come previsto dall'art. 2 del Decreto stesso, entrano in vigore a decorrere dal 1 febbraio 1994, primo giorno del mese successivo alla data di pubbli- cazione del decreto. Si fa riserva di ulteriori istruzioni al riguardo. Si ricorda, infine, che la nuova misura delle retribu- zioni convenzionali ha rilevanza anche nei confronti degli organismi che versano i contributi sulle retribuzioni di fatto (ultimo comma del piu' volte citato art. 6) le quali, come e' noto, non possono essere inferiori alla retribuzione imponibile stabilita convenzionalmente per ciascun mese per i soci con anzianita' inferiore ad 8 anni ex art. 6, primo comma, ovvero ex art. 4 (se non e' stato emanato decreto ex art. 6). 2) VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' INTERESSATE Il DM 6 dicembre 1993 ha esteso il campo di applica- zione del DPR n. 602/1970, introducendo variazioni alle attivita' comprese nell'elenco allegato al DPR n. 602/1970 e modificato con DM 4 aprile 1989. Dal 1 gennaio 1994 sono, quindi, tenuti ad applicare le norme del DPR n. 602/1970 anche gli organismi cooperativi svolgenti attivita' rien- tranti nelle modifiche apportate ai vari punti dell'elenco citato e che di seguito si indicano. Al punto 1) - nell'ambito del "Facchinaggio" inseri- mento, dopo la voce "imballaggio", della "gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza". Al punto 2) - nell'ambito del "trasporto di merci per conto terzi", lettera a, inserimento, dopo la voce "l'au- silio di gru", della "rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi". Al punto 4) - nell'ambito delle "Attivita' varie" inserimento, dopo la voce "pulitori", della "pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi mecca- nici, pulitori di autoveicoli ed autocarri" e, dopo la voce "servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza)" di "ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale." IL DIRETTORE GENERALE MANZARA --------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1970, pag. 903. DECRETO 6 dicembre 1993. Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi; Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attivita' lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo; Considerata la necessita' di apportare talune varia- zioni alle attivita' indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 1989; Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto presiden- ziale che prevede, con le medesime formalita', che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale; Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attivita' lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonche' singoli settori di attivita' merceologica; Tenuto conto che gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1989 di revi- sione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupa- zione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previ- denza e di assistenza sociale, per le categorie di lavori di cui sopra; Considerata la necessita' di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno; Acquisito il parere favorevole del Ministero della marina mercantile in ordine all'inserimento nella tabella concernente le attivita' lavorative allegata al presente decreto degli ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale; Acquisito il parere favorevole del comitato ammini- stratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti; Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Decreta Art. 1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente decre- to, l'elenco delle attivita' lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, modificato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 1989, e' quello risultante dalla tabella allegata. Art. 2 Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia di previdenza e di assistenza sociale, gli imponibili giornalieri per tutte le categorie di lavoratori, soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti in œ. 32.700. Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori, e' fissato in ventisei giornate lavorative. Art. 3 Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di occupazione media mensile e' fissato in giorni sedici e nelle regioni della Basilicata e Campania in giorni quattordici. Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali piu' favorevoli e relativamente a singole attivita' lavorative e particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i lavoratori potranno optare per le misure dei periodi medi occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale. Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1993 Il Ministro: GIUGNI ALLEGATO TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANI- SMI ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602. 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercatori agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompa- gnatori di bestiame) ed attivita' preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio e gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incesta- mento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutti- coli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasfor- mazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione). 2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personal- mente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari: di persone: a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili; di merci per conto terzi: a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attivita' preliminari e complementari (scavo e prepara- zione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, rimo- zione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardia- naggio e simili); b) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attivita' preliminari e complementari (scavo e prepara- zione materiale da trasportare, guardianaggio e simili). 3) Attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4) Attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), orm- eggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GIUGNI