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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 104 del 14-5-1998.htm
  
Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa (art. 3, c. 2, lett. c) del decreto legislativo 2/9/1997, n. 314).   
DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI
 
 
 
Roma, 14 maggio 1998
Circolare n. 104
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALIe, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZAAI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
 
OGGETTO:
98-104. Modifiche alla normativa in materia di indennità sostitutive della mensa (art. 3, c. 2, lett. c) del decreto legislativo 2/9/1997, n. 314).
 
 
SOMMARIO: il decreto legislativo 23/3/1998, n. 56 ha modificato a decorrere dal 1/1/1998, all’art. 4, il regime di imponibilità fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa. Modalità per la regolarizzazione contributiva.
 
 
La G. U. n. 70, serie generale, del 25/3/1998 ha pubblicato il testo del decreto legislativo 23/3/1998 n. 56 con il quale sono state emanate disposizioni correttive di decreti legislativi, fra i quali il decreto legislativo 314/1997, per la parte in cui disciplina il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità sostitutive della mensa.
L’art. 4 del citato decreto n. 56/1998 recita: "All’art. 48, c. 2, lett. c) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 314/1997, dopo le parole "e le indennità sostitutive", sono aggiunte le seguenti: "corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo od a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
Il successivo art. 7 del decreto n. 56/1997 prevede la decorrenza delle disposizioni dal 1/1/1998.
La modifica introdotta comporta che, dal 1/1/1998, le indennità sostitutive della mensa, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, non concorrono a formare l’imponibile previdenziale esclusivamente nel caso in cui siano corrisposte:
agli addetti ai cantieri edili e ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
agli addetti ad unità produttive diverse dalle precedenti qualora tali unità produttive siano ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Conseguentemente le predette indennità erogate al di fuori dei casi suindicati concorrono a formare l’imponibile previdenziale per il loro intero ammontare.
 
MODALITÀ PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA AI PERIODI PREGRESSI.
I datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993 n. 5).
A tal fine si atterranno alle seguenti modalità:
1) calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili rideterminate dal 1/1/1998 sulla base della modifica normativa illustrata con la presente circolare e quelle assoggettate a contribuzione dalla stessa decorrenza;
2) porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione le differenze come sopra determinate;
3) calcoleranno i contributi sui totali ottenuti.
Sulle differenze contributive dovute determineranno gli interessi legali, nella misura del 5%, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di aprile 1998 (1) fino alla data del versamento.
L’importo degli interessi cosi calcolati sarà riportato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dal previsto codice "Q900".
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
(1) Periodo di paga in corso al quindicesimo giorno successivo la pubblicazione del decreto n. 56/1998 sulla G.U.
Per i soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di riscossione unificata la scadenza contributiva è il giorno 15/5/1998, per i soggetti esclusi è il giorno 20/5/1998.