Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 111 del 18-5-1999.htm
La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria (o mediante versamento della corrispondente riserva matematica ) i periodi per i quali non vengano effettuate prestazioni lavorative e che non siano, pertanto, già coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è stata riconosciuta anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale dall'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, che ha modificato in tale senso il decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996, il cui art. 8 riconosce detta facoltà ai soli lavoratori che stipulino contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.Determinazione dell'importo dei contributi volontari dovuti per l'anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il calcolo dell'importo stesso.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
18 maggio 1999
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 111
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 8
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
Modifiche in materia di prosecuzione volontaria apportate ai decreti legislativi n. 564/1996
e n. 184/1987.
Aliquote di finanziamento da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 1999.
SOMMARIO:
La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria (o mediante versamento della corrispondente riserva matematica ) i periodi per i quali non vengano effettuate prestazioni lavorative e che non siano, pertanto, già coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è stata riconosciuta anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale dall’art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, che ha modificato in tale senso il decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996, il cui art. 8 riconosce detta facoltà ai soli lavoratori che stipulino contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.
Determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 1999 e le aliquote di finanziamento da applicare per il calcolo dell'importo stesso.
1.
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA IN CASO DI LAVORO PART-TIME - ART. 3 D. L. vo n. 278/98.
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, prevede, all’art. 8, la facoltà, per i lavoratori che stipulino un contratto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale o ciclico (settimanale o a mesi alterni), di coprire i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che, quindi, non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione, mediante riscatto con versamento della corrispondente riserva matematica ovvero mediante versamento della contribuzione volontaria. Istruzioni per la pratica applicazione della disposizione sopraindicata sono state fornite con circolare n. 220 del 14 novembre 1996 . Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, all’art. 3, nell’introdurre modifiche al decreto legislativo n. 564, ha esteso la suddetta facoltà anche ai lavoratori che stipulino contratti a tempo parziale di tipo orizzontale.
L’innovazione legislativa, tenuto conto della modalità tecnica usata dal legislatore (inserimento della parola "orizzontale" nella norma preesistente) trova applicazione nei limiti e con le modalità già previste per il part-time verticale o ciclico e illustrate nella circolare n. 220 sopracitata, in concreto è decisiva l’assenza di retribuzione. Per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 278, l’innovazione legislativa ha efficacia con la stessa decorrenza della norma modificata; ne consegue che i periodi per i quali è possibile avvalersi della facoltà di cui trattasi devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.
2.
AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI
L’art 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nel disciplinare i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda) stabiliva che detti requisiti dovevano essere perfezionati nella gestione nella quale l’assicurato chiede di essere autorizzato. Con circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 , al punto 3), era stata fatta riserva in merito alla possibilità di perfezionare il requisito di cui sopra mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e nelle gestioni dei lavoratori autonomi. Il decreto legislativo n. 278/1998, all’art. 2, ha modificato la norma sopracitata sostituendo le parole "nella gestione presso la quale" con le parole " nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima gestione presso il quale". Con tale norma è stata, pertanto, ripristinata la possibilità, prevista dalla previgente normativa, di perfezionare il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti, agricoli dipendenti ecc..). Per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 278 la modifica legislativa ha effetto a far tempo dalla data di entrata in vigore della norma modificata (12 luglio 1997). Per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzioni versate nelle diverse gestioni dell’assicurazione obbligatoria I.V.S., lo stesso resta disciplinato dall’art. 27 della legge 22 luglio 1966, n. 613, norma tuttora in vigore trattandosi di norma speciale.
3.
IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’ANNO 1999 E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO
3.1. Retribuzione media settimanale
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo del contributo volontario deve essere determinato applicando l’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda ( tenendo presente che per anno di contribuzione precedente la domanda devono intendersi le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la data della domanda ancorché le stesse non si collochino nell’anno immediatamente precedente la predetta data ).
In relazione al 2° comma del suddetto art. 7 – secondo il quale l’importo della retribuzione minima sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni e integrazioni – si precisa che l’importo della retribuzione minima per l’anno 1999 è pari a £. 284.100.
Tenuto conto che il comma 5 del citato art. 7 stabilisce che le retribuzioni, come sopra calcolate, sono rivalutate annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’Istat nell’anno precedente e preso atto che la variazione percentuale del costo vita calcolato dall’Istat è risultata pari a + 1,8 %, sono state aggiornate le retribuzioni medie delle classi di contribuzione previste dalla previgente normativa ( v. all. n. 1; 1 bis ) al fine di consentire l’applicazione della nuova disciplina, ai sensi del comma 7 di detto art. 7, ai prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.
Importo minimo settimanale
Si richiama il punto 5.2 della circolare n. 93 del 30 aprile 1998 , nel quale sono stati precisati i motivi che hanno reso necessaria l’interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla portata del comma 3, prima parte, dell’art. 7 del decreto legislativo n. 184/1997.
Tenuto conto di detta interpretazione l’importo minimo del contributo volontario per ciascuna categoria di prosecutori volontari è determinato applicando l’aliquota di finanziamento, vigente pro tempore in relazione alla categoria assegnata all’atto del rilascio dell’autorizzazione, alla retribuzione determinata, per ciascun anno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e precisata, relativamente all’anno 1999, nel precedente punto 3.1.
3.3 Aliquote di finanziamento vigenti per l’anno 1999
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti, per l’anno 1999, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l’anno 1998:
1°)
tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 448/1998 (Legge finanziaria 1999), che, nei commi primo e terzo, ha soppresso taluni contributi di finanziamento della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti e precisamente il contributo asili nido, il contributo ENAOLI e il contributo TBC (N.B.: le istruzioni per l’applicazione del suddetto art. 3, commi 1 e 3, sono state impartite con circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 ; in tale circolare – con riguardo a quei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della Gestione Prestazioni Temporanee risultano inferiori rispetto a quelle applicate nel settore industria, cosicché dovrebbe concludersi per la soppressione dei suddetti contributi minori a decorrere non dall’anno 1999, bensì dall’anno 2000 – sono precisati i motivi per i quali, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro, si è pervenuti nella determinazione che i settori e le categorie nei cui confronti trova applicazione il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione dei contributi asili nido, ENAOLI e TBC siano quelli per i quali il contributo CUAF risulta inferiore a quello dell’industria; conseguentemente, le ipotesi di non dovuto versamento del contributo stesso non rientrano nell’ambito di applicazione del differimento suddetto, che – pertanto – non riguarda gli autorizzati ai V.V. nel F.P.L.D., in quanto non tenuti a corrispondere il contributo CUAF);
2°)
tenuto conto sia del fatto che – limitatamente ai soli prosecutori volontari autorizzati dopo il 31.12.1995 – l’art. 27, commi 2 bis e 2 ter, del D. L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 28.2.1997, ha disposto ( a decorrere dal 1°.1.1997 ) la variazione biennale in aumento dell’aliquota di finanziamento, pari allo 0,50%, sia del fatto che – nei confronti dei soli autorizzati ai versamenti volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima, che dopo il 31.12.1995 – va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70% ( visto l’aumento di pari entità, con cadenza annuale a decorrere dal 1°.1.1998, dell’aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del F.P.L.D., disposto dall’art. 3 del Decreto legislativo n. 146 del 16.4.1997 ).
Precisato quanto precede, si riportano di seguito le aliquote contributive in vigore, per l’anno 1999, per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
Autorizzati
ante 31.12.1995
Autorizzati
post 31.12.1995
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli ( esclusi domestici )
27,57%
28,57%
LAVORATORI DIPENDENTI
Agricoli
19,47%
20,47%
DOMESTICI
12,6975%
13,6975%
PESCATORI soggetti
Alla legge 250/58
10,17%
11,17%
LAVORATORI OCCUPATI
NEI CANTIERI SCUOLA
10,64%
11,64%
Ovviamente, nei confronti dei prosecutori volontari autorizzati sulla base di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile vigente pro-tempore (L. 65.280.000 per l’anno 1999), deve essere applicata – in relazione all’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 – l’aliquota aggiuntiva pari all’1% sull’importo eccedente detto limite di retribuzione pensionabile.
Negli allegati n. 2 (relativo agli autorizzati prima del 31.12.1995) e n. 3 (relativo agli autorizzati dopo il 31.12.1993) sono esposti i coefficienti di riparto dei contributi volontari dovuti, per l’anno 1999, dagli autorizzati rientranti nelle categorie di lavoratori dipendenti sopraindicate.
4. LAVORATORI AUTONOMI
4.1 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella Gestione speciale
Nell’allegato n. 6 è riportata la tabella dei contributi volontari dei CD/CM in vigore per l’anno 1999 e nell’allegato n. 7 sono esposti i coefficienti di riparto dei contributi stessi.
Il calcolo dei nuovi contributi è stato effettuato tenendo conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E della legge 2.8.1990, n. 233, previsto dall’art. 10, comma 4, della stessa legge.
L’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 18,30% di cui il 16,30% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo aggiuntivo, previsto dall’art. 12 della citata legge n. 233/1990.
Per quanto concerne il contributo addizionale – dovuto ai sensi dell’art. 17 della legge 3.6.1975, n. 160 – lo stesso, a seguito dell’applicazione del meccanismo di adeguamento periodico stabilito dall’art. 22 della legge n. 160/1975, risulta pari a £. 2.790 a settimana ( £. 930 per 3 giornate a settimana ).
Si fa presente, infine, che ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere in alcun caso inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di contribuzione, risulta aumentata, per l’anno 1999, a £. 78.326, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a £. 81.167, se detta autorizzazione è stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 1995.
4.2. Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.
Per quanto concerne la categoria di lavoratori in epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari relativi all’anno 1999, non essendo ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare provvisoriamente, per l’anno 1999, l’importo dei contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1998, riportati nell’allegato n. 1 della circolare n. 245 del 15 dicembre 1998.
4.3. Artigiani e Commercianti
Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione.
Poiché l’aliquota contributiva per la categoria dei commercianti ha subito l’aumento di 0,09 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28/3/1996 N° 207, e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell’art.2, comma 215, della legge N°662/96, a decorrere dal 1° gennaio 1997 sono state predisposte due separate tabelle di contribuzione una per gli artigiani non interessati dall’aumento dell’aliquota di cui sopra ( all. 4 ) ed una seconda per i commercianti ( all. 5 ).
Per l’anno 1999 le aliquote contributive relative alla categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di commercianti sono state elevate al 16,39 % per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 13,39 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, i quali, a partire dal mese successivo al compimento di tale età, dovranno versare i contributi volontari sulla base dell’aliquota del 16,39 %.
Per la categoria degli artigiani le aliquote sono state elevate rispettivamente al 16 % e al 13%.
4.4. Gestione separata di cui all’art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335
L’importo del contributo da versare deve essere determinato in base alle disposizioni dell’art.7 del decreto n.184/1997: per i lavoratori di cui trattasi, pertanto, l’importo del contributo volontario sarà pari all’aliquota dell’11,5 per cento del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda, per effetto di quanto disposto dall’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Anche per la gestione separata in argomento la retribuzione minima di riferimento sulla quale calcolare l’importo del contributo volontario, per l’anno 1999, è pari a quella, determinata ai sensi dell’art.7, comma 1 della legge n. 638/1983, precisata al precedente punto 3.1.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
All. 1
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 1999
Classi di contribuzione
RETRIBUZIONE SETTIMANALE
Retribuzione media settimanale imponibile
18
fino a £.
284.300
284.100
19
oltre £.
284.300
"
303.100
293.800
20
"
303.100
"
323.400
313.400
21
"
323.400
"
345.900
334.750
22
"
345.900
"
371.400
358.400
23
"
371.400
"
399.000
384.950
24
"
399.000
"
426.400
412.700
25
"
426.400
"
458.100
442.200
26
"
458.100
"
494.800
476.700
27
"
494.800
"
531.800
513.600
28
"
531.800
"
568.100
550.200
29
"
568.100
"
605.200
586.950
30
"
605.200
"
641.100
623.450
31
"
641.100
"
682.300
662.150
32
"
682.300
"
723.100
703.000
33
"
723.100
"
763.900
743.500
34
"
763.900
"
804.900
784.450
35
"
804.900
"
845.700
825.050
36
"
845.700
"
886.200
866.000
37
"
886.200
"
926.800
906.600
38
"
926.800
"
967.900
947.500
39
"
967.900
"
1.009.100
988.200
40
"
1.009.100
"
1.049.300
1.029.150
41
"
1.049.300
"
1.090.300
1.069.800
42
"
1.090.300
"
1.131.500
1.110.950
43
"
1.131.500
"
1.172.500
1.151.800
44
"
1.172.500
"
1.213.700
1.193.000
45
"
1.213.700
"
1.254.700
1.234.100
46
ed oltre £
1.254.700
1.255.400
All. 1bis
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 1999
Classi di contribuzione
RETRIBUZIONE SETTIMANALE
Retribuzione
media settimanale
1
fino a £
17.300
15.300
2
oltre £.
17.300
"
27.900
22.700
3
"
27.900
"
43.600
35.750
4
"
43.600
"
55.100
49.400
5
"
55.100
"
66.300
60.500
6
"
66.300
"
76.800
71.500
7
"
76.800
"
91.800
84.350
8
"
91.800
"
107.600
99.400
9
"
107.600
"
123.600
115.750
10
"
123.600
"
139.800
131.550
11
"
139.800
"
155.400
147.400
12
"
155.400
"
173.300
164.250
13
"
173.300
"
192.600
182.900
14
"
192.600
"
211.800
201.750
15
"
211.800
"
229.600
220.250
16
"
229.600
"
247.700
238.550
17
"
247.700
"
266.000
257.050
18
"
266.000
"
284.300
284.100
19
"
284.300
"
303.100
293.800
20
"
303.100
"
323.400
313.400
21
"
323.400
"
345.900
334.750
22
"
345.900
"
371.400
358.400
23
"
371.400
"
399.000
384.950
24
"
399.000
"
426.400
412.700
25
"
426.400
"
458.100
442.200
26
"
458.100
"
494.800
476.700
27
"
494.800
"
531.800
513.600
28
"
531.800
"
568.100
550.200
29
"
568.100
"
605.200
586.950
30
"
605.200
"
641.100
623.450
31
"
641.100
"
682.300
662.150
32
"
682.300
"
723.100
703.000
33
"
723.100
"
763.900
743.500
34
"
763.900
"
804.900
784.450
35
"
804.900
"
845.700
825.050
36
"
845.700
"
886.200
866.000
37
"
886.200
"
926.800
906.600
38
"
926.800
"
967.900
947.500
39
"
967.900
"
1.009.100
988.200
40
"
1.009.100
"
1.049.300
1.029.150
41
"
1.049.300
"
1.090.300
1.069.800
42
"
1.090.300
"
1.131.500
1.110.950
43
"
1.131.500
"
1.172.500
1.151.800
44
"
1.172.500
"
1.213.700
1.193.000
45
"
1.213.700
"
1.254.700
1.234.100
46
ed oltre £
1.254.700
1.255.400
All. 2
CONTRIBUTI VOLONTARI
(autorizzati prima del 31/12/1995
COEFFICIENTI DI RIPARTO
Decorrenza 1° gennaio 1999
CATEGORIE
Aliquote %
COEF.
RIPARTO
BASE
QUOTA
PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquote
0,11%
27,46%
27,57%
Coefficienti
0,003990
0,996010
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquote
0,11%
10,06%
10,17%
Coefficienti
0,010816
0,989184
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquote
0,11%
10,53%
10,64%
Coefficienti
0,010338
0,989662
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI
Aliquote
0,11%
19,36%
19,47%
Coefficienti
0,005650
0,994350
1,000000
DOMESTICI
Aliquote
0,1375 %
12,56%
12,6975%
Coefficienti
0,010829
0,989171
1,000000
All. 3
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31/12/19995
COEFICIENTI DI RIPARTO
Decorrenza 1° gennaio 1999
CATEGORIE
ALIQUOTE %
COEF.
RIPARTO
BASE
QUOTA
PENSIONE
TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
Non agricoli (esclusi domestici)
Aliquote
0,11%
28,46%
28,57%
Coefficienti
0,003850
0,996150
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquote
0,11%
11,06%
11,17%
Coefficienti
0,009848
0,990152
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquote
0,11%
11,53%
11,64%
Coefficienti
0,009450
0,990550
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI
Aliquote
0,11%
20,36%
20,47%
Coefficienti
0,005374
0,994626
1,000000
DOMESTICI
Aliquote
0,1375 %
13,56%
13,6975%
Coefficienti
0,010038
0,989962
1,000000
All.4
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/1999
Classi di reddito
Reddito
Medio
imponibile
Contribuzione mensile
16,0 % RM
13,0 % RM
Fino a £.
22.351.888
22.351.888
298.025
242.145
da £.
22.351.889
a £.
29.506.573
25.929.231
345.723
280.900
da £.
29.506.574
a £.
36.661.258
33.083.916
441.119
358.409
da £.
36.661.259
a £.
43.815.943
40.238.601
536.515
435.918
da £.
43.815.944
a £.
50.970.628
47.393.286
631.910
513.427
da £.
50.970.629
a £.
58.125.313
54.547.971
727.306
590.936
da £.
58.125.314
a £.
65.279.999
61.702.657
822.702
668.445
da £.
65.280.000
65.280.000
870.400
707.200
All. 5
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/1999
Classi di reddito
Reddito
Medio
imponibile
Contribuzione mensile
16,39 % RM
13,39 % RM
Fino a £.
22.351.888
22.351.888
305.290
249.410
da £.
22.351.889
a £.
29.506.573
25.929.231
354.150
289.327
da £.
29.506.574
a £.
36.661.258
33.083.916
451.871
369.161
da £.
36.661.259
a £.
43.815.943
40.238.601
549.592
448.996
da £.
43.815.944
a £.
50.970.628
47.393.286
647.313
528.830
da £.
50.970.629
a £.
58.125.313
54.547.971
745.034
608.664
da £.
58.125.314
a £.
65.279.999
61.702.657
842.755
688.499
da £.
65.280.000
65.280.000
891.616
728.416
All. 6
COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1/1/1999
classi
Classi di reddito
settimanali
Reddito
settimanale
medio
imponibile
Quota
pensione
16,3% R M
Addizionale
Legge 223/90
2% R M
Addizionale
Legge 160/75
(930x3=2.790)
Contributo totale
1 a
fino a £ 317.562
317.562
51.763
6.351
2.790
60.904 (a)
2 a
oltre £ 317.562 fino
a £ 423.416
370.489
60.390
7.410
2.790
70.590 (a)
3 a
oltre £ 423.416 fino
a £ 529.270
476.343
77.644
9.527
2.790
89.961
4 a
oltre £ 529.270
582.197
94.898
11.644
2.790
109.332
Ai sensi del’art. 10, comma 2°, della L. 2/8 /1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
£ 78.326 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31/12/1995;
£ 81.167 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31/12/1995;
All. 7
CONTRIBUTI VOLONTARI CD-CM
DECORRENZA 1.1.1999
Coefficienti di riparto ( sulla 1a classe) dei contributi autorizzati prima del 31/12/1995:
Quota pensione (16,3% R.M.)
0,85899
Addizionale legge 233/1990 (2% R.M.)
0,10539
Addizionale legge 160/1975
0,03562
1,00000
Coefficienti di riparto ( sulla 1a classe) dei contributi autorizzati dopo il 31/12/1995:
Quota pensione (16,3% R.M.)
0,86009
Addizionale legge 233/1990 (2% R.M.)
0,10554
Addizionale legge 160/1975
0,03437
1,00000