Versione Grafica

900517
AVVOCATURA CENTRALE
Circolare n. 114
 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
    PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
    PRIMARI MEDICO LEGALI
 AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
    E, P.C.
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Nuovo Codice di Procedura Penale - Istruzioni
operative.
AVVOCATURA CENTRALE
                                  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Roma, 17 maggio 1990              AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
Circolare n. 114                     PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                                  AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                     PRIMARI MEDICO LEGALI
                                  AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                     E, P.C.
                                 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Nuovo Codice di Procedura Penale - Istruzioni
         operative.
1 - Principi generali del nuovo processo penale
                    Il  nuovo  Codice  di  Procedura  Penale, approvato con
               D.P.R. n. 447 del 22/9/1988 e le relative  norme  di  attua-
               zione,  di  coordinamento  e  transitorie, di cui al decreto
               legislativo  28/7/89  n.  271,  le  nuove  disposizioni  sul
               processo  penale  a  carico di imputati minorenni, di cui al
               D.P.R. n. 448 del 22/9/88 e le relative norme di attuazione,
               coord.  e  trans. di cui ai decreti legislativi n. 272 e 273
               del 28/7/89, in vigore dal 24 ottobre 1989, costituiscono un
               corpo  di norme  profondamente innovativo rispetto al prece-
               cente sistema, per cui si ritiene opportuno  esporre  somma-
               riamente le  principali caratteristiche.
                    Il legislatore ha voluto impostare il nuovo Codice  sul
               modello  accusatorio,  secondo  il  quale  la  ricerca della
               verita e affidata non ad un solo organo pubblico,  come  nel
               precedente  modello  inquisitorio,  ma  e il risultato della
               dialettica   contrapposizione   degli   interessi    portati
               dall'accusa e dalla difesa.
                    In  ossequio  a  tali  principi  scompare  il   Giudice
               istruttore e con lui l'istruttoria.
                    Titolare esclusivo dell'azione  penale  e  il  Pubblico
               Ministero,  che  perde  i  poteri giurisdizionali ed ha solo
               funzioni investigative, proprie del suo  ruolo  naturale  di
               parte pubblica.
                    Il P.M. nella fase delle  indagini  ha  il  compito  di
               raccogliere  gli  elementi necessari per l'esercizio dell'a-
               zione penale e nel dibattimento quello di sostenere l'accusa
               in posizione di parita con il difensore dell'imputato.
                    Per i suoi compiti di  investigazione  si  serve  della
               polizia  giudiziaria, che deve consegnare il risultato delle
               indagini entro 48 ore.
                    Nella  ricerca  della  verita  e  come parte pubblica a
               tutela degli interessi della  collettivita,  il  P.M.  dovra
               raccogliere anche eventuali elementi favorevoli all'imputato
               e contrari alle sue tesi.
                    Sulle  richieste  del P.M., delle parti private e della
               persona offesa, nella  fase  predibattimentale  provvede  il
               Giudice  per  le indagini preliminari, figura caratteristica
               del nuovo modello, che ha la  funzione  di  controllo  degli
               atti  del  P.M.  e del rispetto da parte di quest'ultimo del
               dovere di esercizio dell'azione penale.
                    Un'altra  delle  funzioni  del  Giudice  delle indagini
               preliminari si esplica con l'incidente probatorio, strumento
               concesso alle parti per ottenere in un'udienza appositamente
               fissata l'acquisizione di mezzi di prova da  utilizzare  nel
               dibattimento,  alla stregua delle prove assunte direttamente
               in quella fase.
                    Il modo ordinario di esercizio dell'azione penale e' la
               richiesta di  rinvio  a  giudizio  che  determina  l'udienza
               preliminare.
                    L'udienza viene fissata con decreto  emesso  entro  due
               giorni  dalla richiesta del P.M. per una data non successiva
               al trentesimo giorno dal decreto medesimo.
                    Alla  comunicazione  giudiziaria  e'  stata  sostituita
               l'informazione di garanzia, che deve essere inviata non piu'
               all'inizio  delle  indagini, ma al compimento del primo atto
               al quale il difensore ha diritto  di  assistere;  cio'  allo
               scopo  di  consentire all'indagato e alla persona offesa dal
               reato di nominare un difensore.
                    Nelle indagini preliminari non c'e un imputato: ci sara
               solo all'esito delle stesse se e in quanto il  P.M.  riterra
               di esercitare l'azione penale.
                    Il Giudice e uno dei  soggetti  centrali  del  processo
               penale;  titolare esclusivo delle funzioni giurisdizionali e
               decisorie, egli ha un ruolo di terzieta e imparzialita,  non
               partecipa  all'azione investigativa ed e totalmente privo di
               funzioni istruttorie.
                    Il  dibattimento  e  la  sede  in  cui il Giudice ha il
               potere-dovere di controllare l'indagine, accogliere istanze,
               respingere  richieste,  valutare  le  prove,  decidere sulla
               liberta personale, condannare e assolvere.
                    Nella  viva realta del dibattimento il Giudice forma il
               proprio convincimento valutando le prove nel contraddittorio
               orale,  pubblico  e  immediato  delle  parti, che operano in
               condizioni di parita, per cui la  decisione  non  e  piu  in
               alcun   modo  condizionata  da  prove  raccolte  nella  fase
               predibattimentale.
                    Novita  anche per la sentenza: infatti la motivazione e
               redatta contestualmente al dispositivo e in essa il  Giudice
               deve  indicare  le prove che ha tenuto in considerazione e i
               motivi che lo hanno portato a disattendere le prove  contra-
               rie.
                    Scompare la formula  assolutoria  per  insufficenza  di
               prove.
                    Il P.M., l'accusato e il Giudice hanno altre  soluzioni
               a  disposizione  per definire anticipatamente il processo ed
               evitare il dibattimento: il giudizio abbreviato,  l'applica-
               zione  della pena su richiesta delle parti, chiamata comune-
               mente "patteggiamento" e il decreto di condanna.
                    A  questi  procedimenti speciali, che hanno scopo defl-
               attivo, e prevedibile ricorrano, stante  la  notevole  ridu-
               zione  di  pena che comporta il loro esercizio, gli imputati
               che sanno di  essere  colpevoli  ed  hanno  prove  a  carico
               consistenti.  Peraltro gia nella prima fase di applicazione,
               sul punto sono state sollevate numerose questioni di  legit-
               timita costituzionale.
                    Altri modi di  esercizio  dell'azione  penale  sono  il
               giudizio direttissimo e il giudizio immediato.
                    Il procedimento davanti al Pretore risente della  nuova
               organizzazione  data  a  questo Ufficio: vi e il Procuratore
               della Repubblica presso la Pretura circondariale, il Giudice
               per  le  indagini preliminari presso la Pretura e un Pretore
               che, nell'ambito degli affari penali, ha il solo compito  di
               Giudice del dibattimento.
                    Il carico di giustizia che gravera  su  questo  Ufficio
               sara  imponente  in  quanto  la sua competenza per materia e
               stata estesa ai reati per i quali la  legge  stabilisce  una
               pena detentiva di quattro anni.
                    Il Pretore ha inoltre la competenza sui reati  elencati
               nell'art.  7 c.p.p. e tra questi la truffa aggravata a danno
               dello Stato o di un'altro ente pubblico, l'omicidio colposo,
               la  ricettazione, la violenza o minaccia a pubblico ufficia-
               le, reati che in precedenza erano di competenza  del  Tribu-
               nale.
                    Infine, per quanto riguarda il  regime  transitorio,  i
               processi  che  all'entrata  in  vigore  del  nuovo codice si
               trovano al dibattimento o in fase  di  avanzata  istruttoria
               proseguono  con  il  vecchio rito. Ove il Giudice istruttore
               non definisca l'istruttoria entro il termine massimo  di  un
               anno,  deve  essere  avviata  la  procedura  per l'immediata
               definizione con il proscioglimento o il rinvio a giudizio.
                    Le  profonde  modifiche  del  nuovo processo penale ri-
               chiedono, a seguito di una prima lettura,  un  aggiornamento
               dei  criteri  operativi,  al  fine  di  interpretare in modo
               univoco la vigente normativa. Si  fa  riserva    di  fornire
               ulteriori  eventuali indicazioni in relazione alle modifiche
               al codice che potranno essere apportate  dal  Governo  entro
               tre  anni  dalla  entrata  in  vigore    e   alla luce delle
               elaborazioni giurisprudenziali.
                2 - La denuncia
                    Ai  sensi  dell'art. 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e
               gli incaricati di un pubblico servizio, che,  nell'esercizio
               delle  loro  funzioni,  hanno  notizia di reato perseguibile
               d'ufficio,  hanno  l'obbligo  di  farne  denuncia  in  forma
               scritta,  anche  quando  non sia individuata la persona alla
               quale il reato e attribuito.
                    Per  i  pubblici  ufficiali e gli incaricati di un pub-
               blico servizio ricorre l'obbligo della denuncia solo  quando
               vengono  a  conoscenza  di  un reato nello svolgimento delle
               proprie funzioni, a differenza degli ufficiali o  agenti  di
               Polizia  Giudiziaria  per  i  quali l'obbligo esiste sempre.
               Poiche  i dipendenti  dell'istituto  non  sono  ufficiali  o
               agenti  di  polizia  giudiziaria,  l'obbligo  della denuncia
               sorge solo  quando  vengono  a  conoscenza  di  reati  nello
               svolgimento delle loro funzioni.
                    Si fa rilevare che il pubblico ufficiale non puo' dirsi
               vincolato  all'obbligo  della denuncia sino a quando non sia
               in grado di individuare gli elementi di fatto di un reato  e
               di  acquisire  ogni  altro  elemento utile per la formazione
               della denuncia; peraltro l'obbligo e adempiuto  nel  momento
               in cui il dipendente abbia riferito il fatto per iscritto ad
               un superiore tenuto alla denuncia.
                     Si  precisa  che l'obbligo della denuncia entro 48 ore
               dall'acquisizione della notizia di un  reato  sussiste  solo
               per la polizia giudiziaria e non per i pubblici ufficiali, i
               quali devono provvedere "senza ritardo" e quindi con  oppor-
               tuna sollecitudine.
                    L'esposto anonimo non comporta obbligo di  denuncia  se
               non  quando, a seguito di accertamenti e di verifiche, siano
               emersi fatti penalmente rilevanti.
                    La   denuncia   deve  essere  di  norma  predisposta  e
               sottoscritta da un Dirigente e va presentata o trasmessa per
               raccomandata  al  Procuratore  della  Repubblica  presso  la
               Pretura Circondariale o presso il  Tribunale,  tenendo  pre-
               sente  ai fini della competenza gli artt. 6, 7 e 8 c.p.p., o
               a un ufficiale di polizia giudiziaria.
                    Le  denunce per fatti commessi dal personale dipendente
               sono di competenza  del  Direttore  Generale,  al  quale  va
               trasmessa una circostanziata relazione al fine di consentire
               la  presentazione  di  una  denuncia  contenente  tutti  gli
               elementi indicati nell'art. 332 c.p.p.
                    Quando per motivi di urgenza  e/o  di  opportunita'  la
               denuncia  contro i dipendenti  sia stata  presentata diret-
               tamente dal  Dirigente  venuto a conoscenza  dei  fatti, va
               contestualmente informata per iscritto la Direzione Generale
               - Servizio Personale e Avvocatura Centrale.
                    La denuncia deve contenere l'esposizione degli elementi
               essenziali del fatto, l'indicazione del  giorno  dell'acqui-
               sizione della notizia e delle fonti di prova gia note e, ove
               possibile, le generalita e il domicilio e quanto altro valga
               alla  identificazione  della  persona  al  quale  il fatto e
               attribuito e le generalita,  il  domicilio  e  quanto  altro
               valga  ad  identificare  le  persone  che  siano in grado di
               riferire su circostanze rilevanti per la  ricostruzione  dei
               fatti (art. 332 c.p.p.).
                    Nella denuncia va fatta richiesta di  essere  informati
               circa  l'eventuale  archiviazione,  ai  sensi  dell'art. 408
               c.p.p.
                     Poiche'  la  denuncia  e  il  procedimento  penale non
               sospendono l'azione civile, questa deve essere iniziata  con
               sollecitudine  quando  ne esistano i presupposti, l'Istituto
               abbia subito danno e sia di utilita' per una migliore tutela
               degli interessi dell'Istituto.
               3 -  Denuncia per reati di cui agli artt. 37 L. 689/81 e L.
                    638/83
                    Le  denunce  per  i delitti previsti dall'art. 37 della
               legge  29/11/81  n.  689,  concernente  la   tutela   penale
               dell'obbligo  e  della  verita  delle  registrazioni e delle
               denunce obbligatorie e dall'art. 2 della legge  11/11/83  n.
               638,  riguardante l'omesso versamento delle ritenute operate
               dal datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei  lavoratori
               dipendenti,  vanno  presentate  o  trasmesse  al Procuratore
               della Repubblica presso la Pretura circondariale.
                    Tali   denunce   non  vanno  segnalate  alla  Direzione
               Generale.
                    Si  rammenta  che,  essendo  la  responsabilita  penale
               personale, la denuncia deve essere diretta nei confronti  di
               una  persona  fisica  e  mai  di  una  societa  o ditta, con
               l'indicazione di tutti gli  elementi  di  cui  all'art.  332
               c.p.p.  sopra specificati e della qualifica del responsabile
               del reato.
                    Per  qualifica deve intendersi quella di titolare della
               ditta, se trattasi di ditta individuale, o  di  legale  rap-
               presentante,  se  trattasi  di  societa (Presidente, ammini-
               stratore delegato, socio accomandatario,  ecc.).  In  nessun
               caso  dovra  essere inoltrata una denuncia indicante solo la
               ragione sociale.
                    Nella   denuncia  per  violazione  dell'art.  2  devono
               risultare con  chiarezza  le  retribuzioni  corrisposte,  le
               ritenute operate, le somme anticipate dal datore di lavoro e
               l'intera somma dovuta per contributi con la indicazione  dei
               relativi periodi, rammentando che, a norma dell'art. 1 della
               legge 7/12/89 n. 389,  le  trattenute  operate  non  possono
               essere  conguagliate con le somme anticipate per prestazioni
               dal datore di lavoro; alla denuncia vanno allegati in  copia
               gli atti significativi ai fini della valutazione del P.M.
                    Si ritiene, in linea generale, che non  sia  necessaria
               la  costituzione di parte civile nei processi per i reati di
               cui agli articoli 2 e 37, in quanto  per  il  recupero  puo'
               essere  iniziata  l'azione  civile  anche  in  pendenza  del
               procedimento penale, che non produce effetti sospensivi.
                    Nei  casi in cui si ritenga dar luogo alla costituzione
               di parte civile, si raccomanda di accertare  preventivamente
               che  la  ritenuta non sia stata versata nelle more e che non
               sia gia' compresa nel credito trasmesso  all'Ufficio  Legale
               per  il  recupero,  poiche',  a norma dell'art. 75, 1  comma
               c.p.p.,  la  costituzione  di  parte  civile  dopo  l'inizio
               dell'azione  civile comporta rinuncia agli atti di quest'ul-
               tima.
               4 - La persona offesa dal reato
                    Con  il  nuovo  Codice  la persona offesa dal reato non
               assume la qualita' di parte nel procedimento penale  fino  a
               quando non sia costituita parte civile, il che puo' avvenire
               solo dal momento della  formulazione  dell'accusa;  tuttavia
               fin  dalla  ricezione  della  informazione  di  garanzia  la
               persona offesa puo' nominare un difensore per l'esercizio di
               numerosi  diritti e facolta' cosi' sintetizzabili: presenta-
               zione di memorie, indicazione di elementi di  prova,  parte-
               cipazione  agli  atti  garantiti  del  P.M. e dell'incidente
               probatorio,  informazione  sull'archiviazione,   opposizione
               alla  richiesta di archiviazione e richiesta di prosecuzione
               delle indagini, richiesta al P.M. di  proporre  impugnazione
               avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato.
                    La persona offesa non ha  titolo  invece  ad  assistere
               all'interrogatorio  della  persona  sottoposta a indagini da
               parte del P.M., non  essendo  cio'  previsto  dall'art.  364
               c.p.p.
                    Si ritiene che sia utile  per  l'Istituto,  quando  sia
               danneggiato  dal  reato,  nominare  un  difensore al fine di
               esercitare  il  diritto  di  propulsione,  partecipazione  e
               controllo  nella  fase in cui non ha la piena rappresentanza
               processuale,  salvo  decidere  successivamente   l'esercizio
               dell'azione civile  in sede penale, mediante costituzione
               di parte civile, o in sede propria.
                    La  nomina del difensore va effettuata dal  sig. Presi-
               dente, con richiesta da inoltrare all'Avvocatura Centrale e,
               nei casi di urgenza, puo' essere fatta dal Dirigente la Sede
               con atto autenticato dal difensore stesso (artt.  101  -  96
               c.p.p.)  secondo  lo  schema  allegato.  Il  difensore  puo'
                    Si raccomanda di chiedere, con il deposito dell'atto di
               nomina del difensore, di essere informati circa  l'eventuale
               archiviazione, ai sensi dell'art. 408, n. 2 c.p.p.
               5 - Costituzione di parte civile
                    Il nuovo codice  distingue  due  momenti  fondamentali:
               quello  delle indagini preliminari, detto anche procedimento
               e quello del processo, che ha  inizio  con  la  formulazione
               dell'accusa;  soltanto  da  questo  momento  e  possibile la
               costituzione di parte civile, che non e  invece  ammissibile
               nella fase delle indagini preliminari e in sede di incidente
               probatorio;  percio'  tale  facolta  puo'  esercitarsi   dal
               momento  della  notifica  del  decreto di fissazione dell'u-
               dienza preliminare  innanzi  al  G.I.P.  per  i  giudizi  di
               competenza  del  Tribunale o dell'udienza innanzi al Pretore
               e, successivamente, fino a che non siano compiute le  forma-
               lita di cui all' art. 484 1  comma c.p.p.
                    Al fine di  valutare  la  convenienza  e  l'opportunita
               della  costituzione  di  parte civile nel processo penale si
               richiama  l'attenzione  sulle  disposizioni   dell'art.   75
               c.p.p.,  che  regola  i  rapporti tra azione civile e azione
               penale e sulle conseguenze derivanti  dall'applicazione  del
               giudizio abbreviato e del patteggiamento.
                    Costituisce  novita  quanto  disposto   dal   2   comma
               dell'art. 75 c.p.p., secondo il quale il giudizio civile non
               viene sospeso in pendenza del processo penale,  per  cui  la
               sentenza  penale  non  fa  stato nei confronti della persona
               offesa che ha agito soltanto in sede civile.
                    Si  richiama  l'attenzione sul caso in cui si decida la
               costituzione  di  parte  civile  dopo  l'inizio  dell'azione
               civile:  infatti una tale scelta comporta rinuncia agli atti
               del giudizio civile.
                    Il   giudizio  civile  viene,  invece,  sospeso  quando
               l'azione civile e proposta dopo  la  costituzione  di  parte
               civile  nel  processo  penale  o  dopo la sentenza penale di
               primo grado.
                    Qualora  la  proposizione  dell'azione  civile, dopo la
               costituzione di P.C., non sia la risultante  di  una  scelta
               del  danneggiato,  ma  l'effetto  conseguente  di  un  esodo
               necessitato  dal  processo  penale,   come   nel   caso   di
               applicazione  del  patteggiamento,  il  giudizio  civile non
               viene sospeso.
                    Per  quanto  riguarda le conseguenze derivanti dall'ap-
               plicazione del giudizio abbreviato, che puo' essere  richie-
               sto  dall'imputato  nell'udienza preliminare, si fa rilevare
               che la sentenza di assoluzione  ha  efficacia  di  giudicato
               anche  nei  confronti  della  parte  civile  che  non  abbia
               espresso la volonta di  non  partecipare  a  tale  forma  di
               giudizio;  inoltre  la  costituzione  di  parte  civile dopo
               l'emissione  della  ordinanza  del  G.I.P.  che  ammette  il
               giudizio  abbreviato  comporta  implicita accettazione dello
               stesso. Se la parte civile invece non ha accettato  il  rito
               abbreviato puo' proporre l'azione in sede civile.
                    Alla luce di quanto sopra, anche per evitare  eventuali
               possibili  preclusioni,  si  consiglia di partecipare all'u-
               dienza preliminare soltanto come persona offesa e  provvede-
               re,  se del caso, alla costituzione di parte civile soltanto
               in prossimita della udienza dibattimentale.
                    In  caso  di applicazione della pena su richiesta delle
               parti, poiche' il giudice non  decide  sulla  domanda  della
               parte  civile,  resta  a quest'ultima la possibilita di pro-
               porre l'azione in sede civile (art. 4444444444444444444444444444
              Per  chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili
         o immobili  dell'imputato,  a  garanzia  delle  obbligazioni
         civili  derivanti  dal  reato  o  per  avere  giovamento dal
               sequestro richiesto dal P.M., e  necessario  che  l'Istituto
               sia  gia  costituito  parte  civile  (art.  316, commi 2 e 3
               c.p.p.).
                    Come per il passato, la costituzione di parte civile va
               effettuata previo rilascio di mandato speciale da parte  del
               Sig.  Presidente mediante richiesta all'Avvocatura Centrale,
               cui dovranno essere forniti tutti i dati utili e il nome del
               legale  incaricato  della difesa. Eccezionalmente, quando vi
               sia pericolo che la procura rilasciata dal Presidente  possa
               non giungere in tempo utile, si potra ricorrere alla procura
               sottoscritta dal Dirigente della Sede,  ai  sensi  dell'art.
               122 c.p.p.
                    In tal caso la procura puo' essere   apposta  in  calce
               alla  dichiarazione  di  costituzione  e  l'autografia della
               sottoscrizione del Dirigente  e  certificata  dal  difensore
               (art. 100, 2  comma c.p.p.).
                    Si pone in rilievo che la parte civile, come la persona
               offesa,  sta in giudizio col ministero di un solo difensore,
               il quale puo' designare un sostituto (art. 102 c.p.p.) e che
               la  nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto
               finche' la parte  non  provveda  alla  revoca  delle  nomine
               precedenti  che  risultano  in  eccedenza  (art. 24 norme di
               attuazione).
                    La  dichiarazione  di  costituzione  deve  contenere le
               generalita complete del legale rappresentante  e  dell'impu-
               tato  e  l'esposizione  delle  ragioni  che  giustificano la
               domanda, oltre la sottoscrizione  del  difensore.  Quando  e
               depositata  in Cancelleria deve essere notificata alle parti
               - imputato e P.M. - a cura della parte civile;  l'originale,
               con  l'annotazione delle avvenute notifiche va depositato in
               Cancelleria.
                    Se  non  si  effettua  la  costituzione nel corso della
               udienza preliminare, e conveniente provvedere in Cancelleria
               con  le  modalita  di  cui  sopra, almeno 8 giorni prima del
               dibattimento, per non lasciarsi preclusa la  possibilita  di
               indicare testimoni, periti e consulenti di parte e per poter
               accedere in tempo utile alla conoscenza degli atti contenuti
               nel fascicolo del P.M. (art. 79 c.p.p.).
                    La valutazione sulla opportunita' della costituzione di
               parte  civile e' di competenza dei legali delle Sedi, mentre
               nei processi a carico del  personale  dipendente  per  reati
               commessi  a  danno dell'Istituto, la valutazione e la difesa
               e' di competenza dell'Avvocatura Centrale.
                    Si  richiama  l'attenzione  sulla  possibilita data dal
               nuovo codice anche alla parte civile di  impugnare  la  sen-
               tenza  con  lo  stesso mezzo previsto per il P.M. e chiedere
               una valutazione di merito, nonche sulla disposizione di  cui
               all'art.  523  c.p.p.,  secondo  la  quale nella discussione
               finale le conclusioni della parte civile non  possono  rima-
               nere  generiche, ma debbono essere specificate con l'indica-
               zione dell'ammontare dei danni dei quali  viene  chiesto  il
               risarcimento,  per cui e preclusa la possibilita di rinviare
               la quantificazione del danno in separata sede.
                    Pertanto  ai  fini della valutazione della costituzione
               di parte civile va anche considerata la necessita  di  cono-
               scere  prima  del  dibattimento l'ammontare del danno subito
               dall'Istituto.
                    Per  quanto riguarda i processi che, seguendo la disci-
               plina transitoria, proseguono con il vecchio  rito,  l'avve-
               nuta  costituzione  di  parte  civile  rimane valida ad ogni
               effetto. Si consiglia invece di  rinnovare  la  costituzione
               nei  procedimenti  che,  iniziati prima del 24 ottobre 1989,
               regrediscono alla fase delle indagini preliminari  e  prose-
               guono  con  il  nuovo  rito, poiche', ai sensi dell'art. 244
               delle norme transitorie, alla parte civile  gia'  costituita
               spettano  nelle  indagini  preliminari  solo i diritti della
               persona offesa.
                    Si  fa  rilevare che, a norma dell'art. 245 delle norme
               transitorie,  anche  nei  processi  che  proseguono  con  il
               vecchio  rito  puo' essere chiesto il giudizio abbreviato ed
               il patteggiamento, con le conseguenze sopra  richiamate  per
               la parte civile.
                    Infine,  per  salvaguardare  i   diritti   patrimoniali
               dell'Istituto,  si  raccomanda  di provvedere, indipendente-
               mente dalla pendenza del procedimento  penale,  all'interru-
               zione,  nelle  forme  dovute,  del  decorso  dei  termini di
               prescrizione e, se del caso, a dare  inizio  alle  opportune
               azioni di recupero in sede civile.
               6 - Reati perseguibili a querela
                    Non vi sono particolari novita' per quanto riguarda  la
               proposizione della querela.
                    Tenuto conto che il diritto di querela non puo'  essere
               esercitato  decorsi tre mesi dal giorno del fatto che costi-
               tuisce reato o dalla conoscenza dello  stesso,  la  segnala-
               zione  all'Avvocatura  Centrale  - Settore Penale - va fatta
               con la massima  urgenza,  per  consentire  il  rilascio  del
               relativo  mandato  speciale  in  favore  del  Dirigente  che
               proporra' la querela.
                    Per  i  casi  di  sottrazione  o  distruzione  di  beni
               sottoposti a pignoramento in seguito  ad  azione  esecutiva,
               avendo  l'Istituto  ricevuto  danno,  i  Dirigenti  le  Sedi
               dovranno sporgere la querela ai  fini  della  procedibilita'
               dell'azione  penale.  A  tal  fine  e' necessario comunicare
               all'Avvocatura Centrale:  a)  le  generalita  del  Dirigente
               al  quale  rilasciare  il  mandato;  b)  le  generalita  del
               proprietario delle cose  pignorate;  c)  le  generalita  del
               custode; d) la data in cui la sede e venuta a conoscenza del
               fatto costituente reato.
                    Contestualmente  alla presentazione della dichiarazione
               di querela puo' essere effettuata,  nello  stesso  atto,  la
               nomina del difensore dell'Istituto, quale persona offesa; in
               tal caso il difensore autentichera la firma del  querelante,
               cosi'  come avviene per gli atti di natura civile. E' oppor-
               tuno che nell'atto venga espressa la riserva di costituzione
               di parte civile.
                    La dichiarazione di querela va presentata per  iscritto
               al   Procuratore   della   Repubblica   presso   la  Pretura
               Circondariale o spedita per posta in piego raccomandato.
                    Ove,  successivamente,  si renda necessaria la costitu-
               zione di parte civile, va richiesto all'Avvocatura  Centrale
               il  mandato  speciale  del  Sig.  Presidente in favore di un
               difensore del quale sara' indicato il nominativo.
               7 - Comunicazione dati e decisioni
                    Vanno    tempestivamente    segnalati    all'Avvocatura
               Centrale, per curare le successive incombenze, tutti
               i ricorsi per    Cassazione,  proposti  da  qualsiasi  parte
               (imputati,  parti  civili,  P.M.),  nei  processi  nei quali
               l'Istituto sia costituito parte civile,  trasmettendo  copia
               della  sentenza  impugnata,  degli  atti significativi e dei
               motivi di gravame.
                    Al  fine  di  consentire  il  necessario raccordo con i
               Servizi  Centrali  dell'Istituto,  le  Sedi  dovranno   dare
               notizia   all'Avvocatura  Centrale  soltanto  delle  denunce
               relative  a  fatti  di  particolare  rilevanza,   segnalando
               inoltre   le   decisioni   delle   locali  Magistrature  che
               contengano novita', questioni  di  principio  o  motivazioni
               interessanti.
                 - Si allegano alcuni schemi degli atti piu  ricorrenti  in
               materia processuale penale.
               All. 2 - Schema di denuncia per art. 2 legge 638/83
                                       AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                                       PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI
                                       .................
               OGGETTO: denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per
                        violazione dell'art. 2 legge 638/83
                   Il sottoscritto .
 nato a ....... il .......                    nella qualita' di .......... dell
'Istituto  Nazionale  della                   Previdenza  Sociale di ..........
, domiciliato per la carica                   presso la Sede medesima in ......
 via  ........  n.  ..,  in                   adempimento  dell'  obbligo  di
cui  all'  art. 331 c.p.p.,                   espone i seguenti fatti:
                                              da   accertamenti   e  controlli
 effettuati  da  Funzionari                   dell'Istituto a carico della Ditt
a .........................                   con  sede  legale  in  ........ v
ia ........n. ... esercente
               attivita' .........., come si evince dagli atti allegati,
               facenti  parte  integrale della presente denuncia, e' emerso
               che il Signor ......... nato a ...... il ...... residente in
               ........  via  .......  n.  ...  - Titolare / Amministratore
               unico / Presidente, in  quanto  tale  Legale  Rappresentante
               della ditta summenzionata, ha omesso di versare all'I.N.P.S.
               le  somme  trattenute  sulle  retribuzioni  corrisposte   ai
               dipendenti secondo le aliquote vigenti calcolate sull'intero
               ammontare retributivo, secondo il seguente prospetto:
               mese ..retribuzione.....trattenute operate e non versate....
                    Tanto si segnala, ravvisandosi, nella fattispecie,  gli
               estremi  del  reato previsto e punito dall'art. 2 del D.L n.
               463 del 12/9/1983, convertito in L. n. 638  dell'11/11/1983,
               cosi'  come  modificato  dal D.L. n. 338 del 9/10/1989, con-
               vertito in L. n. 389 del 7/12/1989.
                    Si allega la seguente documentazione in copia  conforme
               all'originale: .................
                    Si  resta  a disposizione per ogni utile collaborazione
               ai fini di giustizia.
                    Si chiede, ai sensi  dell'art.  408  n.  2  c.p.p.,  di
               essere informati circa l'eventuale archiviazione.
               Data .......
                                             Sottoscrizione
               N.B.- La richiesta di essere informati circa l'eventuale
                     archiviazione e' utile al fine di prendere visione
                     degli atti nei 10 giorni dall'avviso e presentare
                     eventualmente opposizione (art. 408 n. 3 c.p.p.).
               All. 1 - Schema di denuncia (artt. 331-332-333 c.p.p.)
                        AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                        PRESSO IL TRIBUNALE /PRETURA CIRCONDARIALE DI .....
               OGGETTO: denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
                    Il sottoscritto ........ nato a ..... il  ......  nella
               qualita'  di  ....... della Sede ...... dell'Istituto Nazio-
               nale della Previdenza Sociale di .....  domiciliato  per  la
               carica in ..... via ...., in adempimento dell'obbligo di cui
               all'art. 331 c.p.p., espone i seguenti fatti:
               ................................................................
                     (questa parte deve contenere):
               1-l'esposizione degli elementi essenziali del fatto
               2-l'indicazione del giorno dell'acquisizione  della  notizia
               3-l'indicazione delle fonti di prova gia' note
               4-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
                 alla identificazione della persona al quale il fatto e'
                 attribuito
               5-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
                 ad identificare la persona offesa
               6-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
                 ad identificare le persone che siano in grado di riferire
                 su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
                    Il sottoscritto resta a  disposizione  della  S.V.  per
               ogni  utile collaborazione ai fini di giustizia e chiede, ai
               sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p. di  essere  informato  circa
               l'eventuale archiviazione.
               Data ......              (sottoscrizione) ..................
               N.B. - In calce alla denuncia puo' essere effettuata la
                      nomina di un difensore dell'Istituto, quale persona
                      offesa, secondo lo schema seguente:
               NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA
                    Il  sottoscritto  ....... nella qualita' di Dirigente -
               pro-tempore  della  Sede  ........  dell'Istituto  Nazionale
               della  Previdenza  Sociale  di  ......,  con  riferimento al
               procedimento che eventualmente si  andra'  ad  instaurare  a
               seguito della suesposta denuncia,
                                          NOMINA
               ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli artt. 101 e 96 c.p.p.
               difensore della persona offesa I.N.P.S. l'Avv. ............
               tura dell'I.N.P.S. di ....... in via ..........
               ed elegge domicilio presso detto difensore.
               Data ......
                                                 IL DIRIGENTE LA SEDE
               V.to per autentica ed accettazione
                              Avv: ..............
               Data ...... All. 3 - Schema di nomina del difensore della person
                        (artt. 90 - 101 c.p.p.)
                    NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
               - Nelle indagini  -   AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                 preliminari         PRESSO IL TRIBUNALE / PRETURA
                                     CIRCONDARIALE DI ........
               - Per l'udienza   -   AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
                 preliminare         PRESSO IL TRIBUNALE DI ........
                    Il  sottoscritto  ......  nato  a  ..... il ..... nella
               qualita'  di  Dirigente  la  Sede  di  ......  dell'Istituto
               Nazionale  della  Previdenza Sociale, presso la stessa domi-
               ciliato per la carica in via ...... n. ...,
                                         PREMESSO
               - che davanti il Tribunale / Pretura di ..... pende
                 procedimento penale a carico di ........ nato a .....
                 il .....
               - che l'I.N.P.S. e persona offesa dal reato, avendo ricevuto
                 danno;
                                          NOMINA
               suo difensore, ai sensi  dell'art.  101  c.p.p.,  l'Avvocato
               .......  nato  a ...... il ..... ed  elegge domicilio presso
               di lui nell'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S. di .... via ...
               n. ...;
                                          CHIEDE
               ai  sensi  dell'art.  408  n.  2 c.p.p., di essere informato
               circa l'eventuale  archiviazione  del  procedimento  per  il
               quale e stata fatta la presente nomina.
                  Data ......
                                              IL DIRIGENTE LA SEDE
                                                (sottoscrizione)
                  Per autentica ed accettazione
                          Avv. ................
                  Data ......
           All. 4 - Schema di dichiarazione di querela  (artt. 336- 337 c.p.p.)
                                     AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
                                     PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI
                                     .............
                                 DICHIARAZIONE DI QUERELA
                Il sottoscritto .......... nato  a  ........  il  ......  nella
           qualita'  di  ........  della  Sede ........ dell'Istituto Nazionale
           della Previdenza Sociale di ............ domiciliato per  la  carica
           in   .......  via  ..........  n.  ...  quale  procuratore  speciale
           dell'I.N.P.S. in virtu' di mandato,  che  si  allega  in  originale,
           espone i seguenti fatti:
           (questa parte deve contenere)
           1 - l'esposizione dei fatti;
           2 - l'indicazione del giorno in cui si e' avuta conoscenza del
               fatto;
           3 - l'indicazione delle fonti di prova;
           4 - generalita' e domicilio delle persone responsabili;
           5 - generalita' e domicilio delle persone che siano in grado di
               riferire sui fatti.
                In relazione ai fatti sopra esposti dichiara, nella qualita, di
           proporre querela nei confronti di .......... nato a ....... il .....
           residente in ......... via ........ e di chiunque altro responsabile
           e  chiede  che  la S.V. voglia, pertanto, promuovere l'azione penale
           per conseguire la punizione dei colpevoli, in relazione ai reati  di
           cui  agli  artt.  .....  c.p.  o  per qualsivoglia altro reato fosse
           ravvisato nei fatti esposti, con riserva di  costituzione  di  parte
           civile.
                Quanto sopra viene riferito anche in  adempimento  dell'obbligo
           di  cui  all'art.  331  c.p.p.  per  fatti che eventualmente possano
           configurare ipotesi di reato perseguibili di ufficio.
                Il  sottoscritto resta a disposizione della S.V. per ogni utile
           collaborazione ai fini di giustizia e chiede, ai sensi dell'art. 408
           n. 2 c.p.p., di essere informato circa l'eventuale archiviazione.
                Si allega:
                1) mandato speciale
                2) .........
                Data ......
                                                sottoscrizione
           All. 5 - Schema di dichiarazione di costituzione di parte civile
                    (artt. 78 - 79 c.p.p.)
                              TRIBUNALE DI ........ / PRETURA DI ..............
............................... n. ...                                 Data ...
...
                 (sottoscrizione del difensore)                   Depositata ne
lla Cancelleria del Giudice procedente                                 addi ...
...
                          Il Cancelliere
           N.B. - La procura speciale va depositata insieme alla dichiarazione
                  in Cancelleria, alla quale va richiesto il rilascio di un
                  numero di copie, piu' un originale, per la notifica al P.M. e
                  agli imputati.
                  Dopo la notifica, l'originale con le relate va depositato in
                  Cancelleria.