900517
AVVOCATURA CENTRALE
Circolare n. 114
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E, P.C.
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Nuovo Codice di Procedura Penale - Istruzioni
operative.
AVVOCATURA CENTRALE
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Roma, 17 maggio 1990 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
Circolare n. 114 PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E, P.C.
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Nuovo Codice di Procedura Penale - Istruzioni
operative.
1 - Principi generali del nuovo processo penale
Il nuovo Codice di Procedura Penale, approvato con
D.P.R. n. 447 del 22/9/1988 e le relative norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto
legislativo 28/7/89 n. 271, le nuove disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al
D.P.R. n. 448 del 22/9/88 e le relative norme di attuazione,
coord. e trans. di cui ai decreti legislativi n. 272 e 273
del 28/7/89, in vigore dal 24 ottobre 1989, costituiscono un
corpo di norme profondamente innovativo rispetto al prece-
cente sistema, per cui si ritiene opportuno esporre somma-
riamente le principali caratteristiche.
Il legislatore ha voluto impostare il nuovo Codice sul
modello accusatorio, secondo il quale la ricerca della
verita e affidata non ad un solo organo pubblico, come nel
precedente modello inquisitorio, ma e il risultato della
dialettica contrapposizione degli interessi portati
dall'accusa e dalla difesa.
In ossequio a tali principi scompare il Giudice
istruttore e con lui l'istruttoria.
Titolare esclusivo dell'azione penale e il Pubblico
Ministero, che perde i poteri giurisdizionali ed ha solo
funzioni investigative, proprie del suo ruolo naturale di
parte pubblica.
Il P.M. nella fase delle indagini ha il compito di
raccogliere gli elementi necessari per l'esercizio dell'a-
zione penale e nel dibattimento quello di sostenere l'accusa
in posizione di parita con il difensore dell'imputato.
Per i suoi compiti di investigazione si serve della
polizia giudiziaria, che deve consegnare il risultato delle
indagini entro 48 ore.
Nella ricerca della verita e come parte pubblica a
tutela degli interessi della collettivita, il P.M. dovra
raccogliere anche eventuali elementi favorevoli all'imputato
e contrari alle sue tesi.
Sulle richieste del P.M., delle parti private e della
persona offesa, nella fase predibattimentale provvede il
Giudice per le indagini preliminari, figura caratteristica
del nuovo modello, che ha la funzione di controllo degli
atti del P.M. e del rispetto da parte di quest'ultimo del
dovere di esercizio dell'azione penale.
Un'altra delle funzioni del Giudice delle indagini
preliminari si esplica con l'incidente probatorio, strumento
concesso alle parti per ottenere in un'udienza appositamente
fissata l'acquisizione di mezzi di prova da utilizzare nel
dibattimento, alla stregua delle prove assunte direttamente
in quella fase.
Il modo ordinario di esercizio dell'azione penale e' la
richiesta di rinvio a giudizio che determina l'udienza
preliminare.
L'udienza viene fissata con decreto emesso entro due
giorni dalla richiesta del P.M. per una data non successiva
al trentesimo giorno dal decreto medesimo.
Alla comunicazione giudiziaria e' stata sostituita
l'informazione di garanzia, che deve essere inviata non piu'
all'inizio delle indagini, ma al compimento del primo atto
al quale il difensore ha diritto di assistere; cio' allo
scopo di consentire all'indagato e alla persona offesa dal
reato di nominare un difensore.
Nelle indagini preliminari non c'e un imputato: ci sara
solo all'esito delle stesse se e in quanto il P.M. riterra
di esercitare l'azione penale.
Il Giudice e uno dei soggetti centrali del processo
penale; titolare esclusivo delle funzioni giurisdizionali e
decisorie, egli ha un ruolo di terzieta e imparzialita, non
partecipa all'azione investigativa ed e totalmente privo di
funzioni istruttorie.
Il dibattimento e la sede in cui il Giudice ha il
potere-dovere di controllare l'indagine, accogliere istanze,
respingere richieste, valutare le prove, decidere sulla
liberta personale, condannare e assolvere.
Nella viva realta del dibattimento il Giudice forma il
proprio convincimento valutando le prove nel contraddittorio
orale, pubblico e immediato delle parti, che operano in
condizioni di parita, per cui la decisione non e piu in
alcun modo condizionata da prove raccolte nella fase
predibattimentale.
Novita anche per la sentenza: infatti la motivazione e
redatta contestualmente al dispositivo e in essa il Giudice
deve indicare le prove che ha tenuto in considerazione e i
motivi che lo hanno portato a disattendere le prove contra-
rie.
Scompare la formula assolutoria per insufficenza di
prove.
Il P.M., l'accusato e il Giudice hanno altre soluzioni
a disposizione per definire anticipatamente il processo ed
evitare il dibattimento: il giudizio abbreviato, l'applica-
zione della pena su richiesta delle parti, chiamata comune-
mente "patteggiamento" e il decreto di condanna.
A questi procedimenti speciali, che hanno scopo defl-
attivo, e prevedibile ricorrano, stante la notevole ridu-
zione di pena che comporta il loro esercizio, gli imputati
che sanno di essere colpevoli ed hanno prove a carico
consistenti. Peraltro gia nella prima fase di applicazione,
sul punto sono state sollevate numerose questioni di legit-
timita costituzionale.
Altri modi di esercizio dell'azione penale sono il
giudizio direttissimo e il giudizio immediato.
Il procedimento davanti al Pretore risente della nuova
organizzazione data a questo Ufficio: vi e il Procuratore
della Repubblica presso la Pretura circondariale, il Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura e un Pretore
che, nell'ambito degli affari penali, ha il solo compito di
Giudice del dibattimento.
Il carico di giustizia che gravera su questo Ufficio
sara imponente in quanto la sua competenza per materia e
stata estesa ai reati per i quali la legge stabilisce una
pena detentiva di quattro anni.
Il Pretore ha inoltre la competenza sui reati elencati
nell'art. 7 c.p.p. e tra questi la truffa aggravata a danno
dello Stato o di un'altro ente pubblico, l'omicidio colposo,
la ricettazione, la violenza o minaccia a pubblico ufficia-
le, reati che in precedenza erano di competenza del Tribu-
nale.
Infine, per quanto riguarda il regime transitorio, i
processi che all'entrata in vigore del nuovo codice si
trovano al dibattimento o in fase di avanzata istruttoria
proseguono con il vecchio rito. Ove il Giudice istruttore
non definisca l'istruttoria entro il termine massimo di un
anno, deve essere avviata la procedura per l'immediata
definizione con il proscioglimento o il rinvio a giudizio.
Le profonde modifiche del nuovo processo penale ri-
chiedono, a seguito di una prima lettura, un aggiornamento
dei criteri operativi, al fine di interpretare in modo
univoco la vigente normativa. Si fa riserva di fornire
ulteriori eventuali indicazioni in relazione alle modifiche
al codice che potranno essere apportate dal Governo entro
tre anni dalla entrata in vigore e alla luce delle
elaborazioni giurisprudenziali.
2 - La denuncia
Ai sensi dell'art. 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio
delle loro funzioni, hanno notizia di reato perseguibile
d'ufficio, hanno l'obbligo di farne denuncia in forma
scritta, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato e attribuito.
Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pub-
blico servizio ricorre l'obbligo della denuncia solo quando
vengono a conoscenza di un reato nello svolgimento delle
proprie funzioni, a differenza degli ufficiali o agenti di
Polizia Giudiziaria per i quali l'obbligo esiste sempre.
Poiche i dipendenti dell'istituto non sono ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, l'obbligo della denuncia
sorge solo quando vengono a conoscenza di reati nello
svolgimento delle loro funzioni.
Si fa rilevare che il pubblico ufficiale non puo' dirsi
vincolato all'obbligo della denuncia sino a quando non sia
in grado di individuare gli elementi di fatto di un reato e
di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione
della denuncia; peraltro l'obbligo e adempiuto nel momento
in cui il dipendente abbia riferito il fatto per iscritto ad
un superiore tenuto alla denuncia.
Si precisa che l'obbligo della denuncia entro 48 ore
dall'acquisizione della notizia di un reato sussiste solo
per la polizia giudiziaria e non per i pubblici ufficiali, i
quali devono provvedere "senza ritardo" e quindi con oppor-
tuna sollecitudine.
L'esposto anonimo non comporta obbligo di denuncia se
non quando, a seguito di accertamenti e di verifiche, siano
emersi fatti penalmente rilevanti.
La denuncia deve essere di norma predisposta e
sottoscritta da un Dirigente e va presentata o trasmessa per
raccomandata al Procuratore della Repubblica presso la
Pretura Circondariale o presso il Tribunale, tenendo pre-
sente ai fini della competenza gli artt. 6, 7 e 8 c.p.p., o
a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Le denunce per fatti commessi dal personale dipendente
sono di competenza del Direttore Generale, al quale va
trasmessa una circostanziata relazione al fine di consentire
la presentazione di una denuncia contenente tutti gli
elementi indicati nell'art. 332 c.p.p.
Quando per motivi di urgenza e/o di opportunita' la
denuncia contro i dipendenti sia stata presentata diret-
tamente dal Dirigente venuto a conoscenza dei fatti, va
contestualmente informata per iscritto la Direzione Generale
- Servizio Personale e Avvocatura Centrale.
La denuncia deve contenere l'esposizione degli elementi
essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acqui-
sizione della notizia e delle fonti di prova gia note e, ove
possibile, le generalita e il domicilio e quanto altro valga
alla identificazione della persona al quale il fatto e
attribuito e le generalita, il domicilio e quanto altro
valga ad identificare le persone che siano in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti (art. 332 c.p.p.).
Nella denuncia va fatta richiesta di essere informati
circa l'eventuale archiviazione, ai sensi dell'art. 408
c.p.p.
Poiche' la denuncia e il procedimento penale non
sospendono l'azione civile, questa deve essere iniziata con
sollecitudine quando ne esistano i presupposti, l'Istituto
abbia subito danno e sia di utilita' per una migliore tutela
degli interessi dell'Istituto.
3 - Denuncia per reati di cui agli artt. 37 L. 689/81 e L.
638/83
Le denunce per i delitti previsti dall'art. 37 della
legge 29/11/81 n. 689, concernente la tutela penale
dell'obbligo e della verita delle registrazioni e delle
denunce obbligatorie e dall'art. 2 della legge 11/11/83 n.
638, riguardante l'omesso versamento delle ritenute operate
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, vanno presentate o trasmesse al Procuratore
della Repubblica presso la Pretura circondariale.
Tali denunce non vanno segnalate alla Direzione
Generale.
Si rammenta che, essendo la responsabilita penale
personale, la denuncia deve essere diretta nei confronti di
una persona fisica e mai di una societa o ditta, con
l'indicazione di tutti gli elementi di cui all'art. 332
c.p.p. sopra specificati e della qualifica del responsabile
del reato.
Per qualifica deve intendersi quella di titolare della
ditta, se trattasi di ditta individuale, o di legale rap-
presentante, se trattasi di societa (Presidente, ammini-
stratore delegato, socio accomandatario, ecc.). In nessun
caso dovra essere inoltrata una denuncia indicante solo la
ragione sociale.
Nella denuncia per violazione dell'art. 2 devono
risultare con chiarezza le retribuzioni corrisposte, le
ritenute operate, le somme anticipate dal datore di lavoro e
l'intera somma dovuta per contributi con la indicazione dei
relativi periodi, rammentando che, a norma dell'art. 1 della
legge 7/12/89 n. 389, le trattenute operate non possono
essere conguagliate con le somme anticipate per prestazioni
dal datore di lavoro; alla denuncia vanno allegati in copia
gli atti significativi ai fini della valutazione del P.M.
Si ritiene, in linea generale, che non sia necessaria
la costituzione di parte civile nei processi per i reati di
cui agli articoli 2 e 37, in quanto per il recupero puo'
essere iniziata l'azione civile anche in pendenza del
procedimento penale, che non produce effetti sospensivi.
Nei casi in cui si ritenga dar luogo alla costituzione
di parte civile, si raccomanda di accertare preventivamente
che la ritenuta non sia stata versata nelle more e che non
sia gia' compresa nel credito trasmesso all'Ufficio Legale
per il recupero, poiche', a norma dell'art. 75, 1 comma
c.p.p., la costituzione di parte civile dopo l'inizio
dell'azione civile comporta rinuncia agli atti di quest'ul-
tima.
4 - La persona offesa dal reato
Con il nuovo Codice la persona offesa dal reato non
assume la qualita' di parte nel procedimento penale fino a
quando non sia costituita parte civile, il che puo' avvenire
solo dal momento della formulazione dell'accusa; tuttavia
fin dalla ricezione della informazione di garanzia la
persona offesa puo' nominare un difensore per l'esercizio di
numerosi diritti e facolta' cosi' sintetizzabili: presenta-
zione di memorie, indicazione di elementi di prova, parte-
cipazione agli atti garantiti del P.M. e dell'incidente
probatorio, informazione sull'archiviazione, opposizione
alla richiesta di archiviazione e richiesta di prosecuzione
delle indagini, richiesta al P.M. di proporre impugnazione
avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato.
La persona offesa non ha titolo invece ad assistere
all'interrogatorio della persona sottoposta a indagini da
parte del P.M., non essendo cio' previsto dall'art. 364
c.p.p.
Si ritiene che sia utile per l'Istituto, quando sia
danneggiato dal reato, nominare un difensore al fine di
esercitare il diritto di propulsione, partecipazione e
controllo nella fase in cui non ha la piena rappresentanza
processuale, salvo decidere successivamente l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, mediante costituzione
di parte civile, o in sede propria.
La nomina del difensore va effettuata dal sig. Presi-
dente, con richiesta da inoltrare all'Avvocatura Centrale e,
nei casi di urgenza, puo' essere fatta dal Dirigente la Sede
con atto autenticato dal difensore stesso (artt. 101 - 96
c.p.p.) secondo lo schema allegato. Il difensore puo'
Si raccomanda di chiedere, con il deposito dell'atto di
nomina del difensore, di essere informati circa l'eventuale
archiviazione, ai sensi dell'art. 408, n. 2 c.p.p.
5 - Costituzione di parte civile
Il nuovo codice distingue due momenti fondamentali:
quello delle indagini preliminari, detto anche procedimento
e quello del processo, che ha inizio con la formulazione
dell'accusa; soltanto da questo momento e possibile la
costituzione di parte civile, che non e invece ammissibile
nella fase delle indagini preliminari e in sede di incidente
probatorio; percio' tale facolta puo' esercitarsi dal
momento della notifica del decreto di fissazione dell'u-
dienza preliminare innanzi al G.I.P. per i giudizi di
competenza del Tribunale o dell'udienza innanzi al Pretore
e, successivamente, fino a che non siano compiute le forma-
lita di cui all' art. 484 1 comma c.p.p.
Al fine di valutare la convenienza e l'opportunita
della costituzione di parte civile nel processo penale si
richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 75
c.p.p., che regola i rapporti tra azione civile e azione
penale e sulle conseguenze derivanti dall'applicazione del
giudizio abbreviato e del patteggiamento.
Costituisce novita quanto disposto dal 2 comma
dell'art. 75 c.p.p., secondo il quale il giudizio civile non
viene sospeso in pendenza del processo penale, per cui la
sentenza penale non fa stato nei confronti della persona
offesa che ha agito soltanto in sede civile.
Si richiama l'attenzione sul caso in cui si decida la
costituzione di parte civile dopo l'inizio dell'azione
civile: infatti una tale scelta comporta rinuncia agli atti
del giudizio civile.
Il giudizio civile viene, invece, sospeso quando
l'azione civile e proposta dopo la costituzione di parte
civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado.
Qualora la proposizione dell'azione civile, dopo la
costituzione di P.C., non sia la risultante di una scelta
del danneggiato, ma l'effetto conseguente di un esodo
necessitato dal processo penale, come nel caso di
applicazione del patteggiamento, il giudizio civile non
viene sospeso.
Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dall'ap-
plicazione del giudizio abbreviato, che puo' essere richie-
sto dall'imputato nell'udienza preliminare, si fa rilevare
che la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato
anche nei confronti della parte civile che non abbia
espresso la volonta di non partecipare a tale forma di
giudizio; inoltre la costituzione di parte civile dopo
l'emissione della ordinanza del G.I.P. che ammette il
giudizio abbreviato comporta implicita accettazione dello
stesso. Se la parte civile invece non ha accettato il rito
abbreviato puo' proporre l'azione in sede civile.
Alla luce di quanto sopra, anche per evitare eventuali
possibili preclusioni, si consiglia di partecipare all'u-
dienza preliminare soltanto come persona offesa e provvede-
re, se del caso, alla costituzione di parte civile soltanto
in prossimita della udienza dibattimentale.
In caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti, poiche' il giudice non decide sulla domanda della
parte civile, resta a quest'ultima la possibilita di pro-
porre l'azione in sede civile (art. 4444444444444444444444444444
Per chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili
o immobili dell'imputato, a garanzia delle obbligazioni
civili derivanti dal reato o per avere giovamento dal
sequestro richiesto dal P.M., e necessario che l'Istituto
sia gia costituito parte civile (art. 316, commi 2 e 3
c.p.p.).
Come per il passato, la costituzione di parte civile va
effettuata previo rilascio di mandato speciale da parte del
Sig. Presidente mediante richiesta all'Avvocatura Centrale,
cui dovranno essere forniti tutti i dati utili e il nome del
legale incaricato della difesa. Eccezionalmente, quando vi
sia pericolo che la procura rilasciata dal Presidente possa
non giungere in tempo utile, si potra ricorrere alla procura
sottoscritta dal Dirigente della Sede, ai sensi dell'art.
122 c.p.p.
In tal caso la procura puo' essere apposta in calce
alla dichiarazione di costituzione e l'autografia della
sottoscrizione del Dirigente e certificata dal difensore
(art. 100, 2 comma c.p.p.).
Si pone in rilievo che la parte civile, come la persona
offesa, sta in giudizio col ministero di un solo difensore,
il quale puo' designare un sostituto (art. 102 c.p.p.) e che
la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto
finche' la parte non provveda alla revoca delle nomine
precedenti che risultano in eccedenza (art. 24 norme di
attuazione).
La dichiarazione di costituzione deve contenere le
generalita complete del legale rappresentante e dell'impu-
tato e l'esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda, oltre la sottoscrizione del difensore. Quando e
depositata in Cancelleria deve essere notificata alle parti
- imputato e P.M. - a cura della parte civile; l'originale,
con l'annotazione delle avvenute notifiche va depositato in
Cancelleria.
Se non si effettua la costituzione nel corso della
udienza preliminare, e conveniente provvedere in Cancelleria
con le modalita di cui sopra, almeno 8 giorni prima del
dibattimento, per non lasciarsi preclusa la possibilita di
indicare testimoni, periti e consulenti di parte e per poter
accedere in tempo utile alla conoscenza degli atti contenuti
nel fascicolo del P.M. (art. 79 c.p.p.).
La valutazione sulla opportunita' della costituzione di
parte civile e' di competenza dei legali delle Sedi, mentre
nei processi a carico del personale dipendente per reati
commessi a danno dell'Istituto, la valutazione e la difesa
e' di competenza dell'Avvocatura Centrale.
Si richiama l'attenzione sulla possibilita data dal
nuovo codice anche alla parte civile di impugnare la sen-
tenza con lo stesso mezzo previsto per il P.M. e chiedere
una valutazione di merito, nonche sulla disposizione di cui
all'art. 523 c.p.p., secondo la quale nella discussione
finale le conclusioni della parte civile non possono rima-
nere generiche, ma debbono essere specificate con l'indica-
zione dell'ammontare dei danni dei quali viene chiesto il
risarcimento, per cui e preclusa la possibilita di rinviare
la quantificazione del danno in separata sede.
Pertanto ai fini della valutazione della costituzione
di parte civile va anche considerata la necessita di cono-
scere prima del dibattimento l'ammontare del danno subito
dall'Istituto.
Per quanto riguarda i processi che, seguendo la disci-
plina transitoria, proseguono con il vecchio rito, l'avve-
nuta costituzione di parte civile rimane valida ad ogni
effetto. Si consiglia invece di rinnovare la costituzione
nei procedimenti che, iniziati prima del 24 ottobre 1989,
regrediscono alla fase delle indagini preliminari e prose-
guono con il nuovo rito, poiche', ai sensi dell'art. 244
delle norme transitorie, alla parte civile gia' costituita
spettano nelle indagini preliminari solo i diritti della
persona offesa.
Si fa rilevare che, a norma dell'art. 245 delle norme
transitorie, anche nei processi che proseguono con il
vecchio rito puo' essere chiesto il giudizio abbreviato ed
il patteggiamento, con le conseguenze sopra richiamate per
la parte civile.
Infine, per salvaguardare i diritti patrimoniali
dell'Istituto, si raccomanda di provvedere, indipendente-
mente dalla pendenza del procedimento penale, all'interru-
zione, nelle forme dovute, del decorso dei termini di
prescrizione e, se del caso, a dare inizio alle opportune
azioni di recupero in sede civile.
6 - Reati perseguibili a querela
Non vi sono particolari novita' per quanto riguarda la
proposizione della querela.
Tenuto conto che il diritto di querela non puo' essere
esercitato decorsi tre mesi dal giorno del fatto che costi-
tuisce reato o dalla conoscenza dello stesso, la segnala-
zione all'Avvocatura Centrale - Settore Penale - va fatta
con la massima urgenza, per consentire il rilascio del
relativo mandato speciale in favore del Dirigente che
proporra' la querela.
Per i casi di sottrazione o distruzione di beni
sottoposti a pignoramento in seguito ad azione esecutiva,
avendo l'Istituto ricevuto danno, i Dirigenti le Sedi
dovranno sporgere la querela ai fini della procedibilita'
dell'azione penale. A tal fine e' necessario comunicare
all'Avvocatura Centrale: a) le generalita del Dirigente
al quale rilasciare il mandato; b) le generalita del
proprietario delle cose pignorate; c) le generalita del
custode; d) la data in cui la sede e venuta a conoscenza del
fatto costituente reato.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di querela puo' essere effettuata, nello stesso atto, la
nomina del difensore dell'Istituto, quale persona offesa; in
tal caso il difensore autentichera la firma del querelante,
cosi' come avviene per gli atti di natura civile. E' oppor-
tuno che nell'atto venga espressa la riserva di costituzione
di parte civile.
La dichiarazione di querela va presentata per iscritto
al Procuratore della Repubblica presso la Pretura
Circondariale o spedita per posta in piego raccomandato.
Ove, successivamente, si renda necessaria la costitu-
zione di parte civile, va richiesto all'Avvocatura Centrale
il mandato speciale del Sig. Presidente in favore di un
difensore del quale sara' indicato il nominativo.
7 - Comunicazione dati e decisioni
Vanno tempestivamente segnalati all'Avvocatura
Centrale, per curare le successive incombenze, tutti
i ricorsi per Cassazione, proposti da qualsiasi parte
(imputati, parti civili, P.M.), nei processi nei quali
l'Istituto sia costituito parte civile, trasmettendo copia
della sentenza impugnata, degli atti significativi e dei
motivi di gravame.
Al fine di consentire il necessario raccordo con i
Servizi Centrali dell'Istituto, le Sedi dovranno dare
notizia all'Avvocatura Centrale soltanto delle denunce
relative a fatti di particolare rilevanza, segnalando
inoltre le decisioni delle locali Magistrature che
contengano novita', questioni di principio o motivazioni
interessanti.
- Si allegano alcuni schemi degli atti piu ricorrenti in
materia processuale penale.
All. 2 - Schema di denuncia per art. 2 legge 638/83
AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI
.................
OGGETTO: denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per
violazione dell'art. 2 legge 638/83
Il sottoscritto .
nato a ....... il ....... nella qualita' di .......... dell
'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di ..........
, domiciliato per la carica presso la Sede medesima in ......
via ........ n. .., in adempimento dell' obbligo di
cui all' art. 331 c.p.p., espone i seguenti fatti:
da accertamenti e controlli
effettuati da Funzionari dell'Istituto a carico della Ditt
a ......................... con sede legale in ........ v
ia ........n. ... esercente
attivita' .........., come si evince dagli atti allegati,
facenti parte integrale della presente denuncia, e' emerso
che il Signor ......... nato a ...... il ...... residente in
........ via ....... n. ... - Titolare / Amministratore
unico / Presidente, in quanto tale Legale Rappresentante
della ditta summenzionata, ha omesso di versare all'I.N.P.S.
le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti secondo le aliquote vigenti calcolate sull'intero
ammontare retributivo, secondo il seguente prospetto:
mese ..retribuzione.....trattenute operate e non versate....
Tanto si segnala, ravvisandosi, nella fattispecie, gli
estremi del reato previsto e punito dall'art. 2 del D.L n.
463 del 12/9/1983, convertito in L. n. 638 dell'11/11/1983,
cosi' come modificato dal D.L. n. 338 del 9/10/1989, con-
vertito in L. n. 389 del 7/12/1989.
Si allega la seguente documentazione in copia conforme
all'originale: .................
Si resta a disposizione per ogni utile collaborazione
ai fini di giustizia.
Si chiede, ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p., di
essere informati circa l'eventuale archiviazione.
Data .......
Sottoscrizione
N.B.- La richiesta di essere informati circa l'eventuale
archiviazione e' utile al fine di prendere visione
degli atti nei 10 giorni dall'avviso e presentare
eventualmente opposizione (art. 408 n. 3 c.p.p.).
All. 1 - Schema di denuncia (artt. 331-332-333 c.p.p.)
AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE /PRETURA CIRCONDARIALE DI .....
OGGETTO: denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Il sottoscritto ........ nato a ..... il ...... nella
qualita' di ....... della Sede ...... dell'Istituto Nazio-
nale della Previdenza Sociale di ..... domiciliato per la
carica in ..... via ...., in adempimento dell'obbligo di cui
all'art. 331 c.p.p., espone i seguenti fatti:
................................................................
(questa parte deve contenere):
1-l'esposizione degli elementi essenziali del fatto
2-l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia
3-l'indicazione delle fonti di prova gia' note
4-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
alla identificazione della persona al quale il fatto e'
attribuito
5-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
ad identificare la persona offesa
6-se possibile, generalita' e domicilio e quanto altro valga
ad identificare le persone che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Il sottoscritto resta a disposizione della S.V. per
ogni utile collaborazione ai fini di giustizia e chiede, ai
sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p. di essere informato circa
l'eventuale archiviazione.
Data ...... (sottoscrizione) ..................
N.B. - In calce alla denuncia puo' essere effettuata la
nomina di un difensore dell'Istituto, quale persona
offesa, secondo lo schema seguente:
NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA
Il sottoscritto ....... nella qualita' di Dirigente -
pro-tempore della Sede ........ dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale di ......, con riferimento al
procedimento che eventualmente si andra' ad instaurare a
seguito della suesposta denuncia,
NOMINA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 96 c.p.p.
difensore della persona offesa I.N.P.S. l'Avv. ............
tura dell'I.N.P.S. di ....... in via ..........
ed elegge domicilio presso detto difensore.
Data ......
IL DIRIGENTE LA SEDE
V.to per autentica ed accettazione
Avv: ..............
Data ...... All. 3 - Schema di nomina del difensore della person
(artt. 90 - 101 c.p.p.)
NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
- Nelle indagini - AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
preliminari PRESSO IL TRIBUNALE / PRETURA
CIRCONDARIALE DI ........
- Per l'udienza - AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
preliminare PRESSO IL TRIBUNALE DI ........
Il sottoscritto ...... nato a ..... il ..... nella
qualita' di Dirigente la Sede di ...... dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, presso la stessa domi-
ciliato per la carica in via ...... n. ...,
PREMESSO
- che davanti il Tribunale / Pretura di ..... pende
procedimento penale a carico di ........ nato a .....
il .....
- che l'I.N.P.S. e persona offesa dal reato, avendo ricevuto
danno;
NOMINA
suo difensore, ai sensi dell'art. 101 c.p.p., l'Avvocato
....... nato a ...... il ..... ed elegge domicilio presso
di lui nell'Ufficio dell'Avvocatura I.N.P.S. di .... via ...
n. ...;
CHIEDE
ai sensi dell'art. 408 n. 2 c.p.p., di essere informato
circa l'eventuale archiviazione del procedimento per il
quale e stata fatta la presente nomina.
Data ......
IL DIRIGENTE LA SEDE
(sottoscrizione)
Per autentica ed accettazione
Avv. ................
Data ......
All. 4 - Schema di dichiarazione di querela (artt. 336- 337 c.p.p.)
AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI
.............
DICHIARAZIONE DI QUERELA
Il sottoscritto .......... nato a ........ il ...... nella
qualita' di ........ della Sede ........ dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale di ............ domiciliato per la carica
in ....... via .......... n. ... quale procuratore speciale
dell'I.N.P.S. in virtu' di mandato, che si allega in originale,
espone i seguenti fatti:
(questa parte deve contenere)
1 - l'esposizione dei fatti;
2 - l'indicazione del giorno in cui si e' avuta conoscenza del
fatto;
3 - l'indicazione delle fonti di prova;
4 - generalita' e domicilio delle persone responsabili;
5 - generalita' e domicilio delle persone che siano in grado di
riferire sui fatti.
In relazione ai fatti sopra esposti dichiara, nella qualita, di
proporre querela nei confronti di .......... nato a ....... il .....
residente in ......... via ........ e di chiunque altro responsabile
e chiede che la S.V. voglia, pertanto, promuovere l'azione penale
per conseguire la punizione dei colpevoli, in relazione ai reati di
cui agli artt. ..... c.p. o per qualsivoglia altro reato fosse
ravvisato nei fatti esposti, con riserva di costituzione di parte
civile.
Quanto sopra viene riferito anche in adempimento dell'obbligo
di cui all'art. 331 c.p.p. per fatti che eventualmente possano
configurare ipotesi di reato perseguibili di ufficio.
Il sottoscritto resta a disposizione della S.V. per ogni utile
collaborazione ai fini di giustizia e chiede, ai sensi dell'art. 408
n. 2 c.p.p., di essere informato circa l'eventuale archiviazione.
Si allega:
1) mandato speciale
2) .........
Data ......
sottoscrizione
All. 5 - Schema di dichiarazione di costituzione di parte civile
(artt. 78 - 79 c.p.p.)
TRIBUNALE DI ........ / PRETURA DI ..............
............................... n. ... Data ...
...
(sottoscrizione del difensore) Depositata ne
lla Cancelleria del Giudice procedente addi ...
...
Il Cancelliere
N.B. - La procura speciale va depositata insieme alla dichiarazione
in Cancelleria, alla quale va richiesto il rilascio di un
numero di copie, piu' un originale, per la notifica al P.M. e
agli imputati.
Dopo la notifica, l'originale con le relate va depositato in
Cancelleria.