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970123
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970123
Circolare n. 13
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Versamento contributo aggiuntivo per prestazioni
di lavoro straordinario (art. 2, comma 18, 19 e
21 della legge 28.12.1995, n. 549).
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 23 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 13        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALL. 2
OGGETTO:  Versamento contributo aggiuntivo per prestazioni
          di lavoro straordinario (art. 2, comma 18, 19 e
          21 della legge 28.12.1995, n. 549).
     Si trasmette, per opportuna conoscenza, il testo della
lettera circolare n.   prot. 5/27319/70/OR del 21.11.1996
diramata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro, recante in
allegato lo schema del decreto interministeriale in corso di
perfezionamento, da emanare ai sensi dell'articolo 2, comma
21, della legge n. 549/95 per l'individuazione delle
attivita' per le quali e' escluso il versamento del contri-
buto per lavoro straordinario previsto dallo stesso artico-
lo.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
Roma, 21 novembre 1996
LETTERA CIRCOLARE
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Divisione V
                         ISPETTORATI REGIONALI PROVINCIALI
                         DEL LAVORO       LORO SEDE
                         UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL
                         LAVORO E M.O.    LORO SEDI
                         REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
                         REGIONALE LAVORO E PREV. SOC.
                         PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
                         DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA'
                         ECONOMICHE E SERVIZIO LAVORO
                         PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
                         ASSESSORATO PER GLI AA. SOCIALI
                         ALL'I.N.P.S. - DIREZIONE GENERALE
                         VIA CIRO IL GRANDE, 21 - ROMA
OGGETTO: Versamento all'INPS di contribuzioni aggiuntive per
le prestazioni di lavoro straordinario (art. 2, comma 18, 19
e 21 della Legge n. 549/95).
     A seguito delle precedenti comunicazioni si trasmette
lo schema definitivo del decreto interministeriale concor-
dato con il Ministero del Tesoro e rimesso al prescritto
parere del Consiglio di Stato.
     Rispetto alla precedente formulazione hanno costituito
oggetto di modifica o integrazione in particolare le lettere
f), g) e i) dell'art. 1, riguardante i "pubblicisti", i
"praticanti giornalisti", i "settimanali" e il personale del
poligrafico dello Stato, nonche' la lettera a) e b) dello
art. 2 relativamente ai servizi postali e funerari.
                              IL MINISTRO
                                FIRMATO
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con Ministro del tesoro
     Visto il Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la
disciplina dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati
delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 10 settembre
1923, n. 1955;
     Visto il R.D. 10 settembre 1923, n. 1956, di approva-
zione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario
di lavoro ai lavoratori delle aziende agricole;
     Visto il R.D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successive
modificazioni e integrazioni, di approvazione della tabella
indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e'
consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere e le
48 settimanali di lavoro per necessita' imposte da esigenze
tecniche o stagionali;
     Visto il R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive
modificazioni e integrazioni, di approvazione della tabella
indicante le occupazioni che richiedono un lavoro disconti-
nuo o di semplice attesa e custodia alle quali non e'
applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1
del Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692;
     Visto l'articolo unico della Legge 30 ottobre 1955, n.
1079, recante modifiche al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692,
sulla limitazione dell'orario di lavoro;
     Viste le leggi 20 aprile 1978, n. 154 e 13 luglio 1966,
n. 559 relative all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato;
     Vista la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica e segnatamente
il comma 19 dell'art. 2 che prevede, per le imprese con piu'
di 15 dipendenti, una contribuzione aggiuntiva diversamente
modulata per la retribuzione relativa alle ore di straordi-
nario compiute, al fine di favorire l'assunzione di altro
personale mediante una penalizzazione del costo delle
prestazioni di lavoro straordinario;
     Visto in particolare il comma 21 dell'art. 2 della
predetta Legge 549/95, il quale prevede che tale versamento
non e' dovuto per "specifiche attivita' individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione
delle particolari caratteristiche di espletamento delle
prestazioni lavorative".
     Ritenuto di individuare tali specifiche attivita' nelle
lavorazioni in cui l'eventuale ricorso al lavoro straordi-
nario e' generalmente riconducibile a ragioni d'ordine
tecnico-organizzativo collegate alle caratteristiche
dell'attivita' produttiva svolta ovvero alle caratteristiche
temporali intrinseche della prestazione lavorativa resa;
     Ritenuto di individuare altresi' tali specifiche
attivita' anche nelle lavorazioni in cui l'eventuale ricorso
al lavoro straordinario e' riconducibile a ragioni d'ordine
tecnico-organizzative imposte da esigenze di continuita',
regolarita' e sicurezza del servizio erogato anche con
riferimento a particolari situazioni di eccezionalita' e di
urgenza, nonche' nell'attivita' degli operai agricoli a
tempo determinato per i quali ai fini previdenziali il
periodo di riferimento minimo e' costituito dalla giornata e
non dall'ora;
     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei Conti;
     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'Adu-
nanza Generale del ........;
     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
citata legge 400/1988, con nota n....... del ......;
                          E M A N A
                    il seguente regolamento:
                            Art. 1
La contribuzione di cui all'art. 2, comma 20, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non e' dovuta:
a - per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo
o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive
modificazioni e integrazioni, alle condizioni ivi previste;
b - per i lavori di cui alla tabella allegata al R.D. 10
settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni ed
integrazioni, nei periodi ed alle condizioni ivi previste,
nei casi in cui vengano effettuati sulla base di contratto
di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale
verticale;
c - per i commessi viaggiatori o piazzisti;
d - per il personale navigante impiegato nella navigazione
marittima, aerea e interna nonche' per il personale viag-
giante dei servizi pubblici di trasporto;
e - per gli operai agricoli a tempo determinato;
f - per i giornalisti professionisti, praticanti e pubbli-
cisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici
ed agenzie di stampa nonche' per quelli dipendenti da
aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevi-
sivi;
g - per il personale poligrafico (operai ed impiegati)
addetto alle attivita' di composizione, stampa e spedizione
di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al
funzionamento degli organi legislativi e amministrativi
nazionali e locali, nonche' alle attivita' produttive delle
agenzie di stampa;
h - per il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
i - per i lavori di cui all'articolo 10 del R.D. 10 settem-
bre 1923, n. 1955, nonche' per quelli di cui all'art. 1
della legge 20 aprile 1978, n. 154 e all'art. 2 della legge
13 luglio 1966, n. 559.
                            Art. 2
La contribuzione non e' altresi' dovuta nei casi di straor-
dinario reso, dal personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuita' del servizio nei settori sotto
indicati:
a - per il personale dipendente da imprese concessionarie di
servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle poste,
delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali
nonche' per il personale dipendente da aziende che gesti-
scono servizi pubblici di trasporto;
b - per il personale dipendente da aziende pubbliche e
private di produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore
ed acqua; per il personale dipendente da quelle di raccolta,
trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi
urbani, nonche' per il personale addetto ai servizi funebri
e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio
stesso sia richiesto dall'autorita' giudiziaria, sanitaria o
di pubblica sicurezza.
                             Art. 3
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano
applicazione dal 1  gennaio 1996, in conformita' al disposto
dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
IL MINISTRO DEL LAVORO E                IL MINISTRO
DELLA PREVIDENZA SOCIALE                DEL TESORO