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Versione Grafica

930212
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 15
Ai Dirigenti Centrali e periferici
Ai Coordinatori Centrali e periferici
   dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
       e, per conoscenza:
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Regolamento C.E.E. N.1247/92 - Prestazioni non
contributive di tipo misto. Chiarimenti e modalita'
operative.
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 16 gennaio 1993  Ai Dirigenti Centrali e periferici
Circolare n. 15        Ai Coordinatori Centrali e periferici
                          dei Rami professionali
                       Ai Primari Coordinatori generali e
                          Primari Medico legali
Allegati 2             Ai Direttori dei Centri operativi
                              e, per conoscenza:
                       Ai Consiglieri di amministrazione
                       Ai Presidenti dei Comitati regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Regolamento C.E.E. N.1247/92 - Prestazioni non
          contributive di tipo misto. Chiarimenti e modalita'
          operative.
     Con messaggio n. 35872 del 6 luglio 1992 (v.  allegato  1)
e'  stata  data  notizia dell'entrata in vigore del Regolamento
in epigrafe e sono state fornite le  prime  indicazioni  norma-
tive  e  procedurali sulle disposizioni di maggior rilievo e di
impatto piu' immediato.
     Nel frattempo, le competenti autorita'  ministeriali  han-
no  fatto  conoscere gli orientamenti da seguire su talune par-
ticolari questioni, la cui  portata,  anche  in  considerazione
del  loro  carattere spiccatamente innovativo, richiedeva ulte-
riori approfondite riflessioni.
     Con la presente circolare si impartiscono,  per  la  parte
di  competenza  dell'Istituto,  le  necessarie  istruzioni  sul
complesso delle nuove disposizioni.
     1 - ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DELLA
         NORMATIVA C.E.E.
     Il Regolamento n. 1247/92 estende  il  campo  di  applica-
zione  "ratione  materiae" della normativa comunitaria di sicu-
rezza sociale alle cosiddette "prestazioni  speciali  a  carat-
tere non contributivo".
     Si  tratta,  in  sostanza, di quelle prestazioni che hanno
una natura mista, a meta' strada fra l' assistenza  e  la  pre-
videnza,  essendo  ricollegabili  sia alla prima in quanto fon-
date sullo stato di bisogno e  indipendenti  dalla  durata  dei
periodi assicurativi sia  alla  seconda  in  quanto  attribuite
senza  alcuna  discrezionalita'  ma, viceversa, con il conferi-
mento di un vero e proprio diritto soggettivo.
     Al fine di essere ricomprese  nel  campo  di  applicazione
della  regolamentazione  CEE,  le prestazioni in parola debbono
pero' rispondere ai  seguenti  ulteriori  requisiti,  stabiliti
in via alternativa (1):
-  debbono  essere  prestazioni  accordate  a titolo suppletivo
(cioe', supplementare  o  aggiuntivo),  complementare  (vale  a
dire,  integrativo),  o  accessorio  rispetto alle normali pre-
stazioni previdenziali, cui gia'  si  applicano  i  Regolamenti
(v. art. 4, paragrafo 1 del Regolamento n. 1408) oppure
-  debbono  essere destinate alla tutela specifica dei minorati
(e' evidente che le  prestazioni  gestite  dall'  Istituto  non
rientrano in questa seconda alternativa).
     A  tali  prestazioni  si  rendono,  pertanto applicabili i
principi fondamentali delle disposizioni C.E.E.  e,  in  parti-
colare,  la  parita'  di trattamento, la totalizzazione dei pe-
riodi  di  assicurazione  o  di  residenza   e   l'esportazione
(erogabilita'  fuori  del  territorio  nazionale) delle presta-
zioni medesime.
2 - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELL'ESPORTABILITA' DELLE
    PRESTAZIONI.
     Tuttavia, il Regolamento n. 1247 ammette (v.  paragrafo  1
del  nuovo  art.10  bis  inserito  nel  testo  del  Regolamento
n.1408) la possibilita' di  non  esportare  le  prestazioni  in
questione,  sancendone  il  diritto esclusivamente a carico del
Paese di residenza  degli  interessati,  alla  sola  condizione
che  le  prestazioni  stesse  siano  riportate in uno specifico
allegato e, cioe', nell'allegato II  bis,  appositamente  isti-
tuito  in  aggiunta ai preesistenti allegati del Regolamento n.
1408.
     In questo modo una vasta gamma di  prestazioni  contempla-
te dalla legislazione dei vari Stati membri e 'stata resa
inesportabile:  alle  prestazioni  menzionate  nel  Regolamento
n.1247/92   si  sono,  anzi,  aggiunte  ulteriori  prestazioni,
spagnole  e  francesi,  indicate  nel   Regolamento   n.1249/92
entrato  in  vigore  alla  stessa  data  dell'altro  (1  giugno
1992).
     Per quanto concerne le prestazioni rientranti  nella  com-
petenza  dell'Istituto,  sono  state  inserite nell'allegato II
bis la pensione sociale, l'integrazione  al  trattamento  mini-
mo,  l'integrazione  dell'assegno  di  invalidita'  e l'assegno
mensile per l'assistenza personale e  continuativa  ai  pensio-
nati per inabilita'.
     Di  conseguenza  resta    innanzi  tutto  inesportabile la
pensione sociale, per la quale il divieto di  esportazione  era
gia'  sancito  dalla  legislazione italiana vigente. Non posso-
no, inoltre, essere piu' esportate nel territorio  degli  altri
Stati  membri  le prestazioni sopracitate, e cio' indipendente-
mente dalla circostanza che il diritto    ai  trattamenti  pen-
sionistici    di    base    (di   vecchiaia,   di   anzianita',
d'invalidita', d'inabilita', ai superstiti)  sia  stato  acqui-
sito in regime autonomo o in pro rata.
     L'inesportabilita'  si  estende  anche ai titolari di pen-
sione ottenuta in virtu' di  una  convenzione  bilaterale,  che
risiedano  in  uno  degli  Stati  membri  della  C.E.E. diversi
dall'Italia.
     Si sottraggono, invece, al divieto di  esportazione  delle
citate  prestazioni  tutti  coloro  che non rientrano nel campo
di applicazione personale  delle  disposizioni  comunitarie  e,
cioe',  coloro  che  non sono cittadini di uno degli Stati mem-
bri ne' apolidi o profughi.
     Si sottolinea, peraltro, che anche i  cittadini  di  Stati
extra-C.E.E.  possono  rientrare nel campo di applicazione per-
sonale dei regolamenti qualora  siano  familiari  o  superstiti
di  apolidi  o  di  profughi  o di cittadini di uno degli Stati
membri  (v.  parte  III  della  circolare  n.  2036  Prs.   del
6.10.72,  in  Atti  Ufficiali  1972, pag.2368). In tal caso, il
divieto di  esportazione  si  applichera'  anche  ai  cittadini
extracomunitari.
3 - DECORRENZA DELLA NUOVA NORMATIVA E DISPOSIZIONI
    TRANSITORIE.
     Come  gia'  precisato, il Regolamento n. 1247/92 e' entra-
to in vigore il 1  giugno 1992 (primo giorno del  mese  succes-
sivo alla sua pubblicazione).
     Pertanto,  a  decorrere  da  tale  data non possono essere
attribuite le integrazioni al  trattamento  minimo  delle  pen-
sioni  di  qualsiasi  categoria, l'integrazione dell'assegno di
invalidita' e l'assegno per  l'assistenza  personale  e  conti-
nuativa  sulla  pensione  di  inabilita' nei confronti dei sog-
getti residenti in Paesi della C.E.E., diversi dall'Italia.
     Peraltro, l'art.2 del Regolamento in questione  detta  una
serie  di  disposizioni transitorie intese a rendere  meno dra-
stico il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
3.1  -  Cosi',  in  virtu' del paragrafo 1 del citato articolo,
non possono essere soppresse le prestazioni  erogate  anterior-
mente all'entrata in vigore del Regolamento.
     Inoltre,  ai  sensi del successivo paragrafo 2, le presta-
zioni attribuibili a complemento di una pensione, cioe'
ad  integrazione  di una prestazione pensionistica di base (2),
in favore di coloro che hanno maturato  i  requisiti  di  legge
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del Regolamento
debbono comunque essere accordate ( e  rimanere  in  pagamento,
in  forza  del paragrafo 1, anche successivamente alla predetta
data) qualora la  relativa  domanda  sia  presentata  entro  il
termine di 5 anni dalla data medesima.
     Ne consegue che:
-  continueranno  ad  essere corrisposte negli altri Stati mem-
bri, senza alcuna riduzione, le  prestazioni gia'  in  pagamen-
to alla data del 31 maggio 1992;
-  saranno  accordate  e parimenti erogate anche sul territorio
degli altri Stati membri, in conformita' dei criteri  in  vigo-
re  prima  dell'adozione del Regolamento n.1247 (3), le presta-
zioni i cui requisiti (di  assicurazione  e  contribuzione,  di
eta',  di  reddito,  ecc.)  risultino perfezionati  entro il 31
maggio 1992, purche' ne venga fatta domanda entro  il  1   giu-
gno  1997.  Tali  prestazioni  avranno, ovviamente, come decor-
renza massima quella del 1  giugno 1992;
- non verranno, viceversa, piu' erogati, in  favore  di  coloro
che  risiedono  sul territorio degli altri Stati membri ne' gli
assegni per l'assistenza personale e  continuativa  ai  pensio-
nati   d'inabilita'   ne'  le  integrazioni  degli  assegni  di
invalidita' o le  integrazioni  al  minimo  delle  pensioni  di
qualsiasi  categoria,  aventi  decorrenza dal 1  luglio 1992 in
poi. A tal fine sono state apportate  le  necessarie  modifiche
ai  programmi  di  liquidazione  in  regime  internazionale (v.
messaggio n. 18005 del 30.10.92 in allegato 2) .
3.2 - Occorre sottolineare che la norma transitoria di  cui  al
paragrafo  2  dell'art.2  intesa  a garantire la corresponsione
delle prestazioni, a prescindere dalla  residenza,  per  coloro
che,  facendone  valere  i  requisiti  entro il 31 maggio 1992,
inoltrino la relativa domanda entro il 1 giugno  1997,  si  ap-
plica  in  pratica  soltanto  alle  pensioni di vecchiaia ed ai
superstiti, la cui domanda per  legge  puo'  essere  presentata
con  ritardo  rispetto  al verificarsi del rischio assicurativo
(eta' pensionabile o decesso) e  comportare  nondimeno  la  li-
quidazione  della  prestazione  con riferimento a questa stessa
data,sempreche' ne risultino acquisiti fin da  allora  tutti  i
presupposti legali.
     La  garanzia  in  questione  non e', pertanto, estensibile
alle altre prestazioni, la cui decorrenza e' fissata  per  leg-
ge  al  1  giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda - o, eventualmente, a quello  di  perfezionamento
dei  requisiti,  se  insorti  successivamente  a tale data - ma
non puo' mai essere anteriore alla data della domanda.
     In tali casi  anche  l'accertamento  dei  requisiti  deve,
infatti,  essere  effettuato  -  come  e' stato evidenziato dal
Ministero del Lavoro -  "con riferimento alla data  in  cui  la
persona   esprime  la  volonta'  di  ottenere  la  pensione"  :
sicche'     e'     istituzionalmente     esclusa      qualsiasi
retroattivita'.
     Di  conseguenza,  le  integrazioni  relative a prestazioni
diverse da pensioni di vecchiaia o ai superstiti  non  potranno
essere  erogate  in  altri Stati CEE qualora le domande dirette
ad ottenere le  prestazioni  summenzionate  vengano  presentate
in  data  posteriore  al  31 maggio 1992: ovviamente qualora le
domande fossero avanzate entro tale data l'integrazione  potra'
essere  accordata  e continuare ad essere corrisposta all'este-
ro anche successivamente sempreche' entro  questa  stessa  data
sussistano  tutti  i  requisiti  amministrativi  e  sanitari di
legge.
3.3  -  Gli  altri paragrafi del citato art.2 dettano ulteriori
disposizioni transitorie che, pur  avendo  rilevanza  nei  rap-
porti  con  gli altri Stati membri, non dovrebbero avere effet-
ti pratici nei confronti dell'Istituto.
     Il paragrafo 3 stabilisce che il regolamento non  fa  sor-
gere  alcun  diritto  per il periodo anteriore alla sua entrata
in vigore, anche se - a termini del successivo  paragrafo  6  -
a  decorrere  da  tale data un diritto puo' insorgere, anche in
relazione ad un evento realizzatosi prima dell'entrata  in  vi-
gore.
     E' evidente che tale disposizione non  concerne  l'Istitu-
to,  atteso  che  prima dell'entrata in vigore del Regolamento,
esso applicava  una normativa piu' liberale, che  ammetteva  in
via generale l'esportabilita' delle prestazioni.
     Per  la  stessa  ragione, non riguardano l'Istituto le di-
sposizioni dei paragrafi 4 e 7, che consentono  la  liquidazio-
ne  o  il ripristino di prestazioni non liquidate o sospese per
motivi  di residenza o di nazionalita'  ne'  quelle  del  para-
grafo  8  che consentono di riesaminare le prestazioni gia' li-
quidate in applicazione  di  normative  meno  vantaggiose    di
quella introdotta dal Regolamento.
     Lo  stesso  dicasi  dei  paragrafi 9 e 10 che stabiliscono
le norme procedurali per le richieste  di  riesame  di  cui  ai
precedenti paragrafi 7 e 8.
4 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAL
    REGOLAMENTO IN MANCANZA DI UNA PRESTAZIONE NAZIONALE DI
    BASE.
     Un'innovazione  di  portata  fondamentale  e'   costituita
dalla disposizione del paragrafo 3 dell'art.10 bis.
     In  forza  di  essa, nell'eventualita' che la legislazione
di uno Stato membro subordini il diritto ad una  delle  presta-
zioni  contemplate  dal  Regolamento n.1247 ed erogate a titolo
integrativo, al godimento di una prestazione  previdenziale  di
base    ed  una  siffatta  prestazione non sia dovuta in virtu'
della  predetta  legislazione,  qualsiasi  analogo  trattamento
previdenziale  erogato  in  base  alla legislazione di un altro
sensi della legislazione del primo Stato.
     Ne consegue che lo Stato in questione - anche nel caso
che l'interessato non  benefici  di  alcun  trattamento  previ-
denziale  di  base in forza della legislazione da esso applica-
ta - e' tenuto ad accordare la prestazione  integrativa  previ-
sta  dalla  sua  legislazione,  con riferimento all'equivalente
trattamento di base dell'altro Stato membro.
     Questa norma che, in pratica,  nel  settore  pensionistico
estende  la  portata  dell'art.50  del  Regolamento n.1408 - in
quanto prevede la concessione di un complemento  anche  in  di-
fetto  di  prestazioni  accordate in base alla legislazione na-
zionale - ha per  scopo  di  evitare  che  gli  interessati  si
trovino privi degli elementari mezzi di  sussistenza,  qualora,
trasferendo  la  residenza  da  uno Stato all'altro, perdano il
diritto a prestazioni che, come  quelle  previste  dal  Regola-
mento  n.1247,  sono in genere strettamente collegate al terri-
torio. Tanto piu' che, come si e' visto, il Regolamento  n.1247
(paragrafo  1  dell'art.10  bis) ammette che una folta serie di
prestazioni di questo tipo sia riportata  all'allegato  II  bis
e, percio' stesso, resa inesportabile.
4.1  -  E'  evidente  che  la  disposizione  del  paragrafo   3
dell'art.10  bis  ha  degli effetti non trascurabili sulle pre-
stazioni italiane, cui si applica il nuovo Regolamento.
     In particolare, dovra' essere  accordata,  anche  in  man-
canza di una prestazione pensionistica nazionale:
-  l'integrazione  al  trattamento minimo, nei confronti di ti-
tolari di pensioni estere di vecchiaia ed  ai  superstiti;  fra
le  pensioni  di vecchiaia vanno ricompresi anche i trattamenti
anticipati, analoghi alla pensione  di  anzianita'  italiana  o
ai prepensionamenti (preretraites);
-  la  specifica  integrazione dell'assegno di invalidita', nei
confronti di titolari  di  pensioni  estere  di  invalidita'  a
qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi percentuale di incapacita'
di lavoro o di guadagno.
     Peraltro, ai fini della  concessione  delle  integrazioni,
dovranno  sussistere  tutti i requisiti prescritti dalla norma-
tiva interna  per  il  tipo  di  prestazione  corrispondente  a
quella  estera  goduta dagli interessati medesimi (requisiti di
contribuzione, reddituali, di eta', sanitari ecc.).
     All'uopo, data l'ampia formulazione della norma,  la  con-
tribuzione  estera  dovra'  essere in tutto e per tutto assimi-
lata a quella italiana. Tuttavia, poiche' il  campo  di  appli-
cazione  personale  della  regolamentazione  comunitaria e' pur
sempre limitato ai lavoratori (subordinati o  autonomi)  ed  ai
loro  familiari,  dovra' comunque sussistere in Italia una con-
tribuzione da  attivita'  lavorativa,  anche  se  insufficiente
per l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico.
4.2 - Ove gli interessati non siano in possesso  dei  requisiti
di  contribuzione  necessari  per la concessione delle integra-
zioni di cui sopra, essi potranno conseguire  soltanto  il  be-
neficio    della   pensione   sociale,   purche'   naturalmente
soddisfino alle condizioni  di  eta'  e  di  reddito  richieste
dalla legge per l'attribuzione di tale specifica prestazione.
4.3 - La  disposizione  del  paragrafo  3  non  e'  applicabile
all'assegno  personale  e continuativo per l'assistenza ai pen-
sionati di inabilita', in quanto non si  tratta,  nella  fatti-
specie,   di   una   prestazione  complementare  (integrativa),
bensi' di una prestazione  meramente  accessoria  alla  presta-
zione principale.
     Di  conseguenza,  tale  assegno  non dovra' mai essere at-
tribuito ai  soggetti  rientranti  nel  campo  di  applicazione
della  citata  disposizione,  anche  se tali soggetti soddisfa-
cessero a tutti i requisiti previsti  dalla  legislazione  ita-
liana per la sua liquidazione.
4.4 - Dato il carattere estremamente innovativo  della  predet-
ta  disposizione  comunitaria,  e'  evidente che essa pone alle
strutture operative una  serie  di  problematiche  tecniche  di
non semplice soluzione.
     Al  riguardo  si  stanno  effettuando i dovuti approfondi-
menti, esauriti i quali saranno fornite  le  relative  disposi-
zioni applicative.
     Eventuali  domande  finalizzate  al conseguimento del pre-
detto beneficio dovranno comunque essere ricevute dalle  SAP  e
tenute in apposita evidenza.
     Sara'  utile,  in  ogni caso, che le casistiche che si do-
vessero presentare nel frattempo  vengano  immediatamente  por-
tate a conoscenza di questa Direzione Generale.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to  G. BILLIA
NOTE
(1) Restano, in ogni caso, escluse dal  campo  di  applicazione
quelle  prestazioni  speciali  a  carattere  non  contributivo,
menzionate nell'allegato II, parte III (introdotta  dalle  nuo-
ve  disposizioni)  del  Regolamento n. 1408, la cui concessione
sia limitata a  determinate  aree  territoriali  di  uno  Stato
membro  (la  Germania  vi  ha inserito le prestazioni accordate
in  forza  delle  legislazioni  locali   esistenti   nei   vari
Lander).
(2) Nel caso dell'Italia, l'integrazione al  minimo  e  l'inte-
grazione  dell'assegno d'invalidita'. A titolo di informazione,
si chiarisce che, nell'interpretazione della Corte  di  Giusti-
zia  delle Comunita' Europee, anche la pensione sociale avrebbe
la natura di prestazione  complementare nei rarissimi  casi  in
cui  potrebbe  integrare  un trattamento pensionistico di base.
Tuttavia, stante la disciplina legale  vigente  in  Italia,  le
disposizioni  transitorie  non comportano alcun effetto pratico
per tale prestazione.
(3) Restano, quindi, fra l'altro impregiudicate  -  per  quanto
concerne  le  pensioni in regime internazionale - le istruzioni
dettate per l'applicazione dell'art. 7 della  Legge  29  dicem-
bre 1990, n.407.