970710
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970710
Circolare n. 155
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE GENERALE MEDICO-LAGALE
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Questioni connesse all'applicazione della legge
5.2.1992, n.102, che detta "Norme concernenti
l'attivita di acquacoltura". Inquadramento
previdenziale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 10 luglio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 155 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE GENERALE MEDICO-LAGALE
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Questioni connesse all'applicazione della legge
5.2.1992, n.102, che detta "Norme concernenti
l'attivita di acquacoltura". Inquadramento
previdenziale.
SOMMARIO:-A)-CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA
MARITTIMA
-B)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE OPERANO
A BORDO DELLE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI
MARITTIMI ADIBITE AGLI IMPIANTI DI
ACQUACOLTURA IN MARE.
-C)-INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
-D)-ISTRUZIONI OPERATIVE
A)-CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA
Il Codice della Navigazione determina all'art.2 il
"Mare territoriale", su cui lo Stato esercita la propria
sovranita', quale bene comune, ancorche', per taluni fini,
ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un
bene demaniale, come nel caso dei permessi di pesca.
Da tale premessa, discende che il cosiddetto "alto
mare" e' il mare, oltre quello territoriale, non soggetto ad
alcuna sovranita' statuale.
Sempre il Codice della Navigazione, all'art.28, deter-
mina i beni appartenenti al "Demanio marittimo", sui quali
lo Stato esercita un vero e proprio diritto di proprieta'.
Per quanto interessa la presente esposizione, fanno
parte del demanio marittimo, ai sensi del citato art.28
C.d.N.: a)-i porti, le rade;
b)-le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in
mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che
almeno durante una parte dell'anno comunicano
liberamente col mare;
c)-i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
La disciplina sulla pesca marittima, dettata dalla
legge 14.7.1965, n.963 e dal Regolamento per l'esecuzione
della legge stessa, di cui al DPR 2.10.1968, n.1639, si
discosta dalla formulazione sopra esposta.
Infatti, l'art.1 del predetto Regolamento sulla pesca
marittima, di cui al DPR n.1639/68, ancorche' esordisca al
comma 1 con l'affermare che "Il presente regolamento si
applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in
quelle del demanio marittimo..", al comma 2 precisa che
"Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'ac-
qua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano
direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salma-
stra.." le disposizioni del Regolamento stesso "..si appli-
cano dalla congiungente i punti piu' foranei delle foci o
degli altri sbocchi in mare", ovviamente quale criterio di
individuazione delle acque considerate marittime ai fini
della pesca marittima.
Pertanto, la citata norma regolamentare enuncia un
criterio di determinazione del demanio marittimo, che non
coincide del tutto con quello fornito dall'art.28 C.d.N.,
sopra riportato, escludendo dall'esercizio della pesca
marittima le acque del demanio marittimo di cui alle lettere
"b" e "c" dell'art.28 C.d.N., nonche' le acque interne ai
porti, di cui alla lettera "a" dello stesso art.28.
Dalla normativa sopra accennata discende che ai fini
della regolamentazione della pesca marittima, si prende in
considerazione il mare inteso nella comune e naturale
accezione, con estensione dalla l inea di costa verso il
largo.
All'art.8 il Regolamento distingue le navi destinate
alla pesca professionale marittima in sei categorie, tra le
quali, sotto la quinta categoria, ricomprende le "navi e
galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da
pesca".
L'art.8, conclude disponendo che "l'assegnazione alla
rispettiva categoria spetta al capo del compartimento
marittimo, all'atto dell'iscrizione (delle navi) nelle
matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi
minori e dei galleggianti".
L'art.9 del Regolamento in esame prosegue nel precisa-
re, con riferimento alla categoria di appartenenza delle
navi da pesca, i tipi di pesca professionale che le stesse
sono idonee ad esercitare nelle acque marittime (v. art. 220
C.N. e art. 408 del Reg. es. C.N.-DPR 328/52).
Tenuto conto di tale specifica, lo stesso art.9 del
regolamento richiama, in base al tipo di pesca, la categoria
di appartenenza della nave da pesca abilitata ad esercitar-
lo, in ordine all'elencazione formulata dal precedente
art.8.
Il successivo art. 10 integra l'elencazione dei tipi di
pesca professionale formulata dall'art.9, indicando quale
quinto tipo di pesca professionale quella esercitata negli
"impianti di pesca": "Pesca professionale e' anche quella
esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o
mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di
specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura
ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".
B)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE OPERANO A BORDO
DELLE NAVI ISCRITTE NEI REGISTRI MARITTIMI ADIBITE AGLI
IMPIANTI DI ACQUACOLTURA IN MARE.
La legge 5.2.1992, n.102, all'art.2, comma 1, considera
l'attivita' di acquacoltura quale attivita' imprenditoriale
agricola, specificandola in ragione della prevalenza dei
redditi che ne derivano.
La norma stessa, al comma 2, qualifica imprenditori
agricoli ex art.2135 c.c. i soggetti che esercitano l'ac-
quacoltura e le connesse attivita' di prelievo "..sia in
acque dolci sia in acque salmastre".
La seconda aggettivazione ha dato adito alla tesi che
con l'espressione "acque salmastre" il legislatore abbia in
effetti inteso riferirsi anche agli impianti di acquacoltura
in mare.
Tale ipotesi contrasta con la legislazione in materia
di pesca marittima, in specie con l'art.10 del DPR
n.1639/68, che detta norme per l'applicazione della legge
n.963/65.
Infatti, il citato art.10 ricomprende gli impianti di
acquacoltura in mare tra i tipi di pesca professionale
marittima, a complemento dell'elencazione formulata in
proposito sotto l'art.9 dello stesso DPR n.1639/68.
Il riferimento alle acque salmastre, contenuto nella
legge, non consente di considerare dette acque alla pari di
quelle del mare vero e proprio, come sopra determinato ai
fini della pesca marittima.
Detto riferimento e' conforme a quello contenuto nella
legislazione marittima in genere e nel Codice della Naviga-
zione in particolare.
Infatti, il significato dell'espressione "acque salma-
stre" in tutta la legislazione stessa coincide con quello
lessicale del termine e nel contesto della legge n.102/92
non puo' che essere conseguente a quello dell'espressione
"acque dolci" che la precede.
Per acque salmastre si intendono quelle acque che
contengono sale in concentrazione inferiore a quella del
mare con cui dette acque comunicano ovvero sono adiacenti.
In tale collocazione l'espressione acque salmastre
trova un suo preciso significato, corrispondente a quello
comune.
Il significato dato all'espressione "acque salmastre",
nell'accezione comune, si e' reso necessario in relazione
al dettato dell'art.28 C.N. e in accordo con l'art.1, comma
2, del DPR n.1639/68, che considera "mare" ai fini dell'e-
sercizio della pesca marittima le acque marine "..a partire
dalla congiungente i punti piu' foranei delle foci e degli
altri sbocchi in mare" di fiumi, di altri corsi d'acqua
naturali o artificiali, delle l agune, dei bacini di acqua
salsa o salmastra.
Cio' premesso, ogni translazione di significato tra
"acque salmastre" e "mare" risulta impropria, sia sotto il
profilo semantico, sia sotto quello che emerge dall'ordi-
namento marittimo, di cui la legislazione sulla pesca
marittima e' parte integrante.
La legge 5.2.1992, n.102 all'art.2 considera a tutti
gli effetti imprenditori agricoli i soggetti (persone
fisiche o giuridiche, singoli o associati) che esercitano
l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo, sia in
acque dolci sia in acque salmastre.
In tale limitata collocazione la legge n.102/92 trova
un suo spazio precipuo ed incide sullo status di marittimo
del personale degli equipaggi imbarcati su navi marittime
adibite agli impianti di acquacoltura in acque salmastre
comunicanti con il mare qualora le navi stesse rientrino tra
quelle elencate dall'art.5 della legge n.413/84 o tra quelle
operanti in regime di legge n.250/58.
Pertanto, allo stato attuale della legislazione e
tenuto conto della legge n.102/92, le cui disposizioni si
riflettono sull'inquadramento, ai fini previdenziali,
dell'azienda e del suo personale, sussistono per il perso-
nale operante in impianti di acquacoltura collocati in acque
salmastre, ancorche' comunicanti con il mare, l'inquadra-
mento come dipendenti di impresa agricola anche se imbarcati
come membri dell'equipaggio su navi marittime che svolgano
esclusivamenete la propria attivita' negli impianti stessi.
In conclusione, ai fini dell'inquadramento previden-
ziale, la norma della legge n.102/92 non investe il settore
della pesca marittima, bensi' qualifica agricola l'attivita'
di acquacoltura esercitata in acque dolci o salmastre,
rientranti tra quelle specificate dal comma 2 dell'art.1 del
Regolamento della pesca marittima, di cui al DPR n.1639/68,
qualora le aziende operino con navi da pesca proprie della
navigazione interna ovvero con navi marittime, ancorche'
rientranti in quelle contemplate dall'art.5 della legge
n.413/84 o dall'art.1, c.3, della legge n.250/58.
Pertanto, allo stato della legislazione, resta escluso
dall'applicazione della legge n.102/92 il settore
dell'acquacoltura in mare, rientrante nella disciplina sulla
pesca marittima.
C)-INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Sui criteri sopra formulati e stato interpellato, per
gli effetti sull'inquadramento previdenziale, il competente
Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Previdenza e
Assistenza sociale - che, con nota del 12 aprile 1997
n.13/PS/5/140893/AFIV/1476, ha concordato sui criteri
stessi, specificando, che "..la legge n.102 del 1992 prende
in considerazione, ai fini della classificazione come
lavoratori agricoli, i soggetti che esercitano l'attivita'
di acquacoltura e le attivita' connesse di prelievo in acque
dolci o salmastre, escludendo, pertanto, coloro che svolgono
tale attivita' in mare. Gli impianti di acquacoltura in mare
sono, infatti, ricompresi tra i tipi di pesca professionale
marittima indicati dall'art.10 del DPR n.1639 del 1968..".
Lo stesso Ministero del Lavoro ha, inoltre, evidenziato
"..che una eventuale estensione, agli impianti di
acquacoltura in mare, della normativa prevista dall'art.2,
comma 2, della legge n.102/92 verrebbe ad incidere sul
settore della pesca marittima introducendovi un ulteriore
regime previdenziale..", cosa di certo non voluta dal
legislatore.
Il predetto Dicastero, ai fini dell'applicazione della
legge n.102 del 1992, ha, altresi', evidenziato le seguenti
direttive:
1)- inquadramento previdenziale agricolo per il personale
degli impianti di acquacoltura in acque dolci o
salmastre, sia esso di terra o marittimo imbarcato su
navi sino ad ora soggette alla legge n.413/84 (v.art.5,
legge n.413/1984 e circolare n.56 del 22.3.1988);
2)- inquadramento previdenziale agricolo dei pescatori sino
ad ora iscritti al regime previdenziale della legge
n.250 del 1958, operanti in impianti di acquacoltura in
acque dolci o salmastre;
3)- esclusione del settore dell'acquacoltura in mare,
(nell'accezione specificata sotto i precedenti paragrafi
A e B) dal regime previdenziale agricolo, sia per quanto
concerne i marittimi iscritti al regime previdenziale
della legge n.413/84 sia per quanto attiene i marittimi
iscritti, quali pescatori autonomi o associati in
cooperative o compagnie di pesca, al regime della legge
n.250/58.
Si interessano le SAP ad adeguarsi a quanto sopra
precisato, applicando il disposto dell'art.3, comma 8, della
legge n.335/95 (v.circolare n.263 del 19.10.1995 e circolare
n.52 del 5.3.1996).
D)-ISTRUZIONI OPERATIVE
Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle attivita' di
acquacoltura in mare, rientranti nella disciplina sulla
pesca marittima, si e' provveduto ad aggiornare il manuale
di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla
circolare n.65 del 25 marzo 1996, sia per quanto riguarda i
marittimi iscritti al regime della legge n.250/58 quali
pescatori associati in cooperativa, sia per quanto concerne
i marittimi iscritti al regime previdenziale della legge
n.413/84.
Pertanto, alla pagina 36 del predetto manuale, e' stata
inserita, in corrispondenza del settore "1", classe "19"
(piccola pesca L.250/58), la nuova categoria "03" con il
significato di "cooperative e compagnie esercenti le
attivita' di acquacoltura in mare". Al nuovo CSC "1.19.03"
(non ancora operativo) corrisponde l'attuale CSC "1.19.01"
con il codice ISTAT91 "05.02.01".
Parimenti, alla pagina 37 del predetto manuale, e'
stata inserita, in corrispondenza del settore "1", classe
"20" (pesca L.413/84), la nuova categoria "05" con il
significato di "attivita' di acquacoltura in mare (personale
soggetto alla L.413/84)". Al nuovo CSC "1.20.05" (non
ancora operativo) corrisponde l'attuale CSC "1.20.01" con il
codice ISTAT91 "05.02.01".
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO