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940611
DIREZIONE CENTRALE
  CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
 SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Circolare n. 182.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Gestioni Art/Com.
- Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di
autoconguaglio.
- Questioni varie
DIREZIONE CENTRALE
  CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
 SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 10 giugno 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 182.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Gestioni Art/Com.
         - Contributi eccedenti il minimale: possibilita' di
           autoconguaglio.
         - Questioni varie
1) CONTRIBUTI ECCEDENTI IL MINIMALE. POSSIBILITA' DI
   AUTOCONGUAGLIO
     L'art.  3  bis della legge 14.11.92, n. 438 ha disposto
che, a decorrere dall'anno 1993, il contributo in oggetto:
- e' calcolato sulla totalita' dei redditi d'impresa  denun-
ciati  ai  fini  IRPEF  (e  non soltanto su quello derivante
dall'attivita' che da' titolo all'iscrizione  alla  gestione
assicurativa);
-  e'  rapportato  ai  redditi prodotti nello stesso anno al
quale i contributi  si  riferiscono  e  non  piu'  a  quelli
dell'anno precedente.
-  e' versato in via provvisoria e a titolo di acconto, alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ogni anno,  sulla
base  dei  redditi  dell'anno  precedente; qualora i redditi
dell'anno  al  quale  i  contributi  si  riferiscono   siano
superiori a  quelli  presi  a  base  per  la  determinazione
dell'acconto,  il  saldo sulla differenza e' dovuto entro un
mese dalla scadenza del termine per la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno al
quale i contributi stessi si riferiscono.
     In relazione a quanto sopra, gli assicurati sono  stati
chiamati a pagare
-  entro  le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1993 un
acconto in misura percentuale del  reddito  d'impresa  ecce-
dente il minimale, maturato nel 1992;
-  entro  il 30 luglio prossimo l'eventuale saldo sulla base
della totalita' dei redditi d'impresa conseguiti nel 1993.
     Qualora invece il contributo dovuto sulla totalita' dei
redditi  1993  sia  inferiore  a  quanto  pagato a titolo di
acconto sui redditi 1992, si determina un credito  a  favore
dell'assicurato.
     Al  riguardo,  si  osserva  che  la  legge non fornisce
chiarimenti sulle modalita' di  determinazione  dell'acconto
nell'ipotesi  in  cui  il  reddito  dell'anno precedente sia
superiore a quello  dell'anno  al  quale  si  riferiscono  i
contributi,  ma  -  trattandosi  di un acconto - la somma da
versare non puo' essere superiore a quella dovuta sulla base
del  reddito dell'anno al quale i contributi si riferiscono.
In senso conforme sono state, tra l'altro,  interpretate  le
norme fiscali sulle quali e' stata modellata la disposizione
in esame. Una diversa e contraria interpretazione porterebbe
a  conseguenze  paradossali  sul  piano giuridico, visto che
l'Istituto si vedrebbe costretto ad applicare  sanzioni  sul
mancato  versamento  di  contributi  che,  a  seguito  della
dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sarebbero da
considerare  non  dovuti  e  a liquidare prestazioni che poi
diverrebbero indebite.
     D'altra  parte,  la  determinazione  dell'acconto   sul
reddito  che  si  presume di ottenere nell'anno in corso, se
puo' ridurre notevolmente l'incidenza del problema,  non  e'
tuttavia idonea ad eliminarlo completamente, cio' in quanto,
alla data del 20 ottobre - scadenza del  secondo  acconto  -
l'interessato  non e' ancora in grado di conoscere l'importo
effettivo del reddito dell'anno stesso.
     Per la realizzazione dell'eventuale  credito  a  favore
dell'assicurato,   possono  presentarsi  due  soluzioni:  la
presentazione di una formale domanda  di  rimborso  o  l'ef-
fettuazione  di un conguaglio, ad opera dello stesso assicu-
rato, sui contributi dovuti a titolo di acconto sui  redditi
eccedenti il minimale relativi all'anno successivo.
     Ovviamente, la prima ipotesi non  presenta  difficolta'
di applicazione normativa od operativa. Quanto alla  seconda
ipotesi, essa appare  giuridicamente  conforme  ai  principi
normativi in materia fiscale.
     Per quanto concerne gli aspetti operativi, l'operazione
dovra' svolgersi secondo le modalita' di seguito esposte.
a) Adempimenti degli interessati.
     I contribuenti che chiedono  di  effettuare  l'autocon-
guaglio dovranno comunicare alla Sede INPS di appartenenza:
a.1)  di aver effettuato l'operazione di conguaglio sull'im-
porto delle rate relative al contributo eccedente  il  mini-
male in scadenza nel 1994 (contributi dovuti per il 1994, da
calcolare in via provvisoria sui redditi denunciati ai  fini
IRPEF per il 1993);
a.2) l'importo del reddito  assoggettato a contribuzione nel
1993;
a.3) l'importo dei contributi pagati  a  titolo  di  acconto
alle  scadenze  del    20  luglio e del 20 ottobre 1993, sui
redditi del 1992;
a.4) la somma dovuta sui redditi maturati nel 1993;
a.5) la somma risultante a credito;
a.6) la somma detratta dalla  rata  del  20  luglio  1994  e
quella  detratta  o  da  detrarre  dalla rata del 20 ottobre
1994.
     Per la comunicazione dei dati di  cui  sopra  e'  stato
predisposto  lo  schema  di lettera - all. 1 - da riprodurre
localmente.
b) Adempimenti delle Sedi INPS.
     In relazione alle comunicazioni di cui sopra,  la  Sede
ricevente provvedera':
b.1) ad acquisire l'importo del credito del contribuente;
b.2)  ad  accreditare tale importo alle rate del  contributo
eccedente il minimale in scadenza nel 1994.
     Qualora l'importo dovuto alle scadenze  sopra  indicate
non  consenta  l'integrale realizzazione del credito vantato
dall'assicurato, la somma restante potra' essere  recuperata
attraverso una normale domanda di rimborso.
     Ovviamente, saranno richieste agli interessati, secondo
lo  schema di cui all'allegato 1, le notizie e le necessarie
dichiarazioni di responsabilita' circa l'importo dei redditi
denunciati  ai fini IRPEF per gli anni da prendere a riferi-
mento per il calcolo  dei  contributi.  Ai  medesimi  verra'
fatto  altresi'  presente  che l'operazione viene realizzata
sulla base delle dichiarazioni rese dal singolo  soggetto  e
che, in conseguenza, qualora venga  accertato, a seguito dei
normali controlli che l'Istituto si riserva  di  effettuare,
che  il  credito vantato non sussisteva in tutto o in parte,
saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
     Per quanto riguarda i controlli, si fa presente che  il
riscontro  sulla  congruita'  del  versamento dei contributi
dovuti sui redditi eccedenti il minimale  relativi  all'anno
1993  -  da  calcolare, come si e' detto, sui redditi conse-
guiti nell'anno stesso -  e  quello  relativo  agli  acconti
dovuti nel corso dell'anno 1993 sui redditi del 1992 saranno
effettuati con procedura automatizzata  non appena il  Fisco
trasmettera' i nastri contenenti i redditi stessi.
     Le  Sedi  dovranno  invece  esaminare  il  piu'  presto
possibile la posizione  contributiva  di  coloro  che  hanno
comunicato di aver effettuato il conguaglio, per controllare
che  la  somma  conguagliata  sussista  effettivamente  come
credito.  Qualora  dal  riscontro  di  cui  sopra emerga una
situazione non conforme a quella  evidenziata  dal  soggetto
interessato,   le  Sedi  negheranno  l'accredito  oppure  lo
effettueranno  nei limiti dell'importo realmente  risultante
a  favore  del  richiedente.  Ovviamente  quest'ultimo  deve
essere  avvertito  con  ogni  possibile  sollecitudine   del
provvedimento  preso,  soprattutto se si tratta di una deci-
sione diversa dalla richiesta del medesimo.
2) CALCOLO DEI CONTRIBUTI IVS NELL'IPOTESI DI PRESTAZIONI
   LAVORATIVE SVOLTE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO SOLARE
     Sono stati formulati quesiti sulle modalita' di calcolo
dei  contributi IVS dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attivita' commerciali nell'ipotesi di prestazioni lavorative
svolte per periodi inferiori all'anno solare.
     Come  si  e'  detto - v. precedente punto 1) - l'art. 3
bis della legge n. 438/1992 ha cambiato i  criteri  relativi
all'individuazione  del reddito imponibile ai fini contribu-
tivi: dal 1993 non e' piu' quello relativo  all'anno  prece-
dente,  ma quello dell'anno al quale i contributi si riferi-
scono.
     Ai sensi dell'art. 1, comma  7  della  legge  2  agosto
1990, n. 233, in caso di assicurazione per periodi inferiori
all'anno solare, i  contributi  IVS  debbono  essere  pagati
solamente per i periodi di effettivo lavoro.
     Pertanto, nell'ipotesi di cessazione dell'attivita' nel
corso   dell'anno  1993,  il  saldo  previsto  dal  comma  3
dell'art. 3 bis della citata legge n. 438/1992  deve  essere
calcolato  sulla somma totale dei redditi d'impresa prodotti
nel 1993, senza effettuare l'operazione  -  suddivisione  di
tali  redditi  per  12 e successiva moltiplicazione del quo-
ziente  per  il  numero  dei  mesi  di  effettiva  attivita'
nell'anno  -  che  si rendeva necessaria quando i redditi da
prendere a base del calcolo erano  quelli  dell'anno  prece-
dente.
3) TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SALDO RELATIVO AI CONTRIBUTI
   IVS ECCEDENTI IL MINIMALE DOVUTI PER L'ANNO 1993
     L'art. 1 del D.L.31 maggio 1994, n.330  ha  fissato  al
30  giugno  prossimo  il  termine per la presentazione della
denuncia, ai fini IRPEF, dei redditi prodotti nel 1993.
     Considerato che, ai sensi dell'art.  3  bis,  comma  3,
della  legge  n.  438/1992  gia'  citata,  i  contributi IVS
eventualmente dovuti a saldo sui redditi prodotti  nel  1993
debbono  essere  versati  entro  un  mese dalla scadenza del
termine per la presentazione  della  denuncia  suddetta,  il
pagamento  deve essere effettuato entro il 30 luglio prossi-
mo.
                         o
                      o     o
     Le  Sedi  porteranno il contenuto della presente circo-
lare a conoscenza degli interessati, delle  associazioni  di
categoria  e  dei  consulenti del lavoro, utilizzando i con-
sueti canali di informazione.
                                IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                        TRIZZINO
                                                  Allegato 1
                                       ALLA SEDE INPS
                                       di
Oggetto: conguaglio contribuzione sul reddito superiore al
         minimale, versata in eccedenza per l'anno 1993.
Il sottoscritto.............................................
nato il.............residente a.............................
matricola INPS n............................................
codice fiscale..............................................
                           COMUNICA CHE
il medesimo/ il proprio familiare collaboratore
sig.................................. nato il.............
1) ha denunciato per l'anno 1992 un reddito d'impresa pari a
L..................................................
2) ha pagato, nell'anno 1993, sulla  base  del  reddito  del
1992,  a  titolo di acconto per contributi sul reddito ecce-
dente il minimale dovuti per  l'anno  1993,  contributi  IVS
pari a L....................................................
3) ha denunciato per l'anno 1993  redditi d'impresa pari a
L...................................................
4) ha versato un  contributo  superiore  al  dovuto  pari  a
L........................................
5) ha detratto la somma di cui al punto 4) da quanto  dovuto
a titolo di acconto sui contributi eccedenti il minimale, da
versare nel 1994, come sotto specificato:
lire.............. dalla rata in scadenza il 20 luglio 1994
lire..............dalla rata in scadenza il 20 ottobre 1994
     Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e
penali  derivanti  da  false attestazioni, dichiara sotto la
propria responsabilita' che  le  cifre  sopra  riportate  ai
punti  1)  e  3)  corrispondono  a quelle denunciate ai fini
IRPEF.
data...........                    firma....................
Allegati n.
N.B. compilare una domanda per ogni soggetto