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DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970207
Circolare n. 25
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI CORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Estensione dell'obbligo di iscrizione
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Legge 23 dicembre 1996, n.662.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 7 febbraio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 25 AI CORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSI-
GLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Estensione dell'obbligo di iscrizione
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Legge 23 dicembre 1996, n.662.
SOMMARIO: 1) nuovi criteri per l'individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione nella gestione previden-ziale degli
esercenti attivita' commerciali; 2) estensione dell'obbligo
assicurativo ai soci di societa' a responsabilita' limitata
e ai parenti ed agli affini entro il terzo grado; 3) possibi-
lita', per i soggetti per i quali l'assicurazione diviene
obbligatoria per effetto della nuova legge, di coprire di
contribuzione i periodi pregressi; 4) attribuzione all'I-
stituto del diritto di indi-care l'assicurazione alla quale
iscrivere il titolare dell'impresa nell'ipotesi di svolgimento
di varie attivita' autonome.
1. PREMESSE
L'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vec-
chiaia e i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori
autonomi le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1,
lettera d), della legge 9 marzo 1989, n.88, con esclusione
dei professionisti ed artisti".
Il successivo comma n. 203 sostituisce il primo comma
dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.160 con il
seguente:
.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA.
Le disposizioni contenute nel citato comma 202 realizzano
una importante estensione dell'obbligo di iscrizione alla
gestione, cambiando parzialmente il sistema di individua-
zione dei soggetti assicurabili. Si passa infatti ad un
sistema piu' aperto, capace di adeguarsi all'evoluzione dei
tempi e di comprendere nell'ambito di applicazione della
tutela assicurativa anche nuove attivita', senza bisogno di
modifiche legislative. Oltre ai soggetti indicati nello
articolo 29 della legge n. 160 del 1975, devono infatti
essere assicurati anche coloro che, in base all'attivita'
svolta sono classificabili nel settore terziario (con
esclusione dei professionisti e degli artisti).
Devono pertanto essere iscritti nella gestione com-
mercianti coloro che svolgono le attivita' indicate
dall'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge n.
88/1989 citata. Ai fini dell'individuazione di tali
attivita', si deve far riferimento al punto e) della
circolare n. 65 del 25 marzo 1996 ed al manuale di classi-
ficazione allegato alla circolare stessa. I soggetti ivi
indicati, se in possesso dei requisiti richiesti dall'ar-
ticolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nel testo di
cui al comma n. 203 sopra riportato, devono essere assicu-
rati come commercianti a meno che non esistano tutte le
condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo di cui alla
Legge 8-8-1985, n.443 per l'iscrizione alla Gestione degli
Artigiani.
Il predetto comma n. 203 - che riporta il nuovo testo
del primo comma dell'articolo 29 della citata legge n.160 -
realizza inoltre un'estensione dell'obbligo assicurativo ai
soci delle societa' a responsabilita' limitata, che in
precedenza erano esclusi in ragione della limitazione della
loro responsabilita' nella conduzione dell'impresa. La
disposizione si applica anche all'ipotesi di socio unico,
prevista dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.
Ovviamente, deve trattarsi di societa' che sono organizzate
e/o dirette p revalentemente con il lavoro dei soci e dei
loro familiari. Per quanto riguarda i soci, sono assicura-
bili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con
carattere di abitualita' e prevalenza. Di conseguenza, tali
soggetti sono obbligati a versare sui redditi d'impresa
prodotti quali soci lavoratori della societa' la contribu-
zione prevista per gli esercenti attivita' commerciali.
Si sottolinea che, ai sensi di quanto disposto dal
citato comma n.203, l'assicurabilita' dei lavoratori di cui
trattasi prescinde dal numero dei dipendenti eventualmente
occupati nell'impresa.
Si fa presente inoltre che i compensi eventualmente
ricevuti dai medesimi soci in qualita' di amministratori
sono soggetti - come redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 49, comma 2, lett. a) del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.
917 - al contributo del 10 per cento di cui all'articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il comma 205 ricomprende nell'ambito della gestione
tutti i soggetti che esercitano le attivita' connesse al
turismo di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983,
n. 217. In merito, si fa presente che molti dei lavoratori
interessati (guide turistiche, guide alpine maestri di sci
ecc.) sono gia' soggetti all'obbligo assicurativo in base
all'articolo 29 della legge n. 160/1975 gia' citata;
pertanto, per tali soggetti, l'estensione operata dalla
legge n. 662 riguarda solamente i collaboratori familiari,
tenuto conto del disposto del comma n. 206, che ha esteso
a questi ultimi l'assicurazione obbligatoria di cui alla
legge n. 613 del 1966.
Per gli altri soggetti elencati nell'articolo 11 della
legge n. 217, l'obbligo assicurativo sorge dal gennaio
1997. Sull'argomento si fa comunque riserva di fornire
ulteriori istruzioni.
Per i soggetti, nei confronti dei quali l'obbligo
dell'assicurazione e' sorto con effetto dall'1-1-1997, la
presentazione della domanda di iscrizione (Mod. ARCO 1)
dopo tale data, ma prima del 20 aprile p.v., non comportera'
l'aggravio di oneri accessori sui contributi dovuti.
3. FAMILIARI COADIUTORI
L'estensione dell'obbligo assicurativo riguarda anche
i familiari coadiutori: a decorrere dal 1 gennaio 1997, a
norma del comma 206 dell'articolo 1 della nuova legge,
devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro
il terzo grado che prestano la propria opera con carattere
di abitualita' e prevalenza nell'impresa commerciale,
sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assi-
curazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i parenti, rientrano nell'obbligo
assicurativo i nipoti in linea collaterale dell'imprendi-
tore (figli di fratelli e di sorelle); per quanto concerne
gli affini, diventano assicurabili i coniugi di questi
ultimi nipoti.
4. COPERTURA ASSICURATIVA DEI PERIODI PREGRESSI.
Il successivo comma 207 prevede che i soggetti per i
quali l'assicurazione diviene obbligatoria per effetto
della nuova legge possono chiedere l'iscrizione con effetto
retroattivo nei limiti della prescrizione e che possono
riscattare i periodi precedenti c on i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi non
prescritti, la legge precisa che la regolarizzazione
comporta il pagamento dei contributi previsti per i ri-
spettivi anni di competenza, maggiorati dei soli interessi
legali. Le modalita' di pagamento saranno indicate dal
Comitato amministratore della gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali, come previsto del comma 207 in commento. Si fa
pertanto riserva di fornire ulteriori istruzioni sull'ar-
gomento appena possibile.
Per quanto riguarda invece il riscatto con i criteri
dell'articolo 13 della legge n. 1338 citata, si rinvia alle
istruzioni gia' fornite in occasione dell'emanazione di
precedenti norme contenenti tale rinvio.
5. SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' AUTONOME.
Il comma 208 prevede che i soggetti che esercitino
contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie
attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti siano iscritti nell'assicurazione prevista
per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personal-
mente la loro opera professionale in misura prevalente.
Sempre a norma dello stesso comma, spetta all'INPS decidere
sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispon-
dente all'attivita' prevalente.
Pertanto, in tali casi, spetta all'Istituto procedere
ad una valutazione complessiva dell'attivita' dell'im-
prenditore per stabilire quale sia quella prevalente, ai
fini dell'iscrizione dell'imprenditore stesso.
Avverso la decisione della Sede, il soggetto interes-
sato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica
del provvedimento, al Consiglio di amministrazione
dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i
Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensio-
nistiche.
Sul punto, comunque, essendo in corso approfondimenti,
si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni e precisa-
zioni quanto prima possibile.
Il contenuto della presente circolare dovra' essere
portato a conoscenza degli interessati, delle organizza-
zioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando
i consueti canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino