Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 26 del 6-2-2003.htm
Determinazione per l’anno 2003 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Febbraio 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 26
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2003 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
SOMMARIO
:
Premessa
minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori;
retribuzioni convenzionali in genere;
rapporti di lavoro a tempo
parziale;
quota
di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n.
438;
aggiornamento del massimale annuo
della base contributiva e pensionabile;
limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi;
valore degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
regime di decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.
6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);
contributo apprendisti per l'anno
2003;
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità
dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato
per prestazioni di maternità obbligatoria
regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2003.
1. Premessa.
Si premette che la disciplina di seguito illustrata trova
applicazione, a partire dall’anno 2003, anche nei confronti della categoria
dei dirigenti di aziende industriali.
Come è noto, infatti, l’articolo 42 della Legge 27
dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, la soppressione dell’Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative
strutture e funzioni all’Inps.
A decorrere della medesima data, i titolari di posizioni
assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti del
soppresso Istituto sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (1).
2. Minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva
posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della
predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della
legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando
che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di
pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria
." (2)
La norma di cui all'art. 1, co. 1,
della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (3). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione
minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia
ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,4 % nelle tabelle A) e B) (v.
allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal
periodo di paga in corso all’ 1.1.2003 a seguito dell'applicazione di tale
aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono
essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 38,20
(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2003, pari a € 402,12
mensili) (4).
anno 2003
Euro
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld
402,12
Minimale giornaliero (9,5%)
38,20
3. Retribuzioni convenzionali
in genere.
Ai fini dell’individuazione del
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento
occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981,
convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza eassistenza sociale, ivi compresa la misura
giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16
(5). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento, fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (6) é pari,
per l’anno 2003, a € 21,22 .
anno 2003
:
retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera
minima
21,22
3.1. Lavoratori di società ed
organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
6.11. 2001, n. 423 è iniziato, a partire dall’anno 2002, il processo di
riforma della disciplina recata dal
D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento dell’equiparazione della
contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei
lavoratori dipendenti da impresa.
Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento
(gennaio -dicembre 2002) che ha previsto l’omogeneizzazione del criterio di
determinazione della base imponibile ai fini del versamento della
contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dal 1.1.2003 e sino al
31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima fase ossia quella del progressivo
innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi finalizzata
al graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni
convenzionali.
Le modalità di incremento della retribuzione sono quelle
previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 423/2001.
In particolare la norma stabilisce che, ai fini del
versamento della contribuzione I.V.S. e delle contribuzioni minori
l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, debba essere, a decorrere
dall’anno 2003 , annualmente aumentato nella
misura percentuale prestabilita.
Poiché però il decreto prevede per le varie forme
assicurative un diverso sistema di calcolo dell’incremento retributivo (per
l’I.V.S. l’incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali
mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di
retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per
il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti
imponibili giornalieri.
Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dall’
1.1.2007 poiché come previsto dall’art. 3, comma 4 , del D.L.gs. 423/2001 da tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del
versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al
D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le norme previste per la
generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n. 338/1989) senza alcuna
distinzione fra le diverse forme assicurative.
Per una compiuta illustrazione delle novità recate dal
decreto si veda la circolare
n.
33 del 4.2.2002.
3.1.1. Imponibile giornaliero ai fini
della assicurazione IVS ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 423 del 2001.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del
D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.12.2006,
per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento della contribuzione
I.V.S., l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, deve essere annualmente
aumentato nelle misure percentuali prestabilite.
Come è noto, l'imponibile
giornaliero, di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può essere
inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane
utili ai fini pensionistici (7). Tale limite di retribuzione settimanale per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, nella misura
del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per
l'anno 2003 ammonta a € 402,12, il 40% risulta pari ad una retribuzione
settimanale di € 160,85. .
Pertanto, l'imponibile giornaliero
convenzionale ex art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2003
in € 26,81.
Per quanto
riguarda la percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta
all’imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere
calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l’importo determinato,
per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L.,
o da quello del settore o della categoria affine (8).
Per l’anno 2003 detta
percentuale è pari al
25%
.
In ordine al minimo contrattuale giornaliero, da prendere
a riferimento ai fini del calcolo del differenziale, si precisa che lo stesso
deve intendersi riferito agli elementi retributivi costituiti da paga-base,
indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (Edr) ed
è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello
di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione mensile,
che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.
Il criterio fin qui illustrato ha, infatti, natura
convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in cui i contratti
collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su un diverso numero di
giornate.
Il contratto collettivo da applicare, ai fini del calcolo
del minimo contrattuale, è quello
vigente al 1 gennaio 2003.
Eventuali variazioni della retribuzione giornaliera che
dovessero intervenire nel corso dell’anno
(es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata rideterminazione degli
imponibili previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale
adottato ai fini del calcolo degli stessi.
I nuovi valori retributivi dovranno essere utilizzati, ai
fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire dall’anno successivo a
quello in cui è intervenuta la variazione (9).
Si fornisce, di seguito, un esempio di calcolo
dell’imponibile giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.
423/2001.
C.C.N.L. di riferimento: PULIZIA
del 25/05/2001
determinazione dell’imponibile
giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5° livello
1.
Imponibile giornaliero utile all’accredito delle
52 settimane
€ 26,81
2.
Retribuzione contrattuale mensile 5° livello
€ 1081,09*
3.
Retribuzione contrattuale giornaliera
(importo di cui
al punto 2 : 26)
€ 41,58
4.
Differenza retributiva
(importo di cui
al punto 3 – importo di cui al punto 1)
€ 14,77
5.
Incremento retributivo anno 2003
(25% dell’importo di cui al punto 4)
€ 3,69
6.
Imponibile giornaliero ai fini I.V.S.
(somma degli
importi di cui ai punti 1 e 5)
€ 30,50
7.
Imponibile mensile (26 x importo di cui al punto
6)
€ 793,00
8.
Imponibile mensile per il Mezzogiorno (20 x
importo di
cui al punto 6)
€ 610,00
* Retribuzione base (€ 1070,76) + E.D.R. (€ 10,33)
Restano salve le determinazioni, se
di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 602 del 1970.
Qualora la retribuzione
corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore
a quello dell’imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell’art. 3 comma
1 del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su
quest’ultimo.
Ciò non comporterà una
rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto
imponibile non costituisce la
retribuzione di una nuova classe iniziale di retribuzione ma un semplice
parametro retributivo di riferimento ai fini dell’individuazione delle classi
di contribuzione da applicare.
In particolare, dovranno ritenersi
confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione superiore o
uguale al predetto imponibile.
3.1.2. Imponibile giornaliero
minimo ai fini I.V.S..
Le modalità di determinazione
dell’imponibile giornaliero, da assumere ai fini I.V.S., previste dall’art. 3
comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, trovano applicazione soltanto nelle ipotesi
in cui il minimo contrattuale sia superiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera (10)
Qualora tale condizione non risulti
soddisfatta, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo,
la percentuale di aumento retributivo (25%) da applicarsi all’imponibile, di
cui all’art. 2, deve essere calcolata sulla differenza esistente tra il
predetto imponibile e il limite di retribuzione giornaliera.
L’importo così determinato
costituisce il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è
possibile scendere ai fini della determinazione dell’imponibile da utilizzare
ai fini pensionistici.
Per l'anno 2003 l’imponibile
giornaliero minimo convenzionale, ai fini I.V.S., è pari a € 29,66.
1.
Imponibile giornaliero utile all’accredito delle
52 settimane
€ 26,81
2.
limite minimo di retribuzione giornalira
€ 38,20
3.
Differenza retributiva
(importo di cui
al punto 2 – importo di cui al punto 1)
€ 11,39
4.
Incremento retributivo anno 2003
(25% dell’importo di cui al punto 3)
€ 2,85
5.
Imponibile giornaliero minimo ai fini I.V.S.
(somma degli
importi di cui ai punti 1 e 4)
€ 29,66
Anno 2003
Euro
Imponibile giornaliero
convenzionale ai fini I.V.S.
(comma 3 art. 3 D.Lgs.423/2001)
29,66
Imponibile mensile convenzionale
(26gg)
771,00
Imponibile mensile convenzionale
per il Mezzogiorno (20 gg)
593,00
3.1.3. Imponibile giornaliero
ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n. 423 del 2001.
In base alle previsioni contenute nell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 anche l’imponibile giornaliero da assumere
ai fini del versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente
aumentato nella misure e secondo le modalità temporali previste al comma 1.
L’imponibile di riferimento sul quale
calcolare gli aumenti prefissati è, come per l’assicurazione I.V.S., quello
previsto dall’art. 2 , ma la percentuale di incremento retributivo, che per
l’anno 2003 è pari al 25%, deve essere calcolata sul differenziale
esistente tra il predetto imponibile
e il limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per l’anno 2003 l’imponibile giornaliero ai
fini delle assicurazioni minori è pari a € 29,66.
Anno 2003
Euro
Imponibile giornaliero
convenzionale ai fini delle assicurazioni minori
29,66*
Imponibile mensile convenzionale
(26gg)
771,00
Imponibile mensile convenzionale
per il Mezzogiorno (20gg)
593,00
*per il calcolo
dell’imponibile si veda la tabella di cui al punto 3.1.2.
Qualora si verifichi la fattispecie decritta
al punto 3.1.2. (imponibile giornaliero convenzionale ai fini I.V.S.) si
avrà, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, un unico parametro retributivo.
3.1.4. Periodi di occupazione
media mensile.
L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423
del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in
26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai
fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il comma 2 della
stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26
giornate lavorative (11) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni
Campania e Basilicata.
Anno
Numero giornate
2003
20
2004
22
2005
24
2006
26
E' lasciata la possibilità agli
organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche
più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante
territorio nazionale.
3.2. Cooperative sociali.
Come noto, in assenza dei decreti
ministeriali adottati in base all’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R.. n. 797 del 1955, l’obbligo
contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni
effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di
minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di
retribuzione giornaliera (12).
3.2.1. Imponibile giornaliero.
Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito
(art. 2) che dall’ 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi,
l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per
assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (13).
Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del
trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per
l'anno 2003 ammonta a € 402,12, il 40% risulta pari ad una retribuzione
settimanale di € 160,85. Pertanto il predetto imponibile giornaliero
convenzionale è determinato per l'anno 2003
in € 26,81.
anno 2003:
retribuzione
giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000
Euro
limite settimanale per l'accredito
dei contributi
160,85
imponibile giornaliero
convenzionale
26,81
imponibile mensile convenzionale
(26 gg)
698,00
Sono fatte salve le determinazioni
di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35
del T.U. n. 797 del 1955.
3.2.2 Periodi di occupazione
media mensile.
Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha
stabilito all’art. 1 che dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media
mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la
categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei
servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.
I periodi di occupazione media
mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.
3.3. Retribuzioni convenzionali
per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per
quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da
pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad
apposita circolare da emanare (14).
3.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250
del 1958).
Per i soci delle cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione
convenzionale per l'anno 2003 è fissata in €
531,00 mensili (21,22 x 25gg.).
anno 2003
:
soci delle cooperative della piccola pesca
retribuzione convenzionale
mensile
Euro
531,00
3.5. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della
legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per
l’anno 2003 al 2,4 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2003, a € 21,22
(15). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 38,20 (16).
Si rammenta che anche per i
lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389
del 1989.
4. Rapporti di lavoro a tempo
parziale
Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (17), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro
fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la
retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella
stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve
adeguarsi, se a tali minimali inferiore (18).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del
1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il
criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’1.1.1989 (19).
In linea generale, nell’ipotesi di
orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il
seguente:
(€ 38,20) x (6) / (40)
= € 5,73
Per i lavoratori a tempo parziale
soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare
n. 247 del 29/11/1997.
5. Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
In base alla norma in epigrafe a
decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un
punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile (20) in favore di tutti i regimi
pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore
inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2003 in € 36.959,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2003
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di
retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.959,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3080,00.
anno 2003
Euro
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua
36.959,00
Importo mensilizzato
3080,00
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (21).
6. Aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge
8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo (22) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,4
%
, è pari, per l'anno 2003, a €
80.390,96 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 80.391,00.
anno 2003
Euro
Massimale annuo della base
contributiva
80.391,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del
D.Lgs. n. 181/97, previsto per i
dirigenti di aziende industriali (23).
7. Limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al
trattamento minimo di € 402,12 per l'anno 2003 risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di € 160,85.
anno 2003
Euro
trattamento minimo di pensione
402,12
Limite settimanale per
l’accredito dei contributi (40%)
160,85
Limite annuale per l’accredito
dei contributi
8364,20
L'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art.
43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere
dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai
attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare
n. 41 del 22.02.2002.
8. Importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per
l’anno 2003 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati
dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2003
Lire
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
500.000
258,23
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera
Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera
estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia
(tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento estero
(tetto)
9.000.000
4648,11
Azioni offerte ai dipendenti
(tetto)
4.000.000
2065,83
Per la materia si rinvia alla circolare
n. 263 del 24.12.1997.
In particolare per il valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare
n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare
n. 11 del 22.01.2001.
9. Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.
43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto
dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo
della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in
legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione
annua.
10. Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi
importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza
1.1.2003:
Apprendisti
FPLD
a) contributo settimanale base
Euro
0,0816
b) contributo settimanale
adeguamento
Euro
2,59
CUAF
contributo settimanale
Euro
0,0326
Maternità
contributo settimanale
Euro
0,0165
INAIL
contributo settimanale
Euro
0,0930
TOTALE
contributo settimanale
esclusa INAIL
Euro
2,72
Compresa INAIL
Euro
2,81
Nota:
contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 €
Per le aziende artigiane resta
fisso, a carico del datore di lavoro,
il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165
arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico
dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.
11. Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art.
6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da
prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è
confermato, per l’anno 2003, in € 67,14 (£ 130.000).
anno 2003
Euro
Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato
67,14
12. Rivalutazione dell’importo
a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con
circolare
n. 181
del 16.12.2002 si comunica che
l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del
bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno
2003, a € 1671,76.
anno 2003
Euro
Importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
1671,76
13. Regolarizzazione relativa
al mese di gennaio 2003.
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2003
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in
questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
13.1. regolarizzazione di cui
ai punti da 2) a 4).
Ai fini della compilazione del
modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in
vigore all’ 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso
mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento
delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R.
n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante
i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze
contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "
B/C
" del mod. DM10/2, preceduto
dalla dicitura "
Diff.
IVS
" e dal codice "
M188
"; nella casella "
retribuzioni
" dovrà essere
indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle
"
numero dipendenti
" e
"
numero giornate
".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei
righi in bianco dei quadri "
B/C
"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura
"Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n.
423/2001 "
e dal codice
"M301";
nella casella "
retribuzioni
"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere,
invece, indicato nelle caselle "
numero
dipendenti
" e "
numero
giornate
".
13.2. regolarizzazione di cui
al punto 5).
L'importo della differenza
contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà
riportato in uno dei righi in bianco del quadro "
D
" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con
la circolare
n. 178
del 12.12.2002, in relazione alla gestione di appartenenza del
lavoratore.
14.3. regolarizzazione di cui
al punto 10).
Per il versamento delle eventuali
differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli
apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei
quadri "
B/C
" del mod.
DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "
M189
" e dalla dicitura "
Diff. Appr
.". Nessun dato deve
essere riportato nelle caselle "
numero
dipendenti
", "
numero
giornate
" e "
retribuzioni
".
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
F.TO PRAUSCELLO
Riferimenti normativi:
(1) S
i veda la circolare dell’Inpdai
D.C.P. 02/XII/2 – Dicembre 2002 contenuta in allegato al Messaggio n. 000110
del 31/12/2002.
(2)
Si veda la circolare
n. 40 del 20.2.1996.
(3)
Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno
ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge
26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(4)
Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983,
n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito
nella legge n. 389 del 1989.
(5)
La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in
origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati).
(6)
Si vedano le circolari
n. 100 del 22 maggio
2000,
n. 33 dell’
8 febbraio 2001 e
n. 36 dell’8 febbraio
2002.
(7)
art. 7, c.
1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c.
2, della legge 7/12/1989, n. 389.
(8)
Per l’individuazione del C.C.N.L. da
applicare si veda la circolare
n.
192 del 3.8.90.
(9)
Ad esempio se la variazione è intervenuta
nell’anno 2003 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a
partire dall’ 1.1.2004.
(10)
si veda la nota 4
.
(11)
Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.
(12)
Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella
legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato
dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389
del 1989. Si veda anche la circolare
n. 200 del 4.12.2000.
(13)
Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge
11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n.
389.
(14)
Si veda anche la
circolare
n. 36
dell’8.02.2002(15)
Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(16)
Cfr.art. 7 della legge n.
638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito in legge n. 389/1989.
(17)
In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a
base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(18)
Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi minimali
non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto
dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
(19)
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare
n. 68 del
10.4.1989.
(20)
Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare
298 del 30.12. 1992
e circolare
n. 151
del 7.7. 1993.
(21)
Si veda la circolare
n. 178 del 12.12.2002.
(22)
Vedere nota 21
(23)
Si veda la nota 1
(24)
Vedi l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(25)
Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(26)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986,
n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto
che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto
al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.
(27)
Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art.
60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda
alla nota n. 1 della circolare
n.
12 del 20/1/2000 e circolare
n. 178 del 12.12.2002.
(28)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare
n. 292 del 23.12.1993,
punto 1).
Allegato 1
Tabella
A (valori espressi in euro)
Settore
Qualifiche
Industria
Dirigente
Impiegato
Operaio
105,69
31,93
29,81
(1)
(1)
Amministrazioni dello Stato ed
altre Pubbliche Amministrazioni
80,35
38,26
34,02
(1)
Artigianato
34,02
29,81
(1)
(1)
Agricoltura
84,58
44,60
33,99
(2)
Credito assicurazioni e servizi
105,69
36,15
34,02
(1)
(1)
Commercio
105,69
29,81
29,81
(1)
(1)
(1)
Da
adeguare a euro 38,20 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e
della legge 7/12/1989, n. 389.
(2)
Non
soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai
sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B (valori
espressi in euro)
Qualifiche
Settore
Impiegati
Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle
Docenti e non
Docenti e non
Scuole materne autonome o da
docenti con
docenti
altre istituzioni ivi comprese
funzioni direttive
le IPAB
40,40
18,68
14,94
(1)
(1)
Istruzione ed educazione
41,43
18,68
18,68
scolare non statale
(1)
(1)
Assist.za sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali
40,40
16,77
13,08
ivi comprese le IPAB
(1)
(1)
Attività di culto, formazione
40,40
16,77
13,08
religiosa ed attività similari
(1)
(1)
Dirigente
Impiegato
Operaio
Spettacolo
86,71
26,08
20,51
(1)
(1)
Attività circensi e dello
72,98
22,37
16,77
spettacolo viaggiante
(1)
(1)
Capo Ufficio
Impiegati
Agenti di assicurazione in
Imp. 1^ cat.
2^ e 3^ cat.
gestione libera
26,08
18,68
(1)
(1)
Agricoltura
Impiegati
(per
il solo personale impiegatizio
di concetto
d’ordine
a
prestazione ridotta a servizio
29,81
24,24
di più aziende)
(1)
(1)
Personale docente
Amministrazione statale
e non docente
18,68
(1)
Assicurazioni
Ispettori
(per
il solo personale addetto alla
organizzazione produttiva e alla
di organizzazione
Produttiva
Produzione
Cat. A
Produzione
Cat. B/C
Produzione)
67,69
34,02
22,37
(1)
(1)
Segue
tabella B
Assistenza domiciliare svolta
11,22
In forma cooperativa
(1)
Personale fatica,
Credito
custodia, pulizia
(per
il solo personale ausiliario)
14,94
(1)
Operai
Servizio di pulizia disinfezione e
3 livello
4 livello
5 livello
disinfestazione
18,68
16,77
14,94
(1)
(1)
(1)
Proprietari di fabbricati (per il
Pulitori
solo personale addetto alla pulizia
negli stabili adibiti ad uso di
14,94
abitazione od altro uso)
(1)
Capo barca
Capo pesca
Marinaio
Pesca costiera e mediterranea
Motorista
24,24
22,37
18,68
(2)
Comandante,
1° ufficiale coperta,
2° ufficiale coperta,
Direttore macchina
macchinista
macchinista
46,79
34,21
28,82
Pesca oltre gli stretti
Nostromo, capo
Marinaio,
Mozzo
mac.na, capo pes.
cuoco, ecc.
25,24
19,82
18,68
(2)
(2)
Redattore
Praticante
Collab./Corrisp.
Giornalisti
62,85
44,60
11,22
(1)
(1)
Da
adeguare a euro 38,20 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e
della legge 7/12/1989, n. 389.
Da adeguare a euro 21,22 ai sensi
dell'art. 22 della legge n. 160/1975.