931203
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 274
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma
scritta e clausole elastiche.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 2 dicembre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 274 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
All. N.1
OGGETTO: Contratto di lavoro a tempo parziale. Forma
scritta e clausole elastiche.
Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 19 dicembre
1984, n. 863, che disciplina il contratto di lavoro a tempo
parziale, stabilisce quanto segue:
"Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per
iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la
distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve
essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato
provinciale del lavoro."
In merito a tale disposizione, si era posto il problema
del valore da attribuire al requisito della forma scritta
del contratto a tempo parziale e della esatta portata
dell'obbligo della indicazione, in detto contratto, della
distribuzione dell'orario pattuito.
Sulla prima questione si era ritenuto, in base alle
indicazioni dettate dal Ministero del Lavoro con circolare
n. 102/86 del 26.8.1986 allegata alla circolare n. 820 del
2.1.1987, che la forma scritta non era da considerare una
condizione di validita', ma un mero requisito di regolarita'
dell'atto negoziale, la cui mancanza poteva comportare solo
l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al
comma 14 dello stesso art. 5, per l'inosservanza dell'ob-
bligo di comunicazione scritta all'Ispettorato del Lavoro.
Pronunce della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale hanno indotto il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale a riconsiderare l'orientamento gia'
espresso, diramando nuove direttive con la circolare n.
37/93 del 2.4.1993, che si allega.
In sintesi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
210 del 4-11 maggio 1992, ha sancito che la forma scritta e'
un requisito essenziale del contratto a tempo parziale ed ha
escluso che esso possa contenere le cosiddette "clausole
elastiche", che attribuiscono al datore di lavoro il potere
di variare unilateralmente la pattuita collocazione tempo-
rale della prestazione lavorativa.
Ne deriva che l'assenza della forma scritta produce la
conseguenza della inapplicabilita' del regime legale defi-
nito dall'art. 5 della legge n. 863/1984 e segnatamente, per
quanto riguarda l'assolvimento della contribuzione previ-
denziale ed assistenziale, l'inapplicabilita' del minimale
orario di cui al comma 5 del citato art. 5.
Ovviamente, in tali casi, le Sedi avranno cura di
esigere, oltre la regolarizzazione contributiva secondo la
normativa comune, anche la rettifica delle posizioni indi-
viduali dei lavoratori, sia per i contributi accreditati che
per i codici indicati, che individuano gli assunti a tempo
parziale.
Si rammenta infine che:
- e' soggetto soltanto alla sanzione amministrativa di cui
al comma 14 dell'art. 5 il datore di lavoro che abbia omesso
l'invio all'Ispettorato del Lavoro di copia del contratto -
stipulato per iscritto - di lavoro a tempo parziale.
- il calcolo del minimale orario di cui all'art. 5, comma 5,
e' stato modificato, con decorrenza 1.1.1989, dal comma 4
dell'art. 1 della legge n. 389/89 (cfr circ. n. 68 del
10.4.1989 e n. 216 del 19.10.1989).
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Div. V
Prot n. 5/25715/70/SUB.P.T.
ROMA, 2 aprile 1993
Circolare n. 37/93
AGLI ISPETTORATI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO
AGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO LORO SEDI
e, per conoscenza,
AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI
SOTTOSEGRETARI
AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO
AL COORDINAMENTO DEGLI
ISPETTORATI DEL LAVORO
AL CAPO SERVIZIO CENTRALE PREPOSTO
AL COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI DEL LAVORO
ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI
AA.GG. E DEL PERSONALE
Div. VII SEDE
ALLA REGIONE SICILIA -
Assesorato al Lavoro e
Previdenza Sociale PALERMO
ALLE REGIONI AUTONOME -
Assessorati al Lavoro e
Previdenza Sociale di
TRENTO e BOLZANO
Oggetto: Contratto di lavoro a tempo parziale - Sent.
Corte Cost. n. 210 del 4-11 maggio 1992.
Al fine di puntualizzare meglio la posizione dello
scrivente in ordine ad una serie di quesiti formulati da
vari Uffici periferici circa talune problematiche applica-
tive del contratto a tempo parziale anche alla luce
dell'ultima decisione della Corte Costituzionale (Sent. n.
210 del 4-11 maggio 1992) nonche' degli indirizzi che si
sono andati consolidando in giurisprudenza, si ritiene di
dovere fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.
FORMA SCRITTA
Come e' noto, il caso dedotto al giudizio della Corte
Costituzionale non investiva direttamente la questione che
riguarda le conseguenze del difetto di forma, ma quella
della nullita' sostanziale di una clausola pattuita (per
iscritto) sulla distribuzione dell'orario per il suo con-
trasto con una norma imperativa di legge.
Nondimeno si ritiene che la rigorosa formulazione
dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 863/1984 ("il
contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per
iscritto"....) - equiparando l'obbligatorieta' della forma
scritta del contratto a part-time alla specifica determina-
zione del suo contenuto, - costituisca sicuro fondamento e
motivazione dell'orientamento, gia' prevalente in giuri-
sprudenza, secondo il quale la forma scritta, nel rapporto
in esame, e' da intendersi richiesta "ad substantiam" e non
solo "ad probationem" o come mero requisito di regolarita'
dell'atto negoziale, come sostenuto dalla scrivente con
circolare n. 102 del 26 agosto 1986, e poi ribadito con la
successiva circolare n. 51 del 3 aprile 1991, secondo le
quali il non ricorso alla forma scritta comporterebbe solo
l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso
invio all'Ispettorato del Lavoro di copia di detto atto
scritto, senza sottrarre pero' i contratti irregolari (privi
della forma scritta) al regime giuridico stabilito dallo
stesso art. 5 della legge n. 863/1984.
Questo Ministero, sulla base anche degli indirizzi
affermatisi in giurisprudenza e di una piu' approfondita
valutazione della questione, ritiene che il regime giuridico
previsto dal sopra citato art. 5 si presenta cosi' rilevante
anche sotto il profilo pubblicistico (particolare sistema di
calcolo dei contributi previdenziali; peculiare normativa in
tema di assegni familiari; criteri di computo ai fini legali
e contrattuali dei dipendenti a part-time, ecc.) che l'ob-
bligo della forma scritta appare anche imposto dall'esigenza
di certezza dei rapporti scaturenti dalla fonte negoziale
nonche' dalla funzione di agevolare l'accertamento del
contenuto contrattuale in modo da evitare una utilizzazione
non corretta dell'istituto.
Sul punto si deve, pertanto, concludere che, fermo
restando la mera applicazione della sanzione amministrativa
nei casi di omesso o ritardato invio del contratto scritto
all'Ispettorato del lavoro (comportamento omissivo che
indubbiamente condiziona negativamente l'azione di controllo
esercitabile dagli organi di vigilanza), in presenza di
contratti ad orario ridotto o dichiarati tali, senza l'ado-
zione della forma scritta, il regime giuridico previsto
dall'art. 5 della legge n.863 del 1984 non possa trovare
applicazione e le fattispecie insorte dovranno essere
valutate alla luce delle caratteristiche del caso concreto,
dal quale potra' desumersi l'esistenza di un "normale"
rapporto di lavoro, non necessariamente a "full-time", al
quale dovra' applicarsi la disciplina che scaturisce dal
diritto comune.
DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO: LE C.D. CLAUSOLE
ELASTICHE
La Corte Costituzionale, sia pure con lo strumento
della sentenza interpretativa, ha fornito, come e' noto,
precise indicazioni in merito al problema della legittimita'
delle cosi' dette "clausole elastiche" in ordine alla
determinazione dell'orario di lavoro nell'ambito del con-
tratto di lavoro a part-time stipulato ai sensi dell'art. 5
della legge 863/1984.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore
ordinario correttamente ha escluso l'ammissibilita' di
contratti nei quali la distribuzione e cioe' la collocazione
temporale della prestazione ridotta non sia stata precisata
con riferimento ai parametri temporali, con cio' stesso
escludendo cosi' l'ammissibilita' di qualunque forma di
contratto c.d. "a chiamata" o "a comando".
Tale conclusione e' stata sostenuta dalla Corte con la
affermazione che al lavoratore con rapporto a tempo parziale
non deve essere reso impossibile di svolgere a programmare
altre occupazioni al fine di consentirgli di conseguire una
retribuzione sufficiente in linea con il disposto dell'art.
36 Cost. e senza alcun conseguente pregiudizio alla sua
posizione previdenziale e pensionistica, cosi' come anche
prescritto dall'art. 38 Cost.. Con riferimento ai quesiti
prospettati da numerosi Uffici si pone, pertanto, il pro-
blema di valutare, a fronte di tale pronuncia, l'ammiss-
ibilita' di accordi collettivi che, in presenza di partico-
lari situazioni, pur stabilendo la quantita' complessiva
della prestazione a part-time (rispettivamente, nell'arco
della giornata, della settimana, del mese e dell'anno) non
ne precisano pero' esattamente la distribuzione rispetto ai
singoli referenti temporali.
Tali situazioni sono state riferite anche a casi in cui
la assenza della predeterminazione della prestazione ridotta
e' piu' apparente che reale, come quando le mansioni da
espletare sono direttamente collegate alla tipicita' o alle
caratteristiche intrinseche dell'attivita' lavorativa
(lavori di manutenzione ordinaria degli impianti o di
pulizia normale di lavoro), nonche' ai casi in cui la
prestazione debba aver inizio non appena il lavoro ordinario
sia ultimato ovvero ai casi in cui la prestazione lavorativa
e' inserita in turni avvicendati.
In tutte le situazioni sopraindicate e alle altre ad
esse assimilabili o affini, si ritiene che la collocazione
della prestazione a part-time, per quanto non espressamente
o completamente individuata, rispetto ai referenti tempora-
li, risulta comunque, seppure indirettamente, determinabile
tenendo conto della natura o dell'oggetto della prestazione:
le rilevate fattispecie non evidenziano, infatti, per le
loro peculiari caratteristiche, pattuizioni che attribui-
scano un inammissibile, arbitrario potere al datore di
lavoro.
L'esigenza della predeterminazione della prestazione
ridotta e' assicurata anche nei casi di part-time di tipo
verticlae (come ad es. nel caso di normale prestazione di
lavoro da eseguire per tre mesi all'anno o per un giorno
della settimana come ad esempio nel c.d. contratto week
end), nei quali il lavoratore si impegna a svolgere la sua
attivita' lavorativa di entita' giornaliera non ridotta
rispetto a quella normale prevista dal contratto a livello
aziendale (limitandosi, come e' noto quello collettivo di
categoria a fissare l'orario settimanale) purche' sia
precisato l'ambito temporale caratteristico del tipo di
part-time verticale di che trattasi (cioe' quali giorni
della settimana, quali mesi dell'anno....).
alla scrivente, si riferiscono: a) ai casi in cui esistano
specifiche clausole di contratti o accordi collettivi che,
nello stabilire la prestazione minima del personale addetto
a certe lavorazioni, prevedono poi' la predeterminazione di
fasce orarie per l'esecuzione della prestazione ridotta,
ovvero, (b) a clausole che, fissata la quantita' della
prestazione o un monte ore mensile, individuano soltanto una
prestazione percentualizzata del 40% o del 50% ( di regola
con la programmazione di turni mensili), lasciando libero il
datore di lavoro di impegnare i lavoratori interessati per
la restante parte della prestazione in relazione alle
esigenze lavorative (tecniche, organizzative, ecc.).
Mentre i casi di cui all'ipotesi sub a) si ritiene
possano essere ricondotti alle fattispecie di cui ai punti
precedenti, non altrettanto puo' dirsi per le ipotesi di cui
alla lett. b) nelle quali, non potendo il lavoratore cono-
scere preventivamente (all'atto della stipula del contratto
individuale) le ore e le giornate di effettiva prestazione
per piu' o fino alla meta' della prestazione complessiva,
viene a precludersi per lo stesso la individuazione del
tempo libero disponibile per la stipula di eventuali altri
contratti a tempo parziale, cosi' come puntualizzato dalla
Corte Costituzionale.
Le rilevate soluzioni contrattuali sembrano idonee a
ridurre in limiti rigorosi la discrezionalita' dell'azienda
e trovano un preciso riferimento nel ruolo di garanzia
attribuito in questa materia alla contrattazione collettiva,
alla quale e' rimesso - come e' noto - (3 comma dell'art. 5
della legge n. 863), tra l'altro, il potere di dettare
limiti quantititativi e temporali all'uso del part-time.
Tutto cio' sembra rispondere, del resto, alla tendenza,
sia da parte delle imprese che delle OO.SS. a privilegiare
la azione collettiva attraverso la previsione di modelli
standard e uniformi tendenti a incanalare la negoziazione
individuale in modo da ridurre significativamente gli spazi
riservati all'autonomia individuale.
Codesti Uffici vorranno, pertanto, attenersi a quanto
sopra esposto negli interventi di competenza.
IL MINISTRO