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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 41 del 22-2-2002.htm
  
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo   


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22 febbraio 2002
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 41
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Trattamenti pensionistici.
SOMMARIO
:
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo
 
L’articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che "La disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638".
Il richiamato articolo 69, comma 7 della legge 23 dicembre2000, n. 388, dispone che "L’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250".
I lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 sono "Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie" ovvero "le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie", il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’ 8 aprile 1961). e rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n.160.
Per effetto, quindi, dell’articolo 43 , comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le disposizioni di cui dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non trovano applicazione dal 1° gennaio 1984 nei confronti dei lavoratori in parola.
Com’è noto, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'I.N.P.S., per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% (percentuale elevata dal 1° gennaio 1989 al 40% dall'articolo 1, comma 2, legge 7 dicembre 1989, n.389) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il predetto limite settimanale.
A seguito delle disposizioni dell’articolo 43, comma 3, della legge n. 488 del 2001, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne non è più operante, dal 1° gennaio 1984, la riduzione delle settimane utili a pensione precedentemente operata negli anni in cui gli importi dei salari convenzionali erano risultati inferiori ai minimali (allegato1).
Le domande di pensione in corso di istruttoria devono essere definite tenendo conto del criterio illustrato sopra, considerando quindi interamente coperti di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di lavoro in parola.
Del pari devono essere definiti secondo i predetti criteri i ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie in corso.
Le istanze di riesame delle domande di pensione respinte, per le quali si è verificato il termine di decadenza di cui all’articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438, debbono intendersi nuove domande di pensione.
Le pensioni in pagamento saranno ricostituite a domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale.
Potrà peraltro verificarsi che in talune situazioni l’importo in atto risulti più favorevole di quello conseguente alla ricostituzione; in tali casi non si farà luogo alla ricostituzione, nella considerazione che le disposizioni in esame sono finalizzate a garantire una tutela pensionistica più favorevole per la categoria di lavoratori di che trattasi.
 
 
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO
 
 
Allegato 1

TABELLA
PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTTIMA E DELLE ACQUE INTERNE
SETTIMANE ACCREDITATE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638
 
Anno
minimale pensionabile
(A)
Retribuzione mensile
(B)
Retribuzione
annua
Settimane coperte dal minimale
B/A (arrotondato per eccesso)
Settimane accreditate a norma dell’art. 43, comma 3 della legge n. 448/2001
1984
96.060
400.000
4.800.000
50
52
1985
103.710
449.000
5.388.000
52
52
1986
112.800
490.000
5.880.000
52
52
1987
119.220
524.000
6.288.000
52
52
1988
125.505
553.000
6.636.000
52
52
1989
180.920
582.000
6.984.000
39
52
1990
193.800
620.000
7.440.000
39
52
1991
207.820
663.000
7.956.000
39
52
1992
225.240
716.000
8.592.000
39
52
1993
231.100
760.000
9.120.000
40
52
1994
240.940
789.000
9.468.000
40
52
1995
250.580
826.000
9.912.000
40
52
1996
264.120
871.000
10.452.000
40
52
1997
274.420
905.000
10.860.000
40
52
1998
279.080
920.000
11.040.000
40
52
1999
284.100
937.000
11.244.000
40
52
2000
288.640
952.000
11.424.000
40
52


Le disposizioni dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 non trovavano già applicazione dal 1° gennaio 2001 a norma dell’articolo 69, comma 7, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 (circolare n. 50 del 2 marzo 2001).