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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 79 del 8-4-1998.htm
  
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174 ""norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché‚ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"": Capo III ""Disposizioni in materia di riscossione"".   
DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA
 
 
Roma, 8 aprile 1998
Circolare n. 79
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICIAI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALIAL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONE E CASSE
AI PRESIEDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
 
 
Oggetto:
98-79. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997, n. 174 "norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché‚ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni": Capo III "Disposizioni in materia di riscossione".
 
 
1. PREMESSA.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (art. 3, comma 134), contiene, al Capo III, disposizioni in materia di riscossione unificata dei tributi e dei contributi, particolarmente innovative per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento, la modulistica da utilizzare, la possibilità di effettuare pagamenti rateali e di effettuare compensazioni fra debiti e crediti dello stesso contribuente.
La normativa in materia di riscossione unificata, che in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, integrativo e modificativo del suddetto decreto legislativo, trova applicazione a decorrere dal mese di maggio 1998, riguarda esclusivamente i contribuenti titolari di partita IVA e quindi di "conto fiscale".
I contribuenti titolari di partita IVA dovranno effettuare i versamenti presso le Banche convenzionate, presso i Concessionari della riscossione e presso gli sportelli abilitati delle Poste Italiane mediante il modello di pagamento "FISCO/INPS/REGIONI" (mod.F24).
Gli intermediari (Banche, Concessionari, Poste) dovranno riversare, mediante bonifici, le somme incassate entro i quattro giorni successivi alla data della riscossione su un unico conto nazionale di tesoreria presso la Banca d’Italia per le somme di competenza del Fisco, INPS e delle Regioni e dovranno trasmettere le informazioni relative ai versamenti unificati alla Struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 241/97.
La Struttura di gestione:
effettuerà i controlli di correttezza formale sui dati ricevuti e sulla loro congruenza con le somme versate sul conto di Tesoreria;
calcolerà gli eventuali conguagli tra gli Enti e le somme di competenza di ciascun Ente;
predisporrà un flusso informativo per la Banca d’Italia con i mandati per l’accreditamento sui conti di Tesoreria delle somme di competenza di ciascun Ente;
trasmetterà agli Enti destinatari delle somme incassate, fra cui l’INPS, il flusso di dettaglio dei singoli versamenti trattati.
Per gli importi di competenza dell’INPS verrà fornito alla Banca d’Italia un flusso con i mandati ripartiti per SAP di competenza per consentire l’accredito dei singoli conti speciali di tesoreria.
Tramite il flusso di dettaglio che sarà trasmesso all’INPS e nel quale i versamenti saranno al lordo delle eventuali compensazioni effettuate dal contribuente, verranno effettuate le consuete elaborazioni contabili ed amministrative, al fine di attribuire alle gestioni di pertinenza le somme incassate o rimborsate e di aggiornare le posizioni dei contribuenti.
2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTRIBUENTE.
L’ambito di applicazione della nuova disciplina, l’individuazione dei soggetti interessati, le modalità di compilazione del modulo di pagamento, i termini di versamento, le disposizioni inerenti la compensazione e la rateizzazione, sia per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali, che per quanto riguarda le imposte e i tributi, sono analiticamente illustrati nel fascicolo di istruzioni operative che costituisce parte integrante della presente circolare, alla quale viene allegato.
Il fascicolo di cui sopra è stato anche messo a disposizione delle Sedi regionali, delle S.A.P. e dei centri operativi mediante posta elettronica. Le istruzioni per la sua ricezione e stampa sono state inviate con apposito messaggio.
Una copia del fascicolo di istruzioni sarà inviata unitamente ai modelli unificati di pagamento, a cura dell’azienda appaltatrice della fornitura, ai contribuenti per i quali l’Istituto predetermina in tutto o in parte l’importo da versare. Detta documentazione verrà altresì inviata alle aziende che sono tenute alla presentazione del modello DM10/2 e per le quali venivano inviati i modelli DM10/1 prestampati e ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata lavoratori autonomi per i collaboratori coordinati e continuativi.
Le S.A.P. provvederanno a riprodurre il fascicolo di istruzioni in un congruo numero, al fine di tenerlo a disposizione dei contribuenti che ne faranno richiesta.
Premesso che, come detto in precedenza, la riscossione unificata viene attivata per i contribuenti titolari di partita IVA a partire dal mese di maggio 1998, le date di avvio per quanto riguarda le contribuzioni INPS sono le seguenti:
entro il 15 maggio: le contribuzioni previdenziali ed assistenziali scaturenti dalle denunce di mod.DM10/2 riferite nella generalità dei casi al mese di aprile 1998; le contribuzioni dovute dai committenti per i compensi pagati ai parasubordinati nel mese di aprile 1998; le contribuzioni dei pescatori autonomi con scadenza maggio 1998;
entro il 15 giugno 1998, differibile al 15 luglio 1998 con il pagamento degli interessi dello 0,50 per cento: saldo 1997 e acconto 1998 dei contributi sui redditi oltre il minimale dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: saldo 1997 e acconto 1998 dovuto dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi;
entro il 15 giugno 1998: contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano mano d’opera agricola per il quarto trimestre 1997;
entro il 15 luglio 1998: prima rata 1998 della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale) e dai concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari;
entro il 15 agosto 1998: secondo trimestre 1998 dei contributi dovuti sul minimale di reddito dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
3. FORNITURA MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO (MOD. F24).
Sono stati approvvigionati i modelli di pagamento unificato a striscia continua che verranno consegnati alle sedi regionali entro il 30 aprile 1998, per la loro distribuzione alle S.A.P. e ai centri operativi.
Sono in corso di stampa i modelli di pagamento che verranno inviati precompilati agli artigiani e ai commercianti (5 mod.F24), alle aziende che occupano mano d’opera agricola per il quarto trimestre 1997 (1 mod.F24), ai pescatori autonomi (9 mod.F24).
Entro il 15 giugno 1998 i modelli di pagamento precompilati verranno inviati anche ai concedenti (4 mod.F24) e ai lavoratori autonomi in agricoltura (4 mod.F24).
Sono inoltre in corso di stampa i modelli di pagamento da inviare preintestati alle aziende tenute alla presentazione del modello DM10/2 e ai committenti di collaborazione coordinata continuativa (4 mod.F24 per ogni contribuente).
Per quanto ovvio si precisa che i mod.F24 vengono inviati ai soli contribuenti titolari di partita IVA. L’individuazione dei titolari di partita IVA è stata effettuata abbinando gli archivi dell’Istituto con quelli dell’Anagrafe Tributaria nel mese di febbraio 1998.
È possibile quindi che vi siano contribuenti titolari di partita IVA che non riceveranno la nuova modulistica. In tale caso la sede dovrà fornire i moduli necessari al contribuente, personalizzandoli con le procedure che saranno a breve fornite dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
I modelli di pagamento a striscia continua saranno utilizzati per la stampa di eventuali duplicati e per soddisfare le richieste di contribuenti, consulenti, associazioni di categoria.
4. ESCLUSIONI DALLA RISCOSSIONE UNIFICATA.
Allo stato della vigente normativa sono esclusi dalla procedura di riscossione unificata:
1- tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
2- i datori di lavoro domestico;
3- i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera, in regime di iscrizione preventiva all’imbarco o di regolarizzazione successiva allo sbarco, di cui agli artt.47-56 della legge 26.7.1984, n. 413 (vedi circolare n. 183 del 16.7.1992 ;
4- i versamenti per contributi al Fondo Clero;5- i versamenti per la prosecuzione volontaria;6- i versamenti per riscatti, rendite, ricongiunzioni;
7- i versamenti per regolarizzazioni, rateazioni, condoni e, in generale, qualsiasi altro versamento all’Istituto non espressamente individuato dalla normativa in oggetto.
Le somme dovute dai contribuenti non titolari di partita IVA e quelle dovute da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, a titolo di quanto indicato ai punti da 2 a 7, continueranno ad essere versate con le consuete modalità ed entro le scadenze già previste.
Il versamento delle somme dovute a titolo di "saldo 1997" dagli artigiani e dai commercianti non titolari di partita IVA, il cui termine è fissato dall’articolo 46 del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995, al ventesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, potrà essere effettuato, senza aggravio di interessi, entro il 5 luglio 1998, in quanto il DPCM 24 marzo 1998 ha differito al 15 giugno la scadenza per il versamento delle predette imposte.
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DM10/2 PER I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA.
Fatte salve eventuali iniziative di modifiche normative, si conferma che allo stato attuale il termine per la presentazione delle denunce di modello DM10/2 è lo stesso termine legale previsto per il pagamento (giorno 15 del mese di scadenza per i contribuenti titolari di partita IVA).
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DELLE FINANZE
Decreto legislativo n. 241/1997
VERSAMENTO UNITARIO FISCO-INPS-REGIONI
MODULO DI PAGAMENTO F24
Le istruzioni INPS e Ministero delle Finanze
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
LETTERA AI CONTRIBUENTI
A partire dal mese di maggio 1998 trovano applicazione le nuove disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 241/1997 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi.
Nel segnalarLe l’importanza dell’intervento normativo (che si inserisce nel più ampio progetto riformatore avviato dalla legge 662/96 e che sta trovando attuazione anche attraverso gli altri decreti delegati previsti dalla legge predetta) inteso ad armonizzare e razionalizzare il sistema di riscossione e gli adempimenti fiscali e previdenziali con indubbi vantaggi per le amministrazioni interessate e per i contribuenti, siamo a chiederle una stretta collaborazione affinché gli obiettivi di semplificazione e di snellimento delle procedure possano trovare concreta attuazione.
In allegato alla presente Le viene inviato un compendio delle istruzioni per utilizzare il modello di pagamento unificato (mod.F24) e per effettuare, ove previsto, le compensazioni e i pagamenti rateali.
Gli uffici dell’INPS e del Dipartimento delle Entrate sono a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 
Cordiali saluti.
 
Il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Fabio Trizzino
Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze
Massimo Romano
 
 
 
LE ISTRUZIONI INPS E MINISTERO DELLE FINANZE
Il decreto legislativo n. 241/1997, modificato dal decreto legislativo n. 56/1998, detta norme profondamente innovative per quanto concerne il pagamento di tributi e contributi dovuti dai titolari di partita IVA.
In particolare:
a decorrere dal mese di maggio 1998, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali di seguito specificati esclusivamente mediante il modello di pagamento "Fisco/Inps/Regioni" (mod.F24);
i termini di pagamento sono unificati al giorno 15 del mese di scadenza, che per l’anno 1998 ricomprende anche la scadenza per il versamento del saldo e dell’acconto dovuti in base alla dichiarazione unificata, consentendo così al contribuente di versare imposte, tributi e contributi con un unico modello ‘F24’. Rimangono in essere le sole scadenze differenziate per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) e per il versamento del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione unificata (30 novembre);
possono essere effettuate compensazioni tra i debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Regioni) risultanti dalla dichiarazione unificata "UNICO" e dalle denunce periodiche contributive presentate a partire dal mese di maggio 1998, nel limite massimo, fino all’anno 2000, di lire 500 milioni per ciascun periodo d’imposta:
dall’anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
dall’anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
dall’anno 2000 i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
le somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni unificate possono essere rateizzate. Nell’anno 1998 i pagamenti rateali potranno essere effettuati solo per le imposte e per il contributo al servizio sanitario nazionale, essendo la dichiarazione 1998 unificata ai soli fini fiscali.
Di seguito vengono date le istruzioni necessarie al contribuente per utilizzare il modello di pagamento unificato (mod.F24) e per effettuare, ove previsto, le compensazioni e i pagamenti rateali.
1. CHI È TENUTO AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO UNITARIO "FISCO/INPS/REGIONI"
I contribuenti titolari di partita IVA che devono effettuare pagamenti dei tributi e dei contributi indicati al punto seguente.
2. VERSAMENTO UNITARIO.
Si riferisce ai seguenti tributi e contributi:
imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del DPR n.602/1973;
IVA dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del DPR n. 633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
IRAP;
addizionale regionale all’IRPEF;
contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, comprese le quote associative (iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi L.335/95, lavoratori autonomi in agricoltura, pescatori autonomi);
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro (aziende tenute ad utilizzare la denuncia mod.DM10/2, aziende che occupano mano d’opera agricola e concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari) e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
interessi previsti in caso di pagamento rateale.
3. TERMINI DI VERSAMENTO.
Per i contribuenti titolari di partita IVA i termini di versamento vengono così modificati:
a) contributi dovuti all’INPS:
contributi dovuti dalle aziende tenute ad utilizzare la denuncia mod.DM10/2: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza (di norma il mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce il mod.DM10/2, salvo le eccezioni evidenziate nel punto 10.1);
contributi sul minimale dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti: il versamento deve essere effettuato per la prima rata entro il 15 maggio, per la seconda rata entro il 15 agosto, per la terza rata entro il 15 novembre, per la quarta rata entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di imposizione (per il 1998 la scadenza della prima rata è confermata al 20 aprile);
contributi dovuti da aziende che occupano mano d’opera agricola: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza (primo trimestre: 15 settembre, secondo trimestre: 15 dicembre, terzo trimestre: 15 marzo dell’anno successivo, quarto trimestre: 15 giugno dell’anno successivo);
contribuzione lavoratori autonomi agricoli e contribuzioni dovuta dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza delle rate bimestrali (15 luglio, 15 settembre, 15 novembre, 15 gennaio dell’anno successivo);
contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi (art. 2, c.26, L.335/95) dai committenti per i parasubordinati: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso;
contributi dovuti dai pescatori autonomi: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza;
contributi dovuti sui redditi eccedenti il minimale dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti alla gestione lavoratori autonomi (art. 2, c.26, L. 335/95): i versamenti degli acconti e dei saldi devono essere effettuati nei termini previsti per i versamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) tributi:
ritenute alla fonte: il versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state operate;
imposta sul valore aggiunto:
il versamento mensile deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento;
il versamento trimestrale deve essere effettuato entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento (per il primo trimestre il 15 maggio, per il secondo trimestre il 15 agosto, per il terzo trimestre il 15 novembre e per il quarto trimestre il 15 febbraio dell’anno successivo).
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, salvo quanto disposto, per il 1998, dal DPCM 24 marzo 1998 "Termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l’anno 1998, ai sensi dell’art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241".
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. MODELLO DI PAGAMENTO "F24".
Deve essere utilizzato per effettuare i versamenti dei tributi e dei contributi elencati al punto 2, a partire dal mese di maggio 1998 e sostituisce la modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993, nonché quella finora impiegata per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali predetti.
Il modello "F24" è predisposto in tre copie: le prime due da trattenere a cura dell’intermediario e la terza da restituire al contribuente come ricevuta. La prima copia deve essere firmata, le altre copie avranno lo spazio corrispondente a quello della firma in bianco.
È possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o agenzie postali diverse o presso lo stesso intermediario utilizzando distinti modelli di pagamento.
Se un modello di pagamento non è sufficiente per l’indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempire e sottoscriverne degli altri. Ogni modello di pagamento è a se stante in termini di saldo, pagamento e/o presentazione.
Il contribuente può reperire il modello ‘F24’ presso gli sportelli delle Banche convenzionate, dei Concessionari, delle Poste Italiane e dell’INPS.
Inoltre l’INPS invia il modello ‘F24’ precompilato ai contribuenti per i quali determina l’importo dei contributi. In questo caso l’importo, predeterminato dall’Istituto, non potrà essere modificato dall’interessato, ma solo previo ricalcolo da parte della sede competente.
Il modello ‘F24’ viene inviato preintestato anche alle Aziende che sono tenute alla presentazione della denuncia mod.DM10/2 e ai committenti di collaborazione coordinata e continuativa.
È autorizzata la stampa in proprio del modello di versamento in conformità alle caratteristiche tecniche indicate negli allegati 1 e 2 al Decreto del 30 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 10 aprile 1998.
5. SEZIONE INPS DEL MODULO UNIFICATO DI PAGAMENTO.
Ogni riga della sezione INPS può accogliere le diverse tipologie di contribuzioni previste, identificate dalla ‘causale contributo’.
La sezione INPS, così come è stata progettata, permette in modo semplice, usando nuove causali, l’inserimento di altre tipologie di versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali.
Nella sezione INPS del modello sono previste 6 righe. I contribuenti che hanno più di una posizione contributiva presso l’INPS, sia nella stessa gestione che in gestioni diverse, devono compilare righe distinte della sezione INPS del modulo. Devono compilare righe distinte anche per il versamento del saldo e dell’acconto, degli eventuali interessi e per le compensazioni che possono operare.
Se le righe della sezione INPS di un modello non sono sufficienti, i contribuenti devono utilizzare ulteriori modelli, che come detto in precedenza, sono da considerare a se stanti in termini di saldo e versamento e/o presentazione.
Lo stesso modello di pagamento ‘F24’ può essere utilizzato per pagamenti destinati a diverse Sedi INPS.
6. PRESENTAZIONE DEL MODELLO E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE.
Il modello di pagamento ‘F24’ può essere presentato e il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, delle banche convenzionate e delle agenzie postali abilitate (l’elenco delle agenzie postali abilitate viene fornito dalle Poste Italiane S.p.A.), che sono tenuti ad accettarlo anche se, per effetto delle compensazioni, il "saldo finale" risulta uguale a zero.
In caso di pagamento le Banche convenzionate e le Poste rilasciano l’attestazione dell’avvenuto pagamento, i Concessionari della riscossione rilasciano quietanza; se l’importo da pagare risulta uguale a zero, gli stessi rilasciano attestazione di presentazione del modello.
In nessun caso il modello di pagamento unificato deve essere presentato all’INPS, al Ministero delle Finanze o alle Regioni o Province autonome.
Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento indicati dalla legge.
In particolare, è ammessa l’utilizzazione di carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli dotati delle idonee apparecchiature elettroniche.
Le banche accolgono il modello di pagamento anche nel caso in cui il contribuente effettui il pagamento mediante assegno bancario tratti dal contribuente a favore di se stesso o di assegno circolare emesso all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca delegata.
Le agenzie postali abilitate accolgono il modello di pagamento anche nel caso in cui il contribuente effettui il pagamento mediante assegno bancario tratto a favore di se stesso, o di assegno circolare intestato al contribuente e girato per l’incasso al cassiere provinciale col concorso del controllore, per importi fino a Lire 20 milioni, mentre, per importi superiori, e in ogni caso quando l’assegno circolare è emesso con la clausola "non trasferibile", lo stesso deve essere intestato al cassiere provinciale con il concorso del controllore.
Presso i concessionari è ammessa l’utilizzazione di assegni circolari e vaglia cambiari.
In tutti i casi gli assegni devono essere espressi in lire e devono essere di importo pari al saldo finale del modello di pagamento.
Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso e il conferimento del modello di pagamento non effettuato.
7. COMPENSAZIONE.
Le persone fisiche titolari di partita IVA possono effettuare la compensazione tra i debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Regioni) risultanti dalla dichiarazione unificata "UNICO" e dalle denunce periodiche contributive presentate a partire dal mese di maggio 1998, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento.
In particolare gli oneri contributivi che possono essere compensati con i predetti crediti sono le somme dovute all’INPS da:
titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, pescatori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi);
datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti per i Piccoli Coloni e i Compartecipanti Familiari (sono esclusi comunque i datori di lavoro domestico).
I soggetti ammessi a compensazione (dal 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, dal 1999 le società di persone ed equiparate a fini fiscali e dal 2000 i soggetti IRPEG) devono indicare nella colonna "importi a credito compensati" delle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d’imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare. Non sono compensabili le ritenute alla fonte.
I crediti da compensare vantati nei confronti dell’INPS, risultanti dalle denunce contributive periodiche (saldo del mod.DM10/2),devono essere indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione 3. Il saldo a credito dell’azienda può essere compensato a partire dalla data di presentazione della denuncia contributiva con saldo a credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva.
L’eventuale credito vantato dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dal professionista iscritto alla gestione separata lavoratori autonomi per contributi pagati in acconto per l’anno 1997 in misura superiore al dovuto, non può essere compensato in quanto non risultante dalla dichiarazione unificata.
Gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti possono recuperare il predetto credito riducendo, come per il passato, l’importo dovuto a titolo di acconto per l’anno 1998.
Nell’operare la compensazione, il contribuente è tenuto ad utilizzare gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione per compensare in via prioritaria gli importi a debito che emergono dalla stessa dichiarazione.
Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare : a) nella colonna "importi a credito compensati" l’ammontare del credito che viene compensato; b) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo" il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell’imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito. Per quanto riguarda la sezione "INPS" deve essere indicato anche il dato relativo alla colonna "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda".
Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all’anno 2000, pari a Lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta.
8. PAGAMENTI RATEALI.
Per l’anno 1998 la rateizzazione riguarda solo i versamenti del saldo 1997 e del primo acconto 1998 relativi alle imposte e ai contributi per il servizio sanitario nazionale, in quanto sono rateizzabili solo gli importi derivanti dalla dichiarazione unificata (modello UNICO 98).
Non è ammessa la rateazione del saldo e dell’acconto dei contributi INPS per l’anno 1998.
Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi al servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, vengono versate nel numero di rate mensili prescelto dal contribuente.
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto; le altre rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell’ammontare del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi, relativi alla singola rata, calcolati nella misura prevista dall’articolo 9 del DPR n. 602/1973, maggiorata di un punto percentuale.
Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
Per la seconda rata gli interessi dovuti sono calcolati applicando all’ammontare della rata stessa un moltiplicatore pari ad un dodicesimo del tasso annuale previsto dall’art. 20, c. 2, del D. Lgs. n. 241/1997 (per il 1998 tale tasso è il 6 per cento, per cui un dodicesimo è pari allo 0,50 per cento); per ogni rata successiva gli interessi si ottengono aggiungendo al moltiplicatore della rata precedente un dodicesimo del tasso annuale.
La misura del tasso d’interesse vigente negli anni successivi al 1998 sarà indicata presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali abilitate.
In caso di rateazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, il contribuente, nella colonna "periodo di riferimento", deve indicare, prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto.
Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente, dopo aver operato la compensazione, deve ripartire nel numero di rate prescelto i residui importi a debito di ogni imposta e contributo al servizio sanitario nazionale, indicando nello stesso o in un secondo modello l’ammontare rateizzato di ognuno di questi importi e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi.
9. SANZIONI.
L’omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l’applicazione della pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
In caso di mancata o tardiva presentazione del modello, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.
Nulla è innovato per quanto riguarda il regime sanzionatorio previsto per il mancato o tardivo pagamento delle somme dovute all’INPS per contributi.
10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE INPS.
10.1 - AZIENDE TENUTE A PRESENTARE IL MODELLO DM10/2.
Termini di versamento.
Le somme dovute dalle aziende devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza, ossia, di norma, il mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia di modello DM10/2.
Rimangono immutati i più ampi termini previsti per:
aziende armatoriali per il solo personale navigante durante i periodi di imbarco: il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello del periodo di paga
Amministrazioni dello Stato: il pagamento dovrà essere effettuato entro giorno 15 del sesto mese successivo al periodo di paga
Termine e modalità di presentazione delle denunce DM10/2 e DM10/3.
Il mod.DM10/1 non deve più essere utilizzato da parte dei datori di lavoro titolari di partita IVA.
La denuncia di modello DM10/2 rimane in essere e deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento. Le aziende continueranno inoltre a compilare e a presentare il modello DM10/3 entro il giorno 15 del mese di scadenza (di norma aprile ed ottobre).
Le Banche e le Poste Italiane continueranno ad accettare i DM10/2 e DM10/3, contestualmente all’accettazione del modello ‘F24’, presso i propri sportelli e a inviarli all’INPS con le consuete modalità. Con l’avvio della riscossione unificata anche i Concessionari accetteranno contestualmente al modello ‘F24’ i modelli DM10/2 e DM10/3 presentati dal contribuente.
Compilazione della sezione INPS relativamente alle aziende tenute alla presentazione del mod.DM10/2.
La sezione INPS deve esser compilata come segue:
codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
causale contributo: DM10
matricola INPS: matricola aziendale - 10 caratteri numerici che identificano la posizione contributiva aziendale
periodo di riferimento "da": il mese ed anno di competenza del DM10 espresso nella forma mm/aaaa (es.: 04/1998)
periodo di riferimento "a": non compilare
(+/-) il segno del saldo del DM10/2, "+" se il saldo è a credito INPS, "-" se il saldo è a debito INPS
importo contributi dovuti o a credito: saldo del modello DM10/2
importi a debito versati: l’importo che si intende pagare per il DM10 in esame con il modello che si sta compilando. Questo dato deve essere uguale a zero se il dato "importi a credito compensati" viene valorizzato.
Importi a credito compensati: l’importo che si compensa per il DM10 in esame nel modello che si sta compilando, ovviamente se il saldo del DM10 è a debito INPS.
- DM10 insoluti.
Nulla è innovato rispetto alle precedenti disposizioni concernenti i modelli DM10 insoluti.
DM10 parzialmente insoluti.
L’azienda che intende pagare parzialmente il saldo del DM10 deve indicare in una riga della sezione INPS i dati indicati nel paragrafo "Compilazione della sezione INPS relativamente alle aziende tenute alla presentazione del mod.DM10/2".
Si ricorda che in base alla normativa vigente l’azienda deve in ogni caso versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nonché le trattenute operate ai pensionati che lavorano, in quanto il mancato versamento delle stesse è perseguito penalmente.
DM10 totalmente insoluti.
I modelli DM10/2 totalmente insoluti devono essere consegnati o spediti a mezzo raccomandata alla competente sede dell’INPS e non devono essere inseriti nel modello di pagamento unificato.
DM10 Passivi (saldo a credito dell’azienda).
Il DM10 con saldo a credito dell’azienda deve essere elencato nel modello unificato di pagamento, qualora si intenda compensarne il saldo in tutto o in parte.
Qualora il saldo di un DM10 trovi capienza, ai fini della compensazione, in più modelli unificati di pagamento, il DM10 deve essere elencato in ognuno di essi. L’importo del ‘saldo’ del DM10, nel campo ‘Importo contributi dovuti o a credito’ deve essere indicato per intero in ciascuno dei modelli.
Il saldo a credito dell’azienda può essere compensato a partire dalla data di presentazione della denuncia con saldo a credito azienda fino alla data di scadenza (compresa) per la presentazione della denuncia successiva. Anche in questo caso nel modello ‘F24’ l’importo del ‘saldo’ del DM10, nel campo ‘Importo contributi dovuti o a credito’ deve essere indicato per intero.
Il residuo credito verrà rimborsato dall’INPS ovvero potrà essere oggetto di compensazione secondo la normativa ordinaria.
Il modello DM10/2 con saldo a credito azienda deve essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata alla competente sede dell’INPS.
Presentazione modd.DM10/2 e DM10/3 tramite supporto magnetico.
I modelli Dm10/2 e Dm10/3 possono anche essere presentati tramite flusso automatizzato alle sedi dell’INPS o alle Banche che svolgono il servizio.
10.2 - GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI - COMMITTENTI DI LAVORO PARASUBORDINATO.
Termini di versamento.
Le somme dovute dai committenti di lavoro parasubordinato devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Per mese di scadenza si intende il mese successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi al collaboratore.
Compilazione della sezione INPS.
Codice sede: codice della sede competente in base alla localizzazione della sede/filiale del committente
Causale contributo: DPC
Filiale azienda: il committente ai fini di questa tipologia di contribuzione viene identificato dal codice fiscale e dalla filiale azienda. Il codice fiscale viene indicato nella sezione 1 del modulo. In questo campo della sezione INPS va indicata la filiale azienda nella forma CAP (5caratteri numerici) COMUNE (nei restanti 12 caratteri del campo)
periodo di riferimento "da": mese ed anno di erogazione del compenso, espresso nella forma mm/aaaa (es: 04/1998)
periodo di riferimento "a": non compilare
* (+/-): nessun dato
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano.
Importi a credito compensati: sempre zero.
Gli eventuali rimborsi per versamenti eccedenti il massimale o per contributi non dovuti, saranno effettuati direttamente dall’INPS a domanda degli aventi diritto, che come è noto, sono sia il committente sia il collaboratore, ognuno per la parte di propria spettanza.
10.3 - TITOLARI DI POSIZIONE ASSICURATIVA NELLA GESTIONE ARTIGIANI E NELLA GESTIONE COMMERCIANTI.
Termini di versamento.
I contributi dovuti sul minimale devono essere versati entro il giorno 15 dei mesi di maggio, agosto, novembre, febbraio.
Il primo versamento per i contributi di competenza 1998 rimane fissato alla precedente scadenza (20 aprile 1998), per cui non è utilizzata la scadenza del 15 maggio solo per quest’anno.
I contributi dovuti sul reddito (acconti e saldi) eccedente il minimale devono essere invece versati entro i termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
I contribuenti hanno la facoltà di usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse.
La maggiorazione per interessi di cui sopra deve essere esposta, nel modello di pagamento, separatamente dal contributo, utilizzando la "causale contributo " "API" o "CPI" e lo stesso "codice INPS" utilizzato per il versamento del corrispondente contributo.
Compilazione della sezione INPS
Premesso che di norma il contribuente utilizzerà i modelli inviati precompilati dall’Istituto, dovranno essere compilate, ove necessario, righe distinte per ogni tipo di versamento identificate dalla causale contributo, come di seguito specificato:
Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
Causale contributo: Vedi elenco causali
Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento;
periodo di riferimento "da": il mese ed anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa: es. 01/1998 (*)
periodo di riferimento "a": il mese ed anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa): es. 12/1998
(*)
* (+/-) nessun dato.
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
Importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano
Importi a credito compensati: importo dell’eventuale saldo a proprio credito che si mette a compensazione (solo dal 1999)
(*) data inizio e fine del periodo contributivo (anno o periodo inferiore all’anno) cui si riferisce il pagamento.
10.4 - GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI (GLA)-
PROFESSIONISTI.
Termini di versamento
I versamenti degli acconti e del saldo devono essere effettuati nei termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Anche tali contribuenti hanno la facoltà di usufruire dello stesso differimento previsto per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse.
La maggiorazione per interessi di cui sopra deve essere esposta, nel modello di pagamento, separatamente dal contributo, utilizzando la "causale contributo " "DPPI", compilando nella riga tutti i campi previsti per il versamento dei contributi cui gli interessi si riferiscono.
Compilazione della sezione INPS
La sezione INPS deve essere compilata come segue:
Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva
Causale contributo: vedi elenco causali
Filiale azienda: nessun dato
periodo di riferimento "da": inizio periodo cui si riferiscono i contributi (es.: 01/1998). (*)
periodo di riferimento "a": fine periodo cui si riferiscono i contributi (es.: 12/1998). (*)
* (+/-) nessun dato
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
Importi a debito versati: importo dei contributi o degli interessi che si versano.
Importi a credito compensati: importo del saldo a credito del contribuente, risultante dalla dichiarazione unificata (solo dal 1999)
(*) il periodo può anche essere inferiore all’anno
 
10.5 - CONTRIBUTI DOVUTI DA DATORI DI LAVORO AGRICOLO PER OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED OPERAI A TEMPO DETERMINATO.
Presentazione delle denunce trimestrali.
Non vi sono innovazioni relativamente all’obbligo di presentazione delle denunce trimestrali della mano d’opera occupata, in base alle quali l’INPS determina l’importo dei pagamenti che l’azienda deve effettuare.
Modalità di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall’INPS).
Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
Causale contributo: Vedi elenco causali
Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento;
periodo di riferimento da: mese ed anno di inizio periodo di contribuzione (**)
periodo di riferimento a: mese ed anno di fine periodo di contribuzione (**)
(+/-): nessun dato
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano.
Importi a credito compensati: nessun dato.
(**) inizio e fine del trimestre o periodo inferiore per contributi correnti - inizio e fine del periodo cui si riferisce la contribuzione per i contributi pregressi.
 
10.6 CONTRIBUTI DOVUTI DA LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI (CD/CM/IATP) E DAI CONCEDENTI PER I PICCOLI COLONI E I COMPARTECIPANTI FAMILIARI.
Termini di pagamento.
Il giorno 15 del mese di scadenza della rata bimestrale.
Modalità di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall’INPS).
Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale.
Causale contributo: vedi elenco causali
Codice INPS: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento;
periodo di riferimento "da": numero rata ed anno (esempio seconda rata del 1998 = 02/1998)
periodo di riferimento "a": nessun dato
* (+/-) nessun dato
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
Importi a debito versati: importo dei contributi che si versano.
Importi a credito compensati: non indicare alcun dato
10.7 - CONTRIBUTI DOVUTI DA PESCATORI AUTONOMI.
Termini di pagamento.
Il giorno 15 del mese di scadenza del contributo mensile.
- Modalità di compilazione della sezione INPS (i modelli vengono inviati precompilati dall’INPS).
Codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva
Causale contributo: PESC
Codice INPS: 10 caratteri alfanumerici (8 caratteri numerici + 2 alfabetici)
periodo di riferimento "da": mese ed anno di competenza (mm/aaaa) es.: 05/1998
periodo di riferimento "a": nessun dato
(+/-): nessun dato
importo contributi dovuti o a credito: nessun dato.
importi a debito versati: importo dei contributi che si versano.
Importi a credito compensati: non indicare alcun dato
 
ELENCO "CAUSALI CONTRIBUTO" DA INDICARE NELLA SEZIONE INPS
GESTIONE ARTIGIANI
Contributi Correnti
AF
Contributi dovuti sul minimale di reddito
AP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
APR
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate (solo dal 1999)
API
Interessi per rateazioni o differimento.
Contributi Arretrati (*)
AFP
Contributi dovuti sul minimale di reddito - anni pregressi
APP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - anni pregressi
GESTIONE COMMERCIANTI
Contributi Correnti
CF
Contributi dovuti sul minimale di reddito
CP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
CPR
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate (solo dal 1999)
CPI
Interessi per rateazioni o differimento.
Contributi Arretrati (*)
CFP
Contributi dovuti sul minimale di reddito - anni pregressi
CPP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - anni pregressi
 
AZIENDE DM 5.2.69
DM10 DM10 attivi, passivi, insoluti
CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI EX ART.2, COMMA 26, LEGGE 335/95
DPC
Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati continuativi
DPP
Versamenti dei professionisti - acconti e saldo non rateizzati
DPPR
Versamenti dei professionisti - rateizzati (solo dal 1999)
DPPI
Versamenti dei professionisti - interessi per rateazioni e differimento.
 
PESCATORI AUTONOMI
PESC
Versamenti dei pescatori autonomi
 
AZIENDE AGRICOLE E CONCEDENTI
Contributi Correnti
LAS
Contributi dovuti per OTI, OTD
PCF
Contributi dovuti per PC/CF
Contributi Arretrati (*)
LASP
Contributi dovuti per OTI, OTD per anni pregressi
PCFP
Contributi dovuti per PC/CF per anni pregressi
LASS
Contributi SSN dovuti per OTI, OTD per anni pregressi (fino al 1998)
PCFS
Contributi SSN dovuti per PC/CF per anni pregressi (fino al 1997)
 
LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
Contributi Correnti
LAA
Contributi dovuti dai CD, CM, IATP
Contributi Arretrati(*)
LAAP
Contributi dovuti dai CD, DM, IATP per anni pregressi
(*) solo in caso di imposizioni effettuate dall’INPS - non possono essere utilizzate per regolarizzazioni.
ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE INPS
ESEMPIO N. 1:
Scadenza 15 agosto 1998
saldo della sezione 2: a credito contribuente di L. 1.500.000
un DM10 a debito contribuente per L. 800.000
versamenti per contributi propri (artigiano) di L. 900.000
versamenti (rateali ) alle regioni per IRAP di L. 250.000
il contribuente utilizza tutto il credito verso il fisco per coprire il versamento alle regioni, dei contributi propri come artigiano e parte del debito per DM10 che diventa parzialmente insoluto.
Il contribuente non versa nulla, ma presenta il modello ad una banca oppure ad un concessionario oppure ad uno sportello abilitato delle poste italiane
1 CONTRIBUENTE: . . . . . . . . . . . . .
2 SEZIONE FISCO SALDO (A - B) - 1.500.000
3 SEZIONE INPS
sede
caus.
matricola
dal
versati
5290
DM10
5200075009
07/1998
+ 800.000
350.000
0100
AF
11000001981102
01/1998 12/1998
 
900.000
 
 
 
 
C
D
 
 
 
Totale
+ 800.000
1.250.000
SALDO (C-D) + 1.250.000
4 SEZIONE REGIONI SALDO (E-F) + 250.000
SALDO FINALE + 0.000
ESEMPIO N. 2:
Scadenza 15 agosto 1998
saldo della sezione 2: a debito contribuente per L. 500.000
un DM10 di luglio 1998 a debito contribuente per L. 700.000
un DM10 di giugno 1998 a credito contribuente per Lire 1.500.000, compensato per L. 900.000 nel modello F24 precedente
versamenti per contributi propri (artigiano) di L.900.000
versamenti (rateali) alle regioni per IRAP di L. 250.000
1 CONTRIBUENTE: . . . . . . . . . . .
2 SEZIONE FISCO SALDO (A - B) + 500.000
3 SEZIONE INPS
Sede
caus.
Matricola
dal
al
versati
comp.
5290
DM10
5200075009
07/1998
 
+700.000
700.000
 
0100
AF
11000001981102212
01/1998
12/1998
 
900.000
 
5290
DM10
5200075009
06/1998
 
-1.500.000
 
600.000
C D
Totale - 800.000 1600000 600.000
SALDO (C - D) + 1.000.000
4 SEZIONE REGIONI
SALDO (E-F) + 250.000
SALDO FINALE + 1.750.000