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Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori
con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale su base annua.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 5 Aprile 1993 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 82 Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori
con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale su base annua.
Con sentenza n.132 del 18-29 marzo 1991, la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
dell'art.17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204,
nella parte in cui esclude il diritto alla indennita' giornaliera
di maternita' anche in relazione ai previsti successivi periodi
di ripresa dell'attivita' lavorativa. La sentenza riguarda il
caso di una lavoratrice con rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale su base annua che, all'inizio della astensione
obbligatoria, si trovava sospesa da piu' di 60 giorni.
Le argomentazioni addotte fanno ritenere che il principio
sia applicabile a tutti i rapporti di lavoro part-time di tipo
verticale su base annua che prevedano fasi di inattivita'
superiori a 60 giorni, all'interno delle quali si verifichino
eventi di malattia o di maternita'.
Nell'ambito delle linee ricavabili dalla sentenza in esame,
che fa espresso riferimento all'arco di tempo in cui l'evento
coincide con la prevista fase di ripresa dell'attivita'
lavorativa, si dispone pertanto che, nelle situazioni sopra
indicate, possa procedersi, nell'ipotesi di eventi di malattia o
di maternita' (obbligatoria e/o facoltativa) che iniziano durante
un periodo di pausa contrattuale, anche successivamente al 60
giorno dopo l'ultimo lavorato, al riconoscimento del diritto alle
relative prestazioni economiche, limitatamente alle giornate
coincidenti con la successiva fase contrattuale di previsto
svolgimento del lavoro (1).
In applicazione del medesimo criterio, secondo il quale il
diritto alla prestazione e' da correlare alla previsione di
concreto lavoro nel periodo coincidente con quello di malattia o
di maternita', nessuna prestazione sara' dovuta per le giornate
di programmata pausa lavorativa, neppure nel caso in cui l'evento
abbia avuto inizio durante una fase di effettivo lavoro (2).
La retribuzione cui parametrare le indennita' in questione
sara', come di norma, quella corrisposta nell'ultimo periodo
lavorato.
Qualora si tratti di eventi di malattia o di maternita' in
corso alla data di cessazione (3) o sospensione (4) del rapporto
di lavoro, che proseguano oltre tale data, ovvero di eventi
insorti successivamente alla suddetta data, le giornate da
indennizzare dopo la cessazione o sospensione di cui trattasi,
nei limiti massimi previsti, saranno identificate sulla scorta
dell'impegno lavorativo stabilito dal contratto di lavoro (anche
se non piu' in essere) per il corrispondente periodo dell'anno in
cui il contratto stesso era operativo.
Ovviamente, per gli eventi iniziati dopo la cessazione o la
sospensione del rapporto, si applicano le misure (riduzione ai
2/3 per l'indennita' di malattia) e i limiti temporali di
conservazione del diritto (per entrambi i tipi di prestazione)
ordinariamente previsti per i lavoratori disoccupati o sospesi.
Per l'attuazione di quanto forma oggetto della presente
circolare, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto,
sara' necessario acquisire, unitamente ai dati salariali, copia
del contratto di lavoro inviato, secondo norma, all'Ispettorato
del Lavoro, da cui risulti l'impegno lavorativo previsto nei vari
periodi; nell'ipotesi di liquidazioni anticipate dal datore di
lavoro e poste a conguaglio con i contributi, in occasione di
eventuali verifiche ispettive l'esatta applicazione delle
presenti disposizioni sara' controllata a riscontro con la
suddetta copia del contratto inviata all'Ispettorato del Lavoro.
* * * * *
Le istruzioni che precedono valgono, su richiesta, per gli
eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di
prescrizione, ovvero per i quali non sia intervenuta difforme
sentenza passata in giudicato.
Si rammenta che ai sensi della legge 19.12.1984, n.863, di
conversione del D.L. 30.10.1984, n.726, sono escluse dalle
disposizioni ivi contenute per la stipula di contratti a tempo
parziale solo alcune limitate attivita', se l'impegno non supera
le 4 ore giornaliere, come espressamente previsto dall'art.5,
commi 16 e 17 (5). Dalle disposizioni stesse sono, altresi',
esclusi gli operai agricoli: per quelli a tempo indeterminato,
considerata la generale applicabilita' dei criteri erogativi
stabiliti per gli operai dell'industria, valgono peraltro le
istruzioni che precedono pur in assenza delle formalita' previste
dalla citata legge n. 863/1984 per il relativo contratto, se e'
comunque concordata un'attivita' a tempo parziale su base annua.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to MANZARA
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(1) Le prestazioni di malattia sono in tal caso da corrispondere
in misura intera, tenendo presente che ai fini dell'applicazione
della carenza, del computo del 20 giorno di malattia e del
periodo massimo assistibile annuo (ed eventualmente per evento)
occorre aver riguardo al giorno successivo alla cessazione della
pausa contrattuale.
(2) Anche in tale ipotesi, eventuali giornate di malattia non
indennizzate per tale motivo sono da considerare quale "periodo
neutro" ai fini di cui alla nota precedente.
(3) Si ricorda che, per i rapporti a tempo determinato, il
diritto alle prestazioni economiche di malattia viene meno
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
(4) Trattasi dei casi di sospensione esemplificati con circolare
n.134368 AGO/14, nota 8, del 28.1.1981, da non confondere,
percio', con le "pause" contrattuali oggetto della presente
circolare.
(5) Trattasi dei seguenti settori: a) istruzione ed educazione
scolare e prescolare non statale; b) assistenza sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche
di beneficenza ed assistenza; c) attivita' di culto, formazione
religiosa ed attivita' similari; d) assistenza domiciliare svolta
in forma cooperativa; e) credito, per il solo personale
ausiliario; f) servizio di pulizia, disinfezione e
disinfestazione; g) proprietari di fabbricati, per il solo
personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di
abitazione od altro uso.
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