900130 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 3834 Circolare n. 93 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 3834 Roma, 20 aprile 1984 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Circolare n. 93 Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni. I) Aziende soggette a sosta stagionale o contrazione ricorrente della produzione. Alcune Sedi hanno evidenziato l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito ai criteri di individuazione della ricorrenza o della stagionalita' delle soste della produzione con riferimento ad aziende appartenenti a particolari settori produttivi (es. calzaturiero) nei quali tale evenienza si verifica. La tematica in argomento e' stata esaminata dal Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni che ha confermato integralmente, anche nel contesto normativo conseguente alla legge 164/75 (1), la validita' dei criteri concernenti l'intervento CIG per gli addetti a lavorazioni soggette a soste stagionali o contrazioni ricorrenti stabiliti con delibera del 5 giugno 1962 (vedi circ. n. 52606 G.S. del 12 luglio 1962). In particolare, in aderenza a detti criteri, i singoli casi devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi ed aspetti della situazione aziendale, concorrenti a configurare l'integrabilita' o meno della causale in rapporto alla eventuale qualificazione di ricorrenza o stagionalita' da attribuire alla contrazione produttiva. A tale scopo occorre tenere conto: - della tipologia produttiva propria dell'azienda in rapporto all'andamento del mercato interno e/o internazionale dei beni prodotti dall'azienda; - dell'organizzazione aziendale in relazione all'adeguatezza delle forze lavoro alla produzione, con particolare riferimento ai criteri di utilizzazione delle maestranze; - dell'eventuale ricorso alla CIG negli anni pregressi a prescindere dall'esatta corrispondenza - sotto il profilo cronologico - dei periodi di sospensione o contrazione dell'attivita' produttiva; - del raffronto del comportamento dell'azienda con quello di aziende similari sia nell'anno delle domande di CIG che in quelli precedenti. Al fine di acquisire ogni elemento utile di valutazione le Sedi potranno avvalersi di appositi questionari che saranno redatti a cura delle aziende interessate per una piu' compiuta istruttoria delle relative richieste di intervento della Cassa. 2) Effetti della decadenza del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori. Il Comitato speciale per la CIG ha di recente esaminato il problema relativo agli effetti che scaturiscono dal verificarsi della decadenza del diritto al rimborso delle integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro. Al riguardo l'Organo centrale della Cassa ha preliminarmente considerato che dall'emanazione dell'autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali scaturiscono diversi rapporti giuridici -ognuno dei quali con propria autonoma rilevanza - e cioe': a) il diritto soggettivo del lavoratore a fruire delle prestazioni in parola che viene soddisfatto tramite il pagamento cui il datore di lavoro e' tenuto in base all'art. 12 del D.L. 788/45; b) il diritto del datore di lavoro nei confronti della CIG al rimborso dell'importo delle prestazioni anticipate per conto della Cassa ai lavoratori beneficiari; c) l'obbligo del datore di lavoro nei confronti della Cassa a versare il contributo addizionale posto a carico delle imprese dall'art. 12 della legge 164/75 per il finanziamento. Il citato Comitato ha, quindi, espresso il parere che il verificarsi della decadenza del diritto del datore di lavoro al rimborso delle prestazioni anticipate non fa mutare la natura di integrazione salariale agli emolumenti percepiti dai lavoratori conformemente all'autorizzazione concessa dagli Organi della Cassa. Peraltro il verificarsi della decadenza suddetta non solleva il datore di lavoro dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all'art. 12 della legge 164/75, sulle prestazioni erogate. L'Organo centrale della CIG, inoltre, in merito alla applicabilita' del termine di decadenza di cui all'art. 16 della legge 164/75 alle richieste di rimborso di ratei di competenze ultramensili inerenti periodi di Cassa integrazione, ha ritenuto che, in linea di principio, il citato termine di decadenza sia applicabile unicamente nel caso in cui la scadenza del rateo di competenza ultramensile risulti compresa nel periodo di intervento CIG cui lo stesso rateo si riferisce. In tal senso si deve ritenere modificato quanto precisato nella circolare n. 60724 G.S. del 7 novembre 1967 circa la natura ordinatoria del termine per la richiesta di rimborso degli emolumenti ultramensili. 3) Effetti, ai fini della presentazione delle domande di CIG, prodotti dalla chiusura al pubblico dell' ufficio della Sede. Il Comitato speciale per la CIG ha approfondito, nella ricerca di idonea soluzione, la situazione che si determina ai fini della presentazione delle richieste di CIG nell'ipotesi di chiusura al pubblico degli sportelli dell'Istituto nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle richieste stesse. In proposito l'Organo centrale della CIG, tenuto conto che nei confronti del privato sia da assimilare la situazione di chiusura dell'ufficio pubblico in giorni feriali a quella di chiusura per festivita', nonche' del criterio gia' assunto dal Consiglio di Amministrazione per le domande di integrazione salariali agricole e per quelle di indennita' di disoccupazione, ha espresso il parere che nell'ipotesi sopra rappresentata il termine di decadenza per la presentazione delle domande di integrazione salariale venga prorogato al primo giorno successivo nel quale l'ufficio e' aperto al pubblico. 4) Riflessi delle azioni di sciopero sulle integrazioni salariali ordinarie. Con il messaggio T.P. n. 11874 dell'8 febbraio 1983, - che ha fatto seguito al messaggio T.P. n. 08402 del 22 gennaio 1983 con il quale e' stata comunicata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in merito alla questione dei riflessi delle azioni di sciopero sulle integrazioni salariali ordinarie - sono state fornite alcune precisazioni per l'attuazione della delibera sopra citata. Per una organica rappresentazione dell'argomento si ritiene opportuno riassumere l'attuale assetto della materia. Si ricorda, quindi, che il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto il diritto alla integrazione salariale dei lavoratori che siano gia' sospesi o lavoranti ad orario ridotto, all'atto dell'effettuazione dello sciopero, per una causa legittimante l'intervento ordinario della CIG, salvo che gli stessi lavoratori rinuncino alla integrazione salariale per espressa adesione allo sciopero. Pertanto nei confronti dei predetti lavoratori non sono piu' applicabili i criteri di cui alla circolare n. 1968 G.S. del 30 marzo 1982 (2). Come gia' illustrato nel citato messaggio T.P. n. 11874 dell'8 febbraio 1983 si precisa che: - il diritto alle integrazioni salariali deve essere riconosciuto per le giornate o le ore di sciopero effettuate nel corso di un periodo di sospensione o di riduzione d'orario gia' autorizzato o che comunque sia determinato da causale per la quale e' ammesso l'intervento ordinario della Cassa integrazione; - ai lavoratori gia' sospesi o ad orario ridotto, ai quali e' riconosciuto il diritto alle integrazioni salariali, per le giornate o le ore di sciopero non vanno corrisposte le integrazioni stesse in caso di rinuncia per adesione espressa allo sciopero; la rinuncia deve essere manifestata mediante apposita dichiarazione da presentare al datore di lavoro. Nel messaggio T.P. teste' richiamato e' stato altresi' chiarito che i nuovi criteri assunti dal Consiglio di amministrazione in merito all'argomento in esame avrebbero potuto trovare applicazione anche con riguardo ad eventuali situazioni pregresse determinate a seguito dell'emanazione della circolare n. 1968 G.S. del 30 marzo 1982. Essendo a tale proposito sorte incertezze interpretative presso alcune Sedi, si precisa che possono essere prese in considerazione soltanto richieste integrative inerenti ore di sciopero, gia' incluse dal datore di lavoro nella originaria domanda d'integrazione salariale, per le quali, sulla base dei precedenti criteri contenuti nella circolare piu' volte menzionata, n. 1968 G.S. del 30 marzo 1982, ne era stata esclusa l'autorizzazione. Si ribadisce quanto gia' espresso al punto 3 del messaggio T.P. dell'8 febbraio 1983, secondo cui i ricorsi avverso il mancato pagamento delle integrazioni salariali relative alle giornate di sciopero, superati dall'applicazione dei nuovi criteri, potevano essere archiviati. Relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale rimangono invece fermi i criteri riportati nella circolare n. 52020 G.S. - n. 595 E.A.D. - n. 10051 O. - n. 161613 St. - n. 171 I.B. - n. 527 Rg. del 15 settembre 1979, punto IV (3). 5) Interventi straordinari. Legge 10 marzo 1983, n. 60. Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale. La legge 10 marzo 1983, n. 60 (4), ha stabilito l'ulteriore proroga fino ad un massimo di dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 36 (5) e successive modificazioni ed integrazioni. In base a detta legge la durata complessiva del trattamento in questione risulta pari ad un massimo di 69 mesi. 6) Integrazioni salariali a lavoratori praticanti orari di lavoro di durata ridotta rispetto a quella normale (part-time). In considerazione del ricorso, sempre piu' diffuso a prestazioni lavorative a tempo parziale o comunque con orari ridotti rispetto all'orario praticato dalla generalita' dei dipendenti, si richiama la norma dell'art. 1 del D.L. Lgt. 9 novembre 1945 n. 788, comma 2, il quale testualmente recita: "agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale e in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari l'integrazione e' dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari ed in ogni caso nei limiti delle 40 ore settimanali". Inoltre l'art. 2 della legge n. 164/75 dispone che ai lavoratori che per contratto o in relazione alle particolari mansioni sono tenuti ad osservare orari lavorativi inferiori rispetto a quelli osservati dalla generalita' dei dipendenti, l'integrazione salariale deve essere commisurata alla perdita effettiva di guadagno e quindi in misura corrispondente alla differenza tra l'orario che il singolo lavoratore avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della richiesta d'intervento e quello ridotto o le zero ore dipendenti dalla causale integrabile. Il criterio, quindi, trova applicazione non solo nei confronti dei lavoratori assunti originariamente a tempo parziale ma anche ai lavoratori che all'atto del verificarsi della sospensione o della contrazione produttiva siano tenuti a prestare un'attivita' lavorativa di durata inferiore rispetto a quella osservata dalla generalita' dei dipendenti. E' appena il caso di aggiungere che darebbe luogo ad indebita erogazione d'integrazione salariale l'eventuale inclusione, fra i lavoratori ad orario intero, di lavoratori a tempo parziale o comunque tenuti a prestare lavoro per orari inferiori. Cio' premesso, allo scopo di fornire un'adeguata rappresentazione della situazione aziendale, occorre che, nella ipotesi in cui la richiesta d'integrazione salariale si riferisca a maestranze praticanti orari differenziati, al punto n. 8 del mod. IG.i. 15, vengano indicati i diversi orari settimanali nonche' il numero di operai interessati a ciascun orario. Considerato, peraltro, che gli operai lavoranti ad orario ridotto vengono raggruppati nel quadro del modulo in questione in base al numero delle ore da lavorare, e' necessaria, per la esatta determinazione delle ore da autorizzare che, in corrispondenza di ciascun orario, sia compilato un apposito quadro. 7) Legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione del D.L. 12 settembre 1983, n. 463. L'art. 4, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n, 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (6), ha recato una norma interpretativa dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155(7). Viene infatti precisato che il requisito occupazionale (aziende commerciali con piu' di 1.000 dipendenti, v. circ. n. 5049 G.S. del 12 ottobre 1981 in A.U. 1981, pag. 2450), previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 675/77 (8). Alla luce pertanto della norma anzidetta le diminuzioni del numero di personale in forza (piu' di 1.000), intervenute successivamente all'accertamento da parte del CIPI della causale legittimante l'intervento straordinario, risultano irrilevanti. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI -------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127. (2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249. (3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1919. (4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 703. (5) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 345. (6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (7) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 791. (8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.