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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 97 del 4-6-2003.htm
  
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
  


Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 4 Giugno 2003
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  97
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
 
SOMMARIO
:
Indennità ordinaria di disoccupazione.Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
 
 
L’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali - di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni - e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni  e integrazioni.  
 
            La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza  n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa  non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria  e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, 5 comma.
 
            Di conseguenza il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.
 
            Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché  a riesaminare d’ufficio le domande  e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.
 
            Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda,  in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.           
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  F.F.
PRAUSCELLO