Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 97 del 4-6-2003.htm
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 4
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 97
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002.
Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
SOMMARIO
:
Indennità ordinaria di disoccupazione.Cessazione del rapporto di
lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza
n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.
L’articolo 34, comma 5, della legge n. 448
del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in
nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione,
agricola e non agricola, con requisiti normali - di cui al decreto-legge 4
ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni - e con requisiti
ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni e integrazioni.
La Corte Costituzionale peraltro,
con sentenza n. 269 del 17-24 giugno
2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato
il principio che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in
quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di
improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di
disoccupazione involontaria e devono
ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, 5 comma.
Di conseguenza il diritto
all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve
essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro
avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non
consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo
2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla
Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le
ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie
sessuali e per modificazioni delle mansioni.
Ciò premesso, le Sedi procederanno
a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare d’ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo
difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia
già intervenuta la relativa decadenza.
Si precisa infine che il termine
per la presentazione della domanda,
in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è
di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE
GENERALE F.F.
PRAUSCELLO