900412
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
e,p.c.
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti di Comitati provinciali
Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde firmata a
Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative.
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Roma, 12 maggio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 100 e,p.c.
Allegati 3 Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti di Comitati provinciali
OGGETTO: Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde firmata a
Praja il 18 dicembre 1980 - Istruzioni operative.
PREMESSA
Con messaggio n. 10328 del 7 maggio 1984 (v. all. 1) e' stata
data comunicazione dell'entrata in vigore, dal 1 novembre 1983, della
Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di Capoverde (v. all.2)
impartendo le prime disposizioni per l'istruttoria delle domande di
prestazioni.
A seguito della firma dell'Accordo Amministrativo per l'attua-
zione della Convenzione (v. all. 3) (1), intervenuta il 7 maggio 1987,
si forniscono le ulteriori istruzioni per l'applicazione della con-
venzione medesima rammentando che per quanto concerne le domande di
pensione, la trattazione e la definizione nei confronti del competente
Organismo della Repubblica di Capoverde resta affidata in via esclu-
siva a questa Direzione Generale, Servizio Rapporti e Convenzioni
Internazionali, in base a quanto previsto al punto 2 della Delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 26 giugno 1982 (2).
PARTE PRIMA
Disposizioni Generali
1. - CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 2 della Convenzione)
La Convenzione si estende:
- alla legislazione italiana concernente:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le corrispondenti
gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
b) l'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni e le
malattie professionali;
c) l'assicurazione malattia e maternita'
d) l'assicurazione contro la tubecolosi;
e) gli assegni familiari;
__________________
(1) Pubblicato sulla G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983.
(2) v. circolare 1069 C.I. del 21 giugno 1982, p.3 in "Atti ufficiali"
1982, pag. 2009.
f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie
di lavoratori in quanto si riferiscano a rischi e presta-
zioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere
precedenti;
- alla legislazione della Repubblica di Capoverde per cio' che
concerne:
a) l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) la malattia;
c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) le prestazioni familiari.
La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino
o modifichino quelle citate.
Si applica, inoltre, alle legislazioni che estendano la assicu-
razione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che
stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale salvo che:
a) il Governo dello Stato contraente che dispone la estensione dei
regimi esistenti o l'istituzione di nuovi regimi notifichi al
Governo dell'altro Stato la propria volonta' di escludere l'ap-
plicazione della Convenzione a detti regimi, entro tre mesi dalla
pubblicazione ufficiale delle legislazioni;
b) il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria
opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi
dalla comunicazione ufficiale delle predette legislazioni.
2 - CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (art.3 della Convenzione)
La Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti che
sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli
Stati medesimi nonche' ai loro familiari.
3 - TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E PARITA' DI
TRATTAMENTO (art. 4 della Convenzione)
La Convenzione prevede, in generale, l'applicabilita' della
legislazione dello Stato contraente nel quale il lavoratore svolge la
propria attivita' alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e
benefici dei cittadini di detto Stato.
4 - ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA' (art.5 della Con-
venzione e art. 6 dell'Accordo)
La Convenzione deroga al principio della territorialita' della
legislazione applicabile nei confronti delle seguenti categorie di
lavoratori:
4.1 - LAVORATORI DISTACCATI
Il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in
uno degli Stati contraenti, che sia inviato nell'altro Stato per un
limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legi-
slazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede purche' la
sua permanenza nell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi.
Nel caso in cui l'occupazione si dovesse prolungare oltre i 24
mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato
contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per altri
24 mesi previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato.
Al lavoratore distaccato deve essere rilasciato, con le consuete
modalita' (3) un attestato, in duplice copia, dal quale risulti fino a
quale data egli rimane soggetto alla legislazione dello stato in cui
ha sede l'impresa che lo ha distaccato.
Competenti al rilascio dell'attestato sono:
- in Italia: le sedi autonome di produzione dell'INPS;
- nella Repubblica di Capoverde: l'Istituto di Assicurazione e di
Previdenza Sociale.
Il datore di lavoro dovra' inviare copia dell'attestato
all'Istituzione competente dell'altro Stato.
Per la proroga del distacco, il datore di lavoro dovra' chiedere
all'autorita' competente dello Stato in cui il lavoro viene svolto,
esplicita autorizzazione perche' il lavoratore resti assoggettato alla
legislazione dell'altro Stato.
L'autorizzazione va richiesta:
- in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- nella Repubblica di Capoverde: al Ministero del Lavoro e della
Sicurezza Sociale.
La suindicata disciplina relativa ai distacchi si applica anche
ai lavoratori indipendenti che si recano ad esercitare attivita'
autonoma sul territorio dell'altro Stato.
4.2 - PERSONALE DI VOLO DELLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE AEREA.
Detto personale resta soggetto esclusivamente alla legislazione
dello Stato nel cui territorio ha Sede l'impresa.
4.3 - MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO
CONTRAENTE
Sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la
nave.
Le persone addette alle operazioni di carico e scarico della nave
che si trova in porto rimangono soggette alla legislazione dello Stato
al quale appartiene il porto.
4.4 - IMPIEGATI PUBBLICI E PERSONALE ASSIMILATO
Coloro che prestano servizio come impiegati pubblici nonche' le
persone assimilate sono soggetti alla legislazione dello Stato con-
traente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono.
Gli impiegati governativi di uno Stato che vengono inviati, nel
corso del loro rapporto di impiego, nel territorio dell'altro Stato,
restano soggetti alla legislazione del loro Stato.
4.5 - PERSONALE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI -
PERSONALE AL SERVIZIO PRIVATO DEI DIPLOMATICI.
Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono
soggetti alla legislazione dello Stato accreditante.
________________
(3) v.circ. 1061 C.I. dell'11 dicembre 1980. Atti Ufficiali 1980
pag.2927; circ. 1065 C.I. del 29 settembre 1981. Atti ufficiali 1981,
pag. 2353.
La Convenzione si richiama in proposito alle Convenzioni di
Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963 in virtu' delle quali i
lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari
rette da Consoli di carriera e il personale al servizio privato degli
agenti diplomatici e dei membri delle rappresentanze consolari di cui
sopra sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante.
Tuttavia, questi ultimi, qualora siano cittadini dello Stato in
cui ha sede la rappresentanza o obbiano in tale Stato la residenza
permanente, restano soggetti alla legislazione di quest'ultimo Stato.
I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da
essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre sog-
getti alla legislazione dello Stato ospitante.
PARTE SECONDA
Pensioni
5. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE COMPIUTI NEGLI STATI
CONTRAENTI PE IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE (art. 11
della Convenzione e 18 dell'Accordo).
La Convenzione prevede che, qualora non sussista il diritto alla
prestazione in regime autonomo ed il lavoratore sia stato assoggettato
successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli
Stati, si fara' luogo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno di tali Stati sempre
che questi non si sovrappongano e che i periodi di assicurazione
compiuti in ciascuno di essi non sia inferiore ad un anno.
Per l'applicazione di tale disposizione l'art.18 lett. b)
dell'Accordo amministrativo stabilisce che i periodi di assicurazione
sovrapposti siano presi in considerazione una sola volta; a tal fine
ciascuna Istituzione deve prendere in considerazione soltanto i
periodi sovrapposti compiuti sotto la propria legislazione escludendo
quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e cio' a
prescindere dalla natura dei periodi di assicurazione sovrapposti.
Qualora non sia possibile determinare l'epoca esatta di taluni
periodi di assicurazione riconosciuti utili dalla legislazione di uno
Stato e' da presumere che tali periodi non si sovrappongano ai periodi
di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro
Stato.
I periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di
uno Stato in relazione all'esercizio di una professione soggetta ad un
regime speciale, sono totalizzati con periodi di assicurazione com-
piuti in base alla legislazione dell'altro Stato sotto un regime
corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. Se, nono-
stante la totalizzazione di questi periodi, il lavoratore non puo'
acquisire un diritto a prestazione, i periodi in questione sono
totalizzati per l'acquisizione di una prestazione del regime generale.
Qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti da
un lavoratore in entrambi gli Stati sia superiore alla durata massima
prevista dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una
prestazione completa, l'Istituzione competente per tale Stato tota-
lizza i periodi in questione entro il limite di tale durata massima.
6. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI COMPIUTI IN STATI TERZI (art. 11 lett.
c della Convenzione)
Qualora i requisiti per il diritto a pensione non risultino
conseguiti mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione
compiuti in Italia e a Capoverde saranno presi in considerazione anche
i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi
gli Stati contraenti da distinti accordi di Sicurezza Sociale che
prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Gli Stati che hanno stipulato accordi sia con l'Italia che con la
Repubblica di Capoverde sono i seguenti: Francia, Portogallo, Paesi
Bassi e Lussemburgo.
7. - CALCOLO DELLE PENSIONI (art. 11 della Convenzione).
In materia di calcolo il citato art. 11 stabilisce che, nei casi
in cui il diritto alla prestazione non venga acquisito in regime
autonomo, l'Istituzione competente procede al calcolo delle presta-
zioni in pro-rata secondo le disposizioni impartite per l'applicazione
della generalita' delle convenzioni bilaterali cui si rinvia.
8. - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO A CARICO DELLO STATO DI
RESIDENZA (art. 13 della Convenzione).
L'art. 13 della Convenzione pone a carico dello Stato di resi-
denza l'onere dell'integrazione al trattamento minimo dovuto sulla
pensione nel caso che la somma delle prestazioni spettanti ai sensi
delle legislazioni dei due Stati non raggiunga detto ammontare.
In materia di integrazione, va inoltre tenuto presente che, in
conformita' di quanto avviene per l'applicazione di altre Convenzioni,
anche ai pensionati residenti nella Repubblica di Capoverde deve
essere garantito un ammontare di pensione non inferiore al minimo
previsto dalla legislazione italiana, qualora il coacervo del pro-rata
italiano e della pensione dell'altro Stato risulti ad esso inferiore
nonostante la corresponsione dell'integrazione dovuta a carico del
Paese di residenza.
9. - DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PENSIONE.
Le sedi si atterranno alle disposizioni della circolare n. 1086
C.I. - n. 4066 O. - n. 919 EAD/191 del 20 aprile 1984 (4) per la
trattazione delle domande di pensione tenendo presente che, nel caso
in cui sussista il diritto a pensione in regime autonomo, dovranno, in
ogni caso, procedere alla liquidazione della prestazione.
PARTE TERZA
Versamenti volontari
10. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 6 della Conven-
zione - art. 5 dell'Accordo).
Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria prevista
dalla legislazione vigente in uno Stato contraente i periodi di
assicurazione compiuti secondo la legislazione di tale Stato si
_________________
(4) v. Atti ufficiali 1984, pag. 1502
cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione com-
piuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.
Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti e delle condi-
zioni per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, occorre far
comunque riferimento unicamente alla legislazione dello Stato che
procede alla totalizzazione.
PARTE QUARTA
Malattia e Maternita'
11. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 8 della
Convenzione)
Per il perfezionamento del diritto alle prestazioni di malattia e
di maternita', gli interessati possono avvalersi del cumulo dei
periodi di assicurazione maturati nei due Paesi (a condizione benin-
teso, che non si sovrappongano), presentando all'istituzione cui
richiedono le prestazioni un attestato rilasciato dalla corrispondente
istituzione dell'altro Paese.
Qualora gli assicurati non ne siano in possesso, all'atto della
domanda di prestazioni, l'attestato potra' essere richiesto d'ufficio
dall'istituzione cui la domanda e' stata avanzata.
In Italia, come noto, non e' necessario - per quanto concerne
l'assicurazione malattia e maternita' - ricorrere alla totalizzazione
dei periodi assicurativi compiuti negli altri Stati, in quanto il
diritto alle prestazioni sorge, in linea di principio, con l'inizio
stesso del rapporto di lavoro. L'esigenza della totalizzazione puo'
tuttavia, presentarsi, in relazione alla sola assicurazione malattia,
per la categoria dei lavoratori a tempo determinato (5).
Viceversa, per quanto riguuarda l'assicurazione contro la tuber-
colosi, essendo previsto il requisito di almeno un anno di contributi
nella vita assicurativa, puo' rendersi indispensabile, per tutti gli
assicurati, ricorrere al cumulo dei periodi maturati in Capoverde; ma
attivita' lavorativo (soggetta all'obbligo assicurativo), prima del
verificarsi del rischio, sia stata esercitata in Italia (6).
L'Organismo di Capoverde abilitato al rilascio dell'attestato dei
periodi assicurativi e' l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza
Sociale.
Qualora le Sedi debbano procedere d'ufficio alla richiesta
dell'attestato, sara' opportuno precisare gli esatti periodi da
certificare nonche' denominazione e recapito delle aziende, alle cui
dipendenze e' stata svolta l'attivita' lavorativa.
Qualora la richiesta dell'attestato in questione sia avanzata
dall'assicurato o dall'istituzione estera, per poter totalizzare i
contributi italiani nell'assicurazione di Capoverde, le Sedi
____________________
(5) v. circolare n. 1093 C.I. - N. 134422 A.G.O. - n. 410 O. dell'11
febbraio 1985, in "Atti Ufficiali" 1985, pag. 542.
(6) Tale e' in regola generalmente applicata in tutti gli strumenti
internazionali anche se la Convenzione con Capoverde non la menziona
esplicitamente.
adotteranno tutti gli accorgimenti possibili per procedere al rilascio
dell'attestato con la massima tempestivita', tenendo presente che, ai
fini della sua compilazione, e' sufficiente che la contribuzione
risulti dovuta e che, pertanto, non e' necessario ne' opportuno
attenderne l'eventuale recupero: al riguardo potranno essere presi in
considerazione, oltre ai periodi desumibili dai modd. 01/M sost.,
anche quelli riportati in qualsiasi attestazione di lavoro contenente
gli elementi essenziali relativi al rapporto intrattenuto con le
aziende (certificazioni del datore di lavoro o degli uffici di collo-
camento, libretti di lavoro, ecc.).
12. - EROGAZIONE DELLE INDENNITA' E CONTROLLI (art. 17 dell'Ac-
cordo).
Le prestazioni economiche di malattia (ivi compresa la tuberco-
losi) e di maternita' - nel caso di lavoratore che si ammali nel
territorio di uno Stato diverso da quello presso il quale sia all'e-
poca assicurato - sono corrisposte direttamente dall'Organismo assi-
curatore e, cioe', senza intermediazione dell'istituzione dell'altro
Stato.
Pertanto, coloro che siano assicurati in Italia e che si ammalino
nel territorio di Capoverde riceveranno le prestazioni economiche
previste dalla legislazione italiana alle stesse condizioni e con le
medesime modalita' stabilite sul piano nazionale pe le varie categorie
di lavoratori (7).
Gli assicurati sono tenuti a comunicare lo stato di malattia o di
gravidanza all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno,
trasmettendo il certificato del medico curante entro il termine di tre
giorni dall'inizio della incapacita' al lavoro (art. 17, par. 1
dell'accordo Amministrativo).
L'istituzione che ha ricevuto la comunicazione procedera' al
controllo sanitario come se si trattasse di suoi propri assicurati.
Espletato il controllo (8), l'istituzione di residenza o di
soggiorno provvedera' a trasmettere il referto all'istituzione compe-
tente indicando in particolare la durata probabile dell'incapacita' al
lavoro.
______________
(7) Quindi, le indennita' saranno erogate, a seconda dei casi, tramite
il datore di lavoro o dalla Sede INPS competente pe territorio, in
conformita' delle istruzioni in vigore per la generalita' degli
assicurati.Tuttavia, qualora si tratti di cittadini di Capoverde
rientrati definitivamente nel loro Paese, le prestazioni che fossero
ulteriormente dovute nel periodo cosiddetto di "protezione assicura-
tiva", potranno essere corrisposte, a domanda, al loro domicilio
estero: le Sedi dovranno, all'uopo previa imputazione agli ordinari
Conti di gestione, trasmettere a questa Direzione Generale, Servizio
Rapporti e convenzioni internazionali, Reparto IX, un mod. Sc. 10 con
l'indicazione dell'esatta cifra da trasferire, della causale e
dell'indirizzo del beneficiario.
(8) In Italia - come di norma - il controllo sara' effettuato autono-
mamente dalle USL, territorialmente competenti, alle quali l'interes-
sato si rivolgera' pe ottenere le prestazioni sanitarie di cui ha
bisogno.
L'istituzione che ha ricevuto il referto provvedera' a comunicare
tempestivamente se sono soddisfatte le condizioni previste per l'ac-
quisizione del diritto alle prestazioni, comunicando, in caso affer-
mativo, il periodo di concessione delle stesse (art. 17, par.2
dell'Accordo amministrativo) e disponendo, contestualmente, il versa-
mento delle indennita' direttamente al lavoratore.
L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, non appena
accerti che il lavoratore ha riacquistato la capacita' lavorativa ed
e' quindi in grado di riprendere il lavoro, dovra' immediatamente
informarne sia l'interessato sia l'istituzione competente, precisando
la data a partire dalla quale ha avuto termine l'incapacita' al
lavoro. E' evidente che tale comunicazione potra' intervenire anche
simultaneamente a quella di concessione (o diniego) delle indennita'.
Ove l'incapacita' si prolunghi oltre il periodo certificato,
l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvedera' a
trasmettere immediatamente all'istituzione competente apposita comu-
nicazione indicando l'ulteriore prevedibile durata dell'infermita'
(art.17 par. 3 dell'Accordo amministrativo).
E' ovvio che l'istituzione competente conserva la facolta' di far
procedere al controllo sanitario dell'assicurato da parte di un medico
di sua scelta (le Sedi, ad esempio, potranno richiedere, nel caso se
ne ravvisi la necessita', l'intervento di un medico designato dal
locale Consolato italiano).
PARTE QUINTA
Prestazioni Familiari
13. - TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art. 16 della
Convenzione).
Il criterio della totalizzazione dei periodi assicurativi e'
applicabile anche in materia di assegni familiari; peraltro, per
quanto riguarda l'Italia non occorre farvi ricorso, dal momento che il
diritto agli assegni familiari sorge automaticamente con l'inizio
dell'attivita' lavorativa.
Giova, comunque, rammentare che i periodi di lavoro all'estero
potrebbero, eccezionalmente, essere utilizzati pe il computo del
periodo di dipendenza richiesto dall'art. 14 del T.U. 30 maggio 1955,
n. 797, in caso di malattia, infortunio o malattia professionale,
gravidanza o puerperio.
14. - CONCESSIONE Degli assegni per i familiari residenti
nell'altro stato (Artt. 17, 18 e 19 della Convenzione).
Chiunque svolga un'attivita' lavorativa nel territorio di uno
Stato contraente, ha diritto, a norma dell'art. 17 della Convenzione,
agli assegni familiari, previsti dalla legislazione di tale Stato,
anche per le persone a carico che risiedano nell'altro Stato con-
traente.
Tale principio si estende anche ai lavoratori disoccupati, in
quanto beneficiari delle indennita' di disoccupazione (art. 18)
nonche' ai pensionati (art. 19)
Per quanto riguarda questi ultimi, il paragrafo 2 dell'art. 19,
stabilisce che, qualora gli interessati beneficino di trattamenti
pensionistici in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati, le
prestazioni familiari sono a carico dello Stato in cui risiedono i
pensionati, anche se i rispettivi familiari risiedono nell'altro
Stato.
15. - DIVIETO DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE DA PARTE DI
ENTRAMBI GLI STATI (art. 20 della Convenzione).
In tale articolo, e' richiamato il principio, generalmente
accolto in ogni Convenzione, della sospensione del diritto alle
prestazioni familiari accordate a qualsiasi titolo (lavoro, disoccu-
pazione o su pensione), se tale diritto sussiste simultaneamente in
relazione ad una attivita' lavorativa svolta nello Stato in cui
risiedono i familiari a carico.
In tale evenienza, debbono infatti essere corrisposte soltanto le
prestazioni spettanti in forza della legislazione dello Stato di
residenza dei familiari (che naturalmente ne sopporta l'onere in via
esclusiva).
Qualora si dovesse accertare un'indebita erogazione delle pre-
stazioni familiari in contrasto con il disposto del citato art. 20, le
Sedi procederanno al recupero delle somme pagate in eccedenza con
effetto dalla data di decorrenza delle analoghe prestazioni accordate
dalla Repubblica di Capoverde e in applicazione delle ordinarie
disposizioni in materia di ripetizione dell'indebito (crf., in parti-
colare, la circolare n, 53391 Prs. dell'8 gennaio 1970 e la circolare
n. 55 Rg. - n. 53399 Prs. del 14 marzo 1970, in "Atti Ufficiali" 1970,
pagg. 97 e 400 rispettivamente).
16. - MODALITA' PROCEDURALI (art. 26 dell'Accordo).
La concessione degli assegni familiari e' subordinata alla
presentazione di un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle
competenti autorita' dello Stato di residenza dei familiari, che resta
valido per la durata di un anno, alla scadenza del quale deve essere
rinnovato.
Rimane, ovviamente, impregiudicata la necessita' di produrre
tutti quegli altri documenti prescritti dalle rispettive legislazioni.
E', inoltre, sancito espressamente l'obbligo di comunicare, se
del caso attraverso il datore di lavoro, tutte le variazioni che
possono intervenire nella situazione familiare e che possono modifi-
care il diritto alle prestazioni e di dare notizia (ai fini della
applicazione della norma anticumulo di cui all'art. 20 della Conven-
zione) delle eventuali analoghe prestazioni percepite pe gli stessi
familiari in forza della legislazione dello Stato in cui essi risie-
dono.
Per ulteriori dettagli circa le procedure e gli accorgimenti da
adottare si rinvia, in quanto adattabili, alle istruzioni contenute
nei punti 2 e 5 del Capitolo IV della circolare n. 3200 C.I. del 1
settembre 1987, riguardante la convenzione italo-tunisina in "Atti
ufficiali" 1987, pag. 2288.
PARTE SESTA
Disposizioni diverse, transitorie e finali
Relativamente alle disposizioni in oggetto, mentre si rinvia al
testo della Convenzione e dell'Accordo amministrativo, pe quanto
riguarda le norme che non necessitano di commento, si richiama l'at-
tenzione, in particolare, su quanto segue.
17. - AUTORITA' COMPETENTI (art. 2 dell'Accordo)
Le autorita' competenti per l'applicazione della Convenzione
sono:
- per quanto riguarda l'Italia il Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale ed il Ministero della Sanita';
- per quanto riguarda la Repubblica di Capoverde il Ministero delle
Finanze, il Ministero della Sanita' e il Ministero del Lavoro e degli
Affari Sociali.
18. - ISTITUZIONI COMPETENTI (art.3 dell'Accordo)
Le Istituzioni competenti sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli Organismi che gestiscono le
assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori:
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per quanto
riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative
gestioni speciali per i lavoratori autonomi; gli assegni fami-
liari;le prestazioni economiche per malattia (ivi compresa la
tubercolosi) e di maternita';
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione
delle prestazioni sanitarie;
- le unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio,
per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di malattia
(ivi compresa la tubercolosi) e di maternita' e per le presta-
zioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale.
b) nella Repubblica di Capoverde:
- l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto
riguarda le prestazioni familiari, le prestazioni complementari
la malattia, la maternita', l'invalidita', la vecchiaia, i
superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i Servizi di Sanita' per quanto riguarda l'assistenza sanitaria,
il ricovero ospedaliero e i mezzi ausiliari di diagnosi.
19. - ORGANISMI DI COLLEGAMENTO (art. 5 dell'Accordo)
Gli Organismi di collegamento designati dalle autorita' dei due
Stati contraenti sono:
in Italia:
- la Sede Centrale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) per quanto riguarda le prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le altre prestazioni a carico delle
relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonche' le
prestazioni economiche di malattia (ivi comprese la tubercolosi e
la maternita') e gli assegni familiari;
- il Ministero della Sanita' per quanto riguarda le prestazioni in
natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di
maternita'; le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul
lavoro e malattie professionali;
- la Sede centrale dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul
Lavoro e le malattie professionali, per quanto riguarda le
prestazioni ci competenza di tale ente escluso quelle sanitarie.
In Capoverde:
l'Istituto di Assicurazione e di Previdenza Sociale per quanto ri-
guarda:
- le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ad esclusione dei funzionari e di tutti gli altri
dipendenti dello Stato, delle Amministrazioni locali, degli
Istituti Pubblici e di altri Enti Collettivi Pubblici, il cui
statuto e' regolato dalle norme sulla Funzione Pubblica;
- le prestazioni economiche in caso di malattia e maternita';
- gli assegni familiari e le prestazioni complementari;
- le prestazioni dovute per il diritto di indennizzo per infortuni
sul lavoro e per malattie professionali;
- le prestazioni in natura in caso di malattia, maternita' e
infortuni sul lavoro o malattie professionali, eccetto le pre-
stazioni sanitarie che sono di competenza del Ministero della
Sanita' e degli Affari Sociali.
20. - RECUPERO DI SOMME EROGATE IN MISURA ECCEDENTE (art. 29 della
Convenzione)
Le somme eventualmente erogate a titolo di pensione all'interes-
sato in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'Istituzione di uno
Stato, possono essere recuperate sugli arretrati della prestazione
dovuta dall'Istituzione dell'altro Stato all'interessato medesimo.
In caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretra-
te, i recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui ratei cor-
renti della prestazioni in pagamento, con le modalita' e i limiti
previsti dalla legislazione dello Stato debitore di quest'ultima.
Per la pratica attuazione di quanto sopra le Sedi dovranno
attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 554 Rg. - n. 4877
O. - n. 1058 C.I. del 2 aprile 1980 (9).
Qualora una prestazione sia stata erogata in eccedenza rispetto a
_______________
(9) v. atti ufficiali 1980, pag, 939
quanto dovuto, l'Istituzione erogatrice potra' chiedere, nei limiti ed
alle condizioni previsti dalla legislazione che essa applica,
all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo non dovuto
sulla somma che eroga al medesimo beneficiario.
21. - PAGAMENTI DA EFFETTUARE NELLA VALUTA DELLO STATO DEBITORE
(art. 30 della Convenzione).
I pagamenti di prestazioni o di altre somme dovute in applica-
zione della Convenzione sono effettuati nella valuta dello Stato
debitore con efficacia liberatoria.
Nel caso in cui siano emanate in uno dei due Stati disposizioni
che limitino lo scambio delle valute, i rispettivi Governi adotteranno
immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie ad assicurare,
conformemente alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento
22. - ACCERTAMENTI SANITARI (art. 27 della Convenzione)
La Convenzione prevede che l'Istituzione competente di uno Stato
contraente e' tenuta, su richiesta dell'altro Stato, ad effettuare gli
accertamenti medico-legali riguardanti i beneficiari che si trovano
sul proprio territorio.
Le spese sostenute per effettuare i suddetti accertamenti, ivi
comprese quelle sostenute in dipendenza dei medesimi, rimangono a
carico dello Stato che li ha effettuati qualora si tratti di indagini
medico-legali svolte per la concessione di prestazioni richieste a
carico di entrambi gli Stati contraenti. Le spese per accertamenti
sanitari generici nonche' quelle ad essi connesse, sostenute da uno
Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello
Stato che ha effettuato gli accertamenti.
Sono rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli
accertamenti specialistici nonche' quelle sostenute in dipendenza dei
medesimi.
Il rimborso andra' effettuato secondo le tariffe e le disposi-
zioni applicate dalla Istituzione che ha effettuato gli accertamenti
che, a tal fine, dovra' presentare all'Istituto richiedente un rendi-
conto dettagliato delle spese sostenute.
Nei casi in cui il rimborso delle spese pe accertamenti debba
essere effettuato all'Istituto, le Sedi interessate terranno nota
delle spese e trasmetteranno la relativa distinta a mezzo modello IVS
2 a questa Sede Centrale in conformita' a quanto previsto dalla circ.
1032 Prs. - n. 269 Rg. del 13 dicembre 1973 (10).
23. - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE ALLE DOMANDE IN CORSO ED AI
PERIODI DI ASSICURAZIONE PREGRESSI (art.31 della Convenzione).
La Convenzione si applica alle domande di prestazione che ver-
ranno presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.
Coloro che hanno presentato domande anteriormente a tale data
dovranno presentare una nuova domanda.
La Convenzione si applica anche agli eventi ed ai periodi assi-
curativi compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore ma non da',
comunque, diritto a prestazioni con decorrenza anteriore al 1 novem-
bre 1983.
------------------
(10) v. Atti ufficiali 1973, pag. 2978.
24. - CODICE STATO E ISTITUZIONE
Per la trattazione delle pratiche in base alla Convenzione in
oggetto andra' utilizzato il nuovo codice stato "30".
L'Ente con il quale dovranno essere intrattenuti i rapporti e'
l'Istituto di Assicurazione e Previdenza Sociale per quanto riguarda
le prestazioni complementari, la malattia, la maternita', l'invalid-
ita', la vecchiaia, i superstiti.
25. - FORMULARI
La Convenzione prevede l'uso di formulatori che sono in corso di
elaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
Allegato 1
MESSAGGIO N. 10320 DEL 7 MAGGIO 1984
I.N.P.S.
D.G. SERV. CONVENZIONI INTERNAZIONALI
MITTENTE: REP. STUDI E LEG.NE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI
CAPOVERDE
AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI E ZONALI
E,P.C. AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
E PROVINCIALI
SECONDO QUANTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL
5.3.84, IL 1 NOVEMBRE U.S. E' ENTRATA IN VIGORE LA CONVENZIONE DI
SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CAPOVERDE, FIRMATA
IL 18 DICEMBRE 1980, RATIFICATA CON LEGGE N. 34 DEL 25 GENNAIO 1983
PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA G.U. DEL 15 FEBBRAIO 1983.
NEL RIMANDARE AL TESTO DI LEGGE SUDDETTO PER QUANTO RIGUARDA IL
CONTENUTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE, CHE SI ISPIRA IN LINEA GENERALE
AI PRINCIPI COMUNEMENTE ACCOLTI NELLE ALTRE CONVENZIONI STIPULATE
DALL'ITALIA, SI AVVERTE CHE, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
ACCORDO AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLE AUTORITA' DEI DUE PAESI, IL
PRESENTE REGIME CONVENZIONALE DOVRA' ESSERE DATA APPLICAZIONE, PER
QUANTO POSSIBILE, SECONDO LE MODALITA' PROCEDURALI ADOTTATE PER LE
ALTRE CONVENZIONI.
LE SEDI AVRANNO CURA, TUTTAVIA, DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE
TUTTE LE QUESTIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CHE
NON POSSANO TROVARE ADEGUATA SOLUZIONE ALLA LUCE DEI CRITERI OPERATIVI
COMUNEMENTE ADOTTATI.
SI RICHIAMA IN PARTICOLARE L'ATTENZIONE SUL CONTENUTO DEGLI ARTT.
17, 18, 19 E 20 DEL TESTO RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI
PER I FAMILIARI CHE SOGGIORNANO O RISIEDONO SUL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA DI CAPOVERDE AVVERTENDO CHE, NEI CASI DI PRESTAZIONI
RICHIESTE AI SENSI DI TALI DISPOSIZIONI, DOVRA' ESSERE ESIBITA LA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CITTADINANZA (ITALIANA O CAPOVERDIANA)
DEL RICHIEDENTE GLI ASSEGNI NONCHE' LA RESIDENZA SUL TERRITORIO DI
CAPOVERDE DEI FAMILIARI.
SI AVVERTE, INFINE, CHE POICHE' RICORRONO I PRESUPPOSTI CONTEM-
PLATI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.
142 DEL 26.6.1981 LA COMPETENZA ALLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI
PENSIONE RELATIVE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E' ATTRIBUITA IN VIA
ESCLUSIVA A QUESTA SEDE CENTRALE.
IN CONSEGUENZA LE SEDI, UNA VOLTA ULTIMATA L'ISTRUTTORIA PRELI-
MINARE DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
INVIERANNO LE MEDESIME AL SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIO-
NALI, VIA DELLA FREZZA 17 - ROMA - SECONDO LE MODALITA' OSSERVATE PER
LE ALTRE CONVENZIONI ACCENTRATE.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
ALLEGATO N.2:
LEGGE N. 34 DEL 25 GENNAIO 1983
V. ARCHIVIO LEX
CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.
ALLEGATO N. 3 :
ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA L'ITALIA E IL CAPO VERDE PER L'APPLICAZIONE
DI SICUREZZA SOCIALE DEL 18 DICEMBRE 1980 (1)
(1) Entrato in vigore con effetto retroattivo dal 1 novembre 1983,
data di entrata in vigore della Convenzione