890623
SERVIZIO P. M. M. C.
SERVIZIO PRESTAZIONI G. S.
SERVIZIO R. C. V.
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO E. A. D.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
AREA SANITARIA M. M.
CIRCOLARE N. 13
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni
operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti.
SERVIZIO P. M. M. C.
SERVIZIO PRESTAZIONI G. S.
SERVIZIO R. C. V.
SERVIZIO BILANCI
SERVIZIO E. A. D.
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
AREA SANITARIA M. M.
ROMA, 16 GENNAIO 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 13 e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALLEGATI 6
OGGETTO: Articolo 8 della legge 4 marzo 1987, n. 88. - Istruzioni
operative e contabili. - Variazioni al piano dei conti.
PREMESSA
Con circolare n.56 P.M.M.C. - n.3335 A.S.M.M. del 13 ottobre 1987 (1)
e' stata data notizia, fra l'altro, della prospettazione ai competenti
Ministeri - a seguito dello specifico mandato del Consiglio di
Amministrazione di cui alla delibera n.116 del 31 luglio 1987 - della
problematica scaturente dalla norma indicata in oggetto, che, come noto, ha
esteso all'indennita' giornaliera per tubercolosi le modalita' e le
procedure di corresponsione ("a conguaglio") previste, per l'analoga
prestazione economica nei casi di malattia "comune" e di maternita',
dall'art.1, 1øcomma, della legge 29 febbraio 1980, n.33.
A scioglimento della riserva contenuta nella circolare richiamata, si
comunica che i Dicasteri della Sanita' e del Lavoro e della Previdenza
Sociale hanno affermato la cogenza della modifica normativa: in
particolare, il Ministero della Sanita' ha evidenziato - in relazione al
quesito dell'Istituto in ordine alla tutela del diritto del lavoratore alla
riservatezza circa la natura della propria affezione ed alla garanzia del
dovere deontologico dei medici - l'obbligo del datore di lavoro di
osservare il dovuto segreto, di carattere generale, in ordine alla natura
della malattia dei propri dipendenti, al fine, anche, di non incorrere
nella responsabilita' penale prevista dall'art.622 C.P..
Le direttive ministeriali sono state rappresentate al competente
Comitato gestionale che ha espresso parere - del quale la delibera
consiliare n.136 dell'8 luglio 1988 ha preso atto - per l'adozione di
procedure che valgano, per quanto possibile, a non divulgare la natura
specifica della malattia (v. msg. riservato n.01569, trasmesso in data 28
LUGLIO 1988).
DECORRENZA
Lo stesso Comitato ha espresso, altresi', parere - del quale,
parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto - che la procedura
disposta dalla norma in argomento abbia la stessa decorrenza - 1ø gennaio
1989 - di quella prevista per l'adozione della nuova modulistica relativa
al progetto per la revisione delle procedure e per la ristrutturazione
dell'Area Riscossione Contributi e che, nel frattempo, dovessero continuare
a trovare applicazione i criteri di cui alla citata delibera consiliare
n.116 del 31 luglio 1987, portati a conoscenza delle Sedi periferiche con
le circolari n.56 PMMC - n.3335 ASMM del 13 ottobre 1987 (richiamata) e
n.59 PMMC dell'11 novembre 1987 (2).
A far tempo dalla data sopra indicata - 1ø gennaio 1989 - l'indennita'
giornaliera in argomento dovra', quindi, essere erogata dai datori di
lavoro - eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal 6øcomma
dell'art.1 della legge n.33/1980, nonche' per i "familiari" - che
provvederanno a conguagliare nelle denunce mensili gli importi anticipati,
portandoli in detrazione dalle somme dovute all'Istituto per contributi o
per altro titolo.
In proposito, avuto riguardo alla circostanza che la natura specifica
della malattia viene accertata non subito, ma dopo un certo lasso di tempo,
continueranno a trovare, praticamente, attuazione, nonostante l'intervenuta
modifica normativa, le istruzioni - si intende, per la parte di interesse -
impartite con la circolare n.134379 AGO/199 del 29 settembre 1981 (3), la
quale, come noto, dispone che, nel periodo precedente la formulazione della
diagnosi definitiva di malattia tubercolare in fase attiva, all'interessato
deve essere corrisposta, da parte del datore di lavoro o delle Sedi
dell'Istituto - nei casi sopra indicati - l'indennita' spettante in caso di
malattia "comune".
Peraltro, mentre le istruzioni di cui alla circolare da ultimo
richiamata prevedono, all'atto della diagnosi definitiva, la sospensione
dell'erogazione dell'indennita' da parte del datore di lavoro e la
prosecuzione della stessa da parte delle Sedi dell'Istituto, unitamente
alla eventuale corresponsione di somme ad integrazione, in base alla nuova
disposizione sara' il datore di lavoro a proseguire l'erogazione
dell'indennita', secondo la normativa propria della malattia specifica, ed
a "sistemare" la situazione pregressa.
A tal fine, dovendosi provvedere a rendere edotti i datori di lavoro
della normativa relativa alla malattia specifica, alla lettera di
comunicazione (all.1) - da indirizzare, per conoscenza, all'interessato -
dovra' essere allegato il testo delle "AVVERTENZE" (all.2) (4).
Mette appena conto evidenziare che la lettera stessa sara' inviata solo
a seguito dell'accertata sussistenza del diritto sotto il duplice profilo
del possesso del requisito contributivo e della natura specifica della
malattia in fase attiva. - In carenza di uno o di entrambi i requisiti,
infatti, fermo restando l'obbligo della notifica del provvedimento di
reiezione all'interessato, adottato nei confronti della domanda di
prestazioni antitubercolari, trovera' applicazione la disposizione, di
carattere generale, secondo cui l'indennita' giornaliera eventualmente
spettante sara' quella prevista per i casi di malattia "comune" (e secondo
la normativa propria di quest'ultima).
Alla lettera di comunicazione sara' allegato, altresi', il testo delle
"ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO" per consentire agli stessi la maggiore
comodita' di consultazione (all.3).
ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione delle prestazioni in argomento sono stati istituiti
i seguenti nuovi conti (v. allegati 4 e 5):
- TBR 30/08 e TBR 30/78 per l'indennita' giornaliera erogata, di
competenza, rispettivamente, degli anni
precedenti e dell'anno in corso;
- TBR 30/09 e TBR 30/79 per l'assegno per il nucleo familiare, di
competenza, rispettivamente, degli anni
precedenti e dell'anno in corso.
Per la sistemazione contabile delle prestazioni e connessi assegni per
il nucleo familiare, corrisposti prima dell'accertamento della natura
specifica della malattia, saranno utilizzati i consueti conti di recupero.
Il programma di ripartizione contabile della procedura D.M.,
appositamente aggiornato, provvedera', in via automatizzata, a movimentare,
a seconda dei righi e codici utilizzati, i relativi conti.
ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Per come gia' precisato, i datori di lavoro che erogano, per conto
dell'I.N.P.S., l'indennita' prevista dalla legge n.88/1987, provvederanno,
a far tempo dal periodo di paga in corso al 1øgennaio 1989, a conguagliare,
nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89), gli importi anticipati a tale
titolo con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute
ALL'ISTITUto.
A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti
DATI:
- nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro),
l'importo delle indennita' giornaliere corrisposte, di competenza del
mese cui si riferisce la denuncia;
- in uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito del
datore di lavoro), l'importo corrisposto a titolo di assegno per il
nucleo familiare connesso con l'indennita', preceduto dalla dicitura
"ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (5).
Per quanto riguarda la sistemazione delle situazioni pregresse -
relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della legge n.88/1987 (2 aprile 1987) e'
stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" in luogo
dell'indennita' di cui alla richiamata legge (6) - i datori di lavoro
dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo le modalita' che seguono.
Relativamente alle indennita' anzidette:
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore a
titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei
precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "REC. IND. MAL." e dal
codice di nuova istituzione "E 705";
- indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di
lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere di cui alla citata legge
n.88/1987 spettanti per il periodo durante il quale e' stata corrisposta
l'indennita' di malattia "comune" (7), cumulativamente all'eventuale
importo delle indennita' di competenza del mese cui la denuncia si
RIFERISCe.
Relativamente ai trattamenti di famiglia, connessi con le predette
indennita' (5), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in
corso al 1øgennaio 1988 (8):
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante
il periodo di malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di
assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti
modelli, preceduto dalla dicitura: "REC. ANF." e dal codice di nuova
istituzione "F 101";
- indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito
del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto
a titolo di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei
precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H
301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per
il mese cui la denuncia si riferisce.
Le regolarizzazioni contributive, nonche' quelle riguardanti la
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi del
Mezzogiorno che possono derivare dalla trasformazione dell'evento di
malattia "comune" in quella disciplinata dalla legge n.88/1987 (ad es.,
regolarizzazione del periodo di "carenza") dovranno essere effettuate con
la procedura di cui alla circolare n.51059 R.C.V. - n.1089 E.A.D. - n.7763
O. del 14 novembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
VARIE
Si richiama l'attenzione delle Sedi in ordine:
A - al contenuto delle "AVVERTENZE" (all. 2): in particolare, a quello di
cui al punto 4, relativo al criterio di determinazione della misura
dell'indennita' giornaliera antitubercolare, da applicare ai casi
aventi inizio dal 1øgennaio 1989;
B - alla necessita' che i casi in cui l'Azienda abbia, comunque, cessato
l'attivita', vengano trattati in forma diretta. - Conseguentemente, le
Sedi provvederanno:
- alla "normalizzazione" - sia dal punto di vista dei conguagli, che
della effettuazione dei connessi adempimenti contabili - della
situazione relativa all'indennita' giornaliera, previa acquisizione
delle notizie di cui al modello costituente l'allegato n.2 della
richiamata circolare n.56/1987,
da integrare con le notizie relative all'eventuale indennita'
"ridotta" nei periodi di ricovero;
- alla eventuale prosecuzione della erogazione della indennita' stessa;
C - all'esigenza che la direttiva di cui al punto B) trovi applicazione
anche nei casi di accoglimento dei ricorsi o di azioni giudiziarie
conclusesi favorevolmente all'assicurato dopo un notevole lasso di
tempo, nonche' in quelli di trasferimento degli assicurati ad altro
datore di lavoro o di sopravvenuto stato di disoccupazione (nel
rispetto, ovviamente, dell'eventuale prescrizione);
D - alla effettuazione degli storni relativi sia alla prestazione economica
in argomento che all'assegno per il nucleo familiare; relativamente a
quest'ultimo, gli storni stessi dovranno essere effettuati a far tempo
dal 1øgennaio 1988 (8) anche nelle ipotesi di cui alla nota (5),
secondo i criteri indicati nel messaggio n.56679 del 12 ottobre 1988
(ALL.6).
PAGAMENTI DIRETTI
Ovviamente, i criteri di cui alle lettere A) e D) del paragrafo
precedente troveranno applicazione anche nei casi previsti dal 6øcomma
dell'art.1 della citata legge n.33/1980, nonche' in quelli dei "familiari".
Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori a tempo determinato
occupati per lavori stagionali alle dipendenze di datori di lavoro che
operano con l'Istituto con il sistema del conguaglio, si richiamano,
relativamente agli storni da effettuare per l'assegno per il nucleo
familiare, le "ISTRUZIONI CONTABILI" sopra riportate.
o
o o
Con la citata circolare n.56/1987 e' stato disposto l'invio al
lavoratore - che abbia fruito di trattamento economico nei primi 3 giorni
e/o di "integrazione" dell'indennita' giornaliera prevista soltanto per i
casi di malattia "comune" (non anche, cioe', per i casi di affezione
tubercolare) - della lettera costituente l'allegato n.3 della circolare
medesima, che prevede l'obbligo del rimborso al datore di lavoro di quanto
indebitamente percepito: per come evidente, il testo di tale lettera deve
intendersi venuto meno, tenuto conto dei nuovi criteri disciplinanti
l'applicazione della norma in oggetto (v. allegati 2, 3 e 4).
DA ULTimo:
- in relazione al disposto della citata delibera consiliare n.136/1988,
secondo la quale dovranno essere adottate tutte le procedure che valgano,
per quanto possibile, a non divulgare la natura specifica della malattia,
si dispone la sostituzione delle sigle dei modelli attualmente in uso con
quella di cui al richiamato messaggio n.01569 del 28 luglio 1988. - Al
riguardo si precisa che la revisione generalizzata dei modelli stessi e'
in corso di avanzata effettuazione: nel frattempo, le Sedi provvederanno,
con il coordinamento della competente Sede regionale, ad apportare al
testo dei modelli le opportune modifiche, che tengano conto della
intervenuta modifica legislativa e della esigenza di cui alla delibera
consiliare (tali iniziative potranno far preferire la predisposizione di
testi di dichiarazioni o di documenti, da richiedersi ai datori di
lavoro, scorporandoli dai modelli nei quali, al presente, sono inseriti,
come, ad esempio, nel Mod. Tbc 21-bis);
- si ribadisce l'esigenza che i rapporti fra i competenti settori di lavoro
vengano intensificati, all'evidente fine dell'effettuazione di opportune
verifiche sulla regolarita' degli adempimenti effettuati dalle aziende,
il cui operato, in via piu' ampia, verra' verificato in occasione degli
accessi ispettivi.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
BILLIA
-------------
N O T E :
(1) Atti Ufficiali 1987, pag. 2627.
(2) Atti Ufficiali 1987, pag. 2737.
(3) Atti Ufficiali 1981, pag. 2359.
(4) Qualora l'erogazione della indennita' giornaliera sia cessata, per
intervenuta guarigione o stabilizzazione clinica, dovra' essere
inviata la lettera di cui all'allegato n. 1/bis.
(5) I datori di lavoro che operano con l'Istituto con il sistema del
conguaglio, ma che non sono tenuti a corrispondere l'assegno per il
nucleo familiare ai propri dipendenti - in quanto trattasi di
lavoratori di particolari categorie (dipendenti da taluni organismi
cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato
direttamente dall'Istituto - dovranno, invece, segnalare alla Sede
competente dell'Istituto, per i conseguenti adempimenti contabili, il
nominativo del lavoratore al quale hanno corrisposto l'indennita'
prevista dalla legge n.88/1987, con l'indicazione del relativo periodo
di corresponsione.
(6) La situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro, a motivo
del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari.
(7) Vedi "AVVERTENZE".
(8) Per i periodi anteriori alla istituzione dell'assegno per il nucleo
normativa all'epoca vigente.
Allegato 1
I.N.P.S.
Sede Oggetto: Indennita' giornaliera.
REPARTO
Al
N. /
e, per conoscenza:
RACCOMANDATA Al Sig.
RISERVATA
ALL. 2
Codesta Azienda vorra' provvedere alla prosecuzione, nei confronti del
dipendente cui la presente e' diretta per conoscenza, della erogazione
della indennita' giornaliera, nonche', ove spettante, dell'assegno per il
nucleo familiare, attenendosi alle istruzioni di cui alle allegate
"AVVERTENZE".
Le "ISTRUZIONI" - parimenti allegate - contengono i criteri che
dovranno essere seguiti per la "regolarizzazione" della situazione relativa
alle prestazioni economiche gia' corrisposte.
Per l'eventualita' di ulteriori precisazioni, codesta Azienda potra'
rivolgersi a questa Sede.
L'assicurato, cui la presente e' diretta per conoscenza, dovra'
comunicare, tempestivamente, a questa Sede medesima la data di cessazione
del periodo per il quale ha diritto all'indennita' giornaliera.
IL DIRIGENTE LA SEDE
Allegato 1 - bis
I.N.P.S.
Sede Oggetto: Indennita' giornaliera.
REPARTO.
Al
N. /
e, per conoscenza:
RACCOMANDATA Al Sig.
RISERVATA
ALL. 2
Nei confronti del dipendente cui la presente e' diretta per conoscenza
l'indennita' giornaliera - relativamente alla infermita' iniziata il
......... - avrebbe dovuto essere liquidata secondo i criteri contenuti
nelle "AVVERTENZE", costituenti l'allegato n.1.
In conseguenza, codesta Azienda vorra' provvedere alla
"regolarizzazione" della situazione concernente le prestazioni economiche
gia' corrisposte, attenendosi alle "ISTRUZIONI", parimenti allegate
(ALLEGATO n.2).
IL DIRIGENTE LA SEDE
Allegato 2
AVVERTENZE PER I DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLA
INDENNITA' GIORNALIERA PER MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE
PRESENTI "AVVERTENZE" COSTITUISCONO ALLEGATO).
1) Diritto all'indennita' giornaliera: sussiste solo se il lavoratore non
ha diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.
2) Decorrenza dell'indennita' giornaliera: dal 1øgiorno di assistenza
sanitaria risultante dal certificato prodotto, relativo alla prima
visita medica.
3) Periodo massimo indennizzabile: tutte le giornate di assistenza
sanitaria fruita - compresi i primi tre giorni, le domeniche e le altre
festivita' - anche oltre 180 giorni, come di seguito precisato:
A) i primi 180 giorni, nelle misure di cui al paragrafo successivo;
B) dal 181øgiorno e fino alla data di cessazione dell'assistenza
sanitaria, in misura fissa, il cui importo verra', di volta in volta,
comunicato tempestivamente da questa Sede.
In relazione a quanto sopra, si precisa che nei casi in cui l'evento
morboso diverso dalla malattia "comune" sia "a cavaliere" di due anni,
l'erogazione dell'indennita' giornaliera prosegue nell'anno solare
successivo, tenendo conto delle giornate indennizzate nell'anno precedente
ai fini del raggiungimento delle 180 e della eventuale, successiva
applicazione della misura fissa (dal 181ø giorno).
4) Determinazione della misura: valgono gli stessi criteri seguiti per la
determinazione della misura dell'indennita' giornaliera in caso di
malattia "comune", tenendo, pero', presente che, dovendo l'indennita'
giornaliera di che trattasi essere corrisposta per tutti i giorni,
l'importo medio della retribuzione deve essere ottenuto applicando i
criteri relativi agli assicurati che, in caso di malattia "comune",
percepiscono la prestazione anche nei giorni festivi (impiegati del
commercio, per i quali la retribuzione mensile viene divisa per 30).
L'indennita' giornaliera sara' pari al 50% ed ai 2/3 - rispettivamente,
per i primi 20 giorni e per i successivi 160 - della retribuzione media
giornaliera, ottenuta in base ai criteri di cui sopra, fatte salve le
ipotesi in cui, per i casi di malattia "comune", siano previste
percentuali diverse: all'indennita' giornaliera in argomento non devono
essere applicate le riduzioni previste per la malattia "comune" (ad es.,
in caso di ricovero ospedaliero o di sospensione dal lavoro).
Le eventuali somme contrattualmente corrisposte a titolo di
integrazione dell'indennita' giornaliera per malattia "comune" non debbono
essere prese in considerazione ai fini della determinazione della misura
dell'indennita' in argomento, da porre a carico dell'I.N.P.S., mediante
conguaglio sul Mod. DM 10/2 - 89.
5) Cessazione della corresponsione dell'indennita' giornaliera: alla data
che verra' comunicata da questa Sede e, comunque, non oltre quella di
ripresa dell'attivita' lavorativa.
6) Dipendenti fruenti del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni:
troveranno applicazione gli stessi criteri validi per la ipotesi di
malattia "comune": peraltro, ove l'indennita' sia dovuta, la stessa deve
essere erogata in misura intera (v. precedente punto 4, 2ø cpv).
7) Dipendenti in astensione dal lavoro per maternita'.
A) - Astensione obbligatoria: l'indennita' giornaliera di cui alla
legge in argomento non spetta durante il relativo periodo.
B) - Astensione facoltativa: l'indennita' giornaliera di che trattasi
sostituisce quella che spetterebbe durante gli eventuali periodi di
astensione facoltativa dal lavoro per maternita'. Per l'eventuale
ripresa della corresponsione dell'indennita' di maternita' per
astensione facoltativa al termine dello stato morboso in argomento, si
rinvia alle disposizioni di carattere generale in materia di
trattamento economico di maternita' ed ai relativi criteri applicativi.
8) Assegno per nucleo familiare: spetta con riguardo agli stessi familiari,
nella stessa misura e con riferimento ai medesimi periodi (mensile,
quindicinale, quattordicinale, settimanale e giornaliero) previsti dalla
vigente normativa relativa ai lavoratori in attivita' di servizio. -
Anche per i limiti di reddito vale la normativa di carattere generale.
o
o o
Il recupero degli eventuali importi erogati nei primi tre giorni di
malattia, ed a titolo di "integrazione" dell'indennita' gia' corrisposta e
prevista soltanto per la malattia "comune" - importi da conguagliare con
eventuali somme a credito del dipendente (ad es., per indennita'
giornaliera corrisposta in misura ridotta nei periodi di ricovero: v. punto
4) - avverra' secondo modalita' da concordare fra le parti (datore di
lavoro e dipendente).
Per quanto attiene alle regolarizzazioni contributive, nonche' a quelle
riguardanti la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi
contributivi del Mezzogiorno, si rinvia all'allegato titolato "ISTRUZIONI
PER I DATORI DI LAVORO".
N.B.:
I CRITERI DI CUI SOPRA TROVANO APPLICAZIONE SOLTANTO AI FINI
DELL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA NEI CONFRONTI DELLA
PERSONA INDICATA NELLA LETTERA: NESSUNA VARIAZIONE, CIOE', SUBISCONO
I CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER
MALATTIA "COMUNE".
Allegato 3
ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA'
GIORNALIERA NEI CASI DI MALATTIA "NON COMUNE" (V. LETTERA DELLA QUALE LE
PRESENTI "ISTRUZIONI" COSTITUISCONO ALLEGATO).
I datori di lavoro che erogano, per conto dell'I.N.P.S., l'inden nita'
di cui alla lettera della quale le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono
allegato, provvederanno, a far tempo dal periodo di paga in corso al
1øgennaio 1989, a conguagliare, nelle denunce mensili (Mod. DM 10/2 - 89),
gli importi anticipati a tale titolo con l'importo dei contributi e delle
altre somme dovute all'Istituto.
A tal fine, nel Mod. DM 10/2 - 89 dovranno essere riportati i seguenti
DATI:
- nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro),
l'importo delle indennita' giornaliere corrisposte, di competenza del
mese cui si riferisce la denuncia;
- in uno dei righi in bianco dello stesso quadro "D" (somme a credito del
datore di lavoro), l'importo corrisposto a titolo di assegno per il
nucleo familiare connesso con l'indennita', preceduto dalla dicitura
"ANF. IND." e dal codice di nuova istituzione "H 301" (1).
Per quanto riguarda la sistemazione delle situazioni pregresse (2) -
relative, cioe', a periodi in cui, a far tempo dal periodo di paga in corso
alla data del 2 aprile 1987, e' stata corrisposta l'indennita' di malattia
"comune" in luogo dell'indennita' di cui alla lettera della quale,
parimenti, le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato - i datori di
lavoro dovranno compilare il Mod.DM 10/2 - 89, secondo le modalita' che
SEGUONO.
Relativamente alle indennita' anzidette:
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore a
titolo di indennita' di malattia "comune", gia' portato a conguaglio nei
precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "REC. IND. MAL." e dal
codice di nuova istituzione "E 705";
- indicheranno, nel rigo "54" del quadro "D" (somme a credito del datore di
lavoro), l'importo delle indennita' giornaliere spettanti - secondo i
criteri contenuti nelle "AVVERTENZE" - per il periodo durante il quale
e' stata corrisposta l'indennita' di malattia "comune" (3),
cumulativamente all'eventuale importo delle indennita' di competenza del
mese cui la denuncia si riferisce.
Relativamente ai trattamenti di famiglia, connessi con le predette
indennita' (1), corrisposti per i periodi a decorrere da quello di paga in
corso al 1øgennaio 1988 (4):
- indicheranno, in uno dei righi disponibili dei quadri "B" - "C" (somme a
debito del datore di lavoro), l'importo corrisposto al lavoratore durante
il periodo di malattia "comune" (compresa la "carenza") e a titolo di
assegno per il nucleo familiare, gia' portato a conguaglio nei precedenti
modelli, preceduto dalla dicitura "REC. ANF." e dal codice di nuova
istituzione "F 101";
- indicheranno, in uno dei righi in bianco del quadro "D" (somme a credito
del datore di lavoro), lo stesso importo sopra indicato, gia' corrisposto
a titolo di assegno per il nucleo familiare e portato a conguaglio nei
precedenti modelli, preceduto dalla dicitura "ANF. IND." e dal codice "H
301", cumulativamente all'eventuale importo dovuto allo stesso titolo per
il mese cui la denuncia si riferisce.
N O T E .
(1) I datori di lavoro che operano con l'Istituto con il sistema del
conguaglio, ma che non sono tenuti a corrispondere l'assegno per il
nucleo familiare ai propri dipendenti - in quanto trattasi di
lavoratori di particolari categorie (dipendenti da taluni organismi
cooperativi ed aziende boschive) cui l'assegno in parola viene erogato
direttamente dall'Istituto - dovranno, invece, segnalare a questa Sede,
per i conseguenti adempimenti contabili, il nominativo del lavoratore
al quale hanno corrisposto l'indennita' di cui alla lettera della quale
le presenti "ISTRUZIONI" costituiscono allegato, con l'indicazione del
relativo periodo di corresponsione.
(2) La situazione, ovviamente, si verifichera' anche in futuro, a motivo
del tempo occorrente per i necessari accertamenti sanitari.
(3) Vedi "AVVERTENZE".
(4) Per i periodi anteriori alla istituzione dell'assegno per il nucleo
familiare nessun adempimento deve essere effettuato, stante la diversa
normativa all'epoca vigente.
Allegato 4
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
(allegato di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 - D.S.E.A.D.
DEL 30.12.1976)
Tipo Codice D E N O M I N A Z I O N E
VARIAZ. Conto
Completa Abbreviata (nel li-
mite di 50 caratte-
teri)
I TBR 30/08 Indennita' giornaliera cor- INDENN. GIORN.
risposta ai dipendenti delle EX SIST.DM 5/2/69-
aziende ammesse a conguaglio A.P.
con il sistema di denuncia
di cui al D.M. 5.2.1969, di
competenza degli anni prece-
denti.
I TBR 30/09 Assegni per il nucleo fami- ASS. NUCLEO FAM.
liare corrisposti dalle CONGUAGLIATO DA
aziende ammesse a conguaglio AZ. COM. DM-A.P.
con il sistema di denuncia
di cui al D.M. 5.2.1969, di
competenza degli anni prece
denti - Art.2, D.L. n.69/1988
convertito nella legge 153/1988
I TBR 30/78 Indennita' giornaliera corri- INDENN. GIORN.
sposta ai dipendenti delle EX SIST.DM 5.2.69
aziende ammesse a conguaglio - A.C.
con il sistema di denuncia
di cui al D.M. 5.2.1969, di
competenza dell'anno in corso
I = Istituzione nuovo conto
Allegato 5
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
(all. di cui alla lett. circ. n.97 I.B. - n.398 D.S.E.A.D. del 30.12.1976)
Tipo Codice D E N O M I N A Z I O N E
VARIAZ. Conto
Completa Abbreviata (nel li-
mite di 50 caratte-
ri)
I TBR 30/79 Assegni per il nucleo fami- ASS. NUCLEO FAM.
liare corrisposti dalle CONGUAGLIATO DA
aziende ammesse a congua- AZ. CON DM A.C.
glio con il sistema di de-
nuncia di cui al D.M.
5.2.1969, di competenza
dell'anno in corso - Art.2,
D.L. n.69/1988, convertito
nella legge n.153/1988.
I = Istituzione nuovo conto.
ottobre 1988.