900619
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
SERVIZIO RAPPORTI
E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
RUOLO PROFESSIONALE
RAMO STATISTICO
ATTUARIALE
Circolare n. 142
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
PROVINCIALI
Modalita' di determinazione della riserva matematica,
relativa a lavoratori che possono far valere periodi
assicurativi in Paesi convenzionati.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
SERVIZIO RAPPORTI
E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
RUOLO PROFESSIONALE
RAMO STATISTICO
ATTUARIALE
Roma, 14 giugno 1990
Circolare n. 142
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
PROVINCIALI
OGGETTO: Modalita' di determinazione della riserva matematica,
relativa a lavoratori che possono far valere periodi
assicurativi in Paesi convenzionati.
In seguito a quesiti da piu' parti pervenuti, e' stato
approfondito il problema concernente le modalita' di calcolo
della riserva matematica nelle varie ipotesi nelle quali ne e'
prevista la determinazione (costituzione di rendita vitalizia,
riscatti, ricongiunzione nell'AGO di posizioni assicurative
esistenti nelle gestioni autonome CD-CM, Art., Comm.), qualora
le relative operazioni siano state proposte da lavoratori,
titolari di periodi assicurativi in Paesi convenzionati con
l'Italia.
L'importo della riserva matematica o del contributo di
riscatto puo' infatti, ricorrendo la suddetta fattispecie,
essere determinato mediante l'adozione di uno dei due seguenti
criteri:
a) calcolo della quota o maggior quota di pensione ed
individuazione del coefficiente unicamente sui periodi
(gia' eventualmente accreditati e da riconoscere con
l'operazione in corso) della Assicurazione generale
obbligatoria, cioe' senza considerare i periodi
assicurativi che i richiedenti possono far valere in regimi
previdenziali esistenti presso Paesi convenzionati con
l'Italia;
b) individuazione dei coefficienti di calcolo della riserva
ricorrendo al principio della totalizzazione dei periodi
assicurativi - italiani ed esteri - e determinazione della
quota o maggior quota di pensione secondo le norme comuni.
Allo stato attuale, come e' noto, le operazioni in
argomento si effettuano per le singole fattispecie secondo le
disposizioni fissate originariamente per le operazioni di cui
all'art. 13 della legge n. 1338/1962, e quindi adottando il
criterio indicato al punto a).
Va peraltro osservato che il costo delle operazioni
comportanti il calcolo della riserva matematica viene ad
identificarsi con il capitale di copertura (riserva matematica
prospettiva) corrispondente alla quota di pensione che a
seguito della domanda di riscatto risulta potenzialmente o
effettivamente acquisita dal proponente, in base alle nuove
condizioni di diritto nelle quali esso viene a trovarsi.
L'ipotesi di base implicita nella tariffa, necessaria a
garantire l'equivalente attuariale connesso all'operazione,
postula pertanto che il calcolo sia effettuato tenendo conto
di tutte le condizioni che rendono possibile la liquidazione
della rendita. In altri termini, qualora sussistano condizioni
che consentono di attribuire ai periodi da riconoscere una
efficacia differente da quella ipotizzabile sulla scorta della
sola contribuzione fatta valere nell'assicurazione generale
obbligatoria, una piu' corretta applicazione della tecnica
attuariale determina la necessita' di considerarle.
E' di tutta evidenza come la titolarita' di contribuzione
in Paesi convenzionati possa dispiegare i suoi effetti sulla
efficacia della contribuzione italiana, sia che consenta,
mediante la totalizzazione dei periodi, l'acquisizione del
diritto a pensione - liquidabile in pro-rata ed eventualmente
integrabile al minimo - antecedentemente al compimento
dell'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento estero, sia
che determini, comunque, il raggiungimento dei requisiti
contributivi che danno titolo alla pensione liquidabile
congiuntamente dai Paesi convenzionati secondo il criterio del
pro-rata (1).
Si dispone pertanto che nella definizione di tutte le
pratiche che comportano la determinazione di una riserva
matematica, per l'accertamento della anzianita' contributiva,
cui fare riferimento ai fini della individuazione del
coefficiente di calcolo sulle apposite tabelle, si tenga conto
sia dei periodi assicurativi esistenti nell'AGO che di quelli
esistenti negli ordinamenti dei Paesi convenzionati, con
esclusione dell'ipotesi che gia' alla data della relativa
domanda risulti la situazione di cui alla nota (1).
Il coefficiente di calcolo come sopra individuato dovra'
essere applicato alla quota (o maggior quota) di pensione
italiana determinata secondo le norme comuni.
Il suddetto criterio dovra' essere adottato nella
definizione delle domande presentate a partire dalla data
della presente circolare.
Nelle more dell'aggiornamento della modulistica in uso le
Sedi provvederanno a richiedere agli interessati, all'atto
della presentazione della domanda, apposita dichiarazione
circa l'esistenza di periodi assicurativi in Paesi
convenzionati, facendo presente che una errata o incompleta
indicazione comportera' il riesame della pratica.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
----------
(1): Resta esclusa solo l'ipotesi di acquisizione del diritto
a pensione autonoma a carico dell'AGO.
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.