Versione Grafica

920527
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 143.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
1 .1.1992 - Questioni varie.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 27 maggio 1992     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 143.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Versamenti volontari - Importo dei contributi dal
         1 .1.1992 - Questioni varie.
All. n. 10
                         PARTE I
             IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI
1) Lavoratori dipendenti non agricoli
     L'art. 2 comma 5 della legge  26.9.1981,  n.  537  (1),
stabilisce  che,  con effetto dal 1  gennaio di ciascun anno
le retribuzioni medie settimanali, di cui  alla  tabella  F)
allegata  alla  legge  stessa, devono essere aumentate nella
stessa misura percentuale prevista per le pensioni.
     Secondo quanto  risulta  dagli  accertamenti  espletati
dall'ISTAT, come da comunicazione del Ministero del Lavoro e
della  Previdenza   Sociale,   la   variazione   percentuale
dell'indice  del costo della vita e' risultata pari al 7,9%.
Si e', pertanto, provveduto a predisporre una nuova  tabella
(v. all. 1) di retribuzioni medie valide dal 1 .1.1992.
     L'art.  7,  comma 7, della legge 11.11.1983, n. 638 (2)
prevede che l'importo minimo della retribuzione  settimanale
sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo'
essere inferiore a quella  della  retribuzione  media  della
classe di retribuzione di cui alla citata tabella F), pari o
immediatamente  inferiore,  alla  retribuzione  settimanale,
determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo stesso.
     Dal  combinato  disposto  di  tale norma e dell'art. 1,
comma 2, del D.L. n. 338/1989, n. 196  convertito  in  legge
7.12.1989,  n.  389  la  classe  minima  di  retribuzione e'
risultata, per l'anno 1992  corrispondente  alla  classe  19
della tabella sopra citata.
     Sulla  base  delle  variazioni  sopra  riportate  si e'
provveduto a  predisporre  nuove  tabelle  di  contribuzione
volontaria per le singole categorie di prosecutori volontari
(v. all. n. 2, 3 e 4) valide dal 1 .1.1992.
     Per quanto riguarda i prosecutori  volontari,  autoriz-
zati  con  la  qualifica  di  addetti ai servizi domestici e
familiari la retribuzione minima di riferimento  porta,  per
l'anno  1992  ad un importo di contribuzione minima settima-
nale di L. 25.385 di cui L. 309 a titolo di quota base.
2) Lavoratori agricoli dipendenti
     Per l'anno 1992 gli importi  dei  contributi  volontari
settimanali  per l'assicurazione IVS dei lavoratori agricoli
dipendenti  sono  quelli  riportati  nella  tabella  di  cui
all'allegato n. 5.
     Il  calcolo  dei  nuovi  contributi  volontari e' stato
effettuato tenendo conto sia di quanto disposto dall'art. 1,
comma  3, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge
7.12.1989,  n.  389,  sia  dell'adeguamento  annuale   delle
retribuzioni  settimanali di cui alla tabella F) della legge
n. 537/81 previsto dall'art. 2 della legge stessa.
     Si rammenta, inoltre, che - ai sensi di quanto disposto
dall'art.  7, comma 8, della legge n. 638/1983 - gli importi
dei contributi volontari minimi  dovuti,  per  l'anno  1992,
dalla  categoria  di  prosecutori  volontari  in parola sono
quelli che si ottengono applicando all'importo minimo  della
retribuzione  media  settimanale (classe 19), determinata in
base a quanto disposto dal comma 7 del  citato  art.  7,  le
aliquote contributive in vigore per la predetta categoria di
lavoratori.
     Pertanto,  l'importo  del  contributo volontario minimo
dovuto per l'anno 1992 dai lavoratori agricoli dipendenti e'
di L. 33.638.
3) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella
   Gestione Speciale
     Nell'allegato n. 6 e' riportata la tabella dei  contri-
buti volontari dei CD/CM in vigore per l'anno 1992.
     Al riguardo, si fa rilevare che il  calcolo  dei  nuovi
contributi  e'  stato  effettuato tenendo conto dell'adegua-
mento annuale delle classi di  reddito  settimanali  di  cui
alla  tabella  E  della  legge  2  agosto  1990, n. 233 (3),
previsto dall'art. 10, comma 4, della stessa legge.
     Si rammenta peraltro che, ai sensi di  quanto  disposto
nell'ultimo  periodo  del comma 2 dell'art. 10 sopra citato,
l'importo del contributo volontario  minimo  dei  CD/CM  non
puo'  essere in nessun caso inferiore a quello stabilito per
i lavoratori dipendenti comuni che, per l'anno 1992, e' pari
a L. 59.478.
     Con  messaggio  n.  19742  del  13 maggio 1991 e' stato
comunicato  che  l'archivio  contributivo  CD/CM  e'   stato
aggiornato con le indicazioni relative alle fasce di reddito
in cui i lavoratori predetti  sono  stati  inquadrati  dallo
SCAU,  ai  sensi  dell'art. 7 della legge n. 233/1990, per i
periodi di attivita' soggetta all'obbligo assicurativo.
     Pertanto, d'ora in avanti, le Sedi  saranno  in  grado,
avvalendosi  di  tali  indicazioni,  di  determinare  in via
definitiva la classe di contribuzione da assegnare ai  nuovi
prosecutori volontari. Ai fini della determinazione di detta
classe si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare
n. 83 del 26 marzo 1991 (4).
     Per  quanto riguarda, invece, la rideterminazione della
classe nei riguardi dei prosecutori  volontari,  gia'  auto-
rizzati  con  decorrenza  successiva  al  30  giugno 1990 ed
inseriti provvisoriamente nella prima classe, si fa  riserva
di istruzioni.
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.
     Per  quanto  concerne  la  categoria  di  lavoratori in
epigrafe, si  fa  riserva  di  comunicare  gli  importi  dei
contributi  volontari  relativi  all'anno  1992, non essendo
ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
     I   predetti   assicurati  continueranno,  pertanto,  a
versare  provvisoriamente,  per  l'anno  1992,  gli  importi
contributivi  vigenti alla data del 31 dicembre 1991, ripor-
tati nell'allegato n. 4 della circolare n. 47  del  19  feb-
braio 1992.
5) Artigiani e Commercianti
     Come  e' noto, dal 1  luglio 1990, il contributo volon-
tario  mensile  e'  commisurato,  in  ragione  delle  stesse
aliquote  percentuali  stabilite  per il versamento dei con-
tributi obbligatori  da  parte  dei  lavoratori  attivi,  ai
redditi medi indicati in 8 classi di contribuzione.
     Per l'anno 1992, le classi di reddito, il reddito medio
imponibile  e gli importi mensili dei contributi sono riepi-
logati nella tabella di cui all'allegato 7.
     L'aliquota del 10% si  riferisce  ai  collaboratori  di
eta' inferiore ai 21 anni. Questi ultimi, con decorrenza dal
mese successivo al compimento di tale eta', dovranno versare
i contributi volontari sulla base dell'aliquota del 13%.
     Si  precisa  che, ai fini del calcolo della pensione in
forma contributiva, si dovra' considerare come versato,  per
ogni mese coperto di contribuzione volontaria, un contributo
base di L. 390, qualunque sia la classe  di  reddito  attri-
buita al soggetto interessato.
     A scioglimento della riserva contenuta al punto 4 della
circolare n. 99  dell'11  aprile  1991,  si  precisa  quanto
segue.
A) Soggetti autorizzati anteriormente al 1  luglio 1990
     Come  e'  gia'  stato precisato con la circolare n. 274
del 21 dicembre 1990, ai fini dell'attribuzione della classe
debbono  essere presi in considerazione i redditi desumibili
dai 36  mesi  di  contribuzione  obbligatoria  e  volontaria
versata anteriormente al 1  luglio 1990.
     Nella  prima  fase di applicazione della legge e' stata
consentita l'attribuzione generalizzata della  prima  classe
di contribuzione.
     A   seguito  del  completamento  dell'acquisizione  dei
bollettini relativi ai primi  due  trimestri  del  1990,  e'
stata  predisposta  una  lista  -  stampabile dalle S.A.P. -
elaborata tenendo conto,  per  ciascun  soggetto,  dei  dati
reddituali  desumibili dai versamenti effettuati nel periodo
sopra indicato. In tale lista sono riepilogati i  nominativi
dei  soggetti  ai  quali  compete  una classe superiore alla
prima. Sono stati esclusi dalla lista coloro che, alla  data
del 1  gennaio 1992, risultavano titolari di pensione.
     Le  classi  sono  state  determinate  sulla  base delle
risultanze dell'archivio centralizzato,  senza  tener  conto
dell'eventuale  attribuzione  da  parte del titolare, di una
quota di reddito ai collaboratori, per il periodo  anteriore
al  luglio 1990. Nell'ipotesi in cui cio' si sia verificato,
le Sedi dovranno controllare l'attribuzione della classe  e,
qualora  i  nuovi  dati  reddituali  lo  rendano necessario,
effettuare una diversa assegnazione.
     L'emissione 1992 sara' predisposta tenendo conto  degli
importi dovuti sulla base della classe assegnata.
     Il conguaglio, per i periodi compresi tra il 1   luglio
1990  e  il  31  dicembre  1991,  sara'  calcolato da questa
Direzione Generale, in un  momento  successivo  all'acquisi-
zione dei bollettini relativi all'anno 1991.
     In  tale occasione saranno calcolati i conguagli dovuti
dai soggetti che hanno interrotto, nello stesso periodo,  il
rapporto contributivo volontario con l'Istituto per decesso,
pensionamento, ecc..
     Ovviamente, se i contributi relativi al periodo  luglio
1990/dicembre  1991 debbono essere conteggiati per la liqui-
dazione di una pensione, l'operazione dovra'  essere  effet-
tuata dalle Sedi.
B) Autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 30 giugno
   1990
     La classe di contribuzione per  i  soggetti  che  hanno
presentato  domanda di autorizzazione nel periodo successivo
al 30.6.1990 dovra' essere determinata  dalle  Sedi  con  le
consuete  modalita' tenendo conto dei criteri illustrati con
la circolare n. 274 del 21 dicembre 1990.
     Al riguardo, si conferma che  debbono  esser  presi  in
considerazione  i redditi desumibili dagli ultimi 36 mesi di
contribuzione obbligatoria anteriori alla data di decorrenza
dell'autorizzazione.
     I  redditi  debbono  essere  determinati  con i criteri
indicati nella parte seconda della citata circolare n.  274,
punti  2.1,  2.2  e  2.3.  Per quanto concerne il periodo 1
luglio/31 dicembre 1990, dovranno essere presi  in  conside-
razione  i  redditi  desumibili  dai contributi attribuiti a
seguito delle operazioni di conguaglio previste dall'art. 1,
comma 8, della legge n. 233/1990.
     Si   precisa  infine  che  nell'ipotesi  di  cessazione
dell'attivita' nel corso dell'anno, l'importo del contributo
a  percentuale versato sul reddito dell'anno precedente deve
essere aggiunto per intero ai contributi fissi versati per i
mesi di lavoro svolto nell'anno di cessazione.
     Per  quanto  riguarda  le cessazioni avvenute nell'anno
1990, si precisa che:
     - se la cessazione si e' verificata entro il 30 giugno,
vale la regola sopra riportata
     - se la cessazione e' intervenuta nel corso del secondo
semestre dell'anno, l'importo che deve essere aggiunto  alla
contribuzione  fissa  versata per i primi sei mesi e' quello
relativo alla prima rata dei contributi  a  percentuale  sul
reddito   1989.   L'importo  versato  come  seconda  rata  -
eventualmente rettificato  a  seguito  delle  operazioni  di
conguaglio  per  il  2  semestre 1990, di cui all'art. 1, 8
comma della legge n. 233 citata -  deve  essere  utilizzato,
unitamente  agli  altri  contributi  versati per il semestre
stesso come base diretta per il calcolo del reddito.
6) Coefficiente di determinazione della retribuzione
   pensionabile per i prosecutori volontari autorizzati con
   la qualifica di "addetti ai servizi domestici e
   familiari"
     Nessuna variazione dell'aliquota contributiva dovuta al
servizi domestici e  familiari  e'  intervenuta  per  l'anno
1992.
     Si  conferma, pertanto, che il coefficiente di determi-
nazione della retribuzione pensionabile per l'anno  soprain-
dicato e' 0,112975.
     Per  i  contributi  volontari  dovuti  dai  prosecutori
volontari,  con  esclusione  dei  lavoratori  autonomi e dei
coloni e mezzadri reinseriti, di cui alla presente  circola-
re,  sono state determinati i nuovi coefficienti di riparti-
zione fra le varie gestioni assicurative (v. all. n. 8);  in
relazione  a  tali  coefficienti  sono  state predisposte le
tabelle di cui agli allegati n. 9 e 10    per  l'imputazione
contabile  rispettivamente dei versamenti e dei rimborsi dei
contributi di cui trattasi.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
---------------------
(1) V. Atti Ufficiali 1981, pag. 2133
(2) V. Atti Ufficiali 1983, pag. 2961
(3) V. Atti Ufficiali 1990, pag. 1829
(4) V. Atti Ufficiali 1991, pag. 791
La  presente circolare, viene trasmessa, esclusi gli allega-
ti, con messaggio T.P. per consentire l'immediata conoscenza
ed applicazione.