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DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 207
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI
CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO-LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 9 marzo 1989 n. 88. Art. 49, terzo comma
Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che
svolgono attivita' plurime, rientranti in settori
diversi. Circolare 5 aprile 1995 n. 47/95 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 25 luglio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 207 AI COORDINATORI GENERALI
CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO-LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
n. 1 allegato
OGGETTO:Legge 9 marzo 1989 n. 88. Art. 49, terzo comma
Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che
svolgono attivita' plurime, rientranti in settori
diversi. Circolare 5 aprile 1995 n. 47/95 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Si trasmette, per quanto di competenza delle Sedi,
copia della circolare n. 47 del 5 aprile 1995 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale
Previdenza ed Assistenza Sociale - Divisione XIII- con la
quale vengono indicati i criteri per l'attuazione del terzo
comma dell'art. 49 della legge n. 88/89, relativo ai Decreti
Ministeriali di inquadramento, agli effetti previdenziali ed
assistenziali, dei datori di lavoro che svolgono attivita'
plurime rientranti in settori diversi.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA
SOCIALE - DIV. XIII
CIRCOLARE N. 47 DEL 5 APRILE 1995
AGLI ISPETTORATI REGIONALI
DEL LAVORO
LORO SEDI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI
DEL LAVORO
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 9 marzo 1989 n. 88, art. 49, terzo comma
Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in
settori diversi.
In relazione all'attivita' di competenza di
codesti Ispettorati e al fine di una corretta applicazione
della normativa in oggetto si comunicano i criteri per
l'inquadramento delle aziende esercenti attivita' plurime
rientranti in settori diversi.
La legge 9 Marzo 1989, n. 88, all'art. 49, ha
introdotto nuovi criteri di classificazione dei datori di
lavoro, ai fini previdenziali ed assistenziali ed ha stabi-
lito due diversi modi per effettuare la classificazione
stessa.
L'uno riconducibile alla legge quando l'attivita'
esercitata e' espressamente indicata nei settori di cui al
primo e al secondo comma del citato art. 49; l'altro dispo-
sto con decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce a
quale dei settori indicati nei precedenti commi si debbano
aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i
datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti
in settori diversi,
Pertanto il provvedimento mediante il quale
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riconosce il
settore di appartenenza alle aziende che esercitano le
attivita' espressamente indicate nei primi due commi assume
carattere di accertamento di un rapporto intersoggettivo
gia' costituito ope legis; il provvedimento del Ministero,
invece, concretandosi in una scelta operata nell'esercizio
di un potere discrezionale di natura tecnico-amministrativa,
assume efficacia costitutiva del rapporto medesimo.
In particolare il decreto ministeriale emanato ai
sensi del terzo comma dell'art. 49, che stabilisce a quale
dei settori indicati nei precedenti commi, si debbano
aggregare i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime
rientranti in settori diversi, si deve riferire a datori di
lavoro che esercitano attivita' non dotate singolarmente di
autonomia organizzativa ma che sono tra di loro collegate da
un rapporto di connessione e di accessorieta' tale che ove
una di tali attivita' venisse separata dall'altra non
avrebbe alcuna propria possibilita' di utile esplicazione.
In tal caso il carattere di accessorieta'
dell'attivita' comporta la relativa assimilazione in quella
principale di cui deve seguire ad ogni effetto il regime
giuridico.
Ne consegue che il decreto ministeriale non potra'
riguardare la fattispecie relative a datori di lavoro che
esercitano piu' attivita' aventi carattere autonomo, in
quanto in tal caso il datore di lavoro deve essere iscritto
distintamente in ciascuno dei settori previsti per le
singole attivita' esercitate.
Al riguardo si evidenzia che il carattere autonomo
delle diverse attivita' dipende, generalmente, dall'autono-
mia di organizzazione, di funzionamento e di gestione,
nonche' dalla diversa finalita' e dal diverso rischio
produttivo.
L'indagine su tali aspetti deve essere pertanto
condotta con particolare attenzione valutando le concrete
modalita' con cui le singole attivita' economiche facenti
capo ad uno stesso imprenditore vengono esercitate.
In relazione a tutto quanto esposto, considerato
che nei confronti delle aziende esercenti attivita' plurime
rientranti in settori economici diversi il decreto ministe-
riale di aggregazione assume efficacia costitutiva del
rapporto assicurativo, si invitano codesti Ispettorati ad
una puntuale applicazione dei criteri contenuti nella
presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BORGIA