940318
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 87.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
vigono accordi parziali di sicurezza sociale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 15 marzo 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 87. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
vigono accordi parziali di sicurezza sociale.
Premessa
Facendo seguito alla circolare n. 90 del 21.3.1992 ed a
complemento della stessa, si ritiene utile fornire un quadro
riassuntivo degli Accordi e Convenzioni bilaterali vigenti
con Paesi extracomunitari le quali garantiscono una tutela
limitata rispetto a quella prevista dalla legge 3.10.1987,
n. 398.
Nell'esposizione che segue sono state prese in esame le
due seguenti fattispecie.
a) La prima e' rappresentata da quella dei lavoratori
assunti per prestare attivita' lavorativa in uno dei Paesi
convenzionati o cola' trasferiti, sottoposti alla normativa
del Paese straniero. In tali casi si applicano le forme di
tutela previste dalla legge n. 398/1987 quando esse non sono
previste dalla convenzione.
b) La seconda ipotesi e' quella relativa ai lavoratori
trasferiti in Paesi convenzionati con i quali le convenzioni
ed accordi prevedono che per determinati periodi di tempo
permane l'applicazione della legislazione sociale del Paese
di origine. Poiche' l'applicazione di quest'ultima legisla-
zione e' stata ritenuta limitata alle forme di tutela
previdenziale contemplata dalla Convenzione od Accordo,
questo comporta, in forza del principio posto alla base
della citata circolare n. 90 del 21.3.1992, che ai lavora-
tori deve essere garantita l'applicazione in via residuale
delle forme di tutela previste dalla legge n. 398/1987.
Esaurito il periodo di tempo per il quale, a norma di
convenzione, e' applicabile la legislazione del Paese di
provenienza, la posizione di tali lavoratori va identificata
con quella di cui alla lettera a). I lavoratori di cui
trattasi vengono comunemente definiti nel linguaggio cor-
rente come "distaccati" e con tale locuzione verranno
identificati nella successiva trattazione.
Resta inteso che nel caso di trasferta - consistente
nella dislocazione del lavoratore fuori del normale luogo di
lavoro con carattere di temporaneita' e di regola per
l'espletamento di un incarico circoscritto nel tempo - si
applica integralmente la normativa italiana in materia di
assicurazioni sociali.
Sia per il personale di cui alla lettera a) che per
quello la cui situazione e' identificata sotto la lettera b)
gli adempimenti contributivi relativamente alle contribu-
zioni ricadenti sotto le disposizioni della legge n.
398/1987 devono essere eseguiti - salve successive diverse
indicazioni ministeriali - a decorrere dall'aprile 1992.
Considerato, inoltre, che la definizione del quadro
delle contribuzioni dovute in relazione alle varie situa-
zioni ha richiesto un particolare approfondimento delle
varie convenzioni e che solo nella presente circolare e'
stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina
della materia, ai fini della sistemazione di eventuali
partite contributive pregresse puo' trovare applicazione la
delibera consiliare n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M.
7.10.1993 (circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Dette sistemazioni dovranno essere espletate con la
procedura amministrativa prevista in materia di regolariz-
zazioni.
Per i lavoratori "distaccati" e' ovvio che le contri-
buzioni inerenti le forme di previdenza e di assistenza
contemplate dalle Convenzioni ed Accordi sono dovute senza
la limitazione temporale suddetta ed eventuali omissioni
contributive sono sanabili con applicazione delle sanzioni
civili stabilite in via ordinaria.
1. Paesi con i quali esistono Accordi di sicurezza sociale
diversi dai Regolamenti CEE: contribuzione dovuta.
ARGENTINA
Convenzione del 3.11.1981, ratificata con legge n. 32
del 18.1.1983 (Suppl. ordinario G.U. n. 44 del 15.2.1983).
Accordo amministrativo del 15.12.1983. Entrata in vigore il
1 .1.1984 - Circolare n. 1415 del 30.1.1984.
Si applica alla legislazione in materia di pensioni di
invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e
malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi e
assegni familiari. L'assicurazione malattia e maternita' si
applica solo ai titolari di pensione o rendita.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. - prestazioni economiche di
malattia e maternita'.
- Contributo TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
- Contribuzione dovuta secondo la legislazione vigente
in Italia
Assicurazione IVS, Contribuzione ex Enaoli, Tbc,
assegni familiari, contributo Tfr.
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Disoccupazione (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'.
- Fiscalizzazione (2)
AUSTRALIA
Accordo di sicurezza sociale del 23 aprile 1986,
ratificata con legge n. 225 del 7.6.1988 (G.U. n. 147 del
24.6.1988).
Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo
di sicurezza sociale del 6.6.1986.
Accordo di reciprocita' in materia di assistenza
sanitaria del 9.1.1986, ratificato con legge 7.6.1988, n.
226 (G.U. n. 221 del 20.9.1988).
Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo
di reciprocita' in materia di assistenza sanitaria.
Entrata in vigore: 1 settembre 1988.
Intesa fra l'INAIL e lo Stato del Victoria in materia
di infortuni sul lavoro e malattie professionali del 22
ottobre 1986.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattie, disoccupazione, assegni
familiari ai titolari di pensione.
Non contengono disposizioni relative ai lavoratori
distaccati.
Circolare n. 163 del 21.7.1988.
a) Personale sottoposto al regime del paese di destinazione
Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Tbc - Contribuzione ex ENAOLI (1).
- Contributo TFR
- Contributo maternita'
- Fiscalizzazione (2)
b) Nei casi in cui i lavoratori non sono considerati resi-
denti permanenti in Australia e quindi non sono sottoposti
alla legislazione australiana, gli stessi sono assoggettati
alla legge n. 398/87, sempre che non siano considerati in
trasferta.
AUSTRIA (4)
Convenzione del 21 gennaio 1981, ratificata con legge
n. 33 del 18.1.1983 (S.O. alla G.U. del 15.2.1983, n. 44).
- Accordo Amministrativo del 21.1.1981.
- Entrata in vigore: 1 luglio 1983.
Si applicano alla legislazione in materia di pensione
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattia professionali, malattia e maternita', tubercolo-
si, disoccupazione, assegni familiari.
Circolare n. 4002 del 29.2.1984.
a) Personale sottoposto al regime di legge n. 398/1987 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contributo TFR.
a) Personale distaccato soggetto alla legislazione naziona-
le.
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex ENAOLI
- Assegni familiari
- Tbc
- DS
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.91, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'.
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
BRASILE
Accordo per l'emigrazione del 9 dicembre 1960, ratifi-
cato con legge n. 509 del 2 marzo 1963 (G.U. n. 109 del 23
aprile 1963).
Accordo Amministrativo del 19 marzo 1973 per l'appli-
cazione degli articoli da 37 a 43 dell'Accordo per l'emi-
grazione.
Entrata in vigore: 19 marzo 1973.
Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'emigrazione del
30 gennaio 1974, ratificato con legge 6 aprile 1977 (G.U. 1
giugno 1977, n. 147).
Entrata in vigore: 5 agosto 1977.
Norme di applicazione del Protocollo Aggiuntivo del 17
settembre 1975 all'Accordo per l'emigrazione del 30 gennaio
1974.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolo-
si.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione e gli assegni familiari.
Circolare n. 2201 del 25.2.1978.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contributo TFR
- Fiscalizzazione (2).
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Tbc
- Tfr
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Disoccupazione (senza l'abbattimento dei 10 punti).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
CANADA e QUEBEC
Accordo di sicurezza sociale del 17 novembre 1977,
ratificato con legge n. 869 del 21 dicembre 1978 (G.U. n. 9
del 10 gennaio 1979).
Accordo Amministrativo del 19 gennaio 1979.
Intesa in materia di sicurezza sociale del 23 gennaio
1979 tra il Quebec e l'Italia.
Entrata in vigore: 1 gennaio 1979.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, tubercolosi e, nei
casi previsti dall'Accordo di collaborazione fra l'INAIL e
la Commissione del Quebec del 25 novembre 1979 nonche' dal
Memorandum d'intesa fra l'INAIL e il Workers Compensation
Board dell'Ontario del 27 febbraio 1980 alla legislazione
concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali.
Non si applicano alla legislazione concernente le
malattie, la disoccupazione e gli assegni familiari ai
lavoratori.
Circolare n. 800 dell'1.2.1980.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contributo S.S.N. e prestazioni economiche di malat-
tia e maternita'
- Contributo TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Tbc
- Tfr
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Disoccupazione (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- Fiscalizzazione (2)
CAPOVERDE
Convenzione del 18 dicembre 1980, ratificata con legge
n. 34 del 25 gennaio 1983 (Supplemento ordinario G.U. n. 44
del 15 febbraio 1983).
Accordo Amministrativo del 7 maggio 1987.
Entrata in vigore: 1 novembre 1983.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi
e assegni familiari.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione.
Circolare n. 100 del 12.5.1988.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contributo TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Tbc
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- Tfr
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Disoccupazione (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Fiscalizzazione (2).
ISRAELE
Scambio di lettera tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legisla-
zione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori tempo-
raneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato
nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il
7 gennaio 1987 e ratificato con legge n. 309 del 28 agosto
1989 (Supplemento ordinario G.U. 4 settembre 1989, n. 206).
Entrata in vigore: 21 novembre 1989.
In virtu' di tale accordo, i lavoratori distaccati
rimangono totalmente assoggettati alla legislazione del
Paese di provenienza per il periodo di distacco fissato in
36 mesi, prorogabili per altri 12 mesi.
La legge n. 398/1987 trova integrale applicazione per i
cittadini italiani assunti per prestare attivita' lavorativa
nei territori suddetti e per quello distaccato dopo che si
e' esaurito il periodo di distacco.
JERSEY E ALTRE ISOLE DEL CANALE
(GUERNSEY, ALDERNEY, HERM E IETHOU)
Scambi di note del 19 maggio 1958 e del 7 giugno 1967
relative all'estensione della Convenzione italo-britannica
del 28 novembre 1951 alle predette isole.
Entrata in vigore: 1 maggio 1958 (Jersey), 1 luglio
1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou).
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e disoccupazio-
ne.
Non si applicano alla legislazione concernente gli
assegni familiari.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contributo TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Tbc
- Ds
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- Tfr
- Fiscalizzazione (3)
JUGOSLAVIA
Convenzione del 14 novembre 1957, ratificata con legge
n. 885 dell'11 giugno 1960 (G.U. 29 agosto 1960, n. 210).
Accordo Amministrativo del 10 ottobre 1958.
Entrata in vigore: 1 gennaio 1961.
Gli accordi italo-iugoslavi continuano a trovare
applicazione con le repubbliche di Slovenia e Croazia.
Si applicano alla legislazione in materia di pensione
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione
e assegni familiari.
Scambio di note del 5 febbraio 1959 - Disciplina il
riconoscimento da parte italiana o jugoslava delle posizioni
assicurative degli abitanti dei territori ceduti alla
Jugoslavia in base al Trattato di pace.
Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 ratificato con
legge n. 73 del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. 77 -
Supplemento ordinario).
Entrata in vigore: 3 aprile 1977.
L'allegato 9 del predetto Trattato disciplina il
pagamento delle pensioni degli abitanti delle ex zone A e B
del territorio libero di Trieste.
Accordo Amministrativo (provvisorio) per l'applicazione
dell'allegato 9 del Trattato di Osimo, firmato a Roma il 7
dicembre 1977.
Circolare n. 1501 del 31.8.1970.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contributo TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Tbc
- Ds
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- Tfr
- Fiscalizzazione (3)
LIECHTENSTEIN (4)
Convenzione dell'11 novembre 1976, ratificata con legge
n. 769 del 25 ottobre 1978 (G.U. 4 dicembre 1978 n. 338).
Accordo Amministrativo dell'11 gennaio 1980 (G.U. 23
febbraio 1980, n. 5).
Entrata in vigore: 1 marzo 1980.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti e assegni familiari.
Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'as-
sicurazione del Liechtenstein all'assicurazione italiana.
Non si applicano alla legislazione concernente gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malat-
tia, la tubercolosi e la disoccupazione.
Circolare n. 100 del 17.12.1980.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Disoccupazione ed ex ENAOLI (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TBC
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- CUAF
- Tfr
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Tbc (1)
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- Fiscalizzazione (2).
MESSICO
Accordo del 2 febbraio 1977 (G.U. del 18 aprile 1977 n.
101).
Entrata in vigore: 1 aprile 1977.
Si applica, limitatamente alla trasferibilita', in
Italia o nel Messico, delle pensioni acquisite, rispettiva-
mente, a carico del Messico o dell'Italia.
Si applica integralmente la legge n. 398/1987.
MONACO
Convenzione generale del 12 febbraio 1982, ratificata
con legge n. 130 del 5 marzo 1985 (Supplemento ordinario
G.U. n. 89 del 15 aprile 1985).
Accordo Amministrativo del 12 febbraio 1982 (G.U. n.
285 del 4 dicembre 1985).
Entrata in vigore: 1 ottobre 1985.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia (compresa la tubercolosi)
e maternita', assegni familiari.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione.
Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai
lavoratori temporanei (frontalieri) rimasti disoccupati nel
Principato di Monaco, si applica l'apposito Accordo del 12
febbraio 1982, in vigore dal 1 gennaio 1982.
Circolare n. 1820 del 13.1.1986.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- TBC
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
NORVEGIA (4)
Convenzione del 12 giugno 1959, ratificata con legge n.
991 del 1 luglio 1961 (G.U. 5 ottobre 1961, n. 249).
Entrata in vigore: 1 febbraio 1962.
Si applica alla legislazione in materia di pensioni di
invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e
malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione e
assegni familiari.
La Convenzione italo-norvegese del 1959 che, in parti-
colare, non prevede la totalizzazione dei periodi assicura-
tivi ai fini pensionistici, non ha trovato di fatto attua-
zione in mancanza del relativo Accordo Amministrativo di
applicazione, tranne che per la disposizione relativa al
rimborso dei contributi ai lavoratori che non conseguono il
diritto a pensione.
Si applica integralmente la legge n. 398/1987.
STATI UNITI D'AMERICA
Accordo di sicurezza sociale del 23 maggio 1973 rati-
ficato con legge n. 86 del 24 febbraio 1975 (G.U. 7 aprile
1975, n. 92).
Protocollo Amministrativo del 22 novembre 1977.
Entrata in vigore: 1 novembre 1978.
Accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, in vigore dal 1
gennaio 1986 (Supplemento ordinario G.U. n. 262 del 7
novembre 1985).
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti.
Non si applicano alla legislazione concernente gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malat-
tia e la tubercolosi, la disoccupazione e gli assegni
familiari ai lavoratori.
Circolare n. 700 del 13.3.1979.
In merito a tale convenzione sono state diramate
istruzioni con apposite circolari n. 90 del 21 marzo 1992 e
n. 37 dell'11.2.1993.
In merito al contenuto della predetta circolare n.90,
si comunica peraltro che il contributo TFR per il personale
optante per la legislazione italiana deve essere commisurato
alla retribuzione determinata ex art. 12 della legge
30.4.1969, n. 153 e non gia' a quella convenzionale ex lege
n. 398/1987.
SAN MARINO
Convenzione del 10 luglio 1974, ratificata con legge n.
432 del 26 luglio 1975 (G.U. n. 236 del 4 settembre 1975).
Accordo Amministrativo del 19 maggio 1978.
Entrata in vigore: 1 novembre 1975.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolo-
si, disoccupazione e assegni familiari.
Circolare n. 600 del 20.1.1979.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- TBC
- Contribuzione Ds
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3).
SVEZIA (4)
Convenzione del del 25 settembre 1979, ratificata con
legge n. 288 del 27 aprile 1982 (G.U. 22 maggio 1982, n.
144).
Accordo Amministrativo del 25 ottobre 1982.
Entrata in vigore: 1 novembre 1982.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia, maternita', tubercolosi,
disoccupazione e assegni familiari.
Circolare n. 1206 del 12.9.1983.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- TBC
- Contribuzione Ds
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3).
SVIZZERA
Convenzione del 14 dicembre 1962, ratificata con legge
n. 1781 del 31 ottobre 1963 (G.U. 17 dicembre 1963, n. 326).
Accordo Amministrativo del 18 dicembre 1963.
Entrata in vigore: 1 settembre 1964.
Accordo complementare alla Convenzione del 12 dicembre
1963.
Entrata in vigore: 1 settembre 1964.
Accordo Aggiuntivo e Protocollo del 4 luglio 1969,
ratificati con legge 18 maggio 1973 (G.U. 14 giugno 1973, n.
152).
Entrata in vigore: 1 luglio 1973.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, assegni familiari.
Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'as-
sicurazione svizzera all'assicurazione italiana.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione e la malattia.
Accordo Amministrativo del 25 febbraio 1974 per l'ap-
plicazione dell'Accordo Aggiuntivo del 4 luglio 1969,
modificativo dell'Accordo Amministrativo del 18 dicembre
1963.
Entrata in vigore: 1 luglio 1973.
Protocollo Aggiuntivo dell'Accordo Aggiuntivo del 4
luglio 1969, firmato il 25 febbraio 1974, per l'attuazione
del Punto 3 del Protocollo finale del predetto Accordo
Aggiuntivo.
Entrata in vigore: 1 luglio 1973.
Accordo sulla retrocessione finanziaria in materia di
indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri,
con Protocollo, Scambio di note e Accordo Amministrativo,
del 12 dicembre 1978.
Entrata in vigore: 3 aprile 1980.
Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980 (G.U. n.
324 del 25 novembre 1981).
Entrata in vigore: 1 febbraio 1982.
Si applica all'assistenza sanitaria nella limitata
forma del c.d. libero passaggio (facilitazione
nell'iscrizione all'assicurazione di malattia in un Paese
con l'utilizzazione dei periodi compiuti nell'altro Paese.
Accordo Amministrativo del 30 gennaio 1982, concernente
l'applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile
1980 e la revisione dell'Accordo Amministrativo del 18
dicembre 1963.
Entrata in vigore: 1 febbraio 1982.
Circolare n. 324 del 4.10.1978.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) e contribu-
zione ex ENAOLI (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TBC (1)
- TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) (1).
- Contribuzione TBC (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Fiscalizzazione (2).
TUNISIA
Convenzione del 7 dicembre 1984, ratificata con legge
n. 735 del 7 ottobre 1986 (Supplemento Ordinario G.U. n. 258
del 6 novembre 1986).
Accordo Amministrativo del 23 marzo 1987 (G.U. n. 122
del 28 maggio 1987).
Entrata in vigore: 1 giugno 1987.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, malattia (compresa
la tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali, assegni familiari.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione.
Circolare n. 3200 dell'1.9.1987.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- TBC
- Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di
malattia e maternita'
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
URUGUAY
Convenzione del 7 novembre 1979, ratificata con legge
n. 669 del 15 ottobre 1981 (Supplemento ordinario G.U. n.
324 del 25 novembre 1981).
Accordo Amministrativo del 1 ottobre 1985 (G.U. n. 287
del 6 dicembre 1985).
Entrata in vigore: 1 giugno 1985.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, malattia (compresa
la tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali, disoccupazione e assegni familiari.
N.B. Come previsto dall'art. 37 della Convenzione e
dall'Accordo amministrativo, le disposizioni degli artt. da
13 a 25 in materia di prestazioni malattia e maternita' ed
in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali
troveranno di fatto attuazione soltanto quando i due Paesi
si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle legislazioni
interne alla normativa convenzionale.
Circolare n. 2300 del 13.1.1986.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Tubercolosi ex ENAOLI (1)
- Contribuzione S.S.N.
- Prestazioni economiche di malattia e maternita'
- TFR
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Disoccupazione
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- CUAF
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- TBC (1)
- Contribuzione S.S.N.
- Prestazioni economiche di malattia e maternita'
- Fiscalizzazione (2)
VENEZUELA
Convenzione del 7 giugno 1988, ratificata con legge n.
260 del 6 agosto 1991 (G.U. n. 192 del 17 agosto 1991).
Accordo Amministrativo del 1 ottobre 1991.
Entrata in vigore: 1 novembre 1991.
Si applicano alla legislazione in materia di pensioni
di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro
e malattie professionali, malattia e maternita', limita-
tamente alle prestazioni economiche.
Non si applicano alla legislazione concernente la
disoccupazione, la tubercolosi, gli assegni familiari,
l'assistenza sanitaria.
Circolare n. 67 del 4.3.1992.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1).
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TBC (1)
- Contribuzione SSN
- Fiscalizzazione (2)
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Prestazioni economiche di malattia e maternita'
- TFR
- Fiscalizzazione (3)
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle
retribuzioni convenzionali:
- Contribuzione Ds (1)
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- TBC (1)
- Contribuzione SSN
- Fiscalizzazione (2)
CONVENZIONE EUROPEA (applicabile nei rapporti con la
Turchia)
Convenzione Europea di sicurezza sociale del 24 dicem-
bre 1972, ratificata con legge n. 567 del 27 dicembre 1988
(G.U. n. 18 del 23.1.1989).
Entrata in vigore: 12 aprile 1990.
La predetta convenzione, sostanzialmente analoga ai
Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, e' stata
ratificata finora soltanto dai seguenti Paesi: Austria,
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo Spagna e
Turchia oltre che dall'Italia.
E' prevista l'applicazione alla legislazione in materia
di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, assegni
in caso di morte, infortuni sul lavoro e malattie profes-
sionali, malattia (compresa la tubercolosi) e maternita',
disoccupazione e assegni familiari.
Circolare n. 177 del 23.7.1990.
a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione
Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987
sulle retribuzioni convenzionali:
- TFR
b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana
Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in
Italia:
- Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli
- Disoccupazione
- Tubercolosi
- Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le
imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n.
229).
- Contribuzione SSN e prestazioni economiche di malat-
tia e maternita'
- TFR
- CUAF
- Fiscalizzazione (3)
2. MODALITA' OPERATIVE
Per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori
operanti nei paesi esteri con i quali vigono accordi par-
ziali di sicurezza sociale deve essere aperta una separata
posizione aziendale contraddistinta dal codice di auto-
rizzazione "4Z", che assume il nuovo e piu' ampio signifi-
cato di "Azienda che occupa lavoratori in paesi esteri con i
quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale". Detto
codice comporta in ogni caso l'esclusione, per tali posi-
zioni, dei contributi CIG e Gescal.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende
interessate dovranno attenersi alle modalita' che seguono,
modalita' che valgono anche per i lavoratori occupati negli
Stati Uniti; devono quindi ritenersi superate le istruzioni
impartite per detti lavoratori al punto 6) della circolare
n. 90 del 21 marzo 1992.
I contributi dovuti devono essere riportati dalle
aziende nel mod. DM10/2 singolarmente, utilizzando i righi
in bianco dei quadri "B-C".
Ciascun contributo deve essere contrassegnato dall'ap-
posito codice "tipo contribuzione", di nuova istituzione,
che individua la singola forma contributiva:
"01" CONTRIBUTO IVS (comprensivo del contributo Asili Nido
0,10%, del contributo Addizionale
Pensionati 0,20% e del contributo L.
297/82 dello 0,50%)
"02" CONTRIBUTO TBC
"03" CONTRIBUTO ENAOLI
"04" CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE
"05" CONTRIBUTO MOBILITA'
"06" CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA T.F.R.
"07" CONTRIBUTO CUAF
"08" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA
"09" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MATERNITA'
I suddetti codici devono essere preceduti dalle quali-
fiche gia' in uso e cioe': "1" per gli operai, "2" per gli
impiegati e "3" per i dirigenti.
Devono, inoltre, essere seguiti dalla lettera "E", se
la contribuzione deve essere versata sulle retribuzioni
effettive secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero
dalla lettera "C", se il contributo e' dovuto sulle retri-
buzioni convenzionali in regime di legge n. 398/1987.
Pertanto gli importi dei contributi da indicare nei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 saranno contrassegnati, di-
stintamente, dai seguenti codici, preceduti dalla relativa
dicitura e seguiti dal numero dei dipendenti, dal numero
delle giornate e dall'importo delle retribuzioni imponibili:
A) Codici per i contributi dovuti sulle retribuzioni
effettive secondo la legislazione vigente in Italia
CONTRIBUTO OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI
IVS 101E 201E 301E
TBC 102E 202E 302E
ENAOLI 103E 203E 303E
DS 104E 204E 304E
MOBILITA' 105E 205E 305E
TFR 106E 206E 306E
CUAF 107E 207E 307E
IND. MAL. 108E 208E
IND. MAT. 109E 209E
B) Codici per i contributi dovuti sulle retribuzioni con-
venzionali in regime di legge n. 398/87
CONTRIBUTO OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI
TBC 102C 202C 302C
ENAOLI 103C 203C 303C
DS 104C 204C 304C
MOBILITA' 105C 205C 305C
TFR 106C 206C 306C
IND. MAL. 108C 208C
IND. MAT. 109C 209C
Per il versamento dei contributi per le prestazioni del
Servizio sanitario, al netto delle quote di fiscalizzazione
spettanti sui contributi stessi, saranno osservate le
modalita' indicate nella circolare n. 53 del 26 febbraio
1993.
Per il conguaglio sul mod. DM10/2 delle quote di
fiscalizzazione, spettanti sui contributi diversi da quelli
per le prestazioni del Servizio sanitario, saranno
utilizzati distinti righi in bianco del quadro "D", facendo
precedere gli importi dai seguenti codici:
- S207 RID. TBC
- S209 RID. ADD. PENS. (codice di nuova istituzione)
- S210 RID. ENAOLI (codice di nuova istituzione)
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
---------------------
(1) senza l'abbattimento dei 10 punti.
(2) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi
sono interessate nella misura prevista per il settore di
appartenenza dell'impresa secondo le disposizioni
dettate per il personale assicurato in regime di legge
n. 398/1987.
(3) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni
che vi sono interessate nella stessa misura prevista per
il settore di appartenenza dell'impresa per il personale
occupato in Italia.
(4) Dal 1 gennaio 1994, per effetto dell'estensione della
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai
Paesi che hanno ratificato l'Accordo SEE, la disciplina
previdenziale applicabile ai lavoratori assicurati in
Austria, Norvegia e Svezia, le cui convenzioni sono
state sostituite dalla predetta data, nonche' in Islanda
e Finlandia, e' quella prevista dalla stessa
regolamentazione CEE alla quale, pertanto, si rinvia.
L'accordo SEE, ratificato anche dal Liechtenstein,
entrera' in vigore nei confronti di quest'ultimo Stato
in una data successiva che dovra' essere stabilita, come
previsto dal relativo Protocollo di adattamento.
Pertanto, gli Accordi di sicurezza sociale con il
Liechtenstein rimangono pienamente applicabili (cfr.
circolare n.47 del 12.2.1994 R.C.V.).