Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 12 del 22-1-2004.htm
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 22
Gennaio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 12
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegato n. 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
SOMMARIO
:
La problematica concernente la tutela pensionistica dei produttori di
assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata definitivamente risolta
dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che ne
ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali,
con effetto dal 1° gennaio 2004
L’art.
44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che dal 1°
gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e
quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25
maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.
Come è
noto i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che
operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione
degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di
incarico dell’agente principale.
I
produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per
l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla
stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i
produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza
l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti
ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é
normalmente stabilito in provvigioni.
I
lavoratori in argomento, già considerati quali “cittadini non mutuati” e
pertanto assoggettati al solo pagamento dei contributi di malattia, pur
trattandosi di soggetti che percepiscono redditi d’impresa, iscritti alle
Camere di commercio e titolari di partita I.V.A. trovano ora la loro tutela
previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività
commerciali, dopo anni di incertezze circa il loro inquadramento.
DECORRENZA
DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.
L’iscrizione
alla Gestione, fatto salvo quanto in seguito precisato, decorrerà dal 1°
gennaio 2004 per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e
dalla data di inizio della medesima, per coloro che inizieranno
successivamente, con il conseguente obbligo di presentare la prescritta
domanda, con le modalità e nei termini
previsti per la generalità degli assicurati.
In
sede di prima attuazione della disposizione
i soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione, senza
incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel far
riserva di istruzioni in merito alla nuova procedura di iscrizione prevista,
con effetto dal 1° gennaio 2004, per la generalità degli esercenti attività
commerciali e per gli artigiani dal comma 8 dell’ articolo 44 in esame, si
dispone che le Sedi acquisiscano le domande di iscrizione in argomento
attribuendo il codice identificativo “44441”.
BASE IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO.
Per
espressa previsione della norma in esame nei confronti dei produttori di
terzo e quarto gruppo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 in materia di reddito
minimo imponibile. Conseguentemente i predetti lavoratori sono tenuti a
corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al
reddito effettivamente prodotto, ancorché inferiore al minimale contributivo
valevole per la generalità degli assicurati.
Discende
da quanto precede che i contributi in argomento, comprensivi della somma
dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere
corrisposti alle due scadenze del 30 giugno (primo acconto) e del 30 novembre (secondo acconto) dell’anno in corso e del
30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini e con le modalità in
vigore, in riferimento alla quota parte del contributo dovuto sul reddito
eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e nei limiti del
previsto massimale.
In
riferimento al predetto massimale si precisa che il rinvio al sistema di
calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla
norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il
trattamento pensionistico contributivo, come di seguito meglio precisato, non
legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del
criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al
successivo art. 2, comma 18, della medesima legge.
Per
effetto di quanto precede detto massimale contributivo sarà applicato
soltanto nei confronti dei produttori
di terzo e quarto gruppo privi di
anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
ACQUISIZIONE
ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI IL 1° GENNAIO 2004.
Ai
sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai
produttori di assicurazione alla Gestione commercianti, rimangano acquisiti
alla Gestione stessa.
Conseguentemente
le Sedi, nei casi di intervenuto pagamento dei contributi alla Gestione degli
esercenti attività commerciali, per
periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere eventuali
domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il versamento
sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di
ripetizione.
COPERTURA
DEL PERIODO 1999/2003.
I
produttori di 3° e di 4° gruppo sono
ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2003, al pagamento dei contributi per
i periodi in cui abbiano espletato le attività in argomento, risultanti da
atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in
qualità di intermediario, lettere di
incarico e denuncia dei redditi
d’impresa).
L’importo
dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei commercianti per
i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in
relazione ai redditi effettivamente conseguiti - senza tener conto del
minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme
da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al
tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).
La regolarizzazione può essere chiesta anche
per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il
pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate
mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).
La
domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di
iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli
adempimenti degli interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda
che dovrà essere duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli
interessati.
Il
pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto
termine dovrà essere corrisposta la prima rata.
Si fa
riserva di istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la concessione
della rateazione e per l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni
assicurative.
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Nei confronti dei produttori di 3°
e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25
maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, per la contribuzione versata nell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali per i periodi di svolgimento di detta attività.
Pertanto, anche per i lavoratori
che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità
contributiva di almeno 18 anni (articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995),
la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel
periodo di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come
produttori di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma
contributiva.
IL DIRETTORE
GENERALE
V. CRECCO
Allegato
1
All’Agenzia
I.N.P.S.
Di
_________________________
DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI
COMPRESI NEL PERIODO 1 GENNAIO 1999 – 31 DICEMBRE 2003 PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI PRODUTTORE DI 3° O 4° GRUPPO.
..l.. sottoscritt.. ____________________________________________ nat… il ________________
codice fiscale
________________________________ residente a ___________________________ via
__________________________________________ N° _________ CAP _________________
CHIEDE
Di essere autorizzato a pagare i contributi nella
gestione degli Esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di attività di produttore di terzo o
quarto gruppo in relazione ai quali
sono stati dichiarati redditi
d’impresa (quadri F + G + H del modello Unico ed eventuale quota di
pertinenza del reddito d’impresa di
S.r.l. ), come di seguito specificato
dal
_______________ al
_________________ reddito
__________________________________
dal
_______________ al
_________________ reddito
__________________________________
dal
_______________ al
_________________ reddito
__________________________________
dal
_______________ al
_________________ reddito
__________________________________
dal
_______________ al
_________________ reddito
__________________________________
unica soluzione
il
sottoscritto chiede di versare l’importo complessivamente dovuto in
----------------------
in N° rate mensili
Si
allega la seguente
documentazione:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali e
civili derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
Data _________________________ FIRMA
___________________________________