950221
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 53
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del
29-31 dicembre 1993
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 20 febbraio 1995 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 53 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del
29-31 dicembre 1993
1 - PREMESSA
Con sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 1994 (allegato
1), la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di
riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione
diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al
pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di
percepire".
Con messaggio n. 14608 del 23 febbraio 1994 e' stato fatto
presente che le istruzioni relative a tale sentenza sa-
rebbero state fornite non appena il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro avessero
fatto conoscere le proprie indicazioni in merito.
In attesa delle indicazioni richieste si ritiene, per il
momento, di dover dare comunque applicazione alla predetta
sentenza con riferimento alle pensioni di futura liquida-
zione.
2 - CALCOLO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI IN APPLICAZIONE
DELLA SENTENZA N. 495
La norma dichiarata incostituzionale stabilisce, come e'
noto, che la pensione ai superstiti sia calcolata in ali-
quota della pensione "gia' liquidata o che sarebbe spettata
all'assicurato".
Per effetto della sentenza n. 495 devono essere modificati i
criteri di calcolo delle pensioni ai superstiti adottati
dall'Istituto in applicazione dell'articolo 22 della legge
n. 903 del 1965.
Per il momento, come precisato in premessa, i nuovi criteri
devono trovare applicazione solo per le pensioni ai super-
stiti da liquidare dalla data della presente circolare,
qualunque sia la loro decorrenza.
Sulla base dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale
con la sentenza in parola, la pensione ai superstiti deve
essere cosi' calcolata:
- in caso di morte di pensionato titolare di pensione
integrata totalmente o parzialmente al trattamento minimo,
ovvero cristallizzata, le aliquote previste dalla legge in
relazione alla composizione del nucleo familiare superstite
devono essere applicate alla pensione spettante al dante
causa alla data della morte comprensiva della quota di
integrazione al minimo;
- in caso di morte di assicurato che avrebbe avuto diritto
alla pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo,
applicando le aliquote previste dalla legge in relazione
alla composizione del nucleo familiare superstite alla
pensione che sarebbe spettata al dante causa, comprensiva
dell'eventuale integrazione cui lo stesso avrebbe avuto
diritto in presenza dei prescritti requisiti.
L'importo della pensione ai superstiti cosi' determinato
costituisce a tutti gli effetti l'importo a calcolo della
pensione, da perequare alle scadenze di legge e da inte-
grare al trattamento minimo qualora nei confronti del
superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge.
3 - VERIFICA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO MINIMO NEI CONFRONTI
DEL DANTE CAUSA ASSICURATO
Al fine di stabilire il diritto e la misura del trattamento
minimo spettante al dante causa assicurato, occorre fare
riferimento al reddito conseguito dall'assicurato nell'anno
del decesso.
Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio
1994 in poi il diritto e la misura del trattamento minimo
devono essere determinati, per le persone coniugate, pren-
dendo in considerazione, oltre al reddito personale, anche
il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente
separato. Conseguentemente, in caso di decesso di assicurato
coniugato, non legalmente ed effettivamente separato,
successivo al 31 dicembre 1993, al fine di stabilire il
diritto e la misura del trattamento minimo spettante al
dante causa, occorre valutare anche il reddito del coniuge
dell'intero anno, con esclusione della pensione ai super-
stiti da liquidare.
In caso di morte di titolare di assegno di invalidita'
integrato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del
1984, come e' noto, i superstiti hanno titolo alla pensione
alle condizioni previste per i superstiti di assicurato.
L'accertamento del diritto e della misura del trattamento
minimo spettante al dante causa deve pertanto essere effet-
tuato con i criteri stabiliti in caso di morte di assicura-
to.
La situazione reddituale dell'assicurato deceduto deve
essere rilevata, oltre che dagli elementi eventualmente in
possesso delle Sedi, da una dichiarazione presentata dal
superstite relativa ai redditi personali del dante causa.
4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 495
I criteri suesposti devono trovare applicazione soltanto nei
casi in cui la pensione ai superstiti debba essere calcolata
ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 e sia
liquidata a carico di una gestione che preveda l'integra-
zione al trattamento minimo.
5 - RILASCIO DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE
Con successive comunicazioni saranno rese disponibili le
procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni
aggiornate in conformita' con la sentenza n. 495. Nel
frattempo, le Sedi provvederanno ad istruire le pratiche in
conformita' ai criteri forniti con la presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Si omette la trasmissione dell'allegato per impossibilita'
tecniche.