940318 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Circolare n. 87. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 15 marzo 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 87. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 3.10.1987, n 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. Premessa Facendo seguito alla circolare n. 90 del 21.3.1992 ed a complemento della stessa, si ritiene utile fornire un quadro riassuntivo degli Accordi e Convenzioni bilaterali vigenti con Paesi extracomunitari le quali garantiscono una tutela limitata rispetto a quella prevista dalla legge 3.10.1987, n. 398. Nell'esposizione che segue sono state prese in esame le due seguenti fattispecie. a) La prima e' rappresentata da quella dei lavoratori assunti per prestare attivita' lavorativa in uno dei Paesi convenzionati o cola' trasferiti, sottoposti alla normativa del Paese straniero. In tali casi si applicano le forme di tutela previste dalla legge n. 398/1987 quando esse non sono previste dalla convenzione. b) La seconda ipotesi e' quella relativa ai lavoratori trasferiti in Paesi convenzionati con i quali le convenzioni ed accordi prevedono che per determinati periodi di tempo permane l'applicazione della legislazione sociale del Paese di origine. Poiche' l'applicazione di quest'ultima legisla- zione e' stata ritenuta limitata alle forme di tutela previdenziale contemplata dalla Convenzione od Accordo, questo comporta, in forza del principio posto alla base della citata circolare n. 90 del 21.3.1992, che ai lavora- tori deve essere garantita l'applicazione in via residuale delle forme di tutela previste dalla legge n. 398/1987. Esaurito il periodo di tempo per il quale, a norma di convenzione, e' applicabile la legislazione del Paese di provenienza, la posizione di tali lavoratori va identificata con quella di cui alla lettera a). I lavoratori di cui trattasi vengono comunemente definiti nel linguaggio cor- rente come "distaccati" e con tale locuzione verranno identificati nella successiva trattazione. Resta inteso che nel caso di trasferta - consistente nella dislocazione del lavoratore fuori del normale luogo di lavoro con carattere di temporaneita' e di regola per l'espletamento di un incarico circoscritto nel tempo - si applica integralmente la normativa italiana in materia di assicurazioni sociali. Sia per il personale di cui alla lettera a) che per quello la cui situazione e' identificata sotto la lettera b) gli adempimenti contributivi relativamente alle contribu- zioni ricadenti sotto le disposizioni della legge n. 398/1987 devono essere eseguiti - salve successive diverse indicazioni ministeriali - a decorrere dall'aprile 1992. Considerato, inoltre, che la definizione del quadro delle contribuzioni dovute in relazione alle varie situa- zioni ha richiesto un particolare approfondimento delle varie convenzioni e che solo nella presente circolare e' stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina della materia, ai fini della sistemazione di eventuali partite contributive pregresse puo' trovare applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993 (circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1). Dette sistemazioni dovranno essere espletate con la procedura amministrativa prevista in materia di regolariz- zazioni. Per i lavoratori "distaccati" e' ovvio che le contri- buzioni inerenti le forme di previdenza e di assistenza contemplate dalle Convenzioni ed Accordi sono dovute senza la limitazione temporale suddetta ed eventuali omissioni contributive sono sanabili con applicazione delle sanzioni civili stabilite in via ordinaria. 1. Paesi con i quali esistono Accordi di sicurezza sociale diversi dai Regolamenti CEE: contribuzione dovuta. ARGENTINA Convenzione del 3.11.1981, ratificata con legge n. 32 del 18.1.1983 (Suppl. ordinario G.U. n. 44 del 15.2.1983). Accordo amministrativo del 15.12.1983. Entrata in vigore il 1 .1.1984 - Circolare n. 1415 del 30.1.1984. Si applica alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi e assegni familiari. L'assicurazione malattia e maternita' si applica solo ai titolari di pensione o rendita. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. - prestazioni economiche di malattia e maternita'. - Contributo TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale - Contribuzione dovuta secondo la legislazione vigente in Italia Assicurazione IVS, Contribuzione ex Enaoli, Tbc, assegni familiari, contributo Tfr. - Fiscalizzazione (3) Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Disoccupazione (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita'. - Fiscalizzazione (2) AUSTRALIA Accordo di sicurezza sociale del 23 aprile 1986, ratificata con legge n. 225 del 7.6.1988 (G.U. n. 147 del 24.6.1988). Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale del 6.6.1986. Accordo di reciprocita' in materia di assistenza sanitaria del 9.1.1986, ratificato con legge 7.6.1988, n. 226 (G.U. n. 221 del 20.9.1988). Intesa amministrativa per l'applicazione dell'Accordo di reciprocita' in materia di assistenza sanitaria. Entrata in vigore: 1 settembre 1988. Intesa fra l'INAIL e lo Stato del Victoria in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali del 22 ottobre 1986. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie, disoccupazione, assegni familiari ai titolari di pensione. Non contengono disposizioni relative ai lavoratori distaccati. Circolare n. 163 del 21.7.1988. a) Personale sottoposto al regime del paese di destinazione Contribuzione dovuta in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Tbc - Contribuzione ex ENAOLI (1). - Contributo TFR - Contributo maternita' - Fiscalizzazione (2) b) Nei casi in cui i lavoratori non sono considerati resi- denti permanenti in Australia e quindi non sono sottoposti alla legislazione australiana, gli stessi sono assoggettati alla legge n. 398/87, sempre che non siano considerati in trasferta. AUSTRIA (4) Convenzione del 21 gennaio 1981, ratificata con legge n. 33 del 18.1.1983 (S.O. alla G.U. del 15.2.1983, n. 44). - Accordo Amministrativo del 21.1.1981. - Entrata in vigore: 1 luglio 1983. Si applicano alla legislazione in materia di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattia professionali, malattia e maternita', tubercolo- si, disoccupazione, assegni familiari. Circolare n. 4002 del 29.2.1984. a) Personale sottoposto al regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contributo TFR. a) Personale distaccato soggetto alla legislazione naziona- le. Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex ENAOLI - Assegni familiari - Tbc - DS - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.91, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita'. - TFR - Fiscalizzazione (3) BRASILE Accordo per l'emigrazione del 9 dicembre 1960, ratifi- cato con legge n. 509 del 2 marzo 1963 (G.U. n. 109 del 23 aprile 1963). Accordo Amministrativo del 19 marzo 1973 per l'appli- cazione degli articoli da 37 a 43 dell'Accordo per l'emi- grazione. Entrata in vigore: 19 marzo 1973. Protocollo aggiuntivo all'Accordo per l'emigrazione del 30 gennaio 1974, ratificato con legge 6 aprile 1977 (G.U. 1 giugno 1977, n. 147). Entrata in vigore: 5 agosto 1977. Norme di applicazione del Protocollo Aggiuntivo del 17 settembre 1975 all'Accordo per l'emigrazione del 30 gennaio 1974. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolo- si. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione e gli assegni familiari. Circolare n. 2201 del 25.2.1978. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contributo TFR - Fiscalizzazione (2). b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Tbc - Tfr - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Disoccupazione (senza l'abbattimento dei 10 punti). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). CANADA e QUEBEC Accordo di sicurezza sociale del 17 novembre 1977, ratificato con legge n. 869 del 21 dicembre 1978 (G.U. n. 9 del 10 gennaio 1979). Accordo Amministrativo del 19 gennaio 1979. Intesa in materia di sicurezza sociale del 23 gennaio 1979 tra il Quebec e l'Italia. Entrata in vigore: 1 gennaio 1979. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, tubercolosi e, nei casi previsti dall'Accordo di collaborazione fra l'INAIL e la Commissione del Quebec del 25 novembre 1979 nonche' dal Memorandum d'intesa fra l'INAIL e il Workers Compensation Board dell'Ontario del 27 febbraio 1980 alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie profes- sionali. Non si applicano alla legislazione concernente le malattie, la disoccupazione e gli assegni familiari ai lavoratori. Circolare n. 800 dell'1.2.1980. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contributo S.S.N. e prestazioni economiche di malat- tia e maternita' - Contributo TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Tbc - Tfr - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Disoccupazione (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - Fiscalizzazione (2) CAPOVERDE Convenzione del 18 dicembre 1980, ratificata con legge n. 34 del 25 gennaio 1983 (Supplemento ordinario G.U. n. 44 del 15 febbraio 1983). Accordo Amministrativo del 7 maggio 1987. Entrata in vigore: 1 novembre 1983. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolosi e assegni familiari. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione. Circolare n. 100 del 12.5.1988. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione disoccupazione ed ex ENAOLI (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contributo TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Tbc - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - Tfr - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Disoccupazione (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Fiscalizzazione (2). ISRAELE Scambio di lettera tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legisla- zione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori tempo- raneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987 e ratificato con legge n. 309 del 28 agosto 1989 (Supplemento ordinario G.U. 4 settembre 1989, n. 206). Entrata in vigore: 21 novembre 1989. In virtu' di tale accordo, i lavoratori distaccati rimangono totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza per il periodo di distacco fissato in 36 mesi, prorogabili per altri 12 mesi. La legge n. 398/1987 trova integrale applicazione per i cittadini italiani assunti per prestare attivita' lavorativa nei territori suddetti e per quello distaccato dopo che si e' esaurito il periodo di distacco. JERSEY E ALTRE ISOLE DEL CANALE (GUERNSEY, ALDERNEY, HERM E IETHOU) Scambi di note del 19 maggio 1958 e del 7 giugno 1967 relative all'estensione della Convenzione italo-britannica del 28 novembre 1951 alle predette isole. Entrata in vigore: 1 maggio 1958 (Jersey), 1 luglio 1967 (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou). Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e disoccupazio- ne. Non si applicano alla legislazione concernente gli assegni familiari. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contributo TFR b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Tbc - Ds - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - Tfr - Fiscalizzazione (3) JUGOSLAVIA Convenzione del 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 dell'11 giugno 1960 (G.U. 29 agosto 1960, n. 210). Accordo Amministrativo del 10 ottobre 1958. Entrata in vigore: 1 gennaio 1961. Gli accordi italo-iugoslavi continuano a trovare applicazione con le repubbliche di Slovenia e Croazia. Si applicano alla legislazione in materia di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione e assegni familiari. Scambio di note del 5 febbraio 1959 - Disciplina il riconoscimento da parte italiana o jugoslava delle posizioni assicurative degli abitanti dei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace. Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 ratificato con legge n. 73 del 14 marzo 1977 (G.U. 21 marzo 1977, n. 77 - Supplemento ordinario). Entrata in vigore: 3 aprile 1977. L'allegato 9 del predetto Trattato disciplina il pagamento delle pensioni degli abitanti delle ex zone A e B del territorio libero di Trieste. Accordo Amministrativo (provvisorio) per l'applicazione dell'allegato 9 del Trattato di Osimo, firmato a Roma il 7 dicembre 1977. Circolare n. 1501 del 31.8.1970. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contributo TFR b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Tbc - Ds - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - Tfr - Fiscalizzazione (3) LIECHTENSTEIN (4) Convenzione dell'11 novembre 1976, ratificata con legge n. 769 del 25 ottobre 1978 (G.U. 4 dicembre 1978 n. 338). Accordo Amministrativo dell'11 gennaio 1980 (G.U. 23 febbraio 1980, n. 5). Entrata in vigore: 1 marzo 1980. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e assegni familiari. Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'as- sicurazione del Liechtenstein all'assicurazione italiana. Non si applicano alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malat- tia, la tubercolosi e la disoccupazione. Circolare n. 100 del 17.12.1980. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Disoccupazione ed ex ENAOLI (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TBC - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - CUAF - Tfr - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Tbc (1) - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - Fiscalizzazione (2). MESSICO Accordo del 2 febbraio 1977 (G.U. del 18 aprile 1977 n. 101). Entrata in vigore: 1 aprile 1977. Si applica, limitatamente alla trasferibilita', in Italia o nel Messico, delle pensioni acquisite, rispettiva- mente, a carico del Messico o dell'Italia. Si applica integralmente la legge n. 398/1987. MONACO Convenzione generale del 12 febbraio 1982, ratificata con legge n. 130 del 5 marzo 1985 (Supplemento ordinario G.U. n. 89 del 15 aprile 1985). Accordo Amministrativo del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 285 del 4 dicembre 1985). Entrata in vigore: 1 ottobre 1985. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia (compresa la tubercolosi) e maternita', assegni familiari. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori temporanei (frontalieri) rimasti disoccupati nel Principato di Monaco, si applica l'apposito Accordo del 12 febbraio 1982, in vigore dal 1 gennaio 1982. Circolare n. 1820 del 13.1.1986. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - TBC - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). NORVEGIA (4) Convenzione del 12 giugno 1959, ratificata con legge n. 991 del 1 luglio 1961 (G.U. 5 ottobre 1961, n. 249). Entrata in vigore: 1 febbraio 1962. Si applica alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, tubercolosi, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, disoccupazione e assegni familiari. La Convenzione italo-norvegese del 1959 che, in parti- colare, non prevede la totalizzazione dei periodi assicura- tivi ai fini pensionistici, non ha trovato di fatto attua- zione in mancanza del relativo Accordo Amministrativo di applicazione, tranne che per la disposizione relativa al rimborso dei contributi ai lavoratori che non conseguono il diritto a pensione. Si applica integralmente la legge n. 398/1987. STATI UNITI D'AMERICA Accordo di sicurezza sociale del 23 maggio 1973 rati- ficato con legge n. 86 del 24 febbraio 1975 (G.U. 7 aprile 1975, n. 92). Protocollo Amministrativo del 22 novembre 1977. Entrata in vigore: 1 novembre 1978. Accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984, in vigore dal 1 gennaio 1986 (Supplemento ordinario G.U. n. 262 del 7 novembre 1985). Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti. Non si applicano alla legislazione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malat- tia e la tubercolosi, la disoccupazione e gli assegni familiari ai lavoratori. Circolare n. 700 del 13.3.1979. In merito a tale convenzione sono state diramate istruzioni con apposite circolari n. 90 del 21 marzo 1992 e n. 37 dell'11.2.1993. In merito al contenuto della predetta circolare n.90, si comunica peraltro che il contributo TFR per il personale optante per la legislazione italiana deve essere commisurato alla retribuzione determinata ex art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e non gia' a quella convenzionale ex lege n. 398/1987. SAN MARINO Convenzione del 10 luglio 1974, ratificata con legge n. 432 del 26 luglio 1975 (G.U. n. 236 del 4 settembre 1975). Accordo Amministrativo del 19 maggio 1978. Entrata in vigore: 1 novembre 1975. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternita', tubercolo- si, disoccupazione e assegni familiari. Circolare n. 600 del 20.1.1979. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - TFR b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - TBC - Contribuzione Ds - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3). SVEZIA (4) Convenzione del del 25 settembre 1979, ratificata con legge n. 288 del 27 aprile 1982 (G.U. 22 maggio 1982, n. 144). Accordo Amministrativo del 25 ottobre 1982. Entrata in vigore: 1 novembre 1982. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, maternita', tubercolosi, disoccupazione e assegni familiari. Circolare n. 1206 del 12.9.1983. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - TFR b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - TBC - Contribuzione Ds - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3). SVIZZERA Convenzione del 14 dicembre 1962, ratificata con legge n. 1781 del 31 ottobre 1963 (G.U. 17 dicembre 1963, n. 326). Accordo Amministrativo del 18 dicembre 1963. Entrata in vigore: 1 settembre 1964. Accordo complementare alla Convenzione del 12 dicembre 1963. Entrata in vigore: 1 settembre 1964. Accordo Aggiuntivo e Protocollo del 4 luglio 1969, ratificati con legge 18 maggio 1973 (G.U. 14 giugno 1973, n. 152). Entrata in vigore: 1 luglio 1973. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari. Disciplinano il trasferimento dei contributi dall'as- sicurazione svizzera all'assicurazione italiana. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione e la malattia. Accordo Amministrativo del 25 febbraio 1974 per l'ap- plicazione dell'Accordo Aggiuntivo del 4 luglio 1969, modificativo dell'Accordo Amministrativo del 18 dicembre 1963. Entrata in vigore: 1 luglio 1973. Protocollo Aggiuntivo dell'Accordo Aggiuntivo del 4 luglio 1969, firmato il 25 febbraio 1974, per l'attuazione del Punto 3 del Protocollo finale del predetto Accordo Aggiuntivo. Entrata in vigore: 1 luglio 1973. Accordo sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con Protocollo, Scambio di note e Accordo Amministrativo, del 12 dicembre 1978. Entrata in vigore: 3 aprile 1980. Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980 (G.U. n. 324 del 25 novembre 1981). Entrata in vigore: 1 febbraio 1982. Si applica all'assistenza sanitaria nella limitata forma del c.d. libero passaggio (facilitazione nell'iscrizione all'assicurazione di malattia in un Paese con l'utilizzazione dei periodi compiuti nell'altro Paese. Accordo Amministrativo del 30 gennaio 1982, concernente l'applicazione del Secondo Accordo Aggiuntivo del 2 aprile 1980 e la revisione dell'Accordo Amministrativo del 18 dicembre 1963. Entrata in vigore: 1 febbraio 1982. Circolare n. 324 del 4.10.1978. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) e contribu- zione ex ENAOLI (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TBC (1) - TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (esclusi i frontalieri) (1). - Contribuzione TBC (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Fiscalizzazione (2). TUNISIA Convenzione del 7 dicembre 1984, ratificata con legge n. 735 del 7 ottobre 1986 (Supplemento Ordinario G.U. n. 258 del 6 novembre 1986). Accordo Amministrativo del 23 marzo 1987 (G.U. n. 122 del 28 maggio 1987). Entrata in vigore: 1 giugno 1987. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, malattia (compresa la tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e malat- tie professionali, assegni familiari. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione. Circolare n. 3200 dell'1.9.1987. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - TBC - Contribuzione S.S.N. e prestazioni economiche di malattia e maternita' - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). URUGUAY Convenzione del 7 novembre 1979, ratificata con legge n. 669 del 15 ottobre 1981 (Supplemento ordinario G.U. n. 324 del 25 novembre 1981). Accordo Amministrativo del 1 ottobre 1985 (G.U. n. 287 del 6 dicembre 1985). Entrata in vigore: 1 giugno 1985. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, malattia (compresa la tubercolosi) e maternita', infortuni sul lavoro e malat- tie professionali, disoccupazione e assegni familiari. N.B. Come previsto dall'art. 37 della Convenzione e dall'Accordo amministrativo, le disposizioni degli artt. da 13 a 25 in materia di prestazioni malattia e maternita' ed in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali troveranno di fatto attuazione soltanto quando i due Paesi si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle legislazioni interne alla normativa convenzionale. Circolare n. 2300 del 13.1.1986. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Tubercolosi ex ENAOLI (1) - Contribuzione S.S.N. - Prestazioni economiche di malattia e maternita' - TFR - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Disoccupazione - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - CUAF - TFR - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - TBC (1) - Contribuzione S.S.N. - Prestazioni economiche di malattia e maternita' - Fiscalizzazione (2) VENEZUELA Convenzione del 7 giugno 1988, ratificata con legge n. 260 del 6 agosto 1991 (G.U. n. 192 del 17 agosto 1991). Accordo Amministrativo del 1 ottobre 1991. Entrata in vigore: 1 novembre 1991. Si applicano alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia e maternita', limita- tamente alle prestazioni economiche. Non si applicano alla legislazione concernente la disoccupazione, la tubercolosi, gli assegni familiari, l'assistenza sanitaria. Circolare n. 67 del 4.3.1992. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds e contribuzione ex ENAOLI (1). - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TBC (1) - Contribuzione SSN - Fiscalizzazione (2) b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Prestazioni economiche di malattia e maternita' - TFR - Fiscalizzazione (3) Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/87 sulle retribuzioni convenzionali: - Contribuzione Ds (1) - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - TBC (1) - Contribuzione SSN - Fiscalizzazione (2) CONVENZIONE EUROPEA (applicabile nei rapporti con la Turchia) Convenzione Europea di sicurezza sociale del 24 dicem- bre 1972, ratificata con legge n. 567 del 27 dicembre 1988 (G.U. n. 18 del 23.1.1989). Entrata in vigore: 12 aprile 1990. La predetta convenzione, sostanzialmente analoga ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, e' stata ratificata finora soltanto dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo Spagna e Turchia oltre che dall'Italia. E' prevista l'applicazione alla legislazione in materia di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, assegni in caso di morte, infortuni sul lavoro e malattie profes- sionali, malattia (compresa la tubercolosi) e maternita', disoccupazione e assegni familiari. Circolare n. 177 del 23.7.1990. a) Personale sottoposto al regime del Paese di destinazione Contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali: - TFR b) Personale distaccato soggetto alla legislazione italiana Contribuzioni dovute secondo la legislazione vigente in Italia: - Assicurazione IVS e Contribuzione ex Enaoli - Disoccupazione - Tubercolosi - Contribuzione per il finanziamento dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991, n. 223 per le imprese che vi sono tenute (cfr. circolare 23.9.1991, n. 229). - Contribuzione SSN e prestazioni economiche di malat- tia e maternita' - TFR - CUAF - Fiscalizzazione (3) 2. MODALITA' OPERATIVE Per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori operanti nei paesi esteri con i quali vigono accordi par- ziali di sicurezza sociale deve essere aperta una separata posizione aziendale contraddistinta dal codice di auto- rizzazione "4Z", che assume il nuovo e piu' ampio signifi- cato di "Azienda che occupa lavoratori in paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale". Detto codice comporta in ogni caso l'esclusione, per tali posi- zioni, dei contributi CIG e Gescal. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende interessate dovranno attenersi alle modalita' che seguono, modalita' che valgono anche per i lavoratori occupati negli Stati Uniti; devono quindi ritenersi superate le istruzioni impartite per detti lavoratori al punto 6) della circolare n. 90 del 21 marzo 1992. I contributi dovuti devono essere riportati dalle aziende nel mod. DM10/2 singolarmente, utilizzando i righi in bianco dei quadri "B-C". Ciascun contributo deve essere contrassegnato dall'ap- posito codice "tipo contribuzione", di nuova istituzione, che individua la singola forma contributiva: "01" CONTRIBUTO IVS (comprensivo del contributo Asili Nido 0,10%, del contributo Addizionale Pensionati 0,20% e del contributo L. 297/82 dello 0,50%) "02" CONTRIBUTO TBC "03" CONTRIBUTO ENAOLI "04" CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE "05" CONTRIBUTO MOBILITA' "06" CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA T.F.R. "07" CONTRIBUTO CUAF "08" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA "09" CONTRIBUTO INDENNITA' ECONOMICA DI MATERNITA' I suddetti codici devono essere preceduti dalle quali- fiche gia' in uso e cioe': "1" per gli operai, "2" per gli impiegati e "3" per i dirigenti. Devono, inoltre, essere seguiti dalla lettera "E", se la contribuzione deve essere versata sulle retribuzioni effettive secondo la legislazione vigente in Italia, ovvero dalla lettera "C", se il contributo e' dovuto sulle retri- buzioni convenzionali in regime di legge n. 398/1987. Pertanto gli importi dei contributi da indicare nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 saranno contrassegnati, di- stintamente, dai seguenti codici, preceduti dalla relativa dicitura e seguiti dal numero dei dipendenti, dal numero delle giornate e dall'importo delle retribuzioni imponibili: A) Codici per i contributi dovuti sulle retribuzioni effettive secondo la legislazione vigente in Italia CONTRIBUTO OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI IVS 101E 201E 301E TBC 102E 202E 302E ENAOLI 103E 203E 303E DS 104E 204E 304E MOBILITA' 105E 205E 305E TFR 106E 206E 306E CUAF 107E 207E 307E IND. MAL. 108E 208E IND. MAT. 109E 209E B) Codici per i contributi dovuti sulle retribuzioni con- venzionali in regime di legge n. 398/87 CONTRIBUTO OPERAI IMPIEGATI DIRIGENTI TBC 102C 202C 302C ENAOLI 103C 203C 303C DS 104C 204C 304C MOBILITA' 105C 205C 305C TFR 106C 206C 306C IND. MAL. 108C 208C IND. MAT. 109C 209C Per il versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, al netto delle quote di fiscalizzazione spettanti sui contributi stessi, saranno osservate le modalita' indicate nella circolare n. 53 del 26 febbraio 1993. Per il conguaglio sul mod. DM10/2 delle quote di fiscalizzazione, spettanti sui contributi diversi da quelli per le prestazioni del Servizio sanitario, saranno utilizzati distinti righi in bianco del quadro "D", facendo precedere gli importi dai seguenti codici: - S207 RID. TBC - S209 RID. ADD. PENS. (codice di nuova istituzione) - S210 RID. ENAOLI (codice di nuova istituzione) IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO --------------------- (1) senza l'abbattimento dei 10 punti. (2) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi sono interessate nella misura prevista per il settore di appartenenza dell'impresa secondo le disposizioni dettate per il personale assicurato in regime di legge n. 398/1987. (3) La fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi sono interessate nella stessa misura prevista per il settore di appartenenza dell'impresa per il personale occupato in Italia. (4) Dal 1 gennaio 1994, per effetto dell'estensione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai Paesi che hanno ratificato l'Accordo SEE, la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori assicurati in Austria, Norvegia e Svezia, le cui convenzioni sono state sostituite dalla predetta data, nonche' in Islanda e Finlandia, e' quella prevista dalla stessa regolamentazione CEE alla quale, pertanto, si rinvia. L'accordo SEE, ratificato anche dal Liechtenstein, entrera' in vigore nei confronti di quest'ultimo Stato in una data successiva che dovra' essere stabilita, come previsto dal relativo Protocollo di adattamento. Pertanto, gli Accordi di sicurezza sociale con il Liechtenstein rimangono pienamente applicabili (cfr. circolare n.47 del 12.2.1994 R.C.V.).