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920324
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 90.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 3.10.1987, n. 398. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
vigono accordi parziali di sicurezza sociale -
Convenzione Italia-USA.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 21 marzo 1992      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 90.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 3.10.1987, n. 398. Contribuzione per i
         lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali
         vigono accordi parziali di sicurezza sociale -
         Convenzione Italia-USA.
     Da  parte  di  Sedi  ed aziende pervengono richieste di
chiarimenti circa la posizione nei riguardi della  contribu-
zione  previdenziale ed assistenziale dei lavoratori trasfe-
riti all'estero, in Paesi extracomunitari con i  quali  sono
in vigore accordi di sicurezza sociale di portata limitata.
     Allo  scopo,  quindi,  di fornire un quadro riassuntivo
degli obblighi a carico delle aziende che operano in  questa
situazione, caratterizzata appunto da convenzioni bilaterali
stipulate per la copertura solo di alcune forme assicurative
e  che  garantiscono  una  tutela limitata rispetto a quella
piu' ampia introdotta invece dalla legge 3.10.1987, N.  398,
si precisa quanto segue.
     Si   ritiene  utile  prendere  a  base  la  Convenzione
Italia-USA ed i lavoratori in  possesso  della  cittadinanza
italiana  che,  avvalendosi  della  facolta'  prevista dalla
Convenzione stessa, hanno optato per il  mantenimento  della
legislazione italiana.
     Cio'  in  quanto  molte  delle perplessita' manifestate
riguardano i lavoratori trasferiti negli Stati Uniti.
     Resta, ovviamente,  inteso  che  quanto  precisato  con
riferimento  al  personale  cola' inviato e' comunque valido
anche per le aziende che occupano dipendenti  trasferiti  in
altri  Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi di
portata limitata, salva  la  necessita'  di  individuare  di
volta in volta le forme assicurative garantite dalle singole
Convenzioni internazionali.
     In via preliminare si fa presente che il Ministero  del
Lavoro  e  della  Previdenza Sociale ha da tempo espresso il
proprio intendimento, con riferimento proprio al caso  della
Convenzione  con gli Stati Uniti, secondo il quale la norma-
tiva della legge 3.10.1987, n. 398 deve trovare applicazione
in  via  residuale per quelle forme assicurative non contem-
plate dall'accordo internazionale applicabile,  riservandosi
di procedere alla diramazione delle istruzioni del caso dopo
aver acquisito il parere delle altre Amministrazioni.
     Poiche' nel frattempo si e' determinata  la  necessita'
di  eliminare  incertezze  e  difformita'  di  comportamento
nell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte delle
aziende interessate, si forniscono le seguenti istruzioni le
quali,  salve  diverse  indicazioni  ministeriali,  dovranno
intanto  trovare applicazione generalizzata dal mese succes-
sivo alla data della presente circolare.
1) CONTRIBUZIONE I.V.S. ED ASSISTENZA ORFANI
     Per il personale  optante  di  cui  trattasi  l'obbligo
assicurativo  per  l'IVS (cui si associa quello ex ENAOLI ai
sensi dell'art. 2 del D.P.R.  26.4.1957,  n.  818)  discende
direttamente  dalla  convenzione  Italia-USA;  pertanto tale
contribuzione deve essere versata secondo  le  norme  comuni
sull'imponibile  retributivo  di cui all'art. 12 della legge
n. 153/1969.
     Si precisa che l'abbattimento dei 10 punti di  aliquota
(art.  4, comma 2, lett. a della legge n. 398/1987) non puo'
essere operato sulla quota IVS in quanto tale  contribuzione
deve  essere  assolta con la normativa propria del personale
occupato sul  territorio  nazionale.  Di  conseguenza,  tale
abbattimento  non puo' operare neppure sulle aliquote "DS" e
"TBC" di cui al punto successivo, dal momento  che,  secondo
il  dettato  legislativo, la riduzione andrebbe applicata in
primo luogo sull'aliquota IVS.
2) CONTRIBUZIONI PER LA TUBERCOLOSI, LA DISOCCUPAZIONE, PER
   L'INDENNITA' DI MOBILITA'
     Le  contribuzioni  "Tbc"  e  "ds"  non  contemplate dal
citato accordo ma previste  dalla  legge  n.  398/1987  sono
dovute  sulle  retribuzioni  convenzionali di cui alla legge
teste' citata tenendo presente quanto  detto  al  precedente
                              2
punto sulla inapplicabilita' dell'abbattimento dei 10  punti
di aliquota.
     Inoltre,  dalle imprese che vi sono tenute (cfr. circo-
lare 23.9.1991, n. 229) deve essere versata  sulle  retribu-
zioni  convenzionali  la  contribuzione per il finanziamento
dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23.7.1991,
n. 223.
3) CONTRIBUTO SSN, CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI
   ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA'
     Il contributo per il finanziamento del SSN, non essendo
previsto  dal  richiamato accordo, e' dovuto, ai sensi della
legge n. 398, sulle retribuzioni convenzionali di  cui  alla
legge  stessa,  nella  misura  stabilita  dalla legislazione
nazionale.
     Per quanto concerne la riduzione contributiva  prevista
dall'art.  4 p.2, lett. B, 2  cpv., della legge n. 398/1987,
si rammenta che essa  puo'  essere  disposta  con  specifico
decreto  del  Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
emanato di concerto  con  i  Ministri  del  Tesoro  e  della
Sanita'.
     Nessun  problema  particolare  si pone per la contribu-
zione di copertura delle prestazioni economiche di  malattia
e  di  maternita',  in  merito  alla  quale si richiamano le
disposizioni impartite con la circ. n. 819 R.C.V.,  n.  1120
E.A.D. del 10.12.1986.
4) FISCALIZZAZIONE
     Le aziende che provvedono agli adempimenti contributivi
secondo le indicazioni di cui alla presente circolare  hanno
titolo  alla  fiscalizzazione degli oneri sociali sulla base
dei seguenti criteri:
     - per le contribuzioni di cui al punto 1  (in  pratica,
attualmente,  la  questione riguarda le aliquote dello 0,20%
(ass. pensionati) e dello 0,16  (enaoli)):  sia  per  quanto
riguarda  l'eventuale  spettanza  sia per quanto concerne la
misura, occorre fare riferimento alla normativa vigente  per
i lavoratori occupati sul territorio nazionale;
     -  per  le  contribuzioni  oggetto  di  fiscalizzazione
dovute in regime di legge n.  398/1987:  si  applichera'  la
fiscalizzazione  nella  misura  stabilita  per il settore di
appartenenza dell'azienda, secondo le  disposizioni  dettate
per  il personale assicurato appunto ai sensi della legge n.
398/1987.
(Ad esempio: per un lavoratore trasferito negli USA  da  una
impresa  manifatturiera  si  applichera'  la fiscalizzazione
                              3
nella misura dell'11,26% (1,66% + 9,60%, in quanto lo  0,16%
(enaoli)  e  lo  0,20% (ass. pensionati) spettano gia' sulla
contribuzione di cui al punto 1).
5) CONTRIBUTO PER IL TFR
     I  datori  di  lavoro  sono tenuti, in base al disposto
della piu' volte citata legge n. 398, a versare  il  contri-
buto  per il TFR, calcolato sulle retribuzioni convenzionali
di cui si e' fatto cenno.
6) MODALITA' OPERATIVE
     Per gli adempimenti contributivi relativi al  personale
di  cui  trattasi  deve essere aperta una separata posizione
alla quale sara' attribuito il codice di  autorizzazione  di
nuova istituzione "4Z" avente il significato di "azienda che
occupa personale inviato a svolgere  attivita'  negli  Stati
Uniti,  che  si  sia avvalso della facolta' di optare per il
mantenimento  della  legislazione  nazionale  in  base  alla
convenzione  Italia-USA". Tale codice assume anche il signi-
ficato di esclusione per tali posizioni dei contributi  CIG,
CUAF e GESCAL.
     Ai  fini  della compilazione del Mod. DM10/2 le aziende
interessate dovranno attenersi ai seguenti criteri  operati-
vi:
- indicazione dei contributi per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti e per l'assistenza agli orfani  (ex  ENAOLI)
secondo  le  consuete  modalita',  calcolando  i  contributi
secondo le aliquote previste per il settore di  appartenenza
e  sulla  base delle retribuzioni imponibili di cui all'art.
12 L. 153/1969;
- indicazione, in righi separati del quadro "B-C"  del  Mod.
DM10/2,  dei contributi per TBC, DS, per indennita' di mobi-
lita' (se dovuta) e TFR dovuti  sulle  retribuzioni  conven-
zionali  di  cui alla L. 398/1987. L'importo di tali contri-
buti deve essere preceduto dai codici di  nuova  istituzione
"1T6",  "2T6"  e  "3T6", rispettivamente per gli operai, gli
impiegati ed i dirigenti e seguito dal numero dei  dipenden-
ti,  dal  numero  delle  giornate  retribuite e dall'importo
delle retribuzioni convenzionali;
- indicazione dei contributi dovuti per le  prestazioni  del
Servizio  Sanitario  Nazionale,  per la solidarieta', per le
indennita' economiche di malattia e  di  maternita'  su  di-
stinti  righi  in  bianco  del quadro "B - C" secondo le mo-
dalita' previste per  le  aziende  che  occupano  lavoratori
all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
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     Per quanto riguarda le modalita' di  esposizione  della
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  si  fa  rinvio  alle
circolari emanate  per  i  lavoratori  all'estero  in  paesi
extracomunitari non convenzionati.
7) DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI ISCRITTI ALL'INPDAI
     Per  gli  appartenenti  alla categoria in epigrafe sono
dovute le contribuzioni "ds",  "tbc"  (senza  l'abbattimento
dei  10 punti), ex ENAOLI, contribuzione indennita' di mobi-
lita' (se dovuta in relazione al requisito occupazionale  ed
escluse  comunque  le  imprese  edili), SSN sulle rispettive
retribuzioni convenzionali.
     Per il versamento di dette contribuzioni sara'  utiliz-
zato il codice "3T6" di cui al precedente punto 6.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                 f.to BILLIA
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