Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 136 del 21-12-2007.htm
Conguaglio di fine anno 2007 dei contributi previdenziali e assistenziali.Fondo di Tesoreria: conguagli e modalità di versamento da parte delle aziende che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 dicembre 2006. Bonus per il posticipo del pensionamento: conguagli in relazione alla cessazione dello stesso al 31/12/2007.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 21 Dicembre 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
136
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Conguaglio di fine anno 2007 dei contributi
previdenziali e assistenziali.Fondo di Tesoreria: conguagli e modalità di
versamento da parte delle aziende che hanno iniziato l’attività in data
successiva al 31 dicembre 2006. Bonus per il posticipo del pensionamento:
conguagli in relazione alla cessazione dello stesso al 31/12/2007.
SOMMARIO:
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di
conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10.
Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia EMens.
Premessa
Con l'approssimarsi della fine dell'anno solare,
possono rendersi necessarie, per i datori di lavoro - per effetto di talune
normative particolari - alcune operazioni di conguaglio con riferimento ai
contributi previdenziali e assistenziali.
Tali operazioni sono generalmente determinate
dalle seguenti necessità:
-
pervenire alla esatta
quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
-
applicare con esattezza le
aliquote correlate all'imponibile stesso;
-
imputare, all'anno di
competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali
gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del
mese di GENNAIO 2008.
Al fine di agevolare l'operato dei datori di
lavoro, si elencano di seguito le fattispecie che possono determinare operazioni
di conguaglio di fine anno, con l'indicazione delle circolari di riferimento
e dei codici da utilizzare:
1)
elementi variabili
della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2)
decontribuzione dei
premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni
nella legge n. 135/1997);
3)
massimale art. 2,
c. 18 della legge n. 335/1995;
4)
contributo
aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
5)
erogazioni liberali
esenti fino all'importo di € 258,23 nel periodo di imposta (art. 51, c. 2,
lett. b) del T.U.I.R.);
6)
fringe benefit
esenti se non superiori a € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del
T.U.I.R.);
7)
prestiti ai
dipendenti;
8)
piani di stock
option (art. 51, comma 2, lett. g-bis) del T.U.I.R.);
9)
auto aziendali ad
uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.;
10)
erogazione “bonus”
ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1 commi 12 e succ. della
legge n. 243/2004) e cessazione dello stesso al 31 dicembre 2007;
11)
conguagli per
versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Termine
per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione a quanto disposto dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata
con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di
conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di
DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008), anche con quella di competenza del mese
di GENNAIO 2008 (scadenza 18/2/2008), attenendosi alle modalità indicate con
riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto
dall’anno in corso - le operazioni di conguaglio riguarderanno anche il TFR
al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse
potranno avvenire anche con la denuncia di FEBBRAIO 2008 (scadenza 17 marzo
2008), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del
versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili
della retribuzione nel mese di GENNAIO 2008.
In relazione a quanto precisato con la circolare
n. 117 del 7 dicembre 2005, si fa presente che, relativamente ad alcune
categorie di dipendenti pubblici ovvero per il personale iscritto al Fondo
Pensioni per le Ferrovie dello Stato – la cui retribuzione è comprensiva
della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n.
177/76 – la sistemazione di detta maggiorazione potrà avvenire anche
con la denuncia del mese di FEBBRAIO 2008 (scadenza 17 marzo 2008).
1.
Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5
del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (1), ha stabilito
che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino
variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di
lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del
connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello
interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di
ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza
dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi
considerati sono:
·
compensi per lavoro
straordinario;
·
indennità di
trasferta o missione;
·
indennità economica
di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
·
indennità riposi
per allattamento;
·
giornate retribuite
per donatori sangue;
·
riduzioni delle
retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
·
permessi non
retribuiti;
·
astensioni dal
lavoro;
·
indennità per ferie
non godute;
·
congedi
matrimoniali;
·
integrazioni
salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi
assimilabili anche la indennità di cassa (2), i prestiti ai dipendenti (3) ed
i congedi parentali in genere.
Con circolare n. 117 del 7 dicembre 2005,
l’Istituto ha ricompreso, tra le variabili retributive, anche i ratei di
retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel
corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga,
ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è
intervenuta l’assunzione stessa.
Pertanto, mentre non occorre operare alcun
accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da GENNAIO a NOVEMBRE, se
l’assunzione avviene a DICEMBRE ed i ratei si corrispondono nella
retribuzione di GENNAIO, occorre ricomprendere l’importo degli stessi sia tra
le variabili in aumento della denuncia DM10 (codice A000), sia nell’elemento
dell’EMens <VarRetributiva> (contenuto in <DatiRetributivi>), attributo
Anno Precedente, <AumentoImponibile>.
Relativamente ai compensi per lavoro
straordinario (4) – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore (5)
- si richiamano le istruzioni fornite con le circolari in nota. Con
riferimento all’assoggettamento contributivo dei compensi per ferie non
godute, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 1.1
Gli eventi o elementi che hanno determinato
l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del
mese di DICEMBRE 2007 i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di
GENNAIO 2008, vanno evidenziati sulla denuncia DM10 di detto mese utilizzando
i codici di seguito indicati
CODICI
QUADRO "B/C"
CODICI
VOCI
VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE
DATORE
DI LAVORO
A000
Aumento
della retribuzione imponibile
Generalità
delle Aziende
D000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Generalità
delle Aziende
F000
Aumento
della retribuzione imponibile
Fondi
Speciali di previdenza
G000
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Fondi
Speciali di previdenza
F010
Aumento
della retribuzione imponibile
Prestazioni
in conto capitale – esattoriali
G010
Diminuzione
della retribuzione imponibile
Prestazioni
in conto capitale – dazieri
Si annota che gli elementi variabili della
retribuzione sopra indicati, ai fini della imputazione nella posizione
assicurativa e contributiva del lavoratore, si considerano secondo il
principio della competenza (DICEMBRE 2007), mentre ai fini
dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali,
agevolazioni, ecc.) si considerano retribuzione del mese di GENNAIO 2008.
Pertanto, si dovrà tener conto dei suddetti elementi nella denuncia EMens del
mese di GENNAIO 2008 utilizzando l’elemento <VarRetributive> (contenuto
in <DatiRetributivi>), con attributo anno 2007, e gli elementi
<AumentoImponibile> o <DiminuzioneImponibile>.
Si chiarisce che in presenza di entrambi gli
elementi, con attributo dello stesso anno, occorrerà indicare esclusivamente
il saldo tra le due partite.
Anche nella certificazione CUD/2008 e nella
dichiarazione dei sostituti modello 770/2008 si dovrà tenero conto delle
predette variabili.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva
degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la
maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese
successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Tuttavia, fermo restando
l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle
componenti variabili della retribuzione nel mese di GENNAIO 2008, le aziende
potranno comunicare le partite in questione, con i codici sopra menzionati,
anche con la denuncia DM10 del mese di FEBBRAIO 2008. Al riguardo si ricorda
che la variabile retributiva in diminuzione (codice “D000”) può essere
utilizzata nel corso dell’anno per gestire una riduzione di imponibile
riferito al compenso per ferie non godute (circ. n. 15 del 15.1.2002 e
successivo punto 1.4.2).
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di
assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto
mercoledì 19 dicembre 2007, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di
DICEMBRE ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella
busta paga di GENNAIO 2008, nella quale la retribuzione imponibile di GENNAIO
pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per
rateo del mese di DICEMBRE), per un totale di € 2.000,00.
Pertanto, nella denuncia DM10 di GENNAIO 2008,
l’imponibile pari a € 2.000,00 (retribuzione di GENNAIO 2008 + rateo di
DICEMBRE 2007) andrà indicato in corrispondenza del rigo 11 e assoggettato al
regime contributivo in vigore per l’anno 2008 e l’imponibile pari a € 500
andrà indicato come voce variabile (in aumento) della retribuzione del mese
di GENNAIO/FEBBRAIO 2008 con il previsto codice “A000”.
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese
di GENNAIO 2008, nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore di
€ 2.000,00, mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2007,
elemento <AumentoImponibile> sarà riportato il valore di € 500,00. Si
ricorda che, per lo stesso lavoratore, dovrà essere trasmesso un flusso EMens
riferito al mese di DICEMBRE 2007 nel quale saranno valorizzati, oltre agli
elementi identificativi del lavoratore (<CFLavoratore>,
<Cognome>, <Nome>, <Qualifica1>, <Qualifica2>,
<Qualifica3>, <TipoContribuzione>, <CodiceComune>,
<CodiceContratto>) anche gli elementi <Assunzione>
(<GiornoAssunzione> e <TipoAssunzione>), <Imponibile> con
valore pari a zero e <Settimana> (<IdSettimana> e
<TipoCopertura>).
1.1.
Monetizzazione delle ferie e
imposizione contributiva
Con la risposta ad una istanza di interpello (n.
5221 del 26 ottobre 2006) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, precisa che possono essere monetizzate, vale a dire
sostituite con apposita indennità:
-
le ferie maturate e
non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs n. 66/2003);
-
le ferie maturate e
non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di
riferimento;
-
le settimane o i
giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore
al “periodo minimo” legale.
Quanto,
invece alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il
Ministero del lavoro precisa che le stesse, ove non godute entro il termine
dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e
più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva
(l’art. 10, c. 1. del D.Lgs n. 66/2003, fa
espressamente salvo “
quanto previsto
dalla contrattazione collettiva”)
,
potranno
essere fruite dal lavoratore anche successivamente ove il datore di lavoro a
ciò acconsenta
. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto,
dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di
lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del
lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs.
n. 66/2003.
In una precedente risposta ad altro Interpello
(n. 4908 del 18.10.2006) il Ministero del lavoro ha precisato che la
contrattazione collettiva può derogare anche con riferimento all’obbligo di
godimento infra-annualedelle
prime due settimane di ferie, fermo restando che il datore di lavoro sarà
passibile di sanzione.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo
contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva
delle ferie, il Ministero del lavoro conferma l’impostazione seguita
dall’INPS con le circolari n. 186 del 1999, n. 15 del 15 gennaio 2002 ,
ribadita, da ultimo con il messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003 .
Dette istruzioni, sul piano del momento
impositivo e della collocazione temporale dei contributi possono così sintetizzarsi:
-
in presenza di una
previsione legale
ovvero
contrattuale collettiva
che
regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza
dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione
temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine
legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la
collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non
godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno
solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
-
i datori di lavoro
sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese
successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso
ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione
dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.
Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle
quattro settimane minime di legge;
-
nel caso in cui le
ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento
dei contributi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare
INPS n. 15/2002 (vedi successivo punto 1.2).
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del
compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle
fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti
contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui
maturano i compensi (cfr. messaggio INPS n. 101/2001).
A far tempo dal 1° gennaio 2005 (introduzione
della denuncia EMens), l’importo del compenso ferie non godute deve essere
inserito nell’elemento <Imponibile> del mese nel quale è stata assolta
l’obbligazione contributiva. Successivamente, al momento della corresponsione
del compenso per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà
assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza di importo rispetto
a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale e solo tale differenza sarà
inserita nell’elemento imponibile. Fino a tutto il 2004 il compenso per ferie
non godute veniva imputato nel CUD e 770 dell’anno in cui era stato assoggettato
all’obbligo contributivo.
1.2.
Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
L’individuazione del momento in cui sorge
l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al
diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie (cfr. circolare
INPS n. 186/1999).
Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie
vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello
dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla
parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più
dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo
compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero
del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
I datori di lavoro possono recuperare il
contributo versato sui compensi ferie in base alle seguenti modalità che sono
contenute nella circolare INPS n. 15 del 15 gennaio 2002 ed armonizzate con
quanto precisato con il messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005.
Per effetto dell’introduzione dell’EMens, dal 1°
gennaio 2005, occorre distinguere il momento in cui è avvenuto
l’assoggettamento del compenso ferie, fino al 31 dicembre 2004, ovvero
successivamente a tale data.
1.3. Ferie assoggettate a contribuzione fino al
31.12.2004 e fruite negli anni successivi
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà
trovato collocazione nel quadro "Altre competenze" dei dati
previdenziali INPS” del CUD e del mod. 770.
Pertanto, per il recupero dei contributi sul
compenso ferie, dovrà essere utilizzata esclusivamente la procedura DM10/V.
Inoltre deve essere effettuata
un’apposita comunicazione di rettifica solo all’INPS attraverso il
mod. SA/RETT, per modificare la voce “Altre competenze” riferita al compenso
ferie, nonché una rettifica del CUD per il lavoratore, limitatamente alla
parte previdenziale.
1.4. Ferie assoggettate a contribuzione dal 1°
gennaio 2005 e denunciate con l’ EMens
1.4.1.
Ferie fruite nello stesso anno in cui è assolto l’obbligo contributivo
Le aziende possono utilizzare, in alternativa,
una delle seguenti procedure illustrate con circolare n. 186/99:
a) Recupero diretto dei contributi nel quadro
"D" del DM10:
·
assoggettamento a
contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate
sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta
retribuzione all’imponibile all’EMens dello stesso mese;
·
utilizzo della
«variabile retributiva in diminuzione» con attributo anno
«corrente»
(in presenza di anno
corrente l’importo del compenso ferie sul quale sono stati recuperati i
contributi
non
è un “di cui”
dell’imponibile)
·
conguaglio nel
quadro "D" del DM10 dell’importo dei contributi versati relativi al
compenso sostitutivo divenuti indebiti, con il codice “
L480”
preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. FERIE";
·
indicazione, ai
soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10,
dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono
stati, nello stesso anno, versati i contributi oggetto di recupero,
utilizzando il codice “
H400
"
preceduto dalla dicitura "RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE", senza
indicare "numero dipendenti", "numero giornate" e
"contributi dovuti".
Si fa presente che, ai fini della denuncia EMens,
in luogo della variabile in diminuzione, è sempre possibile fare una denuncia sostitutiva EMens (rettifica) per
il mese in cui è avvenuto l’assoggettamento del compenso con la modifica
dell’imponibile.
b) Procedura di "decontribuzione"
diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie
·
assoggettamento a
contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate
vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo
riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
·
indicazione
nell’EMens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita.
Trattandosi dello stesso anno in cui è avvenuto l’assoggettamento
contributivo non è necessario l’utilizzo delle variabili.
1.4.2
Ferie fruite nell’anno successivo a quello in cui è stato assolto l’obbligo
contributivo
Le aziende possono utilizzare, in alternativa,
una delle seguenti procedure:
a) Recupero diretto dei contributi nel quadro
"D" del DM10:
·
assoggettamento a
contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate
sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta
retribuzione all’EMens dello stesso mese;
·
rettifica
dell’EMens del mese dell’anno precedente in cui è avvenuto l’assoggettamento
contributivo, mediante la trasmissione di una nuova denuncia con l’imponibile
corretto (in alternativa, può essere utilizzata la procedura prevista per la
compilazione dell’EMens di cui alla successiva ipotesi b);
·
conguaglio nel
quadro "D" del DM10 dell’importo dei contributi versati
relativamente al compenso sostitutivo divenuti indebiti, utilizzando il
codice “
L480”
preceduto dalla
dicitura "REC. CONTR. FERIE";
·
indicazione, ai
soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10,
dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono
stati versati i contributi oggetto di recupero, utilizzando il codice “
H500
" preceduto dalla dicitura
"RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE», senza indicare "numero
dipendenti", "numero giornate" e "contributi
dovuti".
b) Procedura di "decontribuzione"
diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie:
·
assoggettamento a
contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate
vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo
riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
·
indicazione
nell’Emens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita,
con utilizzo della variabile in diminuzione, attributo anno «
precedente
».
L’INPS, ai fini della determinazione del montante
dell’anno corrente, sommerà all’imponibile decontribuito l’importo della
variabile in diminuzione, mentre nell’anno precedente porterà in diminuzione
l’importo della variabile.
Ai soli fini della quadratura dei monti
retributivi, nei quadri B-C del DM10, deve essere indicato l’importo della
retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati versati i
contributi, con il previsto codice "
D000
"
(importo che ha determinato la diminuzionedell’imponibile dell’anno in corso, ma di competenza dell’anno
precedente).
1.4.3
Ferie fruite dal secondo anno successivo a quello dell’assoggettamento
contributivo.
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà
trovato collocazione nell’EMens dell’anno in cui è stato assoggettato a
contribuzione.
Pertanto, per il recupero dei contributi sul
compenso ferie, dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V e dovrà essere
prodotta una denuncia sostitutiva EMens per modificare l’imponibile relativo
al mese di assoggettamento contributivo. Dovrà, inoltre essere rettificata la
certificazione CUD rilasciata a suo tempo al lavoratore.
2.
Decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito
con modificazioni nella legge n. 135/1997).
2.1 Sintesi normativa
L'art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67
convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma
espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.LGS. n. 314/1997) ha
stabilito un particolare regime di decontribuzione degli importi, previsti
dalla contrattazione collettiva aziendale, ovvero di secondo livello, la cui
erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di
incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati.
Detto regime prevede che gli importi delle
erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano
assoggettati al contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di
lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Tale regime contributivo trova applicazione entro il tetto
fissato, a decorrere dall'anno 2002, nella misura pari al 3% della
retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di
riferimento - 1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta
l'erogazione (6).
La retribuzione da prendere a base per il calcolo
del tetto del 3% è comprensiva anche della eventuale quota di erogazione non
soggetta al regime di decontribuzione (da considerarsi quindi imponibile a
tutti gli effetti).
A tal fine viene utilizzata la formula matematica
riportata in nota (7).
Per poter usufruire dello speciale regime
contributivo in questione, i datori di lavoro o le associazioni a cui gli
stessi aderiscono devono depositare i contratti in epigrafe presso la
Direzione Provinciale del Lavoro, entro 30 giorni dalla data della loro
stipula (8).
Il regime di decontribuzione attiene alla
retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 153/1969, nel testo
novellato dall'art. 6 del D.LGS. n. 314/1997 e, quindi, riguarda il complesso
delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, sia per la parte a carico
del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.
Si precisa che la retribuzione alla quale fare
riferimento per il calcolo del tetto è quella corrisposta dal singolo datore
di lavoro che effettua l'erogazione. È ininfluente la retribuzione
eventualmente percepita in dipendenza di altro rapporto (simultaneo,
anteriore o successivo) con altro datore di lavoro, salvo quanto precisato al
punto 12.
Il datore di lavoro può operare la
decontribuzione al momento della erogazione dei compensi (determinando in via
presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine
dell'anno. In questa seconda ipotesi si renderà necessaria anche la
rideterminazione delle prestazioni a conguaglio (malattia, maternità, ecc.).
2.1.1.
Erogazioni destinate alla previdenza complementare.
Il contributo di solidarietà non è dovuto quando
le erogazioni in questione siano destinate alla previdenza complementare di
cui al D.LGS. n. 124/1993 (sostituito dal 1 gennaio 2007 dal D.Lgs. 5/2/2005
n. 252). Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette
erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.
Si ricorda che, in virtù del richiamo espresso
operato dall’art. 6 co. 4, lett. f) del D.LGS. n. 314/1997,
sull’intero accantonamento
, è
comunque dovuto a carico del datore di lavoro il diverso contributo di
solidarietà del dieci per cento, ex art. 9-bis della legge n. 166/1991 (circ.
167 del 21/12/2004 e circolare n. 98 del 2/7/2007).
2.1.2.
Casi particolari.
A) Anticipazioni su erogazioni contrattuali
In merito alle anticipazioni effettuate su
erogazioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a
riferimento dal contratto stesso) si richiama il principio secondo il quale
le anticipazioni in questione possono essere assoggettate, al momento della
corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica
(e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli
obiettivi) e la stessa intervenga sia pure in un momento successivo.
B) Erogazioni mensili o in più quote annue
Anche in caso di corresponsione in quote mensili
od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito
dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. ovvero in
più quote corrisposte nell’anno, la decontribuzione può essere applicata per
ciascun mese ovvero nel momento di corresponsione delle quote, salvo
conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come
precisato al punto precedente. Le singole quote di erogazione, comunque
corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare
complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini
dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato.
Il conguaglio può risultare necessario allorché
la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del 3% sia diversa
rispetto a quella considerata in via presuntiva per l'applicazione mensile
della decontribuzione, oppure sia variato l'importo totale annuo
dell'elemento territoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente
decontribuiti.
C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente
cessato
Nel caso di erogazioni effettuate nell'anno
successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della
determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella
imponibile dell'anno precedente. La percentuale del tetto sarà, invece,
applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione.
2.2.
Modalità per il conguaglio.
Alla fine dell'anno (ovvero all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro) si rendono necessarie operazioni di
conguaglio. L'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione, per
effetto del tetto è, infatti, strettamente correlato all'imponibile
contributivo, il cui ammontare é incerto, per le componenti variabili della
retribuzione, fino al termine del periodo di riferimento.
Si rammenta che, ai fini delle operazioni di
conguaglio, la decontribuzione da operare è quella riferita al regime
contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in
cui è avvenuta l'erogazione.
Il conguaglio annuale non sarà, ovviamente,
necessario ove l'erogazione, interamente decontribuita al momento della
effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della
retribuzione di riferimento.
2.2.1.
Decontribuzione operata in corso d'anno.
In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo
di paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avrà
determinato il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE ANNUA PRESUNTA".
Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato
pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà stato escluso dalla base
imponibile e assoggettato al contributo di solidarietà (IMPORTO
DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice “
M930”
per la generalità dei lavoratori, ovvero “
M970”
per i dirigenti iscritti all’ex
INPDAI al 31.12.2002).
Qualora l'importo della suddetta erogazione sia
risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà versato:
- sulla quota pari al tetto, il contributo di
solidarietà nella misura del 10%;
- sulla restante quota, la contribuzione
ordinaria.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: €
24.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = €
720,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Poiché l'importo dell'erogazione è maggiore del
tetto di decontribuzione, occorre determinare l'ammontare della
decontribuzione tenendo presente tale eccedenza, così come precisato nella
circ. n. 213 del 6.11.1996, applicando la seguente formula matematica,
riportata nella nota (7) della presente circolare:
dato X = importo soggetto a decontribuzione;
dato R = retribuzione imponibile;
dato E = erogazione alla quale applicare il tetto
si ha:
X = (R + E) diviso 34 (tetto della
decontribuzione pari al 3%).
Pertanto : X = (24.000 + 1.000) diviso 34 = €
735,29.
Decontribuzione
= € 735,00 x 10 % = € 74,00 da versare con il codice M930 o M970;
€ 265,00 da assoggettare a contribuzione
ordinaria nel mese di erogazione del compenso.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di
lavoro, per stabilire l'esatto ammontare della decontribuzione spettante, il
datore di lavoro dovrà confrontare la “RETRIBUZIONE PRESUNTA” con la
“RETRIBUZIONE EFFETTIVA”. Si possono verificare tre casistiche:
RETRIBUZIONE PRESUNTA = RETRIBUZIONE EFFETTIVA
: in questo caso non dovrà essere effettuata
nessuna operazione di conguaglio.
RETRIBUZIONE PRESUNTA MINORE DELLA RETRIBUZIONE
EFFETTIVA
: in questo caso, in
considerazione della variazione in aumento del tetto di decontribuzione
dipesa dal maggiore valore della retribuzione annua rispetto a quella
presunta, i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:
- porteranno in detrazione dalla retribuzione
imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo della ulteriore
quota della erogazione soggetta a decontribuzione;
- assoggetteranno al contributo di solidarietà
del 10% la quota stessa con il codice “
M931”
preceduto dalla dicitura “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” per la generalità dei
lavoratori, ovvero “
M932”
per i
dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Nessun dato deve essere
riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONI”;
- rimborseranno al lavoratore la differenza
dell'importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura
superiore nel corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: €
24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: €
27.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su 24.000,00 = €
720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 27.000,00 =
€ 810,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Decontribuzione operata
= € 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930 o M970;
€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria
nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X= (27.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 823,53
€ 824,00 – 735,00 = € 89,00
€ 89,00 x 10 % = € 9,00 da versare con il codice
M931 o M932.
€ 89,00 da portare in diminuzione dall'imponibile
contributivo del mese di conguaglio.
Per la restituzione delle prestazioni di malattia
e di maternità conguagliate in misura superiore saranno utilizzati i previsti
codici “
E775”
ed “
E776”
(circ. 182 del 4/8/1997 - punto
9).
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga
operato con la denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro avranno
cura di evidenziare l’importo portato in diminuzione dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio o febbraio
(nel caso in esempio pari a € 89,00) utilizzando il previsto codice “
D000”
(quadro B/C del DM10).
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese
di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, l’importo indicato nell’elemento <Imponibile>
sarà decurtato del valore di € 89,00, mentre nell’elemento
<VarRetributive>, attributo anno 2007, nell’elemento
<DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore di € 89,00.
RETRIBUZIONE PRESUNTA MAGGIORE DELLA RETRIBUZIONE
EFFETTIVA
: in questo caso, in
considerazione della variazione in diminuzione del tetto di decontribuzione
dipesa dal minor valore della retribuzione annua rispetto a quella presunta,
i datori di lavoro opereranno nel seguente modo:
- sommeranno alla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione non soggetta a
decontribuzione, da assoggettare, quindi, a contribuzione ordinaria;
- recupereranno il contributo di solidarietà già
versato sulla quota stessa utilizzando il codice “
L931”
preceduto dalla dicitura “REC. CONTRIB. SOLID. 10%” per la
generalità dei lavoratori, ovvero “
L933”
per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la
differenza dell'importo della quota del contributo a proprio carico
trattenuta in misura inferiore nel corso dell'anno.
Esempio
Retribuzione annua PRESUNTA del lavoratore: €
24.000,00
Retribuzione annua EFFETTIVA del lavoratore: €
21.000,00
Tetto di decontribuzione: 3% su € 24.000,00 = €
720,00
Nuovo tetto di decontribuzione: 3% su 21.000,00 =
€ 630,00
Importo dell'erogazione = € 1.000,00
Decontribuzione operata
= € 735,00 x 10 % = € 74,00 versata con il codice M930 o M970;
€ 265,00 assoggettata a contribuzione ordinaria
nel mese di erogazione del compenso.
Decontribuzione da operare :
X= (21.000,00 + 1.000,00) diviso 34 = € 647,06
€ 735,00 – 647,00 = € 88,00
€ 88,00 da sommare all'imponibile contributivo
del mese di conguaglio.
€ 88,00 x 10 % = € 9,00 da recuperare con il
codice L931 o L933.
Nell’ipotesi in cui il suddetto conguaglio venga
operato con la denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro avranno
cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile contributivo
del mese di gennaio (nel caso in esempio pari a € 88,00) utilizzando il
previsto codice “
A000”
(quadro B/C
del DM10).
Per quanto attiene alla denuncia EMens del mese
di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, l’importo indicato nell’elemento <Imponibile>
sarà incrementato del valore di € 88,00, mentre nell’elemento
<VarRetributive>, attributo anno 2007, nell’elemento
<AumentoImponibile> sarà riportato il valore di € 88,00.
2.2.2
Decontribuzione operata a fine d'anno o alla cessazione del rapporto di
lavoro.
Il datore di lavoro che ha assoggettato le
erogazioni in questione a contribuzione piena nel periodo di paga nel quale
sono state effettuate, dovrà determinare (nel periodo di paga di DICEMBRE
2007, GENNAIO ovvero FEBBRAIO 2008 ovvero nel periodo di paga nel quale cessa
il rapporto di lavoro) il tetto della decontribuzione calcolando il 3% sulla
RETRIBUZIONE ANNUA del lavoratore.
Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a
decontribuzione risulti pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà
portato in diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà
assoggettato al contributo di solidarietà (codice
M930
o
M970
).
Qualora l'importo della suddetta erogazione
risulti superiore al tetto, l’importo corrispondente al tetto sarà portato in
diminuzione della retribuzione imponibile del mese e sarà assoggettato al
contributo di solidarietà (codice
M930
o
M970
).
Ove le operazioni di conguaglio vengano effettuate
nel mese di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, i datori di lavoro dovranno osservare
anche le disposizioni riguardanti l'indicazione delle partite che hanno
determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile contributivo del mese
di GENNAIO o FEBBRAIO, osservando le modalità di cui al punto 1 della
presente circolare.
Ove il regime contributivo (aliquote ed
agevolazioni contributive) operante nel mese in cui è effettuato il
conguaglio sia diverso, per ciascun lavoratore, rispetto a quello vigente nel
mese in cui é avvenuta l'erogazione, per le operazioni di conguaglio potranno
essere utilizzati i seguenti codici:
CODICI
QUADRO “B/C”
CODICI
SIGNIFICATO
M186
Differenze
agevolazioni contributive
M187
Differenze
contributive (eventuali differenze di aliquote)
Nessun dato deve essere riportato nei campi
“NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “RETRIBUZIONI”.
CODICI
QUADRO “D”
CODICI
SIGNIFICATO
L320
Conguaglio
agevolazioni contributive
L321
Conguaglio
contributi (eventuali differenze di aliquote)
Per
tutto ciò che attiene all’istituto della decontribuzione e ai quesiti
pervenuti sull’argomento si fa rinvio alle circolari elencate in nota (9).
3. Massimale art. 2, comma 18 della legge
8/8/1995, n. 335.
Come è noto l'art. 2, comma 18 della legge n.
335/1995 (10), ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e
pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro
che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai
sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, così come interpretato
dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge
27/11/2001, n. 417 (11). Tale massimale deve essere rivalutato ogni anno in
base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Per l'anno 2007 tale massimale è pari a
€ 87.187,00.
Il massimale trova applicazione per la sola
aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Per il trattamento contributivo, i datori di
lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177
del 7/9/1996. In base a tali istruzioni i datori di lavoro devono sottoporre
a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al
raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte
eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il
codice tipo contribuzione “
98
”).
Si rammenta che:
-
il massimale non è
frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare
risulti retribuito solo in parte;
-
nel caso di rapporti di
lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti
rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il
dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero
presentare una dichiarazione sostitutiva;
-
in caso di rapporti
simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli
effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi
che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione
la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del
cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica
il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta;
-
nel caso di coesistenza
nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le
retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con
i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa e
viceversa.
Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto
di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano
versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale di €
87.187,00,
provvederanno, in sede di conguaglio di fine anno, al recupero del contributo
IVS utilizzando il codice del quadro D “
L952
”
preceduto dalla dicitura “RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE” per la
generalità dei lavoratori, ovvero “
L953
”
per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Lo stesso codice deve
essere utilizzato anche per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai
Fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS.
Come sopra precisato, le aziende potranno
effettuare il conguaglio del maggior contributo IVS versato e della relativa
retribuzione con la denuncia del mese di DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008),
con quella del mese di GENNAIO 2008 (scadenza 18/2/2008) ovvero FEBBRAIO 2008
(scadenza 17/3/2008).
Per effetto del predetto recupero viene meno
anche la correlata quota di retribuzione imponibile eccedente il massimale in
questione.
Pertanto, ai fini della quadratura dei monti
retributivi, qualora i datori di lavoro opereranno il recupero del contributo
IVS nella denuncia di DICEMBRE 2007, la retribuzione cui si riferisce tale
recupero andrà indicata in uno dei righi del quadro B/C del DM10 con il
codice “
H400
”, preceduto dalla
dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”. Nessun dato dovrà essere riportato
nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Nell’ipotesi in cui i datori di lavoro opereranno
il recupero del contributo IVS nella denuncia di GENNAIO/FEBBRAIO 2008, la
retribuzione cui si riferisce tale recupero andrà indicata in uno dei righi
del quadro B/C del DM10 con il codice “
H500
”,
preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”. Nessun dato dovrà
essere riportato nei campi “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” E
“CONTRIBUTI DOVUTI”.
In entrambi i casi dovrà essere rettificato anche
l’imponibile previdenziale (assoggettato al contributo IVS) indicato nella
denuncia EMens riferite all’anno 2007.
A tal fine, in corrispondenza del mese nel quale
avviene il superamento del massimale, per lo stesso lavoratore dovranno
essere trasmesse due distinte denunce individuali:
-
nella prima non dovrà
essere indicato nell’elemento <TipoContribuzione> ovvero il valore 00 (nessuna particolarità
contributiva) e nell’elemento <Imponibile> indicherà la quota di
retribuzione eccedente il massimale;
-
nei mesi successivi sarà
indicato solo il <TipoContribuzione> “98” e il relativo imponibile.
Si ricorda inoltre che, ove gli adempimenti
contributivi sulle componenti variabili della retribuzione siano assolti con
la denuncia del mese di GENNAIO 2008, le stesse - ove già sia stato superato
il tetto - non hanno incidenza ai fini della determinazione del massimale
dell’anno precedente. Ciò in quanto, ai fini del regime contributivo, gli
elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di GENNAIO con
incidenza sul nuovo massimale.
In caso contrario, potranno concorrere alla
determinazione del tetto dell’anno 2007, fino al limite previsto per
quest’ultimo.
Ricorrendo tale ipotesi, i datori di lavoro
avranno cura di evidenziare l’importo portato in aumento dell’imponibile
contributivo del mese di gennaio –
entro
i limiti del tetto relativo all’anno 2007
- utilizzando il previsto codice “
A000”
(quadro B/C del DM10).
Ai fini della certificazione
CUD 2008
e
della dichiarazione
770/2008,
i datori di lavoro certificheranno
l'imponibile
2007
tenendo conto della correzione operata.
Nella fattispecie in esame, peraltro, in caso di
superamento del massimale per l’anno 2007, ai fini della collocazione degli
elementi variabili che determinano un aumento della retribuzione del mese di
GENNAIO 2008 (es. compenso per lavoro straordinario) nella posizione
individuale del lavoratore, gli stessi saranno considerati di competenza
dell’anno 2008, anziché nella competenza dell’anno 2007, senza utilizzare il
codice “A000”.
Per tutto ciò che attiene all’istituto in
argomento si fa rinvio alle circolari elencate in
nota 13)
4. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della
legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha
istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote
contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% (14), un contributo
nella misura dell'
1%
(a carico del
lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della
legge 11.3.1988 n. 67 (15).
Tale limite, per l'anno 2007, è risultato pari a
€ 40.083,00
annui, corrispondenti a
€ 3.340,00
mensili (16).
Si ribadisce che, ai fini del versamento del
contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione.
Come noto, le aziende aventi alle proprie
dipendenze lavoratori che, nel mese in cui si riferisce la denuncia, abbiano
superato la retribuzione imponibile di € 3.340,00, hanno già versato sulla
parte eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti
codici:
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE
DI LAVORO
M950
Contributo
aggiuntivo 1%
Generalità
delle Aziende
M960
Contributo
aggiuntivo 1%
Dirigenti
ex INPDAI
B980
Contributo
aggiuntivo 1%
Banche,
enti pubblici creditizi
X950
Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo
per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
X960
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex
fondo elettrici
X970
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex
fondo telefonici
X980
Contributo
aggiuntivo 1%
Ex
fondo autoferrotranviari
X990
Contributo
aggiuntivo 1%
Fondo
per le abolite imposte di consumo
Il sistema della mensilizzazione del limite della
retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a
credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di
contributo aggiuntivo. Le operazioni potranno essere effettuate, oltre che
con la denuncia relativa al mese di DICEMBRE 2007 (scadenza 16/1/2008), anche
con quella relativa al mese di GENNAIO (scadenza 18/2/2008) ovvero FEBBRAIO
(scadenza 17/3/2008), utilizzando i codici appresso indicati:
CODICI
QUADRO “B/C”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE
DI LAVORO
M951
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Generalità
delle Aziende
M952
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti
ex INPDAI
B981
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Banche,
enti pubblici creditizi
X951
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo
per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
X961
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo elettrici
X971
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo telefonici
X981
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo autoferrotranvieri
X991
Cong.
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo
per le abolite imposte di consumo
CODICI
QUADRO “D”
CODICI
SIGNIFICATO
DATORE
DI LAVORO
L951
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Generalità
delle Aziende
L954
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Dirigenti
ex INPDAI
L981
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Banche,
enti pubblici creditizi
L941
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo
per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
L961
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo elettrici
L971
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo telefonici
L980
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Ex
fondo autoferrotranvieri
L991
Rec.
Contributo aggiuntivo 1%
Fondo
per le abolite imposte di consumo
Ai fini delle operazioni di conguaglio si precisa
che gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti
contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2008, non
incidono sulla determinazione del tetto 2007 di € 40.083,00. Ai fini del
regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate
retribuzione di GENNAIO 2008. Le operazioni di conguaglio, come illustrato
con la citata circolare n. 298/1992, si rendono necessarie anche nel caso di
rapporti di lavoro che si susseguono nell'anno, ovvero nel caso di rapporti
di lavoro simultanei.
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si
succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun
rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di
retribuzione pensionabile.
Pertanto, il dipendente è tenuto ad esibire ai
datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o
dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni gia percepite. I datori di
lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si
risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al
precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto gia
trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. Nel caso di
rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che
corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione
esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o
a debito del lavoratore stesso.
Qualora a DICEMBRE 2007 il rapporto di lavoro sia
in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale
conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni
rilasciate dai lavoratori interessati.
5.
Erogazioni liberali (art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.).
L'art. 51, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. dispone
che non concorrono a formare il reddito le “
erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze
alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di
imposta a € 258,23
”. Tale disposizione, a seguito della unificazione
delle basi imponibili fiscale e previdenziale (17), trova applicazione anche
ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale.
Mentre si fa rinvio, per l'illustrazione della
norma, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997 (18) si fa
presente che a fine anno, ove si renda necessario procedere ad operazioni di
conguaglio, anche per effetto di erogazioni effettuate da precedenti datori
di lavoro, le stesse potranno essere eseguite con la denuncia relativa al
mese di DICEMBRE 2007, ovvero con quella relativa al mese di GENNAIO/FEBBRAIO
2008.
I
datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-
porteranno in aumento
della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte
della erogazione eccedente il predetto importo di € 258,23 non assoggettata a
contribuzione;
-
provvederanno a trattenere
al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio
carico trattenuta in misura inferiore.
Ove nel corso dell'anno l'erogazione in questione
sia stata assoggettata a contribuzione, i datori di lavoro si atterrano alle
seguenti modalità:
-
porteranno in diminuzione
della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo
della erogazione non imponibile fino al tetto di € 258,23, assoggettata a
contribuzione;
-
provvederanno a rimborsare
al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a proprio
carico trattenuta in misura superiore.
6. Fringe
benefit (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.).
L'art. 51 c. 3 del TUIR stabilisce che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel
periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a
detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (19).
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore
dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite
l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore
complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto
limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali
precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di
superamento del limite di € 258,23, l’azienda che opera il conguaglio
provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da
essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-
porteranno in aumento
della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo
dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di
cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti
complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato
assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
-
provvederanno a trattenere
al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico
dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
7. Prestiti ai dipendenti.
Si rammenta che dal 1.1.2000, ai fini della
determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai
prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.IR.) si deve
assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento
(TUR)
vigente al termine di ciascun
anno
(20).
8. Piani di stock option (art. 51, comma 2, lett.
g-bis) del T.U.I.R.).
L’imposizione fiscale e contributiva, nei confronti
di soggetti destinatari dei piani di stock option titolari reddito di lavoro
dipendente o assimilato, è stata oggetto, nel corso dell’anno 2006 di
due modifiche:
-
la prima ad opera
dell’art. 36, c. 25 del D.L. 223/206, convertito con modificazioni dalla L.
248/2006 (operante dal 5 luglio 2006)
-
la seconda dall’art. 3, c.
12 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (operante dal 3 ottobre 2006), divenuto
art. 2, comma 29, del D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, nel testo approvato con
modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 (G.U. n. 277 del 28
novembre 2006 ).
Entrambi
i provvedimenti hanno stabilito nuove condizioni per l’applicazione del
regime agevolato dei piani di stock option
previsti dall’art. art. 51, comma 2, lettera g-bis)del TUIR).
Il D.L. n. 223/2006 oltre a introdurre
ulteriori condizioni ai fini dell’applicabilità del regime fiscale
agevolativo, ha inserito, in sede di
conversione, all’art. 36, il comma 25
bis, il quale reca
specifiche disposizioni in materia contributiva e
pensionabile.
In
virtù di tale disposizione il nuovo regime fiscale delle stock option,
introdotto dal D.L. n. 223/2006, trova applicazione, ai fini contributivi,
con esclusivo riferimento ai piani deliberati successivamente al 4 luglio e,
ai fini del calcolo delle prestazioni,
con esclusivo riferimento alle anzianità maturate successivamente alla
predetta data.
Il
D.L. n. 262/2006 ha successivamente apportato ulteriori modifiche al regime
delle stock option intervenendo direttamente sul testo del D.L. n. 223/2006
mediante sostituzione del comma 25, mentre,
in sede di conversione, ha modificato (comma 29 della L. 286/2006)
direttamente il TUIR (comma 2-bis dell’art. 51).
Poiché la tecnica legislativa utilizzata genera
dubbi interpretativi sulla possibilità di ritenere ancora operante la norma
del citato comma 25 bis, non è ancora
possibile sciogliere la riserva sull’applicazione del nuovo regime
contributivo e pensionabile delle stock
option per la quali si rimanda alla circolare di prossima emanazione.
9. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c.
4, lett. a) del T.U.I.R.
L’art. 7, c. 25 del D.L. n. 262/2006, convertito
con modificazioni dalla L. n. 286/2006, ha modificato l’art. 51, c. 4, lett.
a) del T.U.I.R. - norma che disciplina in capo al dipendente il benefit per
l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale - prevedendo che, dall’anno 2006, la
quantificazione forfetaria dello stesso debba essere individuata nella misura
del 50% (prima era il 30) dell’importo corrispondente alla percorrenza media
annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe ACI in
relazione alla diversa tipologia di autovetture.
Il comma 324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007) ha spostato al 1/1/2007 l’entrata in vigore dell’aumento (21).
L’articolo
15bis, c. 7 della legge n. 127/2007,
in sede di conversione del DL 81/2007, ha ripristinato, dal periodo d’imposta
2007, il benefit all’originario valore del 30%.
Eventuali comportamenti
aziendali, che hanno tenuto conto delle disposizioni ormai superate, dovranno
essere oggetto di conguaglio.
10.
“Bonus” ai lavoratori che posticipano il pensionamento (art. 1 commi 12 e
succ. della legge n. 243/2004).
Nei confronti dei lavoratori beneficiari del
bonus, si dovrà procedere al conguaglio dei contributi così come previsto per
la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presenti gli ordinari
criteri che determinano il momento impositivo e la collocazione temporale dei
contributi oggetto di conguaglio (mese di dicembre o gennaio successivo).
In considerazione, tuttavia, che al 31/12/2007
cessa il particolare regime previdenziale di cui all’art. 1 c. 12 della legge
n. 243/2004 e si ripristina, da gennaio 2008, il regime ordinario, si avranno
i seguenti effetti sul conguaglio di fine anno:
a)
lavoratori
che cessano dal servizio entro il 31 dicembre 2007:
le contribuzioni pensionistiche riferite alle
competenze di fine rapporto (tredicesima, compenso per straordinario ed altre
componenti variabili, indennità sostituiva del preavviso eventuali premi di
risultato), indipendentemente dal momento dell’erogazione e quindi anche
successivamente al 31 dicembre 2007, devono essere assoggettate alla
disciplina del bonus e quindi corrisposte in busta paga. Resta fermo,
ovviamente, l’obbligo di versare all’Istituto le contribuzioni minori;
b)
lavoratori
che continuano a prestare attività lavorativa dopo il 31 dicembre 2007:
le componenti riferite alle variabili del mese
di dicembre (straordinario, ecc) -
oggetto di conguaglio - devono essere assoggettate a contribuzione in base al
“criterio di cassa” e di conseguenza, ove le stesse siano erogate o
recuperate nel mese di gennaio, costituiranno retribuzione imponibile di tale
mese. Non si dovrà invece, procedere, a nessun ribaltamento di tali
componenti variabili nell’anno 2007, essendo cambiato il regime previdenziale
dei lavoratori (cessazione del “bonus”).
11. Conguagli per versamenti di quote di TFR al
Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata
illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del
codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni
operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende
destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge
n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’articolo
1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 – attuativo delle citate disposizioni - è
stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va
effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio,
quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a
debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme
mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle
connesse misure compensative.
11.1. Sistemazione delle somme versate in
eccedenza al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta
determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato
somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al
relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
-
determineranno l’ammontare
delle somme eccedenti;
-
indicheranno l’importo da
recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice
“RF01”.
Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi,
le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote
delle misure compensative già fruire in relazione alle somme in precedenza
versate.
A tal fine, i datori di lavoro:
-
determineranno l’ammontare
della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero
effettuato;
-
indicheranno l’importo da
restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione
“M120”.
Per l’eventuale restituzione di misure
compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro
provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova
istituzione del quadro B/C “
M121”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo
importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e
“retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del flusso EMens,
l’importo recuperato con il codice
“RF01”
dovrà essere indicato nell’elemento
<RecuperoContribuzione>
di
<Prestazione>.
11.2.
Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno complessivamente versato al
Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno
provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le connesse
misure compensative.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle
seguenti modalità:
§
determineranno l’ammontare
delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo
nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere
indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno altresì essere
recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote
regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate
nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:
CODICI
SIGNIFICATO
TF11
Rec arretrati contributo
TFR L297/82 prev. Compl
TF12
Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo Tesoreria
11.3 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata circolare n. 70/2007 è stato
chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006,
gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno
solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge
il limite dei 50 addetti (23).
In tal caso le aziende sono tenute al versamento
delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di
inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende
interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di
conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2007, hanno raggiunto il
limite dei 50 addetti, devono
trasmettere l’apposita dichiarazione (24) entro il termine di trasmissione
della denuncia DM10 relativa al mese di febbraio 2008 (31 marzo 2008).
Modalità operative.
Ai fini del versamento delle quote da destinare
al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
·
determineranno
l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di
inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;
·
indicheranno il
relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
·
determineranno la
maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di
inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri
“B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici dovranno essere
indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno altresì recuperare le
misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal
fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo
nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “TF12”.
Ai fini del versamento delle quote riferite al
periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende
si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i
codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D”
per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli
importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento
<ImportoCorrente>
e
<ImportoPregresso>
di
<Contribuzione>
12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di
conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie
comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, nei
casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei
contributi previdenziali saranno effettuate dal datore di lavoro subentrante
con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal
lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, ivi
incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione, le
erogazioni liberali e i fringe benefit.
Per quanto sopra, ai fini della denuncia EMens,
nei casi di operazioni societarie intervenute nel corso dell’anno, l’azienda
subentrante – che opera con matricola aziendale diversa da quella
dell’azienda cedente - non potrà utilizzare, per il consolidamento
dell’elemento <Settimana> riferito al lavoratore oggetto del passaggio,
l’elemento <MesePrecedente> contenuto nell’elemento
<DenunciaIndividuale>. Tale operazione sarà effettuata dall’azienda
cedente ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Analogamente, nei casi di operazioni societarie
intervenute a cavallo dell’anno con il conguaglio effettuato nei mesi di
GENNAIO/FEBBRAIO, le operazioni di definizione delle variabili retributive e
il consolidamento delle settimane saranno effettuate dall’azienda cedente
ovvero utilizzando i dati identificativi dell’azienda cedente.
Ai fini del completamento delle operazioni, si richiama l’attenzione
dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare i codici <
TipoAssunzione>
2 e 2T
del flusso EMens -
operanti dal 3 dicembre 2007 - secondo le indicazioni riportate nel documento
tecnico Release 2.2 del 14/11/2007.
13) Aliquote contributive in vigore per l'anno
2007. Aggiornamento della pubblicazione tabelle.
A seguito delle variazioni intervenute per l’anno 2007 in
materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale
dipendente (con particolare riferimento alla circolare n. 23 del 24 gennaio
2007 e alla circolare n. 117 del 28 settembre 2007), è stata aggiornata la
pubblicazione riguardante le tabelle delle aliquote contributive.
Per la consultazione della
pubblicazione stessa è possibile prelevare il file allegato alla presente
circolare.
In aggiunta, sono stati aggiornati
anche gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per
assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici.
Si precisa altresì che le tabelle
pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più
ricorrenti. Peraltro le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili
in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive
dei lavoratori.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
1
Allegato
2
Note:
1) Vedi circolare n. 292 del 23/12/1993 – punto 2
2) Vedi circolare n. 15 del 29/1/1999 – punto 12
3) Vedi circolare n. 84 del 26/4/2000
4) Vedi circolare n. 39 del
17/2/20005
5) Vedi circolare n. 95 del 16/5/2000
6) Riferimenti: art. 60 della legge 15/5/1999 n.
144, art. 49 comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488, art. 43 co.2 lett. b)
legge 29/12/2001 n. 448. Vedi la circolare n.12 del 20/1/2000 punto 2, la
circolare n. 36 dell’8/2/2002, la circolare 26 del 6/2/2003, la circolare 83
del 24/4/2003, la circolare 147 del 3/9/2003, la circolare n. 21 del
3/2/2004, la circolare 21 del 4/2/2005, la circolare n. 117 del 7/12/2005, la
circolare n. 18 del 8/2/2006, la
circolare n. 153 del 22/12/2006 e la circolare n. 34 del 6/2/2007.
R + E
7) X = ------------ dove
34
X
= erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a
decontribuzione;
E = erogazione complessiva
avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo livello;
R = retribuzione
contrattuale imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E.
La formula di cui sopra si
ottiene dallo sviluppo della seguente espressione:
3 * ((R + E) – X)
X = ------------------------
100
da cui: 100X = 3*(R + E) –
3X
100X+3X = 3*(R + E)
103X = 3*(R + E)
3*(R + E)
X = -----------------
103
quindi:
R + E
X = ------------
34
8) Riferimenti: art. 2 comma 6 del D.L. 5/3/1997
n. 67. Vedi la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
n. 139 del 24/10/1996 e la circolare INPS n. 17 del 24/01/2001.
9) Vedi circolare n. 152 del 22/7/1996 - n. 213
del 6/11/1996 - n. 251 del 13/12/1996 – n. 95 del 17/4/1997 - n. 129 del
10/6/1997 - n. 263 del 24/12/1997 (punto 2, lett. e) - n. 19 del 29/1/1998 – n.
21 del 30/1/1998 (punto 11) - n. 113 del 28/5/1998 (trasmissione circolare
INPDAP n. 1 del 14/1/1998) - n. 114 del 1/6/1998 – n. 260 del 18/12/1998 – n.
15 del 29/1/1999 - n. 228 del 28/12/1999 - n. 12 del 20/01/2000 – n. 17 del
28/1/2000 - n. 219 del 27/12/2000 – n. 17 del 24/1/2001 - n. 33 del 8/2/2001
– n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002 – n. 178 del 12/12/2002 - n. 26
del 6/2/2003 – n. 83 del 24/4/2003 – n. 147 del 3/9/2003 – n. 196 del
23/12/2003 - n. 21 del 3/2/2004 – n. 166 del 21/12/2004 – n. 21 del 4/2/2005
– n. 117 del 7/12/2005 - n. 18 del 8/2/2006 – n. 153 del 22/12/2006 e la
circolare n. 34 del 6/2/2007.
10) Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996
11) Vedi circolare n. 181 dell’11/10/2001
12) Si rammenta che nei casi in cui nell’ambito
di un mese si verificano variazioni del tipo di contribuzione (nel caso di
specie da tipo contribuzione “00” a “98”), il datore di lavoro dovrà
trasmettere per lo stesso lavoratore due distinte denunce EMens aventi lo
stesso periodo.
13) Vedi circolare n. 177 del 7/9/1996 - n.
23 del 30/1/97 - n. 263 del 24/12/1997 - n. 21 del 30/1/1998 (punto 10) - n.
18 del 29/1/99 - n. 228 del 28/12/99 - n. 17 del 28/01/2000 - n. 219 del
27/12/2000 - n. 33 del 8/2/2001 – n. 224 del 20/12/2001 - n. 36 del 8/2/2002
– n. 178 del 12/12/2002 - n. 26 del 6/2/2003 – n. 83 del 24/4/2003 - n. 196
del 23/12/2003 - n. 21 del 3/2/2004 – n. 166 del 21/12/2004 – n. 21 del
4/2/2005 - n. 117 del 7/12/2005 - n. 18 del 8/2/2006 - n. 153 del 22/12/2006
e la circolare n. 34 del 6/2/2007.
14) Attualmente l’aliquota superiore è prevista
soltanto per gli iscritti al Fondo Volo.
15) Vedi circolare n. 298 del 30/12/1992
16) Vedi circolare n. 34 del 6/2/2007
17) Riferimento: art. 6 del decreto legislativo
n. 314/1997
18) Vedi circolare n. 263 del 24/12/1997
19) Vedi circolare n. 263 del 24/12/1997 e
circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997
20) Modifica introdotta dall’art.13, comma 4, del
D.LGS. 23.12.1999, n. 505 (rif. circolare n. 84 del 26/4/2000). Attualmente
la misura del tasso ufficiale di riferimento è pari al 4% (provvedimento
della BCE del 6/6/2007, con decorrenza 13/6/2007).
21) Vedi messaggi n. 1888 del 19/1/2007 e n.
13423 del 28/5/2007.
22) Vedi messaggio n. 24300 del 5/10/2007.
23) Ai fini dei criteri da seguire per la determinazione
del requisito occupazionale, si rimanda a quanto chiarito al punto 2 della
parte seconda della circolare n. 70/2007.
24) Cfr. messaggio 13048 del 23 maggio 2007.
Allegato N.1
Allegato N.2