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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 159 del 16-12-2004.htm
  
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
  


Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione della Segreteria Tecnica
del C.d.A. e degli Organi Collegiali Centrali e Periferici
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 16 Dicembre 2004
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  159
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ail
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
 
SOMMARIO
:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.
 
 
 
1 – Premessa
 
Nella seduta del 17 novembre 2004 il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 ha attribuito alle Sedi competenti per territorio la competenza relativa all’istruttoria di tutte le domande di indennizzo nonché all’accoglimento delle stesse.
 
Con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che le Sedi debbono trasmettere al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le sole domande che ritengono di non poter accogliere.
 
2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO
 
Le Sedi competenti per territorio provvedono all’istruttoria delle domande secondo le istruzioni fornite con circolare n.20 del 21 gennaio 2002, richiamate con messaggio n.212 del 24 luglio 2002 e, qualora l’esito dell’istruttoria sia favorevole, provvedono direttamente all’assunzione del provvedimento di accoglimento e a porre in pagamento l’indennizzo.
 
Qualora siano proposti eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento delle domande assunte dalle Sedi, essi vanno inoltrati al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, che decide in via definitiva sugli stessi.
 
Si precisa che le decisioni assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, in data antecedente alla deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004 del Consiglio di Amministrazione, sono definitive.
Le domande per le quali l’istruttoria si conclude con parere non favorevole devono essere inoltrate al predetto Comitato amministratore, secondo le istruzioni fornite con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002, il quale assume, in via definitiva, i conseguenti provvedimenti di rigetto o di accoglimento.
 
Le Sedi devono trasmettere, con cadenza bimestrale (prima scadenza 28 febbraio 2005), alla Direzione Centrale delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore, un report dal quale risulti il numero delle domande istruite con parere favorevole e quelle con parere non favorevole, nonché l’impegno di spesa distinto per anno, secondo l’allegato prospetto e aggiornando i dati relativi all’importo del trattamento minimo, relativo alle domande accolte.
 
                                                                                                            Il Direttore Generale
                                                                                                                      Crecco
 
Allegato N.1