Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 12-2-2009.htm
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.Estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria
Direzione centrale
Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 12 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
18
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.Estensione dell’obbligo
assicurativo contro la disoccupazione involontaria
SOMMARIO:
A far tempo dal 1° gennaio 2009 l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria è estesa ai lavoratori dipendenti delle aziende
pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private,
ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego
PREMESSA
L’art. 20 del decreto-legge n.
112/08 (1), convertito in legge n. 133/08 (allegato 1), ha abrogato le
disposizioni di cui all’art. 40, n. 2 del RDL n. 1827/35 (allegato 2) e
modificato l’art. 36 del DPR n. 818/57 (allegato 3), estendendo, con effetto
dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende
pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private.
Sulla scorta degli indirizzi
espressi dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 14/0000456 del
13/01/2009, con la presente circolare vengono illustrati gli effetti
derivanti dalle modifiche introdotte dalla stessa legge sulla disciplina
dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con particolare
riferimento ai casi di esclusione dalla predetta assicurazione dei lavoratori
dipendenti ai quali sia garantita la stabilità d’impiego.
1) Esclusione dall’assicurazione contro la ds dei
dipendenti con garanzia di stabilità d’impiego (normativa in vigore fino al
31 dicembre 2008)
Come noto, ai sensi dell’art. 37
del RDL n. 1827/35 e successive modificazioni, l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria è, in via generale, obbligatoria per tutti i
lavoratori che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
Peraltro, sia nello stesso regio
decreto legge che in disposizioni successive, il legislatore aveva
disciplinato alcune specifiche fattispecie di esclusione dalla predetta
assicurazione.
In particolare, l’art. 40, n. 2,
del RDL n. 1827/35 disponeva la non soggezione all’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria dei lavoratori (impiegati, agenti ed operai)
delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi e delle aziende
private, a condizione che agli stessi fosse garantita la stabilità d’impiego.
Successivamente, l’art. 32, lett
b), della legge n. 264/49 (allegato 4), ha esteso l’esclusione dalla predetta
assicurazione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quando
agli stessi sia garantita la
stabilità d’impiego.
Con l’art. 36 del DPR n. 818/57,
il legislatore ha disciplinato le modalità di accertamento della stabilità
d’impiego.
Tale norma delinea due distinti
sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità
d’impiego.
Il primo si configura come
riconoscimento “ex lege” ed è basato sulla diretta rilevazione della
condizione di stabilità, come desumibile dalle stesse norme regolanti lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti pubblici
servizi (con esclusione, quindi, del personale dipendente delle aziende
private).
Il secondo si concretizza, invece,
nell’accertamento da parte del competente Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali che ha luogo quando non ricorrano le condizioni per
il riconoscimento “ex lege” ed è azionato dalla domanda del datore di lavoro
al predetto Ministero, il cui provvedimento dichiarativo della sussistenza
della stabilità d’impiego ha effetto dalla data della domanda stessa (v.
circolare 28 luglio 1982, n. 600).
2) L’art. 20, co. 4, 5 e 6, della legge n. 133/08
Le norme recate dall’art, 20, co.
4 e 5, del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 dispongono,
rispettivamente, l’abrogazione dell’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 e la
modifica dell’art 36 del DPR n. 818/57 con la soppressione delle parole
“dell’art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e “, con
effetto dal 1° gennaio 2009 (co. 6).
Gli effetti derivanti da tali
modifiche sono i seguenti:
2.1) Estensione dell’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria
Per i dipendenti da aziende
pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi, nonché dalle aziende private
non può più essere escluso l’assoggettamento all’assicurazione contro la DS,
ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego, essendo venuta
meno la fonte normativa di tale
esclusione e, cioè, l’art. 40, n. 2, RDL n. 1827/35.
Come stabilito dal comma 6
dell’art. 20, l’estensione dell’obbligo assicurativo ai dipendenti delle
predette tipologie di aziende si applica con effetto dal primo periodo di
paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
2.2) Cessazione degli esoneri “ex lege”
Dall’abrogazione dell’art. 40, n.
2, del RDL n. 1827/35 deriva, altresì, che gli esoneri riconosciuti
dall’assicurazione contro la DS, già fondati sulla rilevata stabilità “ex
lege” dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle aziende pubbliche
e da quelle esercenti pubblici servizi (2) cessano definitivamente con effetto
dal termine indicato dal comma 6 dell’art. 20 della legge n. 133/08.
2.3) Cessazione dell’efficacia dei decreti
ministeriali di esonero dall’assicurazione contro la ds
L’abrogazione dell’art. 40, n. 2,
del RDL n. 1827/35 determina anche, in linea generale, una cessazione
automatica di efficacia dei decreti ministeriali di esonero
dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, adottati sulla
scorta della previgente normativa in favore di aziende pubbliche, aziende
esercenti pubblici servizi e aziende private, senza che vi sia necessità di
adottare specifici provvedimenti di revoca dei predetti decreti.
Tale conclusione trova testuale
conferma nel combinato disposto di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 20 della
legge n. 133/08.
In particolare, il comma 6 dispone
che “l’estensione dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con
effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009”.
Pertanto, a far tempo dal 1°
gennaio 2009, tutti i datori di
lavoro già esonerati da specifici decreti ministeriali, sono tenuti a versare
i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (3).
2.4) Casi residuali di esonero
Dalle modifiche introdotte
dall’art. 20 della legge n. 133/08 deriva, altresì, che il regime di esonero
per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità
d’impiego può continuare a trovare applicazione esclusivamente con
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2,
del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni (allegato 5), stante la
vigenza dell’art. 32, lett. b) della
legge n. 264/49.
2.5) Altre fattispecie di esclusione
dall’assicurazione contro la ds
Le fattispecie di esclusione
dall’assicurazione contro la ds, non disciplinate dall’art. 40, n. 2, del RDL
n. 1827/35, sono da considerarsi tutt’oggi vigenti, in quanto non interessate
dalle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 4, 5 e 6 della legge n.
133/08.
A titolo esemplificativo si
rammenta che continuano ad essere esclusi dalla predetta assicurazione i
lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al
prodotto dell’azienda (art. 40, n.7, RDL n. 1827/35), il personale artistico,
teatrale e cinematografico in possesso di preparazione tecnica, culturale o
artistica (art. 40 n.5 del RDL n. 1827/35), i sacerdoti ed i religiosi (art.
4, RD n. 2270/24), gli apprendisti (art. 21, legge n. 25/55), i soci di
cooperative ex DPR n. 602/70 (ivi compresi i soci delle compagnie e gruppi
portuali trasformati in cooperative ex DPR n. 602/70), i soci delle
cooperative della piccola pesca marittima ex lege n. 250/58, gli armatori e
proprietari-armatori imbarcati (art. 12, legge n. 413/84), piloti dei porti e
marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola, ecc. .
3) Obbligo contributivo contro la disoccupazione
involontaria
In conseguenza della cessazione
del regime di esonero di cui all’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35, i datori
di lavoro interessati, a far tempo dal 1° gennaio 2009, sono tenuti a versare
il contributo per la disoccupazione involontaria (1,61%).
Con successivo messaggio saranno
fornite le istruzioni operative per le eventuali regolarizzazioni, senza oneri
accessori, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Nelle more di emanazione del
citato messaggio, si invitano le sedi a non effettuare, sulle posizioni contributive
relative alle aziende interessate, alcuna operazione di modifica al c.s.c. e
relativi c.a..
4) Devoluzione della contribuzione (0,30%) ai
Fondi interprofessionali
La contribuzione per la disoccupazione involontaria (1,61%), é
comprensiva di una percentuale (0,30%) - prevista dall’articolo 25, c. 4
della legge 21 dicembre 1978, n 845 - destinata a finanziare la formazione
dei lavoratori, compresa quella a carico del Fondi interprofessionali ex art.
118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
I
datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di
disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali, con una delle
denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a
quello di pubblicazione della presente circolare.
Al riguardo si fa presente che – in deroga alle disposizioni vigenti
secondo le quali gli effetti delle adesioni si realizzano dall’anno
successivo a quello di concreta attuazione - le adesioni che dovessero
intervenire da parte delle aziende destinatarie della normativa in argomento,
produrranno effetti economici e contributivi nei riguardi dei Fondi
prescelti, già dall’anno 2009.
In tal senso, infatti, si è espresso il Ministero del Lavoro, con la
nota prot. n. 0002348 del 9 febbraio 2009.
Per quanto riguarda le modalità di adesione, si richiamano le
disposizioni già note (4).
Per comodità, di seguito, si riportano i Fondi operati nel 2009 e i
relativi codici di adesione.
Denominazione
Codice adesione
FONDO
ARTIGIANATO FORMAZIONE
FART
FONCOOP
FCOP
FOR.
TE
FITE
FONDIMPRESA
FIMA
FONDO
FORMAZIONE PMI
FAPI
FON.TER
FTUS
FONDIRIGENTI
FDIR
FONDIR
FODI
FONDO
DIRIGENTI PMI
FDPI
FONDOPROFESSIONI
FPRO
FOND. ER
FREL
FON.ARC.COM
FARC
FOR.AGRI
FAGR
FONDAZIENDA
FAZI
FONDO
BANCHE ASSICURAZIONI
FBCA
FORMAZIENDA
FORM
Il Direttore generale
Crecco
Note
:
1) Si vedano, rispettivamente, i commi 4, 5 e 6
dell’art. 20 del DL n. 112/08
2) Si pensi, ad esempio,
ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, esonerati
dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria sulla scorta della
stabilità d’impiego dei relativi rapporti di lavoro, rilevata dall’art. 8 del
RD n. 148/1931, recante “norme regolanti lo stato giuridico” del predetto
personale. Si pensi, altresì, ai dipendenti delle aziende del Gruppo FF.SS.
s.p.a. (Ferrovie dello Stato s.p.a., Trenitalia s.p.a., Rete Ferroviaria
Italiana s.p.a., Italferr s.p.a.), nonché ai dipendenti di Poste Italiane
s.p.a., Anas s.p.a., ecc..
3) si vedano, ad esempio, le compagnie e gruppi
portuali, trasformate in società non cooperative ai sensi della legge n.
84/94 (p. 2 della
circolare
n.313 del 27 dicembre 1995); i consorzi di bonifica con riferimento agli
operai di ruolo, Enel s.p.a. e società costituite in forza del D.Lgs. n. 16
marzo 1999, n. 79, ex Aziende municipalizzate, ecc..
4)
Cfr.
circolari
n. 71 del 2 aprile 2003,
n.
60 del 6 aprile 2004 e
n.
67 del 24 maggio 2005 Allegato 1
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del DL 25 giugno 2008, n.
112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133
4. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole:
"dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui
al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
Allegato 2
Art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria:
2) gli impiegati, agenti e operai stabili di
aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende
esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita
la stabilità d'impiego;
Allegato 3
Art. 36 del D.P.R. n. 818/57, nel testo in vigore
fino al 31 dicembre 2008
Ai fini dell'applicazione dell’art. 40, n. 2, del
Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lett. b), della legge
29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non
risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche
e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede
amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti
dalla data della domanda medesima
Art. 36 del D.P.R. n. 818/57, nel testo modificato
dall’art. 20, comma 5, del DL 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n.
133/08
Ai fini dell'applicazione dell'art. 32, lett. b),
della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego,
quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle
aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in
sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti
dalla data della domanda medesima
Allegato 4
Art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949,
n. 264
L'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione è esteso:
b) agli impiegati, anche delle pubbliche
amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limiti
di retribuzione.
Allegato
5
Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio
2002, n. 145
2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane,
e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.