Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 34 del 6-2-2007.htm
Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Febbraio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
34
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2007 del limite
minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;
2.
Retribuzioni convenzionali in genere;
3.
Lavoratori di società e organismi
cooperativi di cui al DPR n. 602/70;
4.
Cooperative
sociali;
5.
Rapporti di lavoro a tempo parziale;
6.
Quota di retribuzione soggetta nell'anno
2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter
della legge 14.11.1992, n. 438;
7.
Aggiornamento del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile;
8.
Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi;
9.
Valore degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente;
10.
Regime di decontribuzione delle erogazioni
previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del
D.Lgs. 2.91997, n. 314);
11.
Massimale giornaliero per i contributi di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato.
12.
Rivalutazione dell’importo a carico del
bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
13.
Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2007.
1. Minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche i
datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva
posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della
predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge
28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di
pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria
." (1)
La norma di cui all'art. 1, co. 1,
della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di
retribuzione minima imponibile di cui
all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se
inferiore ai minimali di retribuzione
giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2007, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % (3) nelle tabelle A) e B) (v.
allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal
periodo di paga in corso all’ 1.1.2007 a seguito dell'applicazione di tale
aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono
essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 41,43
(9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2007, pari a € 436,14
mensili) (4).
anno 2007
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
436,14
Minimale giornaliero (9,5%)
41,43
1.1.
Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore
di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in
caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi
di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.
Si richiamano le istruzioni
impartite al riguardo con le circolari in nota (5).
2. Retribuzioni convenzionali
in genere.
Ai fini dell’individuazione del
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento
occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981,
convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una
retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione giornaliera
per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti
annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno 2007, a € 23,02.
anno 2007
: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
23,02
2.1.
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n.
413 del 1984).
Per
quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da
pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni
fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006.
2.2.
Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione
convenzionale per l'anno 2007 è fissata in €
575,00 mensili (23,02 x 25gg.).
anno 2007
: soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
Euro
575,00
2.3.
Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della
legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per
l’anno 2007 al 2,0 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2007, a € 23,02
(8). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 41,43 (9).
Si rammenta che anche per i
lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389
del 1989.
3. Lavoratori di società ed organismi
cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, in virtù di quanto
previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12. 2006 si è concluso il percorso
di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi,
finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni
convenzionali.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 la
retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, per i lavoratori in
oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità
dei lavoratori (art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 1, comma 1, del D.L.
9.10.989, n. 338, convertito in L. n. 389/89).
Tuttavia, tenuto conto della
particolare situazione di passaggio di regime prevista per i lavoratori delle
cooperative in esame, si precisa che per l’anno in corso il criterio di
imponibilità previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.lgs n. 314/1997 trova
applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno
2007.
Per le altre competenze dovute al
31 dicembre 2006, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova
applicazione il regime previsto dal D.Lgs. n. 423/2001.
.
3.1.
Vigenza del D.P.R .n. 602/70
Il D.Lgs. n. 423/2001 non abroga
espressamente alcuna norma del D.P.R. n. 602/70 limitandosi a modificare esclusivamente la disciplina
relativa alle modalità di determinazione della retribuzione da assumere ai
fini contributivi (art. 4 e 6 del
D.P.R. n. 602/70).
Pertanto per i soci lavoratori
delle cooperative in esame continuano a trovare applicazione, in quanto
compatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 423/2001, le norme del D.P.R. n. 602/70.
Per quanto attiene alle forme di tutela previdenziale e
assistenziale da applicare ai soci lavoratori in oggetto si precisa che gli
stessi restano assoggettati alle sole forme assicurative previste dall’art.1
del predetto D.P.R. e dalle successive modificazioni e integrazioni.
3.2.
Imponibile giornaliero ai fini
dell’assicurazione IVS e delle assicurazioni minori.
A decorrere dal 1.1.2007
l’imponibile contributivo per i lavoratori soci di cooperative di cui al
D.P.R. n. 602/70 è determinato con le stesse modalità previste per i
lavoratori dipendenti da impresa.
Si rimanda, pertanto, a quanto
illustrato al punto 1. con riferimento alla generalità dei lavoratori.
Per l’anno 2007 il limite di retribuzione giornaliera è
pari a € 41,43. .
Cooperative di cui al DPR n. 602/70 anno 2007
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
436,14
Minimale giornaliero (9,5%)
41,43
Detto importo costituisce il limite
minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della
contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori)
(10).
In ordine alla individuazione degli
elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione
imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità
di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere
considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il meccanismo di
calcolo convenzionale previsto dal D.lgs n. 423/2001.
3.3.
Superamento del principio di
infrazionabilità dell’imponibile mensile
A partire dal 1° gennaio 2007, con
il superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti
per i lavoratori soci delle cooperative in oggetto, cessa di operare anche il
principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.
Si precisa che gli unici periodi di
assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione
imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati
dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro
(es malattia, maternità ). Analogamente, i contributi previdenziali sono
dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro del socio lavoratore e per
tutta la durata dello stesso.
3.4.
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Minimale orario.
Anche per la determinazione del
minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione
previdenziale e assistenziale dei
lavoratori a tempo parziale, la normativa applicabile è quella prevista per
la generalità dei lavoratori.
Si rinvia, pertanto, a quanto
precisato al riguardo al punto 3
della presente circolare.
4. Cooperative sociali.
L’art. 1, comma 787, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo
2007-2009, un sistema di graduale
aumento della retribuzione imponibile ai
fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative
sociali.
Al riguardo si fa riserva di fornire istruzioni in materia
con apposita circolare in corso di emanazione.
Nelle more dell’esame della
disposizione in commento si rinvia, per l’assolvimento degli obblighi
contributivi dei lavoratori soci delle cooperative sociali, a quanto
stabilito in materia con circolare n. 18 del 8.02.2006.
Le cooperative in esame potranno procedere alla regolarizzazione
contributiva, dopo l’emanazione dell’apposita circolare, ai sensi di quanto
stabilito dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993.
5. Rapporti di lavoro a tempo
parziale
Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (11), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione
così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella
individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61
del 2000.
Dette norme stabiliscono un
apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (12).
In linea generale, nell’ipotesi di
orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il
seguente:
(€ 41,43) x (6) / (40)
= € 6,21
6. Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (13) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2007 in € 40.083,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2007
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di
retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3340,00.
anno 2007
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
40.083,00
Importo mensilizzato
3340,00
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (14).
7. Aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e pensionabile
.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge
8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo (15) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0
%
, è pari, per l'anno 2007, a €
87.187,13 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 87.187,00.
anno 2007
Euro
Massimale annuo della base contributiva
87.187,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs.
n. 181/97, previsto per i dirigenti
di aziende industriali .
8. Limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (16) è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al
trattamento minimo di € 436,14 per l'anno 2007 risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di € 174,46.
anno 2007
Euro
trattamento minimo di pensione
436,14
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
174,46
Limite annuale per l’accredito
dei contributi
9071,92
L'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(17). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art.
43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere
dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai
attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.
9. Importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per
l’anno 2007 (18) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati
dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2007
Lire
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
500.000
258,23
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità di trasferta intera
Italia
90.000
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità di trasferta intera
estero
150.000
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità di trasferimento Italia
(tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità di trasferimento estero
(tetto)
9.000.000
4648,11
Azioni offerte ai dipendenti
(tetto)
4.000.000
2065,83
Per la materia si rinvia alla
circolare n. 263 del 24.12.1997.
In particolare per il valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n.
104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per
l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.
10. Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.
43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto
dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo
della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in
legge 23.5.1997, n. 135 (19) è fissato nella misura del 3% della retribuzione
annua.
11. Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto
dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n.
48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato è confermato, per l’anno 2007, in € 67,14.
anno 2007
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
€ 67,14
12. Rivalutazione dell’importo
a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni
fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di maternità
obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto
dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151,
già stabilito per l’anno 2006 in
€ 1777,53, è pari per l’anno
2007 a €1813,08.
anno 2007
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria
€ 1813,08
13. Regolarizzazione relativa
al mese di gennaio 2007.
Le
aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in
questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
13.1.
regolarizzazione di cui ai punti 1),
2, 5).
Ai fini della compilazione del
modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in
vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso
mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento
delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R.
n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3., riguardante i
lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze
contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "
B/C
" del mod. DM10/2, preceduto
dalla dicitura "
Diff.
IVS
" e dal codice "
M188
"; nella casella "
retribuzioni
" dovrà essere
indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle
"
numero dipendenti
" e
"
numero giornate
".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei
righi in bianco dei quadri "
B/C
"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura
"Diff. contribuzioni minori "
e dal codice
"M301";
nella casella "
retribuzioni
"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere,
invece, indicato nelle caselle "
numero
dipendenti
" e "
numero
giornate
".
13.2.
regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva
a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno
dei righi in bianco del quadro "
D
"
del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della
circolare n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di appartenenza
del lavoratore.
Il Direttore Generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1)
Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2)
Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno
ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge
26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(3)
gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla
fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore
medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11,
D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).
(4)
Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983,
n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito
nella legge n. 389 del 1989.
(5)
Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205
del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..
(6)
La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in
origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati).
(7)
Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(8)
Cfr. art. 1 della
legge n. 537 del 1981.
(9)
Cfr.art. 7 della legge n.
638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito in legge n. 389/1989.
(10)
Si veda anche il punto 5 della circolare n. 23 del 24
gennaio 2007.
(11)
In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a
base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(12)
Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime
dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1,
co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia
alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(13)
Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6,
della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151
del 7.7. 1993.
(14)
Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 4.
(15)
Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 3.
(16)
Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(17)
Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(18)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997),
ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il
2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(19)
Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art.
60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda
alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del
12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 153
del 22.12. 2006 punto 2.
(20)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del
23.12.1993, punto 1).
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5