Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 35 del 24-2-2005.htm
Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 24
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 35
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
SOMMARIO
:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre
2007.
1 – PREMESSA
L'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dispone al comma 272 che “L’indennizzo di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con
le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007”.
Le domande possono essere
presentate entro il 31 gennaio 2008.
2 – DESTINATARI
L’articolo 1 del decreto
legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione
definitiva dell’attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio
1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità
di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche
abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della
legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1°
gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio,
nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
L’articolo 72 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo
di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.
L'indennizzo di cui al precedente
punto 1 spetta anche ai soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 e che siano in possesso dei
requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della circolare n. 20 del
21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31
dicembre 2007. Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di
indennizzo entro il 31 gennaio 2008.
L’indennizzo non spetta,
pertanto, a quei soggetti che cessano l’attività entro dicembre 2004 e
maturano gli altri requisiti negli anni 2005, 2006 e 2007.
Al riguardo, si interessano le
strutture periferiche a porre particolare attenzione alle domande presentate
entro il 31 gennaio 2005. Sarà, infatti, necessario distinguere tra le
domande presentate per fruire dell’indennizzo, ai sensi dell’articolo 72
della legge n. 448 del 2001, per l’ottenimento del quale dovranno essere
perfezionati tutti i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e
il 31 dicembre 2004, e le domande pervenute per ottenere il beneficio ai
sensi della norma citata in oggetto per il quale tutti i requisiti dovranno
essere verificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31
dicembre 2007.
Per quanto concerne tutti gli
ulteriori aspetti applicativi della disciplina in esame si richiamano
integralmente la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e la circolare n. 159
del 16 dicembre 2004.
Il Direttore Generale
Crecco