Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 62 del 2-5-2006.htm
Retribuzioni convenzionali imponibili per gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84. Limite minimo di retribuzione di giornaliera. Accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13.6.2001 e dell’8.5.2005. Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore, rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 2 Maggio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
62
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Retribuzioni convenzionali imponibili per gli equipaggi delle navi
da pesca in regime di legge n. 413/84. Limite minimo di retribuzione di
giornaliera.
Accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13.6.2001 e
dell’8.5.2005.
Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore,
rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005
e dal 1° gennaio 2006.
SOMMARIO:
precisazione sul limite minimo di retribuzione giornaliera che trova
applicazione per le retribuzioni imponibili di cui all’art. 13, c. 2
Legge413/84, nel settore della pesca.
Rinnovo del CCNL pesca del 13.6.2001 e 8.5.2005.
1) Natura convenzionale delle retribuzioni
imponibili, determinate ai sensi
dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84.
Precisazione sul limite minimo di retribuzione giornaliera.
Come è noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Previdenziali
aveva chiarito che le retribuzioni imponibili del settore della pesca,
determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, erano
assimilabili alle retribuzioni convenzionali e, come tali, regolate dal
particolare regime contributivo previsto dall’art. 5, co. 19, della legge 19
dicembre 1984, n. 863 (vedi P. 1 della circolare n. 60 del 13 marzo 1998).
Peraltro, l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio
2000 (relativo al riordino del lavoro a tempo parziale) ha abrogato detto
art. 5 della legge n. 863/84, ponendo in tal modo il problema
dell’individuazione della retribuzione minima giornaliera da assumere per il
calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutte le
categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni
convenzionali.
Su tale questione, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con la circolare n. 23 del 12 aprile 2000, affermando che
l’espressa abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/84 – ad opera
del D.Lgs. n. 61/2000 – “non si estende al concorrente disposto, di cui
all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
in legge 26 settembre 1981, n. 537”.
Inoltre, il predetto Dicastero ha pure chiarito che, nella fattispecie,
non può trovare applicazione “il disposto di cui all’art. 1, comma 2, secondo
inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7
dicembre 1989, n. 389, (relativo al minimale di retribuzione giornaliero) trattandosi di norma generale prevista per
i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di
apposita disciplina”.
In applicazione delle disposizioni ministeriali sopra ricordate,
l’Istituto ha emanato la circolare n. 100 del 22 maggio 2000, nella quale si
è stabilito che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di
retribuzione giornaliera per le categorie di lavoratori per le quali sono
stabiliti salari convenzionali, deve farsi riferimento a quanto disposto
dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/81, convertito in legge n. 537/81, il
quale, come noto, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, una retribuzione minima, di L. 10.000,
rivalutabili ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/75, in relazione all’aumento
dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, con
arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla citata
circolare n. 100/2000, sono stati inseriti anche i componenti degli equipaggi
delle navi da pesca, assoggettati al regime assicurativo ex lege n. 413/84.
Tuttavia sono sorte
perplessità sulla legittimità dell’estensione a tali lavoratori della
normativa ex art. 1, comma 3, della citata legge n. 537/81, atteso che la
predetta norma contempla espressamente solo i soci di società ed enti
cooperativi, anche di fatto, soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/70,
i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla
legge n. 250/58 ed i lavoratori a domicilio.
Di qui la riserva espressa con circolare n.36/2002 e successive, da
ultimo richiamata in circolare n. 18/2006 (punto 2.3).
Sciogliendo la predetta riserva, stante la natura convenzionale dei
salari minimi garantiti, come determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, della
legge n. 413/84 - sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
si conferma che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di
retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da
pesca in regime di legge n. 413/84, trova applicazione quello determinato ai sensi dell’art. 1,
co. 3, della citata legge n. 537/81, alla stessa stregua delle altre
categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’applicazione di detto minimale non esclude, però, l’applicazione
dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata
legge n.537/81, qualora questi risultino superiori al minimale sopra
specificato per le retribuzioni convenzionali.
Per quanto concerne il comparto della pesca marittima, le
retribuzioni minime giornaliere definite dalla Tabella B allegata alla legge
n.537/81, periodicamente adeguata, risultano determinate, per l’anno 2006,
come segue:
Capo barca
Capo pesca
Marinaio
Motorista
Pesca costiera
Euro
25,78
Euro
23,79
Euro
19,86
e mediterranea
(1)
Comandante,
1° ufficiale coperta,
2° ufficiale coperta,
Direttore macchina
macchinista
macchinista
Euro
49,75
Euro
36,38
Euro
30,64
Pesca oltre gli stretti
Nostromo, capo
Marinaio,
Mozzo
mac.na, capo pes.
cuoco, ecc.
Euro
26,84
Euro
21,08
Euro
19,86
(1)
(1)
(1) Da adeguare a euro 22,57 ai sensi dell'art.
22 della legge n. 160/1975.
2) Determinazione delle retribuzioni
convenzionali ex art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, in vigore dal 1°
luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006.
In seguito agli accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13
giugno 2001 e dell’8.3.2005, le organizzazioni sindacali del comparto della
pesca marittima FLAI/CGIL, FAI/CISL, UILA/UIL, in rappresentanza dei
lavoratori, e FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori del settore, hanno
provveduto ad aggiornare i valori delle retribuzioni tabellari convenzionali,
di cui all’art.13, comma 2, della legge n.413/84, con effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio 2001,
dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 (v. allegati
1,2,3,4,5).
Come già fatto presente in precedenti circolari in materia, le
tabelle retributive di cui sopra trovano applicazione anche presso le aziende
del settore della cooperazione, rappresentato dalla FEDERCOOPESCA, dalla
LEGA-PESCA e dall’AICP, avendo le stesse convenuto, con le predette
organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non rinnovare il proprio CCNL,
per quanto attiene la parte concernente gli equipaggi imbarcati sulle navi da
pesca, e di aderire, a tal fine, al CCNL, stipulato dalle medesime
Organizzazioni sindacali dei lavoratori con la FEDERPESCA (v. circolare n.46
del 26.2.1996).
Le predette tabelle retributive riportano gli importi delle
retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle
contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano,
rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera ravvicinata”,
la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli stretti” o
oceanica.
Si riportano qui di seguito gli importi mensili imponibili, di cui
alle tabelle stesse, che debbono essere presi a riferimento per il calcolo
delle contribuzioni dovute, rispettivamente a far tempo dal periodo di paga
in corso al 1° luglio 2001, al 1° gennaio 2002, al 1° maggio 2005 e al 1°
gennaio 2006, per gli equipaggi imbarcati sui pescherecci di cui alle lettere
"a)" e "b)" dell’art.5 della legge n.413/84, a seconda
del tipo di pesca a cui le navi sono adibite e in ragione dei periodi di
imbarco registrati, per le navi maggiori, sul ruolo di equipaggio, e, per le
navi minori, sul ruolino di equipaggio, come disposto ai sensi dell’art. 10,
c.2, della legge n.413/84.
Retribuzione mensile imponibile dal 1° luglio 2001
A) Pesca costiera locale (v. all.1, tabella 1)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.052,10
Marinaio
€ 957,56
Giovanotto
€ 954,05
Mozzo
€ 947,05
B) Pesca costiera ravvicinata (v. all.1, tabella 2)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.150,14
Marinaio
€ 1.052,10
Giovanotto
€ 968,06
Mozzo
€ 947,05
C) Pesca mediterranea o di altura (v. all.1, tabella 3)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.248,19
Marinaio
€ 1.150,14
Giovanotto
€ 996,07
Mozzo
€ 975,06
D) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.2, tabella 4)
Comandante
€ 2.856,04
Direttore di macchina
€ 2.249,01
Primo ufficiale
€ 1.902,13
Secondo ufficiale
€ 1.728,69
Nostromo
€ 1.555,25
Marinaio / Retiere
€ 1.451,19
Giovanotto
€ 1.225,72
Mozzo
€ 1.199,70
Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio
2002
E) Pesca costiera locale (v. all.3, tabella 5)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.063,36
Marinaio
€ 967,49
Giovanotto
€ 963,94
Mozzo
€ 956,84
F) Pesca costiera ravvicinata (v. all.3, tabella 6)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.162,77
Marinaio
€ 1.063,36
Giovanotto
€ 978,15
Mozzo
€ 956,84
G) Pesca mediterranea o di altura (v. all.3, tabella 7)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.262,19
Marinaio
€ 1.162,77
Giovanotto
€ 1.006,55
Mozzo
€ 985,25
H) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.4, tabella 8)
Comandante
€ 2.891,26
Direttore di macchina
€ 2.276,01
Primo ufficiale
€ 1.924,44
Secondo ufficiale
€ 1.748,65
Nostromo
€ 1.572,86
Marinaio / Retiere
€ 1.467,39
Giovanotto
€ 1.238,87
Mozzo
€ 1.212,50
Retribuzione mensile imponibile dal 1° maggio 2005
I) Pesca costiera locale (v. all.5, tabella 9)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.238,90
Marinaio di prima
€ 1.123,19
Marinaio
€ 1.111,61
Giovanotto
€ 1.107,76
Mozzo
€ 1.100,04
L) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 5,tabella 10)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.346,90
Marinaio di prima
€ 1.238,90
Marinaio
€ 1.215,76
Giovanotto
€ 1.123,19
Mozzo
€ 1.100,04
M) Pesca mediterranea o di altura (v. all. 5, tabella 11)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.454,91
Marinaio di prima
€ 1.431,77
Marinaio
€ 1.323,77
Giovanotto
€ 1.154,05
Mozzo
€ 1.130,91
N) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all. 6, tabella 12)
Comandante
€ 3.254,61
Direttore di macchina
€ 2.587,51
Primo ufficiale
€ 2.212,28
Secondo ufficiale
€ 2.014,23
Nostromo
€ 1.826,61
Marinaio / Retiere
€ 1.711,96
Giovanotto
€ 1.461,80
Mozzo
€ 1.428,98
Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio 2006
O) Pesca costiera locale (v. all.7, tabella 13)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.262,56
Marinaio di prima
€ 1.143,84
Marinaio
€ 1.131,97
Giovanotto
€ 1.128,01
Mozzo
€ 1.120,10
P) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 7, tabella 14)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.373,37
Marinaio di prima
€ 1.262,56
Marinaio
€ 1.238,82
Giovanotto
€ 1.143,84
Mozzo
€ 1.120,10
Q) Pesca mediterranea o di altura (v. all.7, tabella 15)
Comandante, Motorista, Capopesca
€ 1.484,16
Marinaio di prima
€ 1.460,42
Marinaio
€ 1.349,61
Giovanotto
€ 1.175,49
Mozzo
€ 1.151,74
R) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.8, tabella 16)
Comandante
€ 3.324,74
Direttore di macchina
€ 2.641,32
Primo ufficiale
€ 2.256,90
Secondo ufficiale
€ 2.054,01
Nostromo
€ 1.861,80
Marinaio / Retiere
€ 1.744,34
Giovanotto
€ 1.488,06
Mozzo
€ 1.456,03
Come già fatto presente
nella circolare n.209 del 24.10.1997, nelle attuali tabelle di retribuzione
non risultano riportate, in corrispondenza di alcune qualifiche di base, le
più comuni qualifiche alle stesse equiparate, così come per le tabelle
anteriori al 1997.
Per dette qualifiche, ai fini della
determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle indicazioni per
le stesse formulate nelle tabelle allegate alla circolare n.46 del 26.2.1996.
3) Applicazione del CCNL ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali e previdenziali
Nel CCNL pesca marittima
dell’8.3.2005 è stata inserita la previsione secondo la quale le imprese di
pesca, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e
della concessione di contributi nazionali e regionali, sono tenute ad
applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e le leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro.
Si richiamano, pertanto, le disposizioni
illustrate al punto 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare n. 150
del 13 settembre 2002.
4) Regolarizzazioni contributive. Istruzioni
operative.
Le aziende
che per gli anni dal 1° luglio 2001,
dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 hanno operato
in difformità dalle istruzioni di cui sopra, possono regolarizzare tali
periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n.
292 del 23/12/1993 ) .
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di
somme aggiuntive.
La
regolarizzazione, in particolare, deve avvenire:
·
per i periodi
pregressi fino al 31 dicembre 2005, utilizzando le procedure previste per le
regolarizzazioni contributive (DM10/V , SA VIG , Emens sostitutivo)
·
per i periodi dal 1
gennaio 2006 secondo le disposizioni riportate al punto 12 della circolare
n.18/2006.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1