Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 102 del 12-6-2003.htm
Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile contributivo. Reddito d’impresa.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 12
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 102
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Artigiani ed esercenti attività commerciali. Imponibile
contributivo. Reddito d’impresa.
SOMMARIO
:
Precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del pagamento
dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali.
1) REDDITO D’IMPRESA.
In considerazione
delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine
al reddito d’impresa rilevante ai fini dell’imposizione dei contributi
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, si
richiamano le direttive a suo tempo impartite e si forniscono le precisazioni
che seguono.
Come è noto, ai
sensi dell’art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con
modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438, i contributi previdenziali
in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati
ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si
riferisce.
Si
evidenzia, a tal riguardo, che la Corte Costituzionale, con sentenza
25.9/7.11.2001, n.354, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale della citata disposizione, confermando che i contributi
previdenziali sono dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha dato
luogo all’iscrizione ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa
conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento, quali i redditi di
partecipazione riportati nel quadro RH del modello UNICO-persone fisiche.
E’
parimenti noto che il rinvio alle norme fiscali operato dall’art.3 bis della
disposizione citata legittima la
individuazione dei suddetti redditi in quelli d'impresa propriamente detti (
vale a dire quelli disciplinati dal capo VI del Testo unico delle imposte sui
redditi - DPR 22 dicembre 1986, n.917 - artt. 51/79) ed in quelli come tali
considerati ai sensi e per gli effetti delle varie disposizioni contenute
negli artt. 5 e 6 del citato Testo unico.
Con particolare riferimento all’art.51 del TUIR non
appare superfluo precisare che costituiscono redditi d’impresa non solo
quelli che derivano dall’esercizio, per professione abituale, delle attività
indicate nell’art.2195 del codice civile, ma anche quelli derivanti
dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell’art.2195 citato.
In relazione all’art.6 del TUIR, si evidenzia che i redditi delle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale
che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e come tali
attribuiti ai singoli soci in ragione della loro partecipazione agli utili.
A
tal proposito preme evidenziare che anche l’attività di gestione, conduzione,
locazione ed affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata
da società di persone o di capitali (S.r.l.) A tale conclusione non può pervenirsi, invece,
allorché detta attività costituisca l’oggetto sociale dell’attività svolta da
una società semplice.
In
ordine alla concreta individuazione dell’ammontare del reddito di impresa da
assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che
deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al lordo
dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT ed al netto delle eventuali
perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno,
così come dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
Si fa presente a tal riguardo che
in riferimento al reddito d’impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2003) la
base imponibile si determina sommando l’importo del rigo
RF 45 col.3 con quelli dei righi RF 49 ed RF 52; in riferimento al reddito
d’impresa in regime di contabilità semplificata, la base imponibile si
ottiene sommando l’importo del rigo RG 29 col.3 con quelli dei righi RG 31 e
RG 35; in relazione, da ultimo, ai redditi di partecipazione in società di
persone ed assimilate la base imponibile si ottiene sommando l’importo del
rigo RH 12 con quello del rigo RH
15.
2) REDDITO IMPONIBILE
PER I SOCI DI S.r.l.
Per i soci lavoratori di
S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli
artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è
costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini
fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli
utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti
utili e,quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno
l’ importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato
alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base
imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale
contributivo.
Qualora il periodo di imposta della
società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del
reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della
società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti
a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato
nel periodo d’imposta precedente.
A
tal proposito preme sottolineare che, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della
S.r.l., la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia
allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e
dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità
limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività
esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società
di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall’art.3bis della legge
n.438/1992 citata.
3) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PERIODI
INFERIORI ALL’ANNO.
Le modalità di
determinazione della base imponibile per i periodi di iscrizione inferiori
all’anno hanno formato oggetto, in riferimento alla generalità dei
contribuenti, di reiterate disposizioni, alle quali si fa rinvio (1).
Per quanto
riguarda i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi Gestione
pensionistica obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal primo gennaio
1996, o successivamente a tale data, si rammenta che il massimale
contributivo di cui all’art.2, comma 18, della legge n.335/1995, non è
frazionabile a mese (2).
Consegue da quanto premesso, nei casi di
attività svolta per una parte soltanto dell’anno dai soggetti in argomento,
l’obbligo di far riferimento all’intero ammontare del reddito prodotto
nell’anno, applicando le previste aliquote sul reddito complessivamente
considerato. Così, in riferimento all’anno 2003 per un artigiano si
applicherà l’aliquota del 16,80% sino alla prima fascia di reddito, pari ad
euro 36.959,00 e l’aliquota del
17,80% sulla restante parte di reddito e sino al massimale di euro 80.391,00,
qualunque sia il numero dei mesi di iscrizione.
In ogni caso deve
essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di
reddito per i mesi di attività.
Si precisa che il
rapporto ai mesi di attività persiste anche nelle ipotesi nelle quali,
nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano, pur
cessando o iniziando l’attività lavorativa in corso d’anno, mantenga la
qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d’impresa per la
restante parte dell’anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da
prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere
rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.
IL
DIRETTORE GENERALE ff
PRAUSCELLO
1)
Circolare n 182 del 10 giugno 1994, messaggio n. 13196 del 28.6.1994.
2)
Circolari n. 46 del
4 marzo 1997, e n.177 del 9
settembre 1996.