Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 8 del 17-01-2017
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 17/01/2017
Circolare n. 8
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017
SOMMARIO:
Si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti per l’anno 2017.
Sommario
Premessa.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice definitivo per il 2016.
1.2 Indice provvisorio per il 2017.
2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio.
2.1 Pensioni sociali e assegni sociali
2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV).
2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
3. Tabelle.
4. Date di pagamento per il 2017.
5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015.
6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013.
7. Gestione fiscale.
7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili
L’ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a euro 8.000,00 è pari a euro 713,00. Errore. Il segnalibro non è definito.
7.2 Tassazione ad aliquota fissa.
7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017).
7.4 Addizionali all’IRPEF.
8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
9. Pensioni delle gestioni private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014).
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Indennità di frequenza.
11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria.
11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie.
11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.
11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92)
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza.
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2017.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice definitivo per il 2016
Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016.
A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016.
Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
1° gennaio 2016
501,89
286,09
IMPORTI ANNUI
6.524,57
3.719,17
1.2 Indice provvisorio per il 2017
L’art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016 riportati al precedente paragrafo 1.1.
Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016.
Decorrenza
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
1° gennaio 2017
501,89
286,09
IMPORTI ANNUI
6.524,57
3.719,17
2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
2.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non spettano.
Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda alle tabelle all. 3
Pensione sociale
Assegno sociale
Decorrenza
Importi
mensile
annuo
mensile
annuo
1° gennaio 2016
369,26
4.800,38
448,07
5.824,91
1° gennaio 2017
369,26
4.800,38
448,07
5.824,91
Limiti reddituali
personale
coniugale
personale
coniugale
1° gennaio 2016
4.800,38
16.539,86
5.824,91
11.649,82
1° gennaio 2017
4.800,38
16.539,86
5.824,91
11.649,82
2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni.
Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.
Decorrenza
Limite di reddito annuo personale
importo mensile
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti
Invalidi parziali, minori
1.1.2016
16.532,10
4.800,38
279,47
1.1.2017
16.532,10
4.800,38
279,47
2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2015 - luglio 2016 e il periodo precedente agosto 2014 – luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2)
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del
1,35
per cento, corrispondente. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. Tabelle
In allegato 3 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.
4. Date di pagamento per il 2017
Il D.L. 244 del 30.12.2016 (“Millepropoghe”) all’art. 3 comma 3 (a modifica art. 1 comma 302 legge 190/2014, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ) ha previsto che nell’anno 2017 che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile.
Per la rata di gennaio 2017 il pagamento è rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese.
Di seguito si riportano le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2107 per
Poste
, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per
le banche
, così come risultano dal calendario 2017 pubblicato da ABI.
mese
giorno pagamenti
poste
banche
gennaio
3
3
febbraio
1
1
marzo
1
1
aprile
1
3
maggio
2
2
giugno
1
1
luglio
1
3
agosto
1
1
settembre
1
1
ottobre
2
2
novembre
2
2
dicembre
1
1
5. Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.
L’art 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità) ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento e conseguentemente l’INPS ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.
Poiché la disposizione citata era riferita esclusivamente al debito di perequazione e non anche ad altre maggiori somme eventualmente corrisposte al pensionato a diverso titolo nel corso del medesimo anno 2015, a gennaio 2016, è stata effettuata una lavorazione dedicata, a livello centrale, per scorporare su ogni posizione i debiti relativi alla perequazione dagli eventuali altri debiti accertati in occasione del rinnovo per l’anno 2016 e legati da altre motivazioni.
Le maggiori somme diverse da perequazione corrisposte nel 2015 sono state, quindi recuperate, per la generalità dei pensionati, sulle mensilità di maggio e giugno 2016.
Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata.
Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto, così come quelli già recuperati per le diverse motivazioni sopra accennate, sono consultabili nella applicazione dedicata disponibile nella intranet con il seguente percorso:
Assicurato pensionato – Servizi al pensionato – Procedure di gestione delle pensioni – Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi
.
6. Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013
Si rammenta che dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147.
Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per tempo vigente.
Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati.
TRATTAMENTO MINIMO 2016: mensile 501, 89 – annuo 6.524,57
Anno
2016
SCAGLIONI
Da
Fino a
CONTRIBUTO
fino a 14 volte il TM annuo
0
91.343,98
0%
da 14 a 20 volte il TM annuo
91.343,99
130.491,40
6%
da 20 a 30 volte il TM annuo
130.491,41
195.737,10
12%
oltre 30 volte il TM annuo
195.737,10
18%
Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell’anno.
7. Gestione fiscale
7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili
L’art. 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.
Le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state pertanto applicate dal 1° gennaio 2017 alle pensioni in essere, con le modalità di seguito indicate:
DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE
Scaglioni reddito
Importo detrazioni
fino a 8.000,00
da un minimo garantito di 713 fino a 1.880
da 8.000,01
a 15.000,00
1.297 + 583 x ((15.000 - reddito) / 7.000)
da 15.001,00
a 55.000,00
1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000)
oltre 55.000,00
zero
7.2 Tassazione ad aliquota fissa
Si rammenta che la richiesta di applicazione di maggiore aliquota e di non restituzione del credito fiscale, deve essere presentata annualmente.
Pertanto la tassazione ad aliquota fissa viene applicata solo se inserita dalla sede con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Sulle pensioni sulle quali la tassazione a maggiore aliquota fissa era applicata fino a dicembre 2016, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali.
7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017)
Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2017, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2017 (art. 38, c. 7, legge 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2017.
7.4 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017;
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2017.
8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali
Prima di procedere alla impostazione dei pagamenti per l’anno 2017 sono state eliminate le pensioni:
le pensioni il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2015 ad uno dei seguenti uffici pagatori:
99999 - 3300009 (ELI PENSIONE DA ELIMINARE);
99999 - 3300010 (Z4E PENSIONE DA ELIMINARE IN PAGAMENTO ALL’ESTERO);
99999 - 3300015 (99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA).
con importo mensile e cedole pari a zero:
da data antecedente il 31 dicembre 2015, per i residenti in Italia;
da data antecedente il 31 dicembre 2014, per i residenti all’estero;
Sono state inoltre eliminate le prestazioni assistenziali:
il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2014 ad uno dei seguenti uffici pagatori:
99999 - 3300018 (ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV);
99999 – 3300019 (ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV)
99999 - 3300020 (ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV);
99999 - 3300021 (ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV);
99999 - 3300022 (ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV);
99999 - 3300023 (ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV).
con importo mensile e cedole pari a zero:
da data antecedente il 31 dicembre 2014, se pensioni sociali o assegni sociali;
da data antecedente il 31 dicembre 2012, se invalidità civile.
9. Pensioni delle gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014)
Con il messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi.
Le sedi erano state pertanto invitate a provvedere alla verifica dei redditi relativi agli anni successivi a quello non dichiarato, e all’inserimento a sistema delle notizie mancanti.
Per evitare di porre in pagamento da gennaio 2017 importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2016.
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2017
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore
997
nel campo CIDEMIN.
E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2017 e ancora non ricostituite dalle sedi con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore
999
nel campo CIDEMIN.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2017 (GP3CK02Z < 201702):
per le pensioni dell’AGO l’importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice
998
.
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice
996
.
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’art.35 comma 12 della legge 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2012, il pagamento viene sospeso da gennaio 2017.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2016 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con i seguenti codici:
900
in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2014-2015-2016 con il valore 6 al quarto byte
901
in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2015-2016 con il valore 6 al quarto byte.
902
in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2016 con il valore 6 al quarto byte.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2017 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2016, l’imponibile annuo del 2016 è stato azzerato.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CAB
Descrizione
3300012
MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013
RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014
INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015
99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016
INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017
EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per l’anno 2017 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice
4
(da ricostituire a credito) ovvero
7
(da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2016 sono state contraddistinte con il codice
5
nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2016 le pensioni contraddistinte con il codice
0
nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore
004
in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2017 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso: INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.
Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del 12.04.1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2017
Pertanto, in seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n.2429 pubblicato sulla “Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela” n. 40.965 del 12.08.2016, gli importi del pro-rata venezuelano al 01 2017 corrispondono a Bolivares 22.576,73.
Inoltre si fa presente che gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure - Utilità.
10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
In sede di rinnovo si è provveduto a ricostituire l’importo di pensione di ulteriori residuali posizioni, sia singole sia abbinate ad altra prestazione registrata nel Casellario dei pensionati, in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, regolamentati dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015.
La procedura di rinnovo delle pensioni ha determinato conguagli a credito e a debito relativi agli anni 2012/2016 che sono stati memorizzati in archivio denominato “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - con il codice debito DC05 e con il codice credito CS05.
I crediti sono stati posti in pagamento con la rata di gennaio 2017, i debiti sono stati impostati a livello centrale e rateizzati con le consuete modalità, sempre a partire dalla medesima rata di gennaio 2017.
Dalle suddette somme è stato escluso il recupero del differenziale negativo relativo al conguaglio di perequazione dell’anno 2015.
11. Prestazioni assistenziali
11.1 Indennità di frequenza
Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero;
se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno.
11.2 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
11.3 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73 sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
11.4 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.
L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni sociali per l’anno 2017, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti, che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2017 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 Lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 Lire).
Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
11.5 Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
Com’è noto, dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per l’assegno sociale le prestazioni di categoria 044-INVCIV corrisposte agli invalidi civili e ai sordomuti vengono automaticamente rideterminate per adeguare l’importo in pagamento a quello dell’assegno sociale, senza che venga modificata la categoria della prestazione. Con il messaggio n. 5036 del 12 dicembre 2016 è stata comunicata l’implementazione della procedura di prima liquidazione LIPE, dalla competenza 2017 per registrare la data di decorrenza dell’assegno sociale, pari al mese successivo a quello di compimento del requisito anagrafico tempo per tempo previsto per l’assegno sociale.
In occasione delle operazioni di rinnovo l’informazione è stata memorizzata nel campo GP1AF01Z, per le prestazioni vigenti corrisposte a soggetti che compiono l’età entro l’anno 2021.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199- VESO92 conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza
Le prestazioni con scadenza nel 2017 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3