Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 10 del 30-1-2006.htm
Regolamentazione comunitaria: maggiorazioni sociali; integrazione al trattamento minimo
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività
Delle Convenzioni Internazionali
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 30 Gennaio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
10
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria: maggiorazioni
sociali; integrazione al trattamento minimo
SOMMARIO:
Articolo 1, paragrafi 2 e 5 del regolamento CE 647 del 13 aprile 2005; 1. Prestazioni
in denaro a carattere non contributivo; 2. Maggiorazioni sociali; 3.
Integrazione al trattamento minimo; 4. Cenni sulle prestazioni non
contributive previste dalle legislazioni degli Stati esteri; 5. Ambito
applicativo.
Premessa
Il regolamento CEE n. 1408 del
14 giugno 1971, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionale,
si applica, secondo quanto indicato dall’articolo 4, paragrafo 1, alle
legislazioni concernenti le prestazioni per invalidità, vecchiaia e
superstiti, alle prestazioni di malattia e maternità, alle prestazioni
familiari e per disoccupazione, agli assegni per morte nonché alle prestazioni
per infortuni sul lavoro e malattie
professionali.
Detto regolamento non si
estende all’assistenza sociale ed è tuttavia applicabile, in base a quanto
stabilito con regolamento CEE n. 1247 del 30 aprile 1992, a determinate
prestazioni in denaro non contributive “di tipo misto” aventi le
caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle
assicurative. Tali prestazioni spettano in misura intera a carico dello Stato
di residenza e secondo la legislazione che tale Stato applica (vedi articolo
4, paragrafo 1, 2 bis e 4, articolo 10 bis, allegato II bis del regolamento
1408, circolare n. 15 del 16 gennaio 1993).
Le disposizioni della
regolamentazione comunitaria concernenti le prestazioni non contributive sono
state parzialmente modificate dal regolamento C.E. n. 647 del 13 aprile 2005,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2005, in
vigore dal 5 maggio 2005.
In base a quanto stabilito
dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento C.E. n. 647/05, e al punto 2
del relativo allegato I,
a
decorrere dal 1 giugno 2005, non hanno diritto alle maggiorazioni sociali di
cui alla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, e successive modifiche, coloro
che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso
dall’Italia
.
1. Prestazioni
in denaro a carattere non contributivo
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica alle
prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2-bis, del predetto regolamento 1408/71, come
sostituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 647/2005, a
condizione che abbiano le seguenti caratteristiche:
-
siano complementari o supplementari o aggiuntive
di una delle prestazione principali di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del
regolamento 1408, indicate in premessa e tendano a garantire un reddito
minimo di sussistenza
oppure
-
costituiscano, in relazione all’ambiente sociale
dello Stato in cui risiedono, una
tutela specifica ai soggetti disabili.
Inoltre le prestazioni non
contributive devono essere finanziate attraverso le entrate fiscali destinate
alla spesa pubblica generale e non devono essere direttamente correlate ad un contributo dei beneficiari.
Tali prestazioni, infine,
devono essere indicate, per ciascuno Stato membro, nello specifico allegato II bis del regolamento 1408.
Si ricorda che alle
prestazioni di cui trattasi si applica il principio della parità di
trattamento e si sottolinea che tali prestazioni non sono esportabili in quanto spettanti unicamente a carico
dello Stato di residenza (vedi circolare n. 15 del 16.1.1993).
2.
Maggiorazioni sociali
Il regolamento 647/2005, contiene una revisione globale
dell’allegato II bis al regolamento 1408, secondo quanto previsto
dall’allegato I, punto 2 del regolamento 647/2005.
Nell’ambito di tale revisione è stata inserita,
per l’Italia, nell’allegato II bis la maggiorazione sociale che, rientrando
pienamente nella categoria delle prestazioni speciali in denaro a carattere
non contributivo, è divenuta pertanto inesportabile nell’ambito dell’Unione
europea a decorrere dal 5 maggio 2005.
L’inesportabilità della maggiorazione sociale, quale
prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo, è
disposta dall’art. 10- bis, paragrafo 1, del regolamento n.
1408/71,come sostituito dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
647/2005.
Le prestazioni italiane elencate nell’allegato II bis
sono:
-
le pensioni sociali
-
le pensioni, gli assegni e le indennità ai
mutilati ed invalidi civili
-
le pensioni e le indennità ai sordomuti
-
le pensioni e le indennità ai ciechi civili
-
l’integrazione della pensione minima
-
l’integrazione dell’assegno di invalidità
-
l’assegno sociale
-
la maggiorazione sociale
Pertanto a decorrere dal 1°
giugno 2005 non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni
sociali previste dalla legge n. 544 del 29 dicembre 1988, e successive
modifiche, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati
dell’Unione europea diversi dall’Italia.
Dalla stessa data non possono
più essere corrisposte le maggiorazioni sociali già attribuite ai soggetti
residenti in uno degli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia
3. Integrazione al trattamento minimo
Come
appena ricordato, l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 647/2005
sostituisce l’articolo 10-bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e
prevede che alle “ prestazioni non contributive “ non si applicano
l’articolo 10, che riguarda la clausola di residenza, ed il Titolo III del
regolamento 1408/71, comprendente le disposizioni concernenti le singole
prestazioni “principali” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, indicate in
premessa.
Ne consegue che alle “
prestazioni non contributive “ non si applicano le disposizioni relative al
calcolo delle pensioni in regime internazionale che prevedono la
determinazione della pensione teorica e la successiva riduzione in pro rata.
Pertanto le disposizioni
dell’articolo 1, paragrafo 5, del
regolamento 647 confermano che,
secondo quanto già previsto dal
regolamento 1247/92, le prestazioni
in denaro non contributive vanno attribuite a carico dello Stato di
residenza, esclusivamente in base alla legislazione che tale Stato applica e,
quindi, in misura intera (vedi circolare n.
15 del 16 gennaio 1993).
Tali disposizioni hanno rilievo per quanto concerne il
diritto e la misura del beneficio spettante a carico dell’assicurazione
italiana a titolo di integrazione al trattamento minimo e consentono di
confermare ulteriormente che l’integrazione al minimo - spettante in base
all’articolo 8 della legge 153/69 e successive modifiche, tenendo conto
dell’importo della pensione estera - deve essere attribuita, sussistendone i
requisiti, esclusivamente al soggetto che sia residente in Italia.
Le disposizioni in oggetto
confermano, quindi, che l’importo dell’integrazione al minimo non deve essere
compreso nella determinazione della pensione teorica.
4. Prestazioni non contributive previste dagli Stati U.E.
Coloro che sono residenti sul
territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia e sono soggetti alla
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale hanno diritto, secondo
quanto confermato dal regolamento CE 647/05, alle prestazioni non
contributive a carico dello Stato di residenza. Il diritto e la misura delle
prestazioni sono determinati unicamente secondo la legislazione che questo
Stato applica. Tali prestazioni spettano quindi in misura intera.
Per opportuna informazione si
riportano nell’allegato n. 1 della circolare le prestazioni non contributive
previste dalla legislazione di ciascuno Stato dell’Unione europea, indicate
nell’allegato II bis, spettanti oltre che ai cittadini di tale Stato, anche
agli altri cittadini comunitari.
5. Maggiorazioni sociali: ambito di applicazione territoriale e
soggettivo delle disposizioni dell’articolo 1.2 del regolamento n.647/05
Al fine di determinare
l’ambito di applicazione del regolamento n. 647/05 occorre tenere presente
che tale regolamento non si applica nei confronti dei seguenti Stati:
-
Islanda
-
Norvegia
-
Liechtenstein
-
Svizzera
in mancanza delle decisioni
che debbono essere adottate dai Comitati misti, secondo quanto previsto
dall’Accordo S.E.E. e dall’Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati
membri e la Confederazione svizzera (vedi circolare n.
47 del 12 febbraio 1994 e circolare n.
118 del 25 giugno 2002).
5.1 Ambito di applicazione territoriale
Si precisa, quindi, che le nuove disposizioni di cui
all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento n. 647/05 non risultano attualmente applicabili nei
confronti di coloro che sono residenti sul territorio della Confederazione svizzera
e sul territorio di uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Pertanto nessuna variazione deve essere operata in
relazione all’art 1 paragrafo 2 del regolamento 647/05 sulla liquidazione
delle pensioni spettanti a coloro che sono residenti in Svizzera ed in uno
Stato SEE.
5.2 Ambito di applicazione
soggettivo
A decorrere dal 1° giugno 2005 non spettano le
maggiorazioni sociali di cui all’art.1,commi 1 e 12 della legge n.544/88 e
successive modifiche, alle persone residenti sul territorio di uno degli
Stati comunitari diversi dall’Italia, soggette al regolamento 1408/71, che
hanno raggiunto il diritto a pensione:
1.
in base ai soli periodi assicurativi italiani;
2.
con la totalizzazione dei periodi italiani e di uno o
più Stati comunitari, in applicazione della regolamentazione comunitaria;
3.
con la totalizzazione dei periodi assicurativi
italiani ed esteri, in applicazione di una convenzione bilaterale,
dell'accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione
svizzera, dell'Accordo SEE, della Convenzione Europea (Turchia).
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato 1
Prestazioni speciali in denaro a carattere non
contributivo
A.
BELGIO
a)
Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);
b)
Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).
B.
REPUBBLICA CECA
Assegno
sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).
C.
DANIMARCA
Spese di
alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n.
204 del 29 marzo 1995).
D.
GERMANIA
Reddito
base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità
ridotta di guadagno ai sensi del capitolo 4 del libro XII del codice sociale.
E.
ESTONIA
a)
Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle
prestazioni sociali per le persone con disabilità)
b)
Indennità statale di disoccupazione (legge dell'1o ottobre 2000 sulla
protezione sociale dei disoccupati).
F.
GRECIA
Prestazioni
speciali per le persone anziane (legge 1296/82).
4.5.2005
L 117/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
G.
SPAGNA
a)
Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
b)
prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono
in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);
c)
pensioni d'invalidità e d'anzianità, di tipo non contributivo, di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla
sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20
giugno 1994;
d)
assegni di mobilità e indennizzo delle spese di trasporto (legge n. 13/1982
del 7 aprile 1982).
H.
FRANCIA
a)
Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di
solidarietà per la vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel Libro
VIII del Codice di sicurezza sociale);
b)
assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel
Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);
c)
assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel Libro VIII del
Codice di sicurezza sociale).
I.
IRLANDA
a)
Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte
III, capitolo 2];
b)
pensione di vecchiaia (non contributiva) [Social Welfare (Consolidation) Act
1993, parte III, capitolo 4];
c)
pensioni di vedova e di vedovo (non contributive) [Social Welfare
(Consolidation) Act 1993, parte III, capitolo 6, modificato dalla parte V del
Social Welfare Act 1997];
d)
assegno d'invalidità (Social Welfare Act 1996, parte IV).
e)
Assegno di mobilità (Health Act 1970, articolo 61)
f)
Pensione a favore dei ciechi [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, parte
III, capitolo 5].
J.
ITALIA
a)
Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile
1969);
b)
pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del
30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
c)
pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508
del 23 novembre 1988);
d)
pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n.
508 del 23 novembre 1988);
e)
integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638
dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f)
integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g)
assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
h)
maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29
dicembre 1988 e successive modifiche).
K. CIPRO
a)
Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995,
modificata);
b)
indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri
n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11
giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
c)
assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del
1996, modificata].
4.5.2005
L 117/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
L.
LETTONIA
a)
Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge del 26 ottobre 1995
sull'assistenza sociale);
b)
indennità di compensazione delle spese di trasporto per persone con
disabilità con ridotta capacità motoria (legge del 26 ottobre 1995
sull'assistenza sociale).
M.
LITUANIA
a)
Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali);
b)
compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta
capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti,
articolo 7).
N.
LUSSEMBURGO
Reddito
per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12
settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con
disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio
protetto.
O.
UNGHERIA
a)
Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei
ministri sulle pensioni di invalidità];
b)
indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993
sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);
c)
indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle
indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).
P. MALTA
a)
Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza
sociale (Cap. 318)];
b)
pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)].
Q. PAESI
BASSI
a) Legge
sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del 24 aprile
1997 (Wajong);
b) legge
sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW).
R.
AUSTRIA
Integrazione
compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale
generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione
sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale —
GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli
agricoltori — BSVG).
S.
POLONIA
Pensione
sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).
T.
PORTOGALLO
a)
Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n.
464/80 del 13 ottobre 1980);
b)
pensione non contributiva di vedovanza (decreto regolamentare n. 52/81
dell'11 novembre 1981).
U.
SLOVENIA
a)
Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e
invalidità);
b)
sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999
sull'assicurazione pensioni e invalidità);
c)
assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione
pensioni e invalidità).
V.
SLOVACCHIA
Adeguamento
delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb).
4.5.2005
L 117/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
W.
FINLANDIA
a)
Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88);
b)
assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli
444/69);
c)
indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per
pensionati 591/78);
d)
sostegno del mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione
1290/2002);
e)
assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli
immigrati 1192/2002).
X.
SVEZIA
a)
Indennità di alloggio per i pensionati (legge 2001: 761);
b)
assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853);
c)
assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità (legge
1998: 703).
Y. REGNO
UNITO
a)
Credito di pensione (legge del 2002 sul credito di pensione) (State Pension
Credit Act);
b) assegni
per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28
giugno 1995, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 3, e
Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3,
paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 5];
c)
complemento di reddito [legge del 1986 sulla sicurezza sociale (Social
Security Act) del 25 luglio 1986, articoli da 20 a 22 e articolo 23, e
regolamento del 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social
Security (Northern Ireland) Order — del 5 novembre 1986, articoli da 21 a
24];
d)
assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991,
Sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone
con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3, sull'assegno di
sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del
Nord)];
e)
assegno di aiuto [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security
Act) del 20 marzo 1975, articolo 35, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale
(Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo
1975, articolo 35];
f)
assegno di cura (legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act)
del 20 marzo 1975), articolo 37 e legge del 1975 sulla sicurezza sociale
(Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo
1975, articolo 37].»