Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 102 del 6-7-2004.htm
Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Luglio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 102
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del
Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle
ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
SOMMARIO
:
In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle
pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento
all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei
pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da
applicare nei confronti dei titolri di più pensioni.
Con
effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per
l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Con
effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di
determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più
trattamenti pensionistici.
Anche
per l’anno 2004 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti
erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli
importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da
applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.
1 -
Comunicazioni
pervenute dagli Enti.
Gli Enti
erogatori di pensioni hanno provveduto ad inviare al Casellario Centrale dei
pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici
erogati nel corso dell’anno 2003 e, a livello previsionale, quelli che
saranno erogati nel corso dell’anno 2004, ai fini dell’assoggettamento
all’IRPEF, nonchè l’informazione relativa al diritto o meno alla
rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo
complessivo rivalutabile.
Le
informazioni ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei
pensionati.
A
partire dall’anno 2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il
Casellario dei pensionati via Internet.
Le Sedi
possono visualizzare la documentazione pubblicata per gli Enti accedendo in
Intranet all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI ONLINE"
- "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO
PENSIONATI".
2 -
Individuazione dei
trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto
Sulla
base dei dati forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha
provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e
dagli altri Enti allo stesso soggetto.
L’abbinamento delle prestazioni pensionistiche del
soggetto è stato operato sulla base del “CODICE FISCALE”.
3 -
Conguagli di
perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della legge n. 448
del 1998
Anche
quest’anno l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati
anche da altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di
pagamento per l’anno 2004, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto
degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno
2003. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito
dei pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai
sensi dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998.
Si
ricorda che
vengono presi in
considerazione, ai fini della
perequazione cumulata:
tutti i
trattamenti erogati dall’INPS, con esclusione delle pensioni delle seguenti categorie:
027 (
VOCRED),
028 (
VOCOOP),
029 (
VOESA), 030 (VO/BIS), 031
(IO/BIS), 035 (VMP), 036 (IMP)
043 (INDCOM)
,
044 (INVCIV)
,
066 (CL)
,
076 (VOST)
,
077
(PS)
,
078 (AS)
.
Sono
inoltre escluse dalla perequazione cumulata le pensioni ai superstiti che
hanno CODICE NATURA GP1AF02(2) = U.
i trattamenti erogati dagli ENTI solo se l’Ente
interessato ha comunicato che la pensione è da assoggettare alla
perequazione cumulata; a tal fine verificare sulla pensione dell’ente:
GP1AV35N = 2
L’importo
preso in considerazione ai fini della rivalutazione è quello memorizzato nel
campo GP5KC04E del Data Base delle pensioni.
4 -
Determinazione della
ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 per l’anno 2003
Le
ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni sono state
determinate con le modalità riportate nella circolare
n. 128 del 16 giugno
1998
.
Al punto
14 della circolare
n. 191 del 12 dicembre
2003
, relativa al
rinnovo delle pensioni, sono state indicate le modalità di applicazione delle
disposizioni fiscali, contenute
nell’articolo
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative
emanate dall’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 2/E del 15
gennaio 2003 e la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003.
Le ritenute IRPEF sono state operate, per l’anno
2004, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003
dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato l’art. 10 bis del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n. 600 del
29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti
pensionistici.
Con l’elaborazione
dei dati pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in
applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, e delle
disposizioni di cui alla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del
Ministero delle finanze, così come modificate dalla citata circolare n. 57
del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione
della ritenuta IRPEF per l’anno 2004, si è provveduto a modificare il sistema
di distribuzione dell’imposta tra i diversi trattamenti pensionistici facendo
in modo che l’imposta complessivamente dovuta gravi in misura proporzionale
su tutte le pensioni.
Il Casellario ha provveduto
quindi a ripartire l’imposta
complessiva dovuta dal soggetto
in
proporzione
agli imponibili erogati da ciascun Ente.
Di conseguenza sia
la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art.
11, comma 1 del TUIR (già
art.10-bis), l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, l’ulteriore
deduzione per i pensionati di cui all’art. 11, comma 3 del TUIR e le detrazioni d’imposta, se spettanti,
per l’anno 2004
, vengono calcolate dal
Casellario sull’imponibile complessivo del soggetto, e ripartite in misura proporzionale agli
imponibili dei singoli trattamenti, INPS e INPS e/o altri Enti.
Al fine di determinare l’imposta dovuta
sull’insieme dei trattamenti, il Casellario:
·
cumula tutti i
trattamenti pensionistici del soggetto;
·
calcola la quota di
deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
·
calcola le detrazioni
d’imposta spettanti;
·
determina l’imposta
complessiva dovuta dal soggetto;
·
ripartisce l’imposta
così calcolata, le detrazioni e la deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis)
del TUIR
in proporzione
agli
imponibili erogati da ciascun Ente;
·
comunica all'Ente che
eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati analitici che hanno
determinato la stessa.
5 -
Comunicazione agli
Enti
Il
Casellario Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di
trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario,
la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono
utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata
e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato,
relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione
della rivalutazione e della tassazione determinata dal Casellario
considerando il cumulo dei trattamenti.
6 -
Ricostituzione delle
pensioni erogate dall’INPS
A
seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo
8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali è
previsto un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate con la
procedura centrale automatizzata di cui alla circolare
n.
57 del 9 marzo 2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato N.1