Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 103 del 6-7-2004.htm
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Luglio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 103
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio.
Chiarimenti.
SOMMARIO
:
Il rapporto contributivo.
Presupposti. Decorrenza.
1)
Iscrizione del
lavoratore e obbligazione contributiva del committente.
L’art.
44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono
iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il
reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che,
per il versamento dei contributi da parte
dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si
applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi.
In
riferimento a tale disposizione, sciogliendo la riserva contenuta nella
circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, alla quale si fa integrale rinvio, si é
ora in grado di precisare, sulla scorta delle direttive impartite dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di euro 5000 costituisce, comunque, una fascia di
esenzione e che , in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione
alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti
esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.
Per
le ipotesi di superamento dell’importo di euro 5000 in costanza di una
pluralità di rapporti, sarà applicato il criterio indicato, in riferimento
all’aliquota aggiuntiva dell’1%, nella circolare n. 56 del 29 marzo 2004.
Discende
da quanto precede l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai
committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente,
durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento,
nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.
Similmente,
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995
per i lavoratori autonomi occasionali e
per gli incaricati alle vendite a domicilio si configura soltanto
allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi
per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una
pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5000 ed a decorrere da tale
momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all’accredito
dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.
Rilevato che per gli incaricati
alle vendite a domicilio già iscritti
alla Gestione non è necessario procedere ad una nuova iscrizione e che i
predetti incaricati che hanno iniziato l’attività nel corrente anno
utilizzeranno le modalità di iscrizione già in atto, in riferimento ai
lavoratori autonomi occasionali è stato predisposto l’unito schema di
domanda, prelevabile, quanto prima,
anche tramite “internet” (all. 1).
Si precisa, a tal proposito,
che i soggetti come sopra iscritti per l’anno 2004 o, comunque, i soggetti
per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno
presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in
relazione a detti anni, l’accredito dei contributi eventualmente versati
decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui
l’obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi ( superamento della soglia
di euro 5000).
2) Modalità di pagamento dei contributi e
di denuncia dei rapporti.
Superata
dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di
esenzione di euro 5000, il committente o i committenti interessati devono
versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel
predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo
pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le
collaborazioni coordinate e continuative (CXX o C10).
Si
rammenta che le aliquote da applicare sulla base imponibile e, quindi, sugli
emolumenti erogati al lavoratore, sono pari, per il corrente anno, al 10%, al
15% ed al 17, 80%, rispettivamente, per i soggetti iscritti ad altra forma di
previdenza obbligatoria o i titolari di pensione indiretta, per i titolari di
pensione diretta e per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.
L’aliquota
del 17, 80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli
emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari,
per l’anno 2004, ad euro 37.883,00.
Rilevato
che il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico del
lavoratore (1/3) e che per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale
contributivo di cui alla legge n. 335/1995, (euro 80.401,00 per il 2004) si fa presente che
i contributi allo stato dovuti per
emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la fascia di
esenzione riferita ai singoli lavoratori) non saranno gravati da oneri
accessori se pagati entro il giorno
16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Gli
eventuali versamenti di contributi già intervenuti per il corrente anno, da
considerare, viceversa, non dovuti a seguito delle precisazioni contenute
nella presente circolare, potranno formare oggetto di rimborso secondo le
vigenti disposizioni.
Sulle
modalità e sui termini delle denunce dei rapporti, che attualmente sono
effettuate annualmente, a consuntivo, tramite il modello GLA, si fa riserva
di ulteriori comunicazioni.
3) Efficacia temporale della
disposizione in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.
Sebbene
la norma in esame esplichi la sua efficacia a decorrere dal primo gennaio
2004, e, quindi, sugli emolumenti corrisposti da tale data sono dovuti i
contributi secondo il principio di cassa che presiede la Gestione separata,
deve ritenersi che gli emolumenti percepiti nell’anno 2004, per prestazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2003 dai lavoratori autonomi occasionali non
sono da prendere in considerazione ai fini dell’ instaurazione del rapporto
assicurativo-contributivo, in analogia a quanto previsto, all’atto
dell’istituzione della Gestione stessa, dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281. Lo
stesso criterio non può applicarsi, viceversa, nei confronti degli incaricati
alle vendite a domicilio, in quanto già soggetti a contribuzione
anteriormente al primo gennaio 2004.
4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo
occasionale e del relativo
imponibile contributivo.
In
ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di
lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata
circolare n. 9 del 22 gennaio 2004,
sottolineando che lavoratore
autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice
civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve
essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della
prevalenza.
Conseguentemente
i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla
collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati,
tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del
committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione
aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il
modo della prestazione.
Nell’ambito
dell’ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive
dei redditi “diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l del TUIR.,
costituiti, ai sensi del successivo art. 71, dalla differenza tra l’ammontare
percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro
produzione.
Rilevato,
peraltro, il formale rinvio dell’articolo 44, comma 2, della citata legge n.
326/2003 alle modalità ed ai termini di pagamento previsti per le
collaborazioni coordinate e continuative, la contribuzione previdenziale deve
essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese
poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
In considerazione del carattere innovativo della disposizione in
argomento per quanto concerne l’obbligo assicurativo dei lavoratori autonomi
occasionali, stante l’esiguità dei
riferimenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative allo stato
disponibili, si invitano le Direzioni regionali ad un’attenta opera di
monitoraggio sulla concreta applicazione della norma, riferendo tempestivamente
alla scrivente in ordine alle problematiche che si evidenzieranno sul
territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
Allegato N.1