Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 104 del 16-6-2003.htm
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 104
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità
una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003.
SOMMARIO
:
Modalità e termini per il conseguimento dell’indennità una tantum da
parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe
stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso,
non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.
Premessa
L'articolo
1, comma 20, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che
"Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la
pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o
malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero
delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai
superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata
in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento
dell'indennità ".
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ha determinato, con decreto 13 gennaio 2003
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2003, le modalità
e i termini per il conseguimento dell'indennità di cui all'articolo 1, comma
20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (allegato 1).
Con
la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative del decreto in parola.
1 - Destinatari
L'articolo
1 del decreto dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di
assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo.
I superstiti di
assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, richiamato dal decreto del 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità
sono:
a)
il
coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli stata addebitata la
responsabilità della separazione. Anche il coniuge separato cui sia stata
addebitata la responsabilità della separazione, ha diritto all'indennità nel
caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge
deceduto (circolare n. 277 del 28.12.1989);
b)
i
figli minori degli anni 18;
c)
i
figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21
anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro
retribuito;
d)
i
figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e
che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e
comunque non oltre il 26° anno di età;
e)
i
figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al
momento della morte;
f)
genitori di età
superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e risultino a carico
dell'assicurato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né
figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità ;
g)
fratelli
celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché
al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente inabili e a
suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori,
o, pure esistendo, non abbiano titolo all'indennità.
Si
ricorda che a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1970, n.
898, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
ha diritto alla pensione ai superstiti
il coniuge divorziato alle condizioni previste dal medesimo articolo.
Pertanto
il predetto coniuge deve intendersi avente diritto all'indennità una tantum,
anche in concorso con il coniuge superstite (v. circolare n. 132 del 27 giugno 2001).
2 - Condizioni
L'articolo
2 del decreto in parola dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti
a condizione che:
-
non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per
la pensione indiretta;
-
non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o
malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
-
si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n. 335, alla data del decesso
dell'assicurato.
Si ricorda che i
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il riconoscimento
del diritto a pensione in favore dei superstiti di assicurato sono:
-
cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno
tre anni nel quinquennio precedente
la data di morte (articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n.
218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e dall’articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222); ovvero
-
quindici anni di contribuzione (articolo 3 comma 2, della
legge 20 dicembre 1958, n. 55 ed articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503).
Si rammenta che
in deroga ai requisiti contributivi di cui sopra, i superstiti di iscritto
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata
indiretta per inabilità purchè:
1)
la
morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di
servizio;
2)
dalla
morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura
previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti
pubblici(v. circolare n. 53616 del 3 dicembre 1984, p. 3).
Da ultimo si
ricorda che i superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno
diritto alla pensione supplementare indiretta quando:
-
non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma
indiretta per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità
o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in
mancanza dei requisiti richiesti per la stessa;
-
abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a
carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore
deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale IVS o che
ne comporti l'esclusione o l'esonero.
Per i superstiti
di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26
della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla pensione supplementare
indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a
carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti
(circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte II, punto 3).
Per quanto
riguarda le condizioni reddituali che il richiedente l'indennità in parola
deve far valere alla data del decesso del dante causa, è riportato in
allegato l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 (allegato 2).
Per espressa
previsione normativa alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di
abitazione.
Non concorre
infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a
carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della
pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare
n. 303 del 14 dicembre 1995).
La condizione
reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore,
considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal
richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero
dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser
posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso12)
riportato nell'allegato 3.
Ai
fini del riconoscimento del diritto dell'indennità una tantum le condizioni
illustrate sopra sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi,
qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita INAIL o
di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere
ripartita tra gli altri aventi titolo.
3. - Importo dell'indennità una tantum
L'indennità una
tantum è erogata, ai superstiti aventi diritto, nell'importo corrispondente
all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso
dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dello stesso (allegato 4).
Per i periodi di
contribuzione inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Si precisa che
per periodo di contribuzione deve intendersi quello coperto da contribuzione
di qualunque tipo (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto, ecc.)
L'importo
dell'indennità in questione è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri
seguiti per la pensione ai superstiti (allegato 5)
4 - Presentazione della domanda
La liquidazione
dell'indennità una tantum è subordinata alla presentazione della domanda da
parte degli aventi diritto. A tal fine potrà essere utilizzato il Mod. S0.1.
Il diritto
all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.
5 – Modalità operative
5.1 – Acquisizione delle domande
Le domande di indennità una
tantum devono essere inserite in EAD75 indicando la categoria di pensione ai
superstiti nella cui gestione risulta versata la contribuzione: SO, SR,
SOART, SOCOM, ecc., il codice tipo domanda uguale a “0” e al campo 36 il
codice “SUT“.
5.2 – Procedura di liquidazione
La procedura di liquidazione
delle pensioni è in corso di aggiornamento per consentire la liquidazione
anche dell’indennità una tantum. Con successivo messaggio sarà comunicata la
disponibilità.
6 - Indennità una tantum
(articolo 13 della legge della legge 4
aprile 1952, n. 218)
Nulla è innovato per quanto
concerne i casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico
sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto.
Infatti al coniuge del lavoratore
deceduto o, in mancanza, ai figli che si trovano nelle condizioni richieste
dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi
versati al coniuge o in mancanza, ai
figli, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati
se:
a)
il
lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta a carico
dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi;
b)
non
sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta
dell'assicurazione generale I.V.S. o delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi;
c)
risulta
complessivamente accreditata in favore del lavoratore, nel periodo di cinque
anni che precede la morte, contribuzione dell'assicurazione I.V.S. e delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi pari a 52 contributi settimanali
ovvero ad un numero di contributi di periodicità diversa che sia
corrispondente a 52 contributi settimanali.
La domanda per ottenere l'indennità
in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla
data di morte del lavoratore assicurato.
Per la determinazione del diritto
alla indennità per morte si computano tutti i contributi utili per il diritto
alla pensione ("Atti Ufficiali", Supplemento al mese di luglio
1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995).
IL DIRETTORE GENERALE f.f..
Prauscello
Allegato 1
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 gennaio
2003
Modalità e termini per il
conseguimento dell'indennità una tantum ai superstiti, ai sensi dell'articolo
1, comma 20, della legge 8 agosto1995, n. 335.
IL MINISTRO DEL
LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n.
335;
Visto l'articolo 3, comma 6, della predetta legge n. 335;
Visti l'articolo 13, sub-articolo 2, della legge 4 aprile 1952,
n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, e l'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
Visti l'articolo 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55
e l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 20, le
modalità ed i termini per il conseguimento dell'indennita' una tantum ai
superstiti devono essere determinate con decreto interministeriale;
Decreta:
Articolo 1.
L'indennita' una tantum,
di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta ai
superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato
liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.
Articolo 2.
L'indennita' una tantum di cui all'articolo 1 del presente
decreto compete ai superstiti:
per i quali non sussistono i
requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o
malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
che si trovano nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato.
Articolo 3.
L'indennita' una tantum viene erogata, ai superstiti di cui
all'articolo 2, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile
dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato stesso.
Per i periodi inferiori
all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane
coperte da contribuzione.
Articolo 4.
L'indennita' una tantum viene liquidata a domanda, da
presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza
obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini
prescrizionali.
Il presente decreto
verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del
lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 2
Legge 8 agosto
1995, n. 335.
Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare
Omissis
Articolo 3.
(Disposizioni
diverse in materia assistenziale e previdenziale)
omissis
6. Con effetto dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino
nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un
assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero
fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito
del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno
luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito
dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di
riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei
redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo, a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a
tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici
e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un
terzo dell'assegno sociale.
Omissis
Allegato 3
LIMITI DI REDDITO
Anno
Soggetto non
coniugato
Soggetto
coniugato
Reddito annuo
Reddito mensile
Reddito annuo
Reddito mensile
1996
6.240.000
520.000
12.480.000
1.040.000
1997
6.483.100
540.258
12.966.200
1.080.517
1998
6.593.600
549.467
13.187.200
1.098.933
1999
8.012.550
667.713
16.025.100
1.335.425
2000
8.374.600
697.883
16.749.200
1.395.767
2001
8.592.350
716.029
17.184.700
1.432.058
euro
2002
4.557,41
379,78
9.114,82
759,57
2003
4.666,87
388,91
9.333,74
777,81
Allegato 4
IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE
Anno
Importo mensile
Lire
Euro
1996
480.000
247,90
1997
498.700
257,56
1998
507.200
261,95
1999
616.350
318,32
2000
644.200
332,70
2001
660.950
341,35
2002
350,57
2003
358,99
Allegato
5
INDENNITÀ UNA TANTUM
Quote
percentuali spettanti ai superstiti
Aventi diritto
Quota per il coniuge
Quota per ciascun figlio, genitore,
fratello o sorella
coniuge solo
100
coniuge e 1 figlio
75
25
coniuge e due figli
60
20
coniuge e 3 figli
60
13,33
un figlio
-
100
due figli
-
50
tre figli
-
33,33
quattro figli
-
25
cinque figli
-
20
1 genitore
-
100
2 genitori
-
50
1 fratello o 1 sorella
-
100
2 fratelli o sorelle
-
50
3 fratelli o sorelle
-
33,33
4 fratelli o sorelle
-
25
5 fratelli o sorelle
-
20