Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 104 del 21-05-2015
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 21/05/2015
Circolare n. 104
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, adeguamento all’articolo 3 della legge n. 92/2012. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
A.
PREMESSA
1.
Il quadro normativo
2.
Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
2.2
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
B.
INTERVENTI
1. Prestazioni
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
2.1 Requisiti del datore di lavoro
2.2 Requisiti del lavoratore
2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
2.4 Presentazione della domanda
2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo
2.6 Procedure di liquidazione
2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
2.8 Erogazione in unica soluzione
2.9 Regime tributario
2.10 Contributi sindacali
2.11 Contribuzione correlata
2.12
Cumulabilità
3.
Ricorsi amministrativi
C.
FINANZIAMENTO
1.
Modalità di finanziamento delle prestazioni
2.
Codifica aziende
3.
Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
4. Contributo addizionale
5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
5.1
Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
5.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata
D. ISTRUZIONI CONTABILI
PREMESSA
1. Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
Tali Fondi, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei Fondi.
In data 30 ottobre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e assicurazioni, integrato da un successivo accordo del 13 novembre 2013. In attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, le parti sociali hanno convenuto di istituire presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo”, che continua la gestione del preesistente Fondo già istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, che viene adeguato alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il contenuto dei predetti accordi è stato recepito con il decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo.
L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del D.I. n. 157 del 28 aprile 2000.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità o realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione a beneficio dei lavoratori dipendenti delle imprese che, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati, applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 157/2000.
2.2
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 26, della legge n. 92/2012.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 29, della legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni.
Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto direttamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.
B.
INTERVENTI
1. Prestazioni
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
a)
in via ordinaria
1) al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 1);
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 2);
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (articolo 5, comma 1, lettera a, punto 3);
il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario; la contribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
b)
in via straordinaria
all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010;
c)
in via emergenziale
all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, dei seguenti trattamenti:
1) finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
2) finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale definiti dall’accordo di cui al comma 2, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione;
il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
è escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’ASpI.
Si fa riserva di fornire, con separata circolare, le istruzioni amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie, e delle prestazioni della sezione emergenziale, nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
2. Assegno straordinario di sostegno al reddito
Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.
2.1
Requisiti del datore di lavoro
L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 30 ottobre 2013 e dal successivo del 13 novembre 2013.
Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.
La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che riporta, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo
de quo
, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni”
(
allegato n. 2).
2.2
Requisiti del lavoratore
La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive modifiche e integrazioni), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.
Se i lavoratori interessati sono iscritti alla Gestione pubblica, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 37/2012.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori.
Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.
2.3
Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale
La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione 3F .
La medesima Sede provvede a trasmettere al Fondo, per il tramite della Direzione centrale pensioni, l’accordo aziendale insieme con la dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta dall’azienda per il versamento della provvista anticipata mensile.
La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della prevista provvista.
2.4 Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare i dati identificativi dell’azienda e i dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante alla Sede Inps individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore ovvero alla così detta Sede polo laddove prevista.
La predetta Sede Inps deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.
2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo
L’articolo 10, comma 8, del citato decreto n. 82761/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno senza soluzione di continuità, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
In particolare:
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
L’importo netto si determina assoggettando l’importo lordo dello spettante trattamento pensionistico al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni).
Pertanto, sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la contribuzione correlata indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso alla prestazione straordinaria, e versata durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione deve essere individuato con le modalità già in uso per la categoria, e cioè:
nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla
decorrenza
dell’assegno;
nel sistema di calcolo interamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla
scadenza
dell’assegno (v. delibere n. 39/2006 e n. 52/2007).
Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti la prestazione stessa.
Non possono invece essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.
Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’acceso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.
In particolare:
- ai sensi della delibera n. 39 del 15 novembre 2006 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015;
- ai sensi della delibera n. 52 del 10 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i lavoratori la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
2.6
Procedure di liquidazione
La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.
L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.
Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 028, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOCOOP”.
2.7
Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno
A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.
Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.
2.8
Erogazione in unica soluzione
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario
una tantum
è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione.
La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.
Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
2.9
Regime tributario
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17).
Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.
2.10 Contributi sindacali
Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.
2.11 Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal datore di lavoro al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.
La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.
In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
2.12 Cumulabilità
L’articolo 11 del decreto interministeriale n. 82761/2014 è intitolato “Cumulabilità della prestazione straordinaria” e disciplina l’ipotesi di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
La disposizione regolamentare prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, nei limiti della legislazione vigente. Per i periodi di svolgimento di tali attività, cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.
Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):
all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro e il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del più volte richiamato regolamento del Fondo.
2.12 Ricorsi amministrativi
Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera h), del decreto n. 82761, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, al quale spetta decidere in unica istanza.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.
C.
FINANZIAMENTO
1. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
a) contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.);
b) contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di eventuale fruizione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa determinato nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni (art. 6, comma 1, lett. b), del D.I.);
c) contributo straordinario a carico del datore di lavoro per i soli lavoratori interessati dalla procedura di esodo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;
d) contributo di finanziamento delle prestazioni della sezione emergenziale, e per la relativa contribuzione correlata di cui all’art. 12, commi 1, 3 e 4, dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Fondo.
Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Adempimenti procedurali
2.1
Codifica Aziende
Nell’ambito di applicazione del regolamento rientra il personale delle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal CA “
3F
”, che, dal 1° gennaio 2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 82761/2014 (Fondo di solidarietà settore credito cooperativo)”.
Tale codice è già attribuito e permane alle imprese precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo ex decreto n. 157/2000.
Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e i relativi contratti complementari tramite
Cassetto previdenziale aziende
.
3
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
3.1
Contributo ordinario
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens – a decorrere dal mese di giugno 2015, a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 a maggio 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da gennaio 2014 a maggio 2015 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Ai fini del versamento degli importi dovuti da gennaio 2014 a maggio 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M134” che assume il significato di “Contributo ordinario Fondo solidarietà del Credito Cooperativo gennaio 2014 – maggio 2015”,
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,36% dell’imponibile.
4. Contributo addizionale
Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.
5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie
5.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
Tale importo viene reso disponibile:
· in ambiente Imspn, procedura Agenda1, funzione Paes , per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;
· sul sito internet
www.inps.it
“Servizi online”, nella sezione “
Enti pagatori: prestazioni di esodo”,
per i datori di lavoro
.
Il servizio
de quo
rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice Pin, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice Pin (o la sua estensione) deve essere richiesto alla Sede Inps presso la quale avviene il versamento mensile.
L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.
La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione Paes, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.
Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate nel messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.
5.2. Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo del settore credito cooperativo sono tenute a versare un contributo straordinario in misura corrispondente anche al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.
Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori che accedono alla procedura di esodo in base alle disposizioni del decreto n. 82761/2014 (con decorrenza dal 1/1/2014). Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1/1/2014 rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con circolare n. 194/2000 e con il documento tecnico Uniemens.
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore>di <DatiRetributivi>, il nuovo codice “
CC
” che assume il significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Credito cooperativo”.
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33,00% della suddetta base imponibile).
La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:
Codice
Significato
M135
Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo credito cooperativo decreto 82761/2014
In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
La contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito deve essere esposta nel modello CUD e nel mod. 770 (quadro SA) con le modalità che saranno definite nelle istruzioni al modello.
D.
ISTRUZIONI CONTABILI
In applicazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, alla gestione contabile istituita presso l’INPS, per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157, adeguato alle disposizioni di cui all’art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:
FC – Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo – art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014.
In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 194 del 22 novembre 2000, è presente la contabilità separata
FCR – Gestione assicurativa a ripartizione
.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende per il finanziamento del Fondo, secondo le disposizioni operative previste nei precedenti punti 3.1 (contributo ordinario), 5.1 (contributo straordinario), 5.2 (contribuzione correlata all’assegno straordinario) del paragrafo C, sono stati istituiti i seguenti nuovi conti (allegato n. 3):
FCR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FCR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;
FCR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M135”);
FCR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M135”);
FCR21115 per il contributo a copertura degli assegni straordinari.
Con riferimento alla contribuzione ordinaria, la procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse, rispettivamente ai conti FCR21110 e FCR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, per la rilevazione della contribuzione dovuta allo stesso titolo e valorizzata nel flusso Uniemens con il codice “M134”, in relazione ai periodi di competenza gennaio 2014 – maggio 2015, la procedura automatizzata movimenterà i medesimi conti.
L’imputazione contabile della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata, ai conti pertinenti FCR21112 (se di competenza degli anni precedenti) e FCR21172 (se di competenza dell’anno in corso) verrà effettuata, altresì, dalla medesima procedura automatizzata.
La rilevazione contabile del contributo a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti e riscosso con le modalità descritte al punto 5.1 del paragrafo C (messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014), dovrà essere effettuata, a cura delle sedi, al conto FCR21115.
Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al punto 4 del paragrafo C della presente circolare.
L’onere per i nuovi assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto FCR30115, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al relativo conto di debito FCR10115.
Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.8 del paragrafo B), si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del rilascio della procedura di liquidazione.
Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto in uso FCR24030, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.
Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il seguente codice bilancio in uso che, con l’occasione, viene così rinominato:
“03023 – Somme non riscosse dai beneficiari - assegno straordinario FCR”
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al conto FCR10031, a cura della Direzione generale.
Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto FCR24030 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1026 – Prestazioni indebite per la gestione FCR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto FCR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1026” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
La rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari, nei casi disciplinati dall’art. 11 del citato Decreto interministeriale n. 82761/2014 (Cumulabilità della prestazione straordinaria), andrà effettuata al conto in uso FCR24053.
Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria ed emergenziale, verranno fornite separatamente, all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 1, paragrafo B, della presente circolare.
Si riepilogano nell'allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3