Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 105 del 03/08/2010
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale
Comunicazione
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
03/08/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
105
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
1
OGGETTO:
Regolamentazione
comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La
legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio
economico europeo (SEE) e in Svizzera”.
SOMMARIO
:
Trasmissione
di una Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo
di fornire in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai
lavoratori migranti uno strumento ulteriore che aiuti a stabilire la
legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri.
Si
fa seguito alla
circolare n. 82 del 1° luglio 2010
,
avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di
applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale”,
alla
circolare n. 83 del 1° luglio 2010
,
avente per oggetto: “R
egolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7
giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009,
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre
2009, relativi al
coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di
legislazione applicabile e distacchi” e alla
circolare
n. 99 del 21 luglio 2010
, avente per oggetto “Regolamentazione
comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza
sociale applicabile all’interessato) - disposizioni in materia di distacco
durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il
regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i lavoratori
interessati”, per comunicare quanto segue.
Come
noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di
legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea,
contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).
La
Commissione
europea, con l’obiettivo di fornire in
particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti un
agile strumento di lavoro che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in
presenza di attività svolte in più Stati membri, ha predisposto una Guida
pratica denominata “
La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione
europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera
”.
La
Guida
si divide in tre Parti:
·
la I
Parte
riguarda il distacco del lavoratore;
·
la II
Parte
riguarda lo svolgimento di un’attività in due o più
Stati membri;
·
la III
Parte
riguarda le procedure di risoluzione delle
controversie relative alla legislazione applicabile.
Nelle
tre Parti della Guida, la Commissione europea fornisce risposte sintetiche
alle domande più frequenti riguardanti la materia in argomento:
1.
A
quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i lavoratori subordinati temporaneamente
distaccati in un altro Stato membro?
2.
Come
viene definito il distacco dei lavoratori nella specifica legislazione comunitaria?
3.
In
base a quali criteri viene valutato se un datore di lavoro esercita
abitualmente le sue attività nello Stato d’invio?
4.
In
quali casi è possibile parlare di legame organico tra l'impresa d’invio e il lavoratore
distaccato?
5.
E
per quanto riguarda i lavoratori assunti in uno Stato membro per essere distaccati
in un altro?
6.
Cosa
succede se un lavoratore viene distaccato per lavorare in più imprese?
7.
Esistono
situazioni in cui è assolutamente esclusa l’applicazione delle disposizioni relative
al distacco?
8.
E
per quanto riguarda i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un
altro Stato membro?
9.
Quali
criteri determinano se una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa
autonoma nello Stato d'invio?
10.
Cosa si intende per attività
"affini"?
11.
Quali sono le procedure da seguire in caso
di distacco?
12.
Accordi sulle eccezioni alla legislazione
in materia di distacco.
13.
Una volta completato un distacco, dove ci
si può rivolgere per richiederne un altro?
14.
Qual è la posizione rispetto ai distacchi
già autorizzati e iniziati ai sensi del regolamento n. 1408/71? Tali periodi
vengono computati nei 24 mesi previsti ai sensi del regolamento n. 883/2004?
15.
Sospensione o interruzione del periodo di
distacco.
16.
Notifica di cambiamenti che si verificano
durante il periodo di distacco.
17.
Comunicazione di informazioni e rispetto
delle norme.
Si
trasmette, pertanto, in allegato, la Guida pratica denominata “
La
legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio
economico europeo (SEE) e in Svizzera
”, aggiornata a maggio 2010, al fine
di fornire agli operatori del settore un ulteriore strumento conoscitivo
improntato alla massima praticità.
Inoltre,
tenuto conto dell'estrema importanza che assume l'assolvimento dei compiti
informativi a cui è tenuto l’Istituto nella materia in argomento, si raccomanda
alle Sedi di mettere a disposizione dell’utenza alcuni esemplari della Guida agli
sportelli e nei locali di ricevimento per consentirne la diretta consultazione
da parte degli interessati.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato:
Guida pratica
denominata “
La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea
(UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera
”.
Allegato
N.1