Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 105 del 17-7-2007.htm
aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e determinato tenute alla compilazione della modulistica DMAG-Unico: contribuzione al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” - esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art.2 della legge 29 maggio 1982 n.297.
Presidio
Unificato
Previdenza
Agricola
Direzione
Centrale
delle
Entrate
Contributive
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali
e
Roma, 17 Luglio 2007
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 105
e, per
conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e
determinato tenute alla compilazione della modulistica DMAG-Unico: contribuzione al “Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’art. 2120 del codice civile” -
esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto
dall’art.2 della legge 29 maggio 1982
n.297.
SOMMARIO:
Premessa.
Finanziamento del Fondo di Tesoreria.
Decorrenza dell’obbligo di versamento e relativo importo.
Esonero dal
versamento del contributo previsto dall’art. 2 della legge 9 maggio 1982
n.297.
Modifiche alla
modulistica DMAG-Unico.
Modalità di
pagamento.
Premessa
Con la circolare
n.70 del 3 aprile 2007 e con il
successivo messaggio
n.10577 del 26 aprile 2007, a cui si rimanda, sono state illustrate le
disposizioni normative introdotte dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in
merito all’istituzione di un “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”
gestito dall’Istituto per conto dello Stato, su apposito conto corrente
aperto presso la Tesoreria dello stato (Fondo di Tesoreria).
La stessa circolare ha dettato
le istruzioni relative alla modalità di versamento, alla decorrenza
dell’obbligo contributivo di finanziamento del Fondo di Tesoreria, alle
modalità di liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, nonché le
istruzioni operative per le aziende che operano con il sistema DM.
Con la presente circolare si forniscono
le istruzioni operative cui devono attenersi i datori di lavoro agricolo per
i dipendenti per i quali vige il sistema DMAG-Unico per le specificità del
settore. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si
richiamano i contenuti della citata circolare n.70 del 3 aprile 2007.
Finanziamento del Fondo di Tesoreria
Il Fondo di Tesoreria è
finanziato da un contributo pari alla quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all’art. 2120
c.c. maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non
destinata dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.
Obbligati al versamento del
contributo sono i datori di lavoro agricolo che occupano almeno 50 dipendenti. Per il calcolo della forza occupazionale bisogna
fare riferimento a quanto precisato con la circolare n.70/2007, punto 2 e al punto 1 del
messaggio 10577/2007.
Le quote accantonate dai datori
di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto,
assumono la natura di contribuzione previdenziale equiparata,
ai fini dell’accertamento e della
riscossione
, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro
(art. 1, comma 3 del decreto 30 gennaio 2007 – GU n.26 del 1.2.2007).
E’ opportuno precisare che
l’obbligo del versamento
contributivo sussiste solo con
riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del
codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro. Sono, in
ogni caso esclusi:
I lavoratori a tempo determinato (OTD) con rapporto
di durata inferiore a tre mesi;
I lavoratori per i quali i contratti collettivi
prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello,
al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica del TFR
maturato;
I lavoratori per i quali la contrattazione
collettiva preveda, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo
livello, all’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti
terzi;
I lavoratori stagionali del settore agroalimentare
per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato
alla durata di una particolare campagna.
Decorrenza dell’obbligo di
versamento e relativo importo
Nessun contributo è dovuto al
Fondo di Tesoreria per i lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite,
conferiscono l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
Come già precisato
dall’Istituto, l’ammontare del versamento
da parte dei datori di lavoro del contributo di finanziamento al Fondo
di Tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di TFR maturato,
è così quantificato:
-
per
i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che conferiscono una quota di
TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è
dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio
2007 e fino al mese precedente quello della scelta, mentre dal periodo di
paga in corso al momento della scelta il contributo al Fondo di Tesoreria è
dovuto in misura residuale;
-
per
i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 - c
he
non abbiano già manifestato la propria volontà con riferimento a precedenti
rapporti di lavoro e
che, entro sei mesi dalla data di assunzione,
manifestano – espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare
l’intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di
finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga
decorrente dalla data di assunzione e fino
al mese precedente quello della scelta espressa, ovvero fino al periodo
di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso.; per gli stessi
lavoratori che entro sei mesi dalla
data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di
TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è
dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di
assunzione e fino al mese precedente quello della scelta , mentre dal periodo
di paga in corso al momento della scelta
il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura
residuale.”
Le quote di TFR, da versare al
Fondo di Tesoreria, maturate per i lavoratori dal 1 gennaio 2007, o dalla
data di assunzione, e fino al mese precedente la scelta saranno maggiorate,
con riferimento ai trimestri antecedenti a quello di effettivo versamento, di
una somma aggiuntiva pari all’interesse di rivalutazione del 2,74%.
Il primo trimestre utile per dichiarare il contributo da
versare al fondo è il II trimestre 2007 (presentazione DMAG - Unico entro il
31 luglio 2007 - scadenza di pagamento
17 dicembre 2007).
Con la medesima decorrenza (II
trimestre 2007) i datori di lavoro
agricolo dovranno comunicare
eventuali anticipazioni erogate sul trattamento di fine rapporto per la quota
parte di competenza del Fondo di Tesoreria.
Per il versamento, al Fondo di
Tesoreria, dei contributi pregressi relativi a mensilità antecedenti al 1
aprile 2007, i datori di lavoro devono presentare i moduli DMAG-Unico di
variazione entro il 31 luglio 2007. Sul contributo da versare al fondo deve
essere calcolato l’interesse di rivalutazione del 2,74% dalla scadenza di
legge dei versamenti contributivi e fino alla data di effettivo versamento.
Esonero dal versamento del contributo
previsto dall’art. 2 della legge
9 maggio 1982, n.297
L’art. 10 del
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, come modificato dall’art. 1 comma 764 della
legge 296/2006, ha previsto in favore dei datori di lavoro, l’esonero dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della
legge 9 maggio 1982, n.297 nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo di Tesoreria.
L’esonero
riguarderà anche le aziende che occupano meno di 50 dipendenti e sarà
totale o parziale in ragione della
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari.
Modifiche alla modulistica DMAG-Unico
I datori di lavoro devono
autodichiarare nell’apposito campo
che è stato previsto nel modello DMAG-Unico, il requisito
occupazionale.
A decorrere dalla presentazione
della dichiarazione del II trimestre
2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per
ogni mese interessato, al quadro “F” del modulo DMAG-Unico i seguenti dati:
-
nella
seconda
casella
del campo
“tipo retribuzione”
una delle seguenti
lettere:
F
Per denunciare la quota di TFR
mensile maturata da versare al
Fondo di Tesoreria comprensivo di interessi di rivalutazione (per le
modalità di calcolo si rinvia alla circolare n.70/2007)
G
Per denunciare la quota di TFR
mensile destinata alla previdenza
complementare, per aziende con meno di 50 dipendenti
H
Per denunciare le prestazioni
anticipate dal datore di lavoro a
carico del Fondo di Tesoreria
Relativamente alla manodopera a
tempo indeterminato, la casella
“G”
del campo tipo retribuzione deve essere sempre avvalorata nel caso di opzioni
per la previdenza complementare per le aziende che occupano meno di 50
dipendenti.
-
nel
campo
“% Retr. Mens.”
, in
corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera “G”
bisognerà indicare la
%
di
conferimento alla previdenza complementare;
-
nel
campo
“retribuzione”
bisognerà indicare gli importi di cui alle
lettere
“F”, “G” e “H”.
Per usufruire, per i periodi
pregressi – I trimestre 2007 già inviato e tariffato-, dell’esonero dal
versamento del contributo di cui all’art. 2 della citata legge 9 maggio 1982,
n.297, i datori di lavoro
presenteranno istanza alle Sedi al fine di gestire lo sgravio contributivo.
Le Sedi provvederanno ad
effettuare lo sgravio del contributo in parola, per le aziende assuntrici di
operai a tempo indeterminato che hanno in forza almeno 50 dipendenti, al
netto delle agevolazioni per zona tariffaria direttamente in estratto conto
riemettendo eventualmente il modello F24.
Diversamente per le aziende
assuntrici di operai a tempo indeterminato che hanno meno di 50 dipendenti,
le Sedi provvederanno ad effettuare lo sgravio del contributo in parola al
netto delle agevolazioni per zona tariffaria direttamente, in base alla
percentuale di conferimento del TFR alla previdenza complementare, in
estratto conto riemettendo eventualmente il modello F24.
Esempio azienda OTI – operai a
tempo indeterminato- con almeno 50 dipendenti
Base imponibile *
0,2% * % dovuto per zona tariffaria = sgravio
Esempio azienda OTI – operai a
tempo indeterminato- con meno di 50 dipendenti
Base imponibile *
0,2% * % dovuto per zona tariffaria *% di conferimento = sgravio
Modalità di pagamento
Il contributo sarà posto in
pagamento unitamente ai contributi obbligatori con i moduli di pagamento
unificato F24.
Il
Direttore Generale
Crecco