Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 105 del 2-12-2008.htm
Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall’art.20 co.10 del DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)
Direzione centrale
Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 2 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
105
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dall’art.20 co.10 del
DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133
(pubblicata su GU n.195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n.196)
SOMMARIO:
-
premessa
-
quadro di riferimento
-
disposizioni operative
-
ambito di applicazione
-
requisito della residenza
stabile e continuativa
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195
del 21 agosto 2008 (Supplemento ordinario n.196) è stata pubblicata la legge
6 agosto 2008, n.133 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria.
L’art.20 co. 10 della citata
legge n.133/2008, ha stabilito che per gli aventi diritto all’assegno
sociale, disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a
decorrere dall’1.1.2009, sia necessario l’ulteriore requisito costituito dal
soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio
nazionale.
Quadro di riferimento
Come è noto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335, hanno diritto
all’assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano
redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge (circolari
n. 303 del 14.12.1995 e n. 208 del 24 11.2006).
Sono equiparati ai cittadini
italiani, nella fruizione dell’assegno sociale, gli stranieri che si trovino
nelle condizioni che di seguito si riepilogano:
-
stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la
qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria” ed
i rispettivi coniugi ricongiunti (circolare n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e
22 d.lgs. 251/2007, messaggio n. 4090 del 18.2.2008);
-
stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di
soggiorno” (circolare n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001) o
del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso
che ha sostituito la “carta di soggiorno” stessa come disposto dal decreto
legislativo n. 3 dell’8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria
109/CE /2003 (messaggio n. 7742 del 23.3.2007);
-
cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che
soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale
hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, ai sensi
del decreto n. 30/2007 (messaggio n. 4602 del 25.2.2008);
-
cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.
Disposizioni operative – ambito di applicazione.
Con decorrenza dall’1.1.2009,
secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 10 della legge n.133/2008,
citato in premessa, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti
richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, come in appresso individuati, a
condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La normativa suddetta attiene
alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall’1.1.2009.
Il possesso del requisito di
almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere
accertato indipendentemente dal periodo dell’arco vitale in cui la stessa si
è verificata.
In particolare, la nuova
normativa interessa:
a) i cittadini italiani;
b) gli stranieri rifugiati
politici o per i quali è stato riconosciuto lo status di protezione
sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) gli apolidi o gli stranieri
extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari
ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto ora permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) i cittadini comunitari,
lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano
iscritti all’anagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal
d.lgs. 30/2007.
La verifica dell’ulteriore
requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni riguarda
i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino domanda dall’1.12.2008
per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza dall’1.1.2009.
Il requisito del soggiorno
legale e continuativo per almeno dieci anni
si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana,
che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo
della relativa istanza.
Per quanto riguarda i cittadini
italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di
residenza ovvero, in caso di periodi di residenza remoti, come di seguito
meglio specificato, dal certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre
2000, n.445 (circolare n.12 del 10 gennaio 2002).
Si rammenta in proposito che
tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono risultare, al momento
della domanda, residenti con stabilità e continuità sul territorio.
Si precisa inoltre, che
1 – gli stranieri rifugiati politici o per i quali è
stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi
coniugi ricongiunti, devono risultare, al momento della domanda, in possesso
della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo
status di protezione sussidiaria;
2 - gli apolidi o gli stranieri
extracomunitari, inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani,
devono risultare, al momento della domanda, titolari:
a) della carta di soggiorno
rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 3
dell’8.1.2007 e valida fino alla scadenza o
b) del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo introdotta dal citato d.lgs.3/2007.
3 - i cittadini comunitari
devono risultare, al momento della domanda:
a) iscritti all’anagrafe del
comune di residenza secondo quanto previsto dal d.lgs.30/2007 ovvero
b) titolari di carta di
soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base alle precedenti
disposizioni normative (DPR n.54/2002).
Ai fini della dimostrazione
della continuità del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi,
gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati
all’atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile
(ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza; per
gli italiani, il certificato storico di residenza).
Per il computo dei dieci anni
di cui all’art. 20, co.10 legge 133/2008, va tenuto conto della continuità
delle date di rilascio dei diversi
documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla
scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti), facendo
riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in
Italia.
In ogni caso, le date di
rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione
dell’Autorità competente, per l’individuazione del periodo di soggiorno
legale.
Ai fini della decorrenza del
beneficio dell’assegno sociale per gli stranieri rifugiati politici o per i
quali è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ed i
rispettivi coniugi ricongiunti deve tenersi conto, salvo diversa attestazione
dell’Autorità competente, della data di rilascio della documentazione relativa
alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria.
E’ rimessa alla valutazione
delle sedi dell’Istituto l’inoltro di richieste di accertamenti e/o verifiche
alle Autorità competenti sulla documentazione prodotta.
Le Sedi dovranno comunque
prestare la massima attenzione nell’applicare la normativa suesposta oltre
che nella verifica di tutti gli altri requisiti di legge per il
riconoscimento del beneficio.
Requisito della residenza stabile e
continuativa
Per tutti i richiedenti
l’assegno sociale ed i titolari del medesimo, si ritiene di dover ribadire
che
la residenza effettiva, stabile e continuativa,
al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini
extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso
dell’idoneo titolo di soggiorno, nonché, per i soggetti indicati nella
presente circolare, dell’ulteriore requisito di cui all’art.20, co.10 della
legge 133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla
prestazione assistenziale e per il mantenimento dello stesso.
Si confermano pertanto le
disposizioni impartite dall’Istituto con il messaggio 12886 del 4 giugno
2008 in ordine agli accertamenti da
effettuare a cura delle sedi ai fini della verifica della sussistenza e della
permanenza di tale requisito.
Il
Direttore generale
Crecco