Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 01/10/2009
Direzione Centrale
Entrate
Direzione
Centrale
Bilanci e
Servizi Fiscali
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
01/10/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
107
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento
e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Fondi interprofessionali per la
formazione continua. Modifiche all’impianto normativo di riferimento.
Istituzione di un nuovo Fondo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
SOMMARIO:
Nuove disposizioni sulla disciplina che regola il
funzionamento dei Fondi interprofessionali a seguito delle disposizioni
introdotte dalla legge n. 2/2009. Istruzioni operative. Modalità di adesione
al nuovo Fondo Formazione Servizi Pubblici, costituito ai sensi dell’articolo
118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Premessa.
L’impianto normativo
previsto, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua,
dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e
integrazioni è stato, ultimamente, oggetto di significative innovazioni.
In sede di
conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 -
all’articolo 19, comma 7-bis (allegato n. 1) e, più di recente, l’art. 7-ter,
c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33
[1]
– hanno apportato modifiche al quadro normativo di riferimento.
Le nuove disposizioni
incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi
interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti
finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi
medesimi e comportano per l’Istituto significativi cambiamenti alle attività
procedurali e gestionali fino ad oggi espletate.
Con la presente
circolare, si forniscono le indicazioni che seguono, condivise – peraltro – con
il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
1) Modalità di adesione/revoca.
Come noto, le modalità di adesione sono state demandate dalla legge
all’Istituto che, in sintonia con il Ministero del Lavoro e con i diretti
interessati, ha previsto di utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come
strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche
[2]
.
La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente
impostazione che - nel fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per
esprimere le adesioni e/o le revoche – stabiliva che gli effetti delle stesse
decorressero dal 1 gennaio dell’anno successivo.
In considerazione delle innovazioni introdotte – quindi - d’intesa con
il Ministero del Lavoro, si è ritenuto di:
·
consentire alle aziende l’utilizzo
della denuncia contributiva (DM10)
[3]
come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale
trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi
utilizzata;
·
fare esercitare le scelte
durante l’intero anno solare;
·
far decorrere gli effetti
di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10)
3
nel quale le stesse vengono indicate, e non
più dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso
di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in
considerazione la data di effettivo inoltro.
Al fine di uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di
difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi,
comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda
o di nuovo Fondo.
2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.
La principale novità legislativa riguarda uno degli aspetti connessi
alla mobilità tra Fondi interprofessionali.
La legge introduce, infatti, – per le aziende interessate – la
possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme
confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto
dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri
piani formativi.
Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge:
·
il trasferimento delle
risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti,
rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla
raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE
[4]
;
·
l'importo da trasferire
deve essere almeno pari a 3.000 euro;
·
le quote oggetto di
trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio
2009
.
Si fa presente che la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al
rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli
Fondi.
Con riferimento alla mobilità, si precisa che l’Istituto continuerà a consentire
a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta precedentemente
effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del
trasferimento delle risorse.
Riguardo a questi ultimi, i relativi criteri avranno, in ogni caso,
valenza esclusivamente tra i Fondi medesimi ai quali, peraltro, la norma affida
il compito di farsi carico del materiale trasferimento delle risorse spettanti,
che – in conseguenza – non implicherà alcun effetto gestionale per l’Istituto.
3) Modalità operative.
3.1) Adesioni e revoche.
Nel rispetto dei criteri sopra illustrati, ai fini delle
adesioni/revoche ai Fondi interprofessionali, si conferma la prassi in uso.
A tale riguardo, si ribadisce che la comunicazione di revoca deve
essere obbligatoriamente espressa attraverso i previsti codici “REVO” e/o
“REDI”; i rimanenti campi non devono essere valorizzati.
3.2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.
Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi interprofessionali, dovranno
attenersi alle seguenti modalità:
·
comunicare la revoca dal
precedente Fondo, utilizzando i già citati codici “REVO” e/o “REDI”;
·
inserire,
contestualmente
,
il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.
Al fine di ottimizzare le suddette
operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in
considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da
espresse e
contestuali
indicazioni di revoca.
Nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo
Fondo, non si darà luogo alla mobilità e si considererà l’azienda non più
aderente ad alcun Fondo interprofessionale
[5]
, sino al mese antecedente a quello nel quale venga eventualmente inserita una
nuova scelta.
Nei casi di mobilità tra Fondi, l’Istituto attribuirà al nuovo Fondo
prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di
competenza del DM10
3
) nel quale la mobilità
viene indicata.
A decorrere dalle denunce contributive riferite al periodo di paga
“luglio 2009”, l’Istituto adeguerà la propria struttura informatica al fine di
consentire la piena operatività della norma.
Eventuali mobilità, espresse nel semestre gennaio
[6]
-giugno 2009, avranno
operatività dal mese di luglio 2009.
In relazione alle variazioni legislative intervenute, l’Istituto
implementerà il sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi
interprofessionali, fornendo - con cadenza mensile - un flusso informativo contenente:
Ø
le variazioni intervenute in tema mobilità (matricola
e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo
prescelto);
Ø
le comunicazioni in tema di mobilità cui non è stato
dato seguito, in quanto non conformi alle modalità stabilite (matricola e
denominazione aziendale - mese della comunicazione e Fondo indicato);
Ø
le revoche senza mobilità su altro Fondo
interprofessionale (matricola e denominazione aziendale - mese della
comunicazione di revoca).
4) Istituzione di un nuovo Fondo interprofessionale.
Con Decreto
ministeriale n. 225/V/2009 del 15 luglio 2009 – in corso di pubblicazione sulla
GU - il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo nazionale paritetico
interprofessionale per la formazione continua, denominato “Fondo Formazione
Servizi Pubblici”.
Costituito a seguito
di accordo interconfederale sottoscritto tra l’organizzazione datoriale CONFSERVIZI
(Confederazione nazionale dei Servizi) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL
e UIL, per la Formazione continua nei servizi pubblici, svolgerà le attività
di cui all’articolo 118, c. 1 della legge n. 388/2000 e successive
modificazioni.
Per consentire ai
datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, é stato istituito il
nuovo codice:
Fondo
Codice adesione
Fondo per i lavoratori dei servizi pubblici
FISP
In linea
con le nuove disposizioni sopra illustrate, il Fondo opererà a partire dal
corrente anno.
5)
Istruzioni contabili.
Per la rilevazione
contabile del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 22
dicembre 1978, n. 845 (0,30%), da destinare al finanziamento del nuovo Fondo
interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici da parte delle aziende
che vi avranno aderito, sono stati istituiti, a valere dalla data della
presente circolare, i seguenti conti:
GTU 21/160
Contributo
riscosso di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 attivi
e passivi, di competenza dell’anno in corso;
GTU 21/190
Contributo di
pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 insoluti e da DM
10/V , di competenza dell’anno in corso;
GTU 21/100
Contributo
riscosso da DM 10 attivi e passivi di pertinenza del Fondo Formazione Servizi
Pubblici, di competenza degli anni precedenti;
GTU 21/150
Contributo da DM
10 insoluti e da DM 10/V di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici,
di competenza degli anni precedenti.
I conti GTU 21/100
e GTU 21/150 possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010.
Per assicurare,
inoltre, la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle
ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i conti
di cui sopra è cenno possono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.
I sopra citati
conti vengono riportati nell’allegato 2.
Si fa presente
infine che, alla luce delle nuove disposizioni, i conti GTU 21/161 e GTU
21/191, istituiti per la rilevazione dei contributi di pertinenza di Fonditalia
con il messaggio n. 5675 del 10 marzo 2009, decorrono a partire dal corrente
esercizio anziché dal 2010 ed i conti GTU 21/101 e GTU 21/151, istituiti con il
medesimo messaggio, possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010
anziché dall’esercizio 2011.
Il
Direttore Generale Vicario
Nori
[1]
La legge 9 aprile 2009, n. 33 – di conversione del DL
10 febbraio 2009, n. 5, ha ulteriormente modificato il testo della legge n.
2/2009
[2]
Cfr. circolari n. 71 del 2 aprile 2003, n. 60 del 6
aprile 2004 e n. 67 del 24 maggio 2005 e messaggio n. 31268 del 13 settembre
2005
[3]
A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2010” la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UNIEMENS.
[4]
Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del
20.05.2003]. – Sintesi -
Microimprese, piccole
e medie imprese
Le microimprese, le
piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del
loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.
Una media impresa è
definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui
fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non
sia superiore a 43 milioni di euro.
Una piccola impresa è
definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui
fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Una microimpresa è
definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui
fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
[5]
In conseguenza della revoca esercitata, le risorse
finanziarie saranno destinate al Fondo di rotazione ministeriale, secondo la
normativa vigente.
[6]
La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con
modificazioni, del DL n. 185/2008, è stata pubblicata nella GU n. 22 del 28
gennaio 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Allegato 1
Articolo 19, c. 7 bis del DL
29/11/2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di conversione (legge
28.01.2009, n. 2
) e con l’art. 7-ter, c. 10, della
legge 9 aprile 2009, n. 33.
“Nel caso di mobilità
tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte
dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di
lavoro interessato presso il fondo di provenienza «
nel triennio precedente
»
deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento
del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di
lavoro interessato, per finanziare propri piani formativi, a condizione che
l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di
lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro «
e che tali posizioni non
siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei
tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole
imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono
comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro
riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009
».
Il fondo di
provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a
versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali
arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende
disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la
procedura che consente a datori di lavoro di effettuare il trasferimento della
propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al
nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto
il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato”.
Allegato
2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GTU 21/100
Denominazione
completa
Contributo di cui
all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo
interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione
Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui
al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza degli
anni precedenti
Denominazione
abbreviata
CTR.ART.25 C.4
L.845/78 F.SERV.PUBBL.RISC.-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
GTU 21/150
Denominazione
completa
Contributo di cui
all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo
interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione
Servizi Pubblici) accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione
abbreviata
CTR.ART.25 C.4
L.845/78 F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
GTU 21/160
Denominazione
completa
Contributo di cui
all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo
interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione
Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui
al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza
dell’anno in corso
Denominazione
abbreviata
CTR.ART.25 C.4
L.845/78 F.SERV.PUBBL RISC.-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
GTU 21/190
Denominazione
completa
Contributo di cui
all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo
interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione
Servizi Pubblici) accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione
abbreviata
CTR.ART.25 C.4
L.845/1978 F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.C.