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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 01/10/2009


 
Direzione Centrale
Entrate
 
Direzione Centrale
Bilanci e Servizi Fiscali
 
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/10/2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
107
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
OGGETTO:
Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche all’impianto normativo di riferimento. Istituzione di un nuovo Fondo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
 
SOMMARIO:
Nuove disposizioni sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 2/2009. Istruzioni operative. Modalità di adesione al nuovo Fondo Formazione Servizi Pubblici, costituito ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
 
 
 Premessa.
L’impianto normativo previsto, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni è stato, ultimamente, oggetto di significative innovazioni.
In sede di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all’articolo 19, comma 7-bis (allegato n. 1) e,  più di recente, l’art. 7-ter, c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33
[1]
– hanno apportato modifiche al quadro normativo di riferimento.
Le nuove disposizioni incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi medesimi e comportano per l’Istituto significativi cambiamenti alle attività procedurali e gestionali fino ad oggi espletate.
Con la presente circolare, si forniscono le indicazioni che seguono, condivise – peraltro – con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
 
 1) Modalità di adesione/revoca.
Come noto, le modalità di adesione sono state demandate dalla legge all’Istituto che, in sintonia con il Ministero del Lavoro e con i diretti interessati, ha previsto di utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche
[2]
.
La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione che - nel  fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche – stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dal 1 gennaio dell’anno successivo.
 
In considerazione delle innovazioni introdotte – quindi - d’intesa con il Ministero del Lavoro, si è ritenuto di:
·
        
consentire alle aziende l’utilizzo della denuncia contributiva (DM10)
[3]
come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata;
·
        
fare esercitare le scelte durante l’intero anno solare;
·
        
far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10)
3
nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della  denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.
 
Al fine di uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo.
 
 2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.
La principale novità legislativa riguarda uno degli aspetti connessi alla mobilità tra Fondi interprofessionali.
La legge introduce, infatti, – per le aziende interessate – la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge:
·
        
il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE
[4]
;
·
        
l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
·
        
le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009
.
 
Si fa presente che la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi.
 
Con riferimento alla mobilità, si precisa che l’Istituto continuerà a consentire a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento delle risorse.
Riguardo a questi ultimi, i relativi criteri avranno, in ogni caso, valenza esclusivamente tra i Fondi medesimi ai quali, peraltro, la norma affida il compito di farsi carico del materiale trasferimento delle risorse spettanti, che – in conseguenza – non implicherà alcun effetto gestionale per l’Istituto.
 
 3) Modalità operative.
3.1) Adesioni e revoche.
Nel rispetto dei criteri sopra illustrati, ai fini delle adesioni/revoche ai Fondi interprofessionali, si conferma la prassi in uso.
A tale riguardo, si ribadisce che la comunicazione di revoca deve essere obbligatoriamente espressa attraverso i previsti codici “REVO” e/o “REDI”; i rimanenti campi non devono essere valorizzati.
 
3.2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.
 
Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi interprofessionali, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
·
        
comunicare la revoca dal precedente Fondo, utilizzando i già citati codici “REVO” e/o “REDI”;
·
        
inserire,
contestualmente
, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.
Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da
espresse e contestuali
indicazioni di revoca.
Nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo Fondo, non si darà luogo alla mobilità e si considererà l’azienda non più aderente ad alcun Fondo interprofessionale
[5]
, sino al mese antecedente a quello nel quale venga eventualmente inserita una nuova scelta.
Nei casi di mobilità tra Fondi, l’Istituto attribuirà al nuovo Fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza del DM10
3
) nel quale la mobilità viene indicata.
A decorrere dalle denunce contributive riferite al periodo di paga “luglio 2009”, l’Istituto adeguerà la propria struttura informatica al fine di consentire la piena operatività della norma.
Eventuali mobilità, espresse nel semestre gennaio
[6]
-giugno 2009, avranno operatività dal mese di luglio 2009.
In relazione alle variazioni legislative intervenute, l’Istituto implementerà il sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi interprofessionali, fornendo - con cadenza mensile - un flusso informativo contenente:
Ø
 
le variazioni intervenute in tema mobilità (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo prescelto);
Ø
 
le comunicazioni in tema di mobilità cui non è stato dato seguito, in quanto non conformi alle modalità stabilite (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione e Fondo indicato);
Ø
 
le revoche senza mobilità su altro Fondo interprofessionale (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca).
 
4) Istituzione di un nuovo Fondo interprofessionale.
Con Decreto ministeriale n. 225/V/2009 del 15 luglio 2009 – in corso di pubblicazione sulla GU - il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua, denominato “Fondo Formazione Servizi Pubblici”. 
Costituito a seguito di accordo interconfederale sottoscritto tra l’organizzazione datoriale CONFSERVIZI (Confederazione nazionale dei Servizi) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,  per la Formazione continua nei servizi pubblici, svolgerà  le attività di cui all’articolo 118, c. 1 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, é stato istituito il nuovo codice:
 
Fondo
Codice adesione
Fondo per i lavoratori dei servizi pubblici 
FISP
 
In linea con le nuove disposizioni sopra illustrate, il Fondo opererà a partire dal corrente anno.
 
5) Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 22 dicembre 1978, n. 845 (0,30%), da destinare al finanziamento del nuovo Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici da parte delle aziende che vi avranno aderito, sono stati istituiti, a valere dalla data della presente circolare, i seguenti conti:
 
GTU 21/160
Contributo riscosso di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 attivi e passivi, di competenza dell’anno in corso;
 
 
GTU 21/190
Contributo di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 insoluti e da DM 10/V , di competenza dell’anno in corso;
GTU 21/100
Contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici, di competenza degli anni precedenti;
 
 
GTU 21/150
Contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici, di competenza degli anni precedenti.
I conti GTU 21/100 e GTU 21/150 possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010.
 
Per assicurare, inoltre, la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i conti di cui sopra è cenno possono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.
I sopra citati conti vengono riportati nell’allegato 2.
 
Si fa presente infine che, alla luce delle nuove disposizioni, i conti GTU 21/161 e GTU 21/191, istituiti per la rilevazione dei contributi di pertinenza di Fonditalia con il messaggio n. 5675 del 10 marzo 2009, decorrono a partire dal corrente esercizio anziché dal 2010 ed i conti GTU 21/101 e GTU 21/151, istituiti con il medesimo messaggio, possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010 anziché dall’esercizio 2011. 
 
 
 
Il Direttore Generale Vicario
Nori
 
 

[1]

La legge 9 aprile 2009, n. 33 – di conversione del DL 10 febbraio 2009, n. 5, ha ulteriormente modificato il testo della legge n. 2/2009

[2]

Cfr. circolari n. 71 del 2 aprile 2003, n. 60 del 6 aprile 2004 e n. 67 del 24 maggio 2005 e messaggio n. 31268 del 13 settembre 2005

[3]

A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2010” la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UNIEMENS.

[4]

Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003]. – Sintesi -
Microimprese, piccole e medie imprese
Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.
Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

[5]

In conseguenza della revoca esercitata, le risorse finanziarie saranno destinate al Fondo di rotazione ministeriale, secondo la normativa vigente.

[6]

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del DL n. 185/2008, è stata pubblicata nella GU n. 22 del 28 gennaio 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1
 
Articolo 19, c. 7 bis del DL 29/11/2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di conversione (legge
28.01.2009, n. 2
) e con l’art. 7-ter, c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33.
 
“Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza «
nel triennio precedente
» deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato, per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro «
e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009
».
Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente a datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Allegato 2
 
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GTU 21/100
 
 
Denominazione completa
Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza degli anni precedenti
 
 
Denominazione abbreviata
CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL.RISC.-A.P.
 
 
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GTU 21/150
 
 
Denominazione completa
Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di competenza degli anni precedenti
 
 
Denominazione abbreviata
CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.P.
 
 
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GTU 21/160
 
 
Denominazione completa
Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza dell’anno in corso
 
 
Denominazione abbreviata
CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL RISC.-A.C.
 
 
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GTU 21/190
 
 
Denominazione completa
Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici)  accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di competenza dell’anno in corso
 
 
Denominazione abbreviata
CTR.ART.25 C.4 L.845/1978  F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.C.