Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 05/08/2010
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
05/08/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
107
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli
unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 4
OGGETTO:
Integrazioni
salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e
cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi
figurativi. Disposizioni particolari per il personale del settore trasporto
aereo.
SOMMARIO
:
1.
Premessa
e quadro normativo.
2.
Incompatibilità
del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo
all’integrazione salariale.
2.1. Disposizioni
particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
3.
Compatibilità
tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale
dell’indennità con la remunerazione.
4.
Compatibilità
e cumulabilità
delle integrazioni salariali
con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per
gli anni 2009 e 2010.
5.
Cumulabilità
parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova
attività.
5.1
Integrazioni salariali e redditi da lavoro a tempo pieno (occasionale o
saltuario) e da lavoro part-time.
5.2
Integrazioni salariali e redditi da lavoro autonomo o simili.
6.
Il regime
dell’accredito dei contributi figurativi.
7.
Prestazioni
integrative a carico del fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo.
1.
Premessa e quadro
normativo.
Il caso in cui il lavoratore in
cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo)
remunerata
,
è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del
Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio
1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che
l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che
durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»;
l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che
svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di
integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro
effettuate».
Come già chiarito con circolare n.
179 del 12 dicembre 2002 (le cui disposizioni devono ritenersi superate dalla
presente circolare), il combinato disposto delle norme citate non sancisce
tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario
con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa
autonoma oppure subordinata.
Per un consolidato orientamento
della Corte di Cassazione, l’articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 788/1945 si interpreta
«nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa
subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con
diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto
all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione
medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Ai fini
dell'applicazione di tale principio – mentre in caso di attività lavorativa
subordinata può presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente
quota d'integrazione salariale – in ipotesi, invece, di attività lavorativa
autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a
mantenere l'integrazione salariale per la differenza) l'onere di dimostrare che
il compenso percepito per la detta attività è inferiore all'integrazione
salariale stessa» (Cass. n. 12487 del 23/11/1992).
Resta comunque necessaria la
comunicazione preventiva resa dal lavoratore alla sede provinciale
dell’Istituto circa lo svolgimento dell’attività secondaria, come previsto al
comma 5°, dell’art. 8 della L. 160/88, al fine di evitare la decadenza dal
diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente
il quadro, si riepilogano di seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
-
all’incompatibilità
tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente
cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
-
alla
totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con
l’integrazione salariale;
-
ad
una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.
2.
Incompatibilità del
nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo
all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui
il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso,
come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il nuovo
impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e,
quindi, (…) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per
cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1
Disposizioni
particolari per i lavoratori dei vettori aerei (articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134).
Rispetto alla regola generale del
venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto
all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma
5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga,
con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle
società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno
diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria
e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del
quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di lavoro da
cui trae origine l’integrazione salariale cessa, anche se, in via eccezionale e
nelle sole ipotesi previste dalla normativa, viene ripristinato al fine di
consentire la fruizione dell’integrazione salariale nel residuo periodo
inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo
rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale,
dell’integrazione salariale con relativo reddito.
A questa conclusione conducono due
ordini di motivi: da una parte l’osservazione che la reviviscenza del vecchio
rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione dal nuovo
contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223); dall’altra il dato
letterale riguardante l’effetto, che è quello di «rientrare nel programma di
cassa integrazione guadagni straordinaria ed usufruire della relativa
indennità» e non già quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità tra nuova attività di
lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la
remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra
attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di
lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della
giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con
l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione
salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova
attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in
cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione
dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro
per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di
part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in
cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può
avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel
limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
4. Compatibilità e cumulabilità delle
integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
Come già illustrato dalla circolare
n. 75 del 26 maggio 2009, l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge
n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel
modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio,
aggiunge il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori
produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente
con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio».
L’art. 2, comma 148, lett. g), L.
23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno
2010.
La suddetta norma – con efficacia
quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di
integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di
effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le
attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da
intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo
lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro
accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate
a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso
di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro
annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione
all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro
accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente
cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla
compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il
lavoratore ha inoltre
l’obbligo di presentare
preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro
accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di
3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso
determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli
altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione
salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai
punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a cumulabilità parziale tra la remunerazione
derivante da attività lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l’integrazione
salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario
si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante
dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione
salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso
per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato
orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso
(o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa, avrà
diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’
integrazione salariale
spettante e il
reddito percepito.
5.1
Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro
subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro
part-time.
Nel caso in cui il beneficiario
della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione
salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore
all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il
reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il
lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di
lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il
cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale
attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 3
- non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo
all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità
parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o
simili.
Se il lavoratore beneficiario del
trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro
autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a
tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche
il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela
previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la
possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura
dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore
interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la
loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione
dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei
redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente,
l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali
al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale
ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di
un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime
dell’accredito dei contributi figurativi.
Con riferimento alla contribuzione
figurativa, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, non
si pongono particolari problemi nelle ipotesi illustrate al precedente punto 3
(compatibilità tra la nuova attività di lavoro e l’integrazione salariale) in
quanto la contribuzione per cassa integrazione guadagni e quella obbligatoria
per l’attività effettivamente prestata si riferiscono a periodi temporalmente
non coincidenti o comunque non sovrapposti. In tali fattispecie, il
riconoscimento della contribuzione figurativa per CIG verrà effettuato in base
ai criteri generali.
Nei casi di percezione di un importo
di integrazione salariale proporzionalmente ridotto in conseguenza dello
svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o autonomo (incumulabilità
relativa) l'accreditamento dei contributi figurativi va eseguito in quota
integrativa, nel senso che deve essere riconosciuta una quota retributiva pari
alla differenza tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo
dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione
all'attività svolta. La contribuzione obbligatoria relativa all'attività
effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà
luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste
dall'ordinamento delle medesime gestioni.
Il criterio dell'accredito dei
contributi figurativi in quota integrativa trova applicazione, per espressa
previsione legislativa, anche nell'ipotesi di cui al precedente punto 4, in quanto, in base al comma 1 - bis dell'art.70 del D.lgs. n.276/2003 " … l'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative
del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio”.
7. Prestazioni
integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo.
II Fondo Speciale per il sostegno
del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del
trasporto aereo, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede
all’erogazione di un’integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto
degli ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da garantire
che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di
riferimento.
Il Comitato Amministratore del
Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni
integrative del Fondo. In particolare ha previsto che:
la prestazione a carico del
Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova
attività lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un
nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia
inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;
la prestazione a carico del
Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i
proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività e l’integrazione
salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di
integrazione salariale, purché inferiori all’80% della retribuzione di
riferimento.
Da ultimo si precisa che la
contribuzione figurativa spetta esclusivamente nel caso in cui residui almeno
una parte del trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni
di cui al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il
provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o autonomo sia
inferiore alla misura dell’integrazione salariale, a nulla rilevando che il beneficiario
percepisca una prestazione residua a carico del Fondo per il sostegno del
reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del
trasporto aereo.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato 1
Art.
3 Decreto Legislativo Luogotenenziale 9.11.1945 n. 788
L'integrazione
non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non
retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
Essa
non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione
del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.
Allegato 2
Art. 8, commi 4 e
5, del DL 21 marzo 1988, n. 86 convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160.
(…) omissis
4. Il lavoratore che svolga attività
di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto
al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
(…) omissis
Allegato 3
Art. 2,
comma 5-quater, del DL 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166
(…) omissis
5-quater Nell'ambito temporale del
quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi
dell' articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati
per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare
nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della
relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
Allegato 4
Art. 70, comma 1
bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003 n. 276, modificato dall’art. 7-ter, comma 12,
lett. b) del DL 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009 e
dall’art. 2, comma 148, lett. g) L. 23 dicembre 2009 n. 191.
(…) omissis
In via sperimentale per gli anni
2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro
per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’
articolo
19, comma 10
, del
decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
(…) omissis