Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 9-12-2008.htm
Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Direzione centrale
Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 9 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
108
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e
redditi di lavoro
SOMMARIO:
le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel
regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne nonchè quelle con anzianità contributiva pari o
superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente
1 - Premessa
L’articolo 19 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, (allegato 1) dispone che con effetto dal
1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel
regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai
60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione
separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo
restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo
1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2009
relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema
contributivo:
a)
sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b)
sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
Con la presente circolare si
illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito
delle disposizioni dell’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2 - Pensioni di anzianità
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni
di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Le disposizioni in esame non si
applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, (circolari n
.
30del
13 febbraio 1997e n.
236 del 21 novembre 1997
). Restano
pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali
dell’articolo 1, commi 185, 186 e
187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le disposizioni in esame non si
applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori
socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai
titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.
Parimenti sono esclusi
dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame i titolari di assegni
straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a
specifica disciplina (v. circolare n. 55 del 8 marzo 2001).
Nulla è infine innovato per
quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di
anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3 - Pensioni liquidate nel
sistema contributivo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335
“per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione
denominata pensione di vecchiaia”.
Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo:
a)
sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b)
sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel
regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai
60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione
separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo
restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato
dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Per stabilire se l’anzianità
contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della
disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini
del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura
del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata
successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.
circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999,
circolare n. 20 del 26.1.2001, punto 3).
Nulla è innovato per quanto
riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente,
richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia
dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i
lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
Per le pensioni di vecchiaia
liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio
2009, rientranti nell’ambito di applicazione della norma in esame, le rate
spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente.
Si fa riserva di indicazioni
sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel
sistema contributivo senza i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7,
della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247.
Si tratta, in particolare,
delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i
requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché
delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti
rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l’operare della
salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato 1
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni
dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla
medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette
conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per
gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui
all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive
modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n.
243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del
presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il
sistema contributivo:
a)
sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate
con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b)
sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758.